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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, in persona del giudice dr.ssa NE AR, all'esito dell'udienza cartolare del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 479/2024 del Ruolo generale vertente
TRA
, rapp.to e difeso per mandato in atti dall'Avv. Parte_1
PA UC ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_1
difesa dall'Avvocatura interna giusta procura in atti resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente in epigrafe indicato, dipendente della , volta ad CP_1
ottenere la condanna dell'Amministrazione datrice di lavoro al pagamento delle somma di euro 4659,01, rivendicata a titolo di lavoro straordinario ex art 9 del ccnl comparto sanità del 7.7.1999
e del successivo art 29 comma 6 del ccnl comparto sanità 2016-
2018
La , benchè ritualmente evocata in giudizio, Controparte_2
rimaneva contumace. La domanda è fondate e deve essere accolta nei limiti della motivazione che segue .
Su fattispecie analoga, la Suprema Corte ha chiarito che
"l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi
3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del
2021, Cass. n. 33126 del 2021); ….la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi”
(così in motivazione Cass ord. n. 2006 del 2022)
Nella specie i profili di fatto risultano provati dalla documentazione in atti. Riguardo al quantum debeatur deve tenersi in considerazione il conteggio attoreo che non presenta elementi in contrasto con il dato normativo contabile.
Ne consegue che l'asl na 3 sud , per i titoli di cui al ricorso, va condannata al pagamento in favore di della Parte_1
complessiva somma pari ad € 4.852,98, oltre accessori come per legge dalla maturazione al saldo .
Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento in CP_3
favore di della complessiva somma di € Parte_1
4.852,98, oltre accessori come per legge dalla maturazione al saldo;
b) condanna, altresì, l' in persona del l.r.p.t., alla CP_1
rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
liquidate in complessivi € 2.700,00 oltre iva e cpa come per legge,
Torre Annunziata, lì 9.12.2025
Il Giudice
NE AR
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, in persona del giudice dr.ssa NE AR, all'esito dell'udienza cartolare del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 479/2024 del Ruolo generale vertente
TRA
, rapp.to e difeso per mandato in atti dall'Avv. Parte_1
PA UC ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_1
difesa dall'Avvocatura interna giusta procura in atti resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente in epigrafe indicato, dipendente della , volta ad CP_1
ottenere la condanna dell'Amministrazione datrice di lavoro al pagamento delle somma di euro 4659,01, rivendicata a titolo di lavoro straordinario ex art 9 del ccnl comparto sanità del 7.7.1999
e del successivo art 29 comma 6 del ccnl comparto sanità 2016-
2018
La , benchè ritualmente evocata in giudizio, Controparte_2
rimaneva contumace. La domanda è fondate e deve essere accolta nei limiti della motivazione che segue .
Su fattispecie analoga, la Suprema Corte ha chiarito che
"l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi
3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del
2021, Cass. n. 33126 del 2021); ….la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi”
(così in motivazione Cass ord. n. 2006 del 2022)
Nella specie i profili di fatto risultano provati dalla documentazione in atti. Riguardo al quantum debeatur deve tenersi in considerazione il conteggio attoreo che non presenta elementi in contrasto con il dato normativo contabile.
Ne consegue che l'asl na 3 sud , per i titoli di cui al ricorso, va condannata al pagamento in favore di della Parte_1
complessiva somma pari ad € 4.852,98, oltre accessori come per legge dalla maturazione al saldo .
Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento in CP_3
favore di della complessiva somma di € Parte_1
4.852,98, oltre accessori come per legge dalla maturazione al saldo;
b) condanna, altresì, l' in persona del l.r.p.t., alla CP_1
rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
liquidate in complessivi € 2.700,00 oltre iva e cpa come per legge,
Torre Annunziata, lì 9.12.2025
Il Giudice
NE AR