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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 22/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023 354
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 354/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e residente in [...] trav. C.F._1
n. 1, elettivamente domiciliato in Lentini, Via Patti n. 12, presso lo studio dell'Avv.
Michele Lazzara ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
P.ssa di Piemonte 1 trav. n. 1
convenuto
1 E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: Interdizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni alla udienza del 20.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva quindi trattenuta per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole in data 29.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 30.3.2023 il sig. padre del sig. Parte_1 CP_1
nonché suo amministratore di sostegno, adiva il Tribunale domandando che
[...]
venisse dichiarata l'interdizione o comunque la inabilitazione del figlio, affetto da
“psicosi depressiva con attacchi d'ansia” nonché, in generale, da disturbi del comportamento spesso sfociati in comportamenti violenti e pericolosi con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive.
Il ricorrente esponeva che, a causa di tali patologie, il figlio era Controparte_1
anche stato raggiunto dalla applicazione di una misura di sicurezza provvisoria, in data
8.9.2022, con conseguente ricovero presso la Comunità Terapeutica ed Assistita “Oasi
Regina Pacis”, dalla quale tuttavia il ragazzo era poi uscito senza più farvi rientro, nonostante il parere contrario dei medici, come poi avvenuto anche in seguito in relazione ad altri ricoveri.
In precedenza, su ricorso della Procura della Repubblica del 10.6.2020, il Giudice
Tutelare aveva aperto nei confronti del la procedura di amministrazione di Pt_1
sostegno, nominando dapprima un amministratore esterno al nucleo familiare (nella persona prima dell'Avv. Monia Guastella e poi dell'Avv.De Pasquale) e di poi, con provvedimento del 5.9.2021, nominando A.D.S. il padre del beneficiario e odierno ricorrente. La sostituzione si era resa necessaria poiché il coinvolgimento di una figura
2 esterna al nucleo familiare si era rivelata del tutto controproducente rispetto alle stesse finalità della misura di protezione disposta, giacchè il beneficiario manteneva un atteggiamento sempre oppositivo soprattutto rispetto ai percorsi di cura psicologica e farmacologica che gli venivano proposti, tanto da rendere necessario in più occasioni il ricorso ai T.S.O.
Per converso, l'unica figura che pareva avere un positivo ascendente sul ragazzo e che riusciva, in una occasione, anche a riportarlo nella CTA di Santo Pietro dove era stato ricoverato, era il padre, sig. che pertanto veniva individuato dal Parte_1
Giudice Tutelare quale persona più idonea a rivestire l'ufficio di Amministratore di sostegno.
Nel medesimo provvedimento di sostituzione, tuttavia, il Giudice Tutelare, alla luce delle difficoltà manifestate dal beneficiario soprattutto rispetto ai percorsi terapeutici e alle resistenze durante i continui ricoveri in struttura, valutava come inadeguata la misura di protezione applicata, rimettendo quindi gli atti al Pubblico Ministero affinchè valutasse la sussistenza di eventuali condizioni legittimanti le più stringenti misure della interdizione o della inabilitazione.
Con il presente ricorso, dunque, il padre del beneficiario (nonché oggi suo amministratore di sostegno), stante anche la dichiarata non opposizione dei familiari, avanzava domanda di interdizione o comunque di inabilitazione, ritenendo tali misure maggiormente adeguate nel caso di specie.
Instaurato correttamente il contraddittorio sia con l'interdicendo sia con i familiari, alla udienza del 9.10.2023 veniva personalmente sentito il sig dal Controparte_1
Giudice istruttore.
In sede di audizione, il beneficiario, affermando di aderire alla domanda di interdizione, così affermava:
“Io vivo a Scordia, ho 25 anni. So che mio padre ha chiesto l'interdizione perché vuole essere mio tutore. So che è la strada più giusta perché tanto io sto sempre con mio
3 padre, perché lui mi fa capire molte cose. Io lavoravo in una officina meccanica quando ero minore, poi avevo cominciato ad assumere delle droghe ma ora per fortuna ne sono uscito. In passato ho fatto dei percorsi psicologici ma ora non mi fido più perché mi davano troppi farmaci.”(cfr. verbale udienza del 9.10.2023).
Con successiva ordinanza, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la causa (dopo un rinvio ai sensi dell'art. 309 c.p.c.) veniva alfine trattenuta per la decisione in data 20.11.2024.
In sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente, in parte qua rivedendo le iniziali domande, chiedeva che il Tribunale si pronunciasse a favore della inabilitazione del figlio, ritenuto solo parzialmente incapace di intendere e di volere.
§
Ritiene il Collegio che il ricorso deve essere respinto, non essendo emersi nel caso di specie elementi tali da far presumere che l'attuale misura di protezione applicata a tutela del (ossia l'Amministrazione di sostegno) sia in verità inadeguata e, Pt_1
specularmente, la stessa istruttoria svolta, sia a mezzo di acquisizione della documentazione prodotta sia a mezzo della audizione del beneficiario, non consente di giustificare la adozione di misure, quali la interdizione e la inabilitazione, che per la loro stringente pervasività nella sfera giuridica e personale del destinatario, scontano sempre una operatività necessariamente residuale e sussidiaria rispetto all'istituto della amministrazione di sostegno.
Valgono in particolare le seguenti considerazioni, sia di ordine generale (in merito alla operatività degli istituti richiamati) sia di carattere specifico, facendo cioè riferimento alla concreta vicenda in esame.
A seguito della normativa introdotta dalla Legge del 9.1.2004 n. 6, recante norme in materia di istituzione dell'amministrazione di sostegno e di modifica delle disposizioni relative agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, il giudice adito per la pronuncia di interdizione o di inabilitazione, oltre a valutare le condizioni psico-fisiche della persona maggiore di età o minore emancipata, deve considerare l'adeguatezza 4 della misura proposta in relazione alle esigenze di tutela della persona inferma di mente
(art. 414 c.c., come novellato dall'art. 4 della l. n. 6/2004).
Ciò è stato ribadito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 440 del 9.12.2005, nella quale si esplicita che 'la complessiva disciplina inserita dalla l. n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie, e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità'.
Ancor più esplicitamente, la pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., sez. I civ.,
12.6.2006, n.13584) precisa che il metro quantitativo della disabilità non costituisce elemento discriminante tra la misura dell'amministrazione di sostegno e gli istituti preesistenti, sopravvissuti nell'ordinamento vigente in posizione, appunto, residuale.
Al contrario, al giudice di merito compete una valutazione complessiva della condizione del beneficiario e della misura prescelta, la quale si orienta prevalentemente alla ricerca della soluzione più adeguata per la tutela e per il sostegno della persona.
Da ciò si desume che l'interdizione (ma così anche la inabilitazione) va sicuramente vista come istituto di carattere residuale, posto che l'obiettivo da perseguire è quello della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente, con l'ulteriore risvolto che è necessario, prima di pronunziare l'interdizione o la inabilitazione, valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario.
Ciò posto, nel caso di specie, il quadro complessivo che emerge relativamente alla condizione del sig. non giustifica la adozione di una misura così limitativa Pt_1
quale l'interdizione, che priverebbe il soggetto di ogni autonomia decisionale, limitazione assoluta della propria capacità di agire, non giustificata né dalle condizioni specifiche di salute (pur in presenza di una patologia di carattere psichiatrico che ovviamente merita di essere attenzionata) né di per sé automaticamente dalle difficoltà che il ragazzo ha mostrato nella adesione ai programmi terapeutici che gli erano stati proposti.
5 Lo stesso ricorrente, d'altra parte, in sede di conclusioni ha alfine rivisto le proprie iniziali domande, insistendo sulla sola domanda di inabilitazione in luogo di quella
(come detto ancor più limitativa) della interdizione.
Osserva il Collegio, tuttavia, che anche l'istituto della inabilitazione – sebbene riconosca al beneficiario un margine di autonomia rispetto almeno agli atti di ordinaria amministrazione – ha pur sempre carattere residuale rispetto alla amministrazione di sostegno e, sotto altro profilo, ha una vocazione di carattere spiccatamente patrimoniale, essendo volta a tutelare soprattutto il patrimonio del beneficiario da atti che, specie se non supportati da una adeguata comprensione della realtà e degli effetti in ragione di una accertata compromissione anche solo parziale delle proprie facoltà mentali – potrebbero pregiudicarne indebitamente il patrimonio.
