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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 07/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 397/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 397/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCALA' LIVIO;
Parte_1 C.F._1
-attore opponente- contro
, in persona del titolare e legale rappresentante, Controparte_1 CP_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPAGNUOLO VINCENZO.
[...] C.F._2
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1
la ditta per svolgere opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 496/2019, emesso Controparte_1
dal Tribunale di Enna in data 19.11.2019 nel procedimento monitorio iscritto al n. 1398/2019 R.G.
Con il decreto opposto il Tribunale di Enna ha ingiunto ad di pagare alla ditta Parte_1 CP_1
la somma di € 10.000,00, oltre ad interessi legali e alle spese del procedimento monitorio, in
[...]
forza di una dichiarazione di riconoscimento del debito datata 20 maggio 2019 sottoscritta da Pt_1
(cfr. doc. n. 1, fascicolo opponente).
[...]
In particolare, parte opponente ha eccepito: (i) che la dichiarazione datata 20 maggio 2019, da lui sottoscritta unitamente a non Parte_2
può essere considerata un riconoscimento di debito, in quanto la firma apposta sul documento in questione sarebbe “semplicemente una mera dimostrazione del ricevimento dello stesso” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione);
(ii) che, in ogni caso, la predetta dichiarazione “non avrebbe contenuto di riconoscimento di debito in quanto proveniente da un soggetto non legittimato a riconoscere alcunché” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione), deducendo di non avere mai intrattenuto rapporti di fornitura di materiale edile con la ditta opposta, essendosi sempre occupato di ciò soltanto nella sua qualità Parte_2
di titolare della omonima ditta di costruzioni edili;
(iii) che la predetta dichiarazione non ha data certa.
L'opponente, in forza dei superiori motivi, ha chiesto al Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio la ditta , Controparte_1
contestando quanto ex adverso eccepito e dedotto, nonché chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto, nonché la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 5.10.2021, il Tribunale ha dichiarato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato a parte opposta il termine per presentare domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010.
Successivamente, preso atto delle contestazioni formulate dall'opponente in merito alla regolarità del procedimento di mediazione obbligatoria avviato da parte opposta, con ordinanza del 5.02.2023 il
Tribunale ha concesso alla ditta un nuovo termine per presentare la domanda di Controparte_1
mediazione obbligatoria.
A seguito della verifica del corretto espletamento della procedura di mediazione obbligatoria e della concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie avanzate dalle parti, ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e fissando quindi per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 7.1.2025, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note depositate dalle parti entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti ex art. 190 c.p.c., secondo comma,
c.p.c., del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
La causa viene decisa sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
2 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dall'opponente per mancato e/o invalido esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, atteso che la condizione di procedibilità è stata assolta da parte opposta.
Ed invero, come già rilevato nell'ordinanza del 5.2.2023 - che si richiama per intero - le denunciate irregolarità del procedimento di mediazione sono da ricondursi ad una serie di errori in cui è incorso il mediatore nella gestione della procedura (ritualmente e tempestivamente avviata dall'opposta a seguito dell'ordinanza del 5.10.2021), che hanno comportato la mancata adesione e/o mancata presenza all'incontro fissato per il 14.12.2021.
Per questi motivi
, con ordinanza del 5.2.2023 il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la rimessione in termini di parte opposta e ha assegnato un nuovo termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria, che è stata ritualmente esperita (cfr. verbale di mediazione con esito negativo per mancata adesione di del 3.4.2023, depositato da parte opposta con le note di Parte_1
trattazione scritta del 6.7.2023).
Ciò posto in punto di procedibilità e passando al merito della controversia, giova rammentare anzitutto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione, nel quale la parte opposta conserva la posizione di attrice in senso sostanziale, gravando conseguentemente su di essa l'onere di provare l'effettiva sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Ne consegue che su parte opposta grava l'onere della prova dell'esistenza e dell'entità della pretesa creditoria in forza di un valido titolo, spettando invece a parte opponente, convenuta sostanziale, allegare e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. civ. Sez. I,
22/04/2003, n. 6421).
Nel caso di specie, a sostegno della sua domanda, parte opposta ha allegato l'esistenza di un credito nei confronti di in base ad una ricognizione di debito, producendo una dichiarazione del Parte_1
20.5.2019, nella quale , unitamente a hanno dichiarato di dover dare la Parte_1 Parte_2 somma di € 10.000,0 a parte opposta.
A tal riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la ricognizione di un debito configura una presunzione iuris tantum della preesistenza del rapporto fondamentale sottostante, dispensando, pertanto, colui a favore del quale è stata prestata, dall'onere di fornire la prova dell'esistenza del rapporto sottostante il credito vantato;
per contro, sarà, invece, onere del debitore allegare ed altresì provare l'inefficacia, ovvero ogni altro fatto modificativo o estintivo del rapporto fondamentale.
3 La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che “per consolidato orientamento di legittimità, la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario o beneficiario della ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (da ultimo, Cass.,
Sez. U, 16/03/2023, n. 7682; conf. Cass. 25/01/2022, n. 2091; Cass. 20/12/2016, n. 26334)” ((cfr.
Cass., ordinanza n. 23285/2024).
Nel caso di specie, la scrittura posta a fondamento del credito azionato dalla ditta opposta (dal seguente tenore: e devono dare la somma di Euro 10.000 diecimilaeuro/o”) va Parte_1 Parte_2
qualificata come riconoscimento di debito.
Ed invero, anzitutto l'opponente non ha contestato che l'importo ingiunto sia dovuto a parte opposta, limitandosi ad eccepire del tutto genericamente il suo difetto di legittimazione passiva, deducendo che l'unico debitore sarebbe titolare dell'omonima Ditta di costruzioni edili. Parte_2
Tuttavia, l'opponente, pur contestando di essere il soggetto tenuto a pagare il predetto importo, non ha disconosciuto la propria sottoscrizione sulla scrittura privata posta fondamento del credito dalla ditta opposta.
A sostegno dell'eccezione di difetto di legittimazione, l'opponente ha prodotto soltanto una visura camerale della impresa individuale di La predetta visura, tuttavia, non è idonea a Parte_2
dimostrare che il debito sia stato riconosciuto esclusivamente dalla predetta ditta, atteso che dall'esame della stessa si evince che la ditta è stata cancellata il 31.7.2014, mentre la ricognizione Parte_2
di debito sottoscritta da è di gran lunga successiva alla cancellazione, essendo datata Parte_1
20.05.2019.
Ancora, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente nella comparsa conclusionale, risulta individuato il destinatario del credito, essendo la predetta dichiarazione rivolta alla ditta
[...]
”, con puntuale indicazione, oltre al nominativo della ditta, anche della Parte_3
sede, dei recapiti telefonici, del codice fiscale e della partita IVA.
L'opponente, infine, soltanto nella comparsa conclusionale, ha dedotto che la sottoscrizione della dichiarazione del 20.5.2019 sarebbe stata “carpita con intenzione fraudolenta ovvero con dolo” e che, dunque, la firma sarebbe stata apposta “senza alcuna consapevolezza ricognitiva ma solo con la mera intenzione di consegnare tale scrittura al vero debitore ovvero al di lui fratello sig. . Parte_2
(cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale dell'opponente).
Parte opponente ha tuttavia omesso completamente di suffragare tale allegazione, che è rimasta del tutto apodittica e sfornita di conforto probatorio.
4 Posto quindi che la dichiarazione del 20.5.2019 costituisce un riconoscimento di debito da parte dell'opponente, sulla scorta dei principi esposti, opera una inversione dell'onere probatorio, per cui il destinatario della ricognizione, e cioè la ditta , è da ritenersi dispensata dall'onere di Controparte_1
provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
Pertanto, considerato che l'opponente non ha contestato l'importo dovuto, né ha disconosciuto la propria firma apposta sulla predetta sottoscrizione, si ritiene che l'opposizione di non Parte_1
meriti accoglimento.
Ed invero, le allegazioni di parte opponente non sono state supportate né da idonea documentazione, né dalla formulazione di adeguati capitoli di prova orale diretti a dimostrare l'inesistenza del rapporto sottostante al credito vantato dall'opposta o altri fatti estintivi del diritto di credito.
In conclusione, l'opposizione va rigettata, atteso che parte opposta ha provato l'esistenza e l'entità del credito dalla stessa vantato, mentre sono infondate le generiche eccezioni dell'opponente, il quale non ha assolto al proprio onere probatorio.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo n. 496/2019, emesso dal Tribunale di Enna in data
19.11.2019 nel procedimento monitorio iscritto al n. 1398/2019 R.G.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto tenuto conto del valore della controversia e della natura documentale della causa.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione di;
Parte_1
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 496/2019, emesso dal Tribunale di Enna nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 1398/2019, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della ditta che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
5 Enna, 31 marzo 2025
Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Angela Patella, nella sua attività di tirocinio per aspiranti G.O.P.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 397/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCALA' LIVIO;
Parte_1 C.F._1
-attore opponente- contro
, in persona del titolare e legale rappresentante, Controparte_1 CP_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPAGNUOLO VINCENZO.