Ebbene, nel caso di specie, la situazione del – che peraltro neppure ha una Pt_1
particolare capacità patrimoniale, essendo solo titolare di pensione di invalidità – ha presentato nel corso del tempo alcune problematiche legate soprattutto alla sua condizione psichica e alle difficoltà nella adesione ai piani terapeutici, ivi compresi i ricoveri presso i DSM, così come alle resistenze manifestate nel rapportarsi con l'amministratore di sostegno, quando ancora questa figura era stata individuata in un soggetto esterno alla famiglia, circostanze che avevano correttamente indotto il
Giudice Tutelare a preferire, quale nuovo amministratore di sostegno, il padre del ragazzo (e odierno ricorrente), unica figura alla quale il giovane prestava ascolto e che riusciva a condizionarlo positivamente.
Ebbene, a parere del Collegio, il quadro complessivo emerso sulla condizione del così come anche restituito dalla istruttoria svolta nel presente giudizio, Pt_1
suggerisce una duplice valutazione. Da un lato, infatti, si ritiene che le problematiche che sono emerse in passato in relazione soprattutto ai percorsi terapeutici del Pt_1
e alle resistenze dallo stesso manifestate, non hanno comunque disvelato una compromissione delle facoltà mentali del beneficiario al punto da giustificare una limitazione così pervasiva della sua capacità di agire, quale sarebbe quella derivante
6 dalla applicazione delle misure di protezione più limitative per la persona e, come tali, espressamente residuali (appunto, l'interdizione e l'inabilitazione). Lo stesso beneficiario, in sede di audizione, mostrando peraltro di comprendere pienamente la propria situazione e le domande che gli venivano poste, ammetteva le proprie difficoltà
e confermava la importanza della figura paterna quale proprio punto di riferimento.
Sotto altro e diverso profilo, allora, non può non evidenziarsi che la misura della amministrazione di sostegno – oltre ad essere in linea generale sempre privilegiata essendo quella che maggiormente riesce a coniugare le esigenze di protezione con quelle di salvaguardia della autodeterminazione dell'individuo che ne beneficia – nel caso di specie appare comunque essere lo strumento protettivo più idoneo.
Infatti e a ben vedere l'istituto della amministrazione di sostegno, proprio per la specifica flessibilità che caratterizza il suo contenuto e la sua declinazione a seconda delle specificità di ogni singola situazione, consente (ed anzi richiede) al Giudice
Tutelare che venga modellata in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario (tanto che tale misura viene paragonata al cosiddetto “abito su misura”).
In quest'ottica, allora, il giudice è sempre chiamato a valutare non solo l'an della misura, ma anche il quid ed il quomodo coniugando il rispetto del diritto fondamentale della persona di autodeterminarsi nelle scelte di vita e personali con il supporto che discende dalla adozione di strumenti protettivi che affianchino il soggetto nella assunzione delle decisioni – anche di carattere sanitario – che lo riguardano.
Nel caso di specie, d'altra parte, le problematiche che hanno coinvolto il – in Pt_1
particolare le frequenti resistenze del predetto a osservare le indicazioni terapeutiche e a contenere la propria aggressività in talune situazioni – tanto più in mancanza di elementi che facciano presupporre un vizio oggettivo (ancorchè parziale) di mente, non troverebbero verosimilmente più facile soluzione attraverso gli strumenti protettivi della interdizione o della inabilitazione. Piuttosto si ritiene che proprio la particolare natura della situazione del soggetto e la fiducia che egli comunque mostra verso il padre
7 – oggi amministratore di sostegno – suggeriscono la opportunità di mantenere la misura di protezione già in atto, che consente sia al giudice tutelare sia all'amministratore di sostegno, attraverso la specificità dei compiti demandati a quest'ultimo e le autorizzazioni che di volta in volta potrà chiedere anche con riferimento a precisi trattamenti sanitari– di calibrare la tutela in ragione proprio della specificità della situazione.
Per tutte queste ragioni, in conclusione, ritiene il Collegio di dover rigettare il ricorso proposto, mantenendo ferma la già disposta amministrazione di sostegno a tutela del sig. Controparte_1
Vista la particolare natura del giudizio e della materia trattata, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. RIGETTA il ricorso;
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 20.1.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 354/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e residente in [...] trav. C.F._1
n. 1, elettivamente domiciliato in Lentini, Via Patti n. 12, presso lo studio dell'Avv.