[...] C.F._2
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1
la ditta per svolgere opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 496/2019, emesso Controparte_1
dal Tribunale di Enna in data 19.11.2019 nel procedimento monitorio iscritto al n. 1398/2019 R.G.
Con il decreto opposto il Tribunale di Enna ha ingiunto ad di pagare alla ditta Parte_1 CP_1
la somma di € 10.000,00, oltre ad interessi legali e alle spese del procedimento monitorio, in
[...]
forza di una dichiarazione di riconoscimento del debito datata 20 maggio 2019 sottoscritta da Pt_1
(cfr. doc. n. 1, fascicolo opponente).
[...]
In particolare, parte opponente ha eccepito: (i) che la dichiarazione datata 20 maggio 2019, da lui sottoscritta unitamente a non Parte_2
può essere considerata un riconoscimento di debito, in quanto la firma apposta sul documento in questione sarebbe “semplicemente una mera dimostrazione del ricevimento dello stesso” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione);
(ii) che, in ogni caso, la predetta dichiarazione “non avrebbe contenuto di riconoscimento di debito in quanto proveniente da un soggetto non legittimato a riconoscere alcunché” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione), deducendo di non avere mai intrattenuto rapporti di fornitura di materiale edile con la ditta opposta, essendosi sempre occupato di ciò soltanto nella sua qualità Parte_2
di titolare della omonima ditta di costruzioni edili;
(iii) che la predetta dichiarazione non ha data certa.
L'opponente, in forza dei superiori motivi, ha chiesto al Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio la ditta , Controparte_1
contestando quanto ex adverso eccepito e dedotto, nonché chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto, nonché la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 5.10.2021, il Tribunale ha dichiarato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato a parte opposta il termine per presentare domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010.
Successivamente, preso atto delle contestazioni formulate dall'opponente in merito alla regolarità del procedimento di mediazione obbligatoria avviato da parte opposta, con ordinanza del 5.02.2023 il
Tribunale ha concesso alla ditta un nuovo termine per presentare la domanda di Controparte_1
mediazione obbligatoria.
A seguito della verifica del corretto espletamento della procedura di mediazione obbligatoria e della concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie avanzate dalle parti, ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e fissando quindi per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 7.1.2025, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note depositate dalle parti entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti ex art. 190 c.p.c., secondo comma,
c.p.c., del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
La causa viene decisa sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
2 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dall'opponente per mancato e/o invalido esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, atteso che la condizione di procedibilità è stata assolta da parte opposta.
Ed invero, come già rilevato nell'ordinanza del 5.2.2023 - che si richiama per intero - le denunciate irregolarità del procedimento di mediazione sono da ricondursi ad una serie di errori in cui è incorso il mediatore nella gestione della procedura (ritualmente e tempestivamente avviata dall'opposta a seguito dell'ordinanza del 5.10.2021), che hanno comportato la mancata adesione e/o mancata presenza all'incontro fissato per il 14.12.2021.
Per questi motivi
, con ordinanza del 5.2.2023 il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la rimessione in termini di parte opposta e ha assegnato un nuovo termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria, che è stata ritualmente esperita (cfr. verbale di mediazione con esito negativo per mancata adesione di del 3.4.2023, depositato da parte opposta con le note di Parte_1
trattazione scritta del 6.7.2023).
Ciò posto in punto di procedibilità e passando al merito della controversia, giova rammentare anzitutto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione, nel quale la parte opposta conserva la posizione di attrice in senso sostanziale, gravando conseguentemente su di essa l'onere di provare l'effettiva sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Ne consegue che su parte opposta grava l'onere della prova dell'esistenza e dell'entità della pretesa creditoria in forza di un valido titolo, spettando invece a parte opponente, convenuta sostanziale, allegare e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. civ. Sez. I,
22/04/2003, n. 6421).
Nel caso di specie, a sostegno della sua domanda, parte opposta ha allegato l'esistenza di un credito nei confronti di in base ad una ricognizione di debito, producendo una dichiarazione del Parte_1
20.5.2019, nella quale , unitamente a hanno dichiarato di dover dare la Parte_1 Parte_2 somma di € 10.000,0 a parte opposta.
A tal riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., la ricognizione di un debito configura una presunzione iuris tantum della preesistenza del rapporto fondamentale sottostante, dispensando, pertanto, colui a favore del quale è stata prestata, dall'onere di fornire la prova dell'esistenza del rapporto sottostante il credito vantato;
per contro, sarà, invece, onere del debitore allegare ed altresì provare l'inefficacia, ovvero ogni altro fatto modificativo o estintivo del rapporto fondamentale.
3 La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che “per consolidato orientamento di legittimità, la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario o beneficiario della ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (da ultimo, Cass.,
Sez. U, 16/03/2023, n. 7682; conf. Cass. 25/01/2022, n. 2091; Cass. 20/12/2016, n. 26334)” ((cfr.
Cass., ordinanza n. 23285/2024).
Nel caso di specie, la scrittura posta a fondamento del credito azionato dalla ditta opposta (dal seguente tenore: e devono dare la somma di Euro 10.000 diecimilaeuro/o”) va Parte_1 Parte_2
qualificata come riconoscimento di debito.
Ed invero, anzitutto l'opponente non ha contestato che l'importo ingiunto sia dovuto a parte opposta, limitandosi ad eccepire del tutto genericamente il suo difetto di legittimazione passiva, deducendo che l'unico debitore sarebbe titolare dell'omonima Ditta di costruzioni edili. Parte_2
Tuttavia, l'opponente, pur contestando di essere il soggetto tenuto a pagare il predetto importo, non ha disconosciuto la propria sottoscrizione sulla scrittura privata posta fondamento del credito dalla ditta opposta.
A sostegno dell'eccezione di difetto di legittimazione, l'opponente ha prodotto soltanto una visura camerale della impresa individuale di La predetta visura, tuttavia, non è idonea a Parte_2
dimostrare che il debito sia stato riconosciuto esclusivamente dalla predetta ditta, atteso che dall'esame della stessa si evince che la ditta è stata cancellata il 31.7.2014, mentre la ricognizione Parte_2
di debito sottoscritta da è di gran lunga successiva alla cancellazione, essendo datata Parte_1
20.05.2019.
Ancora, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente nella comparsa conclusionale, risulta individuato il destinatario del credito, essendo la predetta dichiarazione rivolta alla ditta
[...]
”, con puntuale indicazione, oltre al nominativo della ditta, anche della Parte_3
sede, dei recapiti telefonici, del codice fiscale e della partita IVA.
L'opponente, infine, soltanto nella comparsa conclusionale, ha dedotto che la sottoscrizione della dichiarazione del 20.5.2019 sarebbe stata “carpita con intenzione fraudolenta ovvero con dolo” e che, dunque, la firma sarebbe stata apposta “senza alcuna consapevolezza ricognitiva ma solo con la mera intenzione di consegnare tale scrittura al vero debitore ovvero al di lui fratello sig. . Parte_2
(cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale dell'opponente).
Parte opponente ha tuttavia omesso completamente di suffragare tale allegazione, che è rimasta del tutto apodittica e sfornita di conforto probatorio.
4 Posto quindi che la dichiarazione del 20.5.2019 costituisce un riconoscimento di debito da parte dell'opponente, sulla scorta dei principi esposti, opera una inversione dell'onere probatorio, per cui il destinatario della ricognizione, e cioè la ditta , è da ritenersi dispensata dall'onere di Controparte_1
provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
Pertanto, considerato che l'opponente non ha contestato l'importo dovuto, né ha disconosciuto la propria firma apposta sulla predetta sottoscrizione, si ritiene che l'opposizione di non Parte_1
meriti accoglimento.
Ed invero, le allegazioni di parte opponente non sono state supportate né da idonea documentazione, né dalla formulazione di adeguati capitoli di prova orale diretti a dimostrare l'inesistenza del rapporto sottostante al credito vantato dall'opposta o altri fatti estintivi del diritto di credito.
In conclusione, l'opposizione va rigettata, atteso che parte opposta ha provato l'esistenza e l'entità del credito dalla stessa vantato, mentre sono infondate le generiche eccezioni dell'opponente, il quale non ha assolto al proprio onere probatorio.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo n. 496/2019, emesso dal Tribunale di Enna in data
19.11.2019 nel procedimento monitorio iscritto al n. 1398/2019 R.G.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto tenuto conto del valore della controversia e della natura documentale della causa.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione di;
Parte_1
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 496/2019, emesso dal Tribunale di Enna nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 1398/2019, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della ditta che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
5 Enna, 31 marzo 2025
Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Angela Patella, nella sua attività di tirocinio per aspiranti G.O.P.
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