Michele Lazzara ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
P.ssa di Piemonte 1 trav. n. 1
convenuto
1 E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: Interdizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni alla udienza del 20.11.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva quindi trattenuta per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole in data 29.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 30.3.2023 il sig. padre del sig. Parte_1 CP_1
nonché suo amministratore di sostegno, adiva il Tribunale domandando che
[...]
venisse dichiarata l'interdizione o comunque la inabilitazione del figlio, affetto da
“psicosi depressiva con attacchi d'ansia” nonché, in generale, da disturbi del comportamento spesso sfociati in comportamenti violenti e pericolosi con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive.
Il ricorrente esponeva che, a causa di tali patologie, il figlio era Controparte_1
anche stato raggiunto dalla applicazione di una misura di sicurezza provvisoria, in data
8.9.2022, con conseguente ricovero presso la Comunità Terapeutica ed Assistita “Oasi
Regina Pacis”, dalla quale tuttavia il ragazzo era poi uscito senza più farvi rientro, nonostante il parere contrario dei medici, come poi avvenuto anche in seguito in relazione ad altri ricoveri.
In precedenza, su ricorso della Procura della Repubblica del 10.6.2020, il Giudice
Tutelare aveva aperto nei confronti del la procedura di amministrazione di Pt_1
sostegno, nominando dapprima un amministratore esterno al nucleo familiare (nella persona prima dell'Avv. Monia Guastella e poi dell'Avv.De Pasquale) e di poi, con provvedimento del 5.9.2021, nominando A.D.S. il padre del beneficiario e odierno ricorrente. La sostituzione si era resa necessaria poiché il coinvolgimento di una figura
2 esterna al nucleo familiare si era rivelata del tutto controproducente rispetto alle stesse finalità della misura di protezione disposta, giacchè il beneficiario manteneva un atteggiamento sempre oppositivo soprattutto rispetto ai percorsi di cura psicologica e farmacologica che gli venivano proposti, tanto da rendere necessario in più occasioni il ricorso ai T.S.O.
Per converso, l'unica figura che pareva avere un positivo ascendente sul ragazzo e che riusciva, in una occasione, anche a riportarlo nella CTA di Santo Pietro dove era stato ricoverato, era il padre, sig. che pertanto veniva individuato dal Parte_1
Giudice Tutelare quale persona più idonea a rivestire l'ufficio di Amministratore di sostegno.
Nel medesimo provvedimento di sostituzione, tuttavia, il Giudice Tutelare, alla luce delle difficoltà manifestate dal beneficiario soprattutto rispetto ai percorsi terapeutici e alle resistenze durante i continui ricoveri in struttura, valutava come inadeguata la misura di protezione applicata, rimettendo quindi gli atti al Pubblico Ministero affinchè valutasse la sussistenza di eventuali condizioni legittimanti le più stringenti misure della interdizione o della inabilitazione.
Con il presente ricorso, dunque, il padre del beneficiario (nonché oggi suo amministratore di sostegno), stante anche la dichiarata non opposizione dei familiari, avanzava domanda di interdizione o comunque di inabilitazione, ritenendo tali misure maggiormente adeguate nel caso di specie.
Instaurato correttamente il contraddittorio sia con l'interdicendo sia con i familiari, alla udienza del 9.10.2023 veniva personalmente sentito il sig dal Controparte_1
Giudice istruttore.
In sede di audizione, il beneficiario, affermando di aderire alla domanda di interdizione, così affermava:
“Io vivo a Scordia, ho 25 anni. So che mio padre ha chiesto l'interdizione perché vuole essere mio tutore. So che è la strada più giusta perché tanto io sto sempre con mio
3 padre, perché lui mi fa capire molte cose. Io lavoravo in una officina meccanica quando ero minore, poi avevo cominciato ad assumere delle droghe ma ora per fortuna ne sono uscito. In passato ho fatto dei percorsi psicologici ma ora non mi fido più perché mi davano troppi farmaci.”(cfr. verbale udienza del 9.10.2023).
Con successiva ordinanza, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la causa (dopo un rinvio ai sensi dell'art. 309 c.p.c.) veniva alfine trattenuta per la decisione in data 20.11.2024.
In sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente, in parte qua rivedendo le iniziali domande, chiedeva che il Tribunale si pronunciasse a favore della inabilitazione del figlio, ritenuto solo parzialmente incapace di intendere e di volere.
§
Ritiene il Collegio che il ricorso deve essere respinto, non essendo emersi nel caso di specie elementi tali da far presumere che l'attuale misura di protezione applicata a tutela del (ossia l'Amministrazione di sostegno) sia in verità inadeguata e, Pt_1
specularmente, la stessa istruttoria svolta, sia a mezzo di acquisizione della documentazione prodotta sia a mezzo della audizione del beneficiario, non consente di giustificare la adozione di misure, quali la interdizione e la inabilitazione, che per la loro stringente pervasività nella sfera giuridica e personale del destinatario, scontano sempre una operatività necessariamente residuale e sussidiaria rispetto all'istituto della amministrazione di sostegno.
Valgono in particolare le seguenti considerazioni, sia di ordine generale (in merito alla operatività degli istituti richiamati) sia di carattere specifico, facendo cioè riferimento alla concreta vicenda in esame.
A seguito della normativa introdotta dalla Legge del 9.1.2004 n. 6, recante norme in materia di istituzione dell'amministrazione di sostegno e di modifica delle disposizioni relative agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, il giudice adito per la pronuncia di interdizione o di inabilitazione, oltre a valutare le condizioni psico-fisiche della persona maggiore di età o minore emancipata, deve considerare l'adeguatezza 4 della misura proposta in relazione alle esigenze di tutela della persona inferma di mente
(art. 414 c.c., come novellato dall'art. 4 della l. n. 6/2004).
Ciò è stato ribadito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 440 del 9.12.2005, nella quale si esplicita che 'la complessiva disciplina inserita dalla l. n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie, e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità'.
Ancor più esplicitamente, la pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., sez. I civ.,
12.6.2006, n.13584) precisa che il metro quantitativo della disabilità non costituisce elemento discriminante tra la misura dell'amministrazione di sostegno e gli istituti preesistenti, sopravvissuti nell'ordinamento vigente in posizione, appunto, residuale.
Al contrario, al giudice di merito compete una valutazione complessiva della condizione del beneficiario e della misura prescelta, la quale si orienta prevalentemente alla ricerca della soluzione più adeguata per la tutela e per il sostegno della persona.
Da ciò si desume che l'interdizione (ma così anche la inabilitazione) va sicuramente vista come istituto di carattere residuale, posto che l'obiettivo da perseguire è quello della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente, con l'ulteriore risvolto che è necessario, prima di pronunziare l'interdizione o la inabilitazione, valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario.
Ciò posto, nel caso di specie, il quadro complessivo che emerge relativamente alla condizione del sig. non giustifica la adozione di una misura così limitativa Pt_1
quale l'interdizione, che priverebbe il soggetto di ogni autonomia decisionale, limitazione assoluta della propria capacità di agire, non giustificata né dalle condizioni specifiche di salute (pur in presenza di una patologia di carattere psichiatrico che ovviamente merita di essere attenzionata) né di per sé automaticamente dalle difficoltà che il ragazzo ha mostrato nella adesione ai programmi terapeutici che gli erano stati proposti.
5 Lo stesso ricorrente, d'altra parte, in sede di conclusioni ha alfine rivisto le proprie iniziali domande, insistendo sulla sola domanda di inabilitazione in luogo di quella
(come detto ancor più limitativa) della interdizione.
Osserva il Collegio, tuttavia, che anche l'istituto della inabilitazione – sebbene riconosca al beneficiario un margine di autonomia rispetto almeno agli atti di ordinaria amministrazione – ha pur sempre carattere residuale rispetto alla amministrazione di sostegno e, sotto altro profilo, ha una vocazione di carattere spiccatamente patrimoniale, essendo volta a tutelare soprattutto il patrimonio del beneficiario da atti che, specie se non supportati da una adeguata comprensione della realtà e degli effetti in ragione di una accertata compromissione anche solo parziale delle proprie facoltà mentali – potrebbero pregiudicarne indebitamente il patrimonio.
Ebbene, nel caso di specie, la situazione del – che peraltro neppure ha una Pt_1
particolare capacità patrimoniale, essendo solo titolare di pensione di invalidità – ha presentato nel corso del tempo alcune problematiche legate soprattutto alla sua condizione psichica e alle difficoltà nella adesione ai piani terapeutici, ivi compresi i ricoveri presso i DSM, così come alle resistenze manifestate nel rapportarsi con l'amministratore di sostegno, quando ancora questa figura era stata individuata in un soggetto esterno alla famiglia, circostanze che avevano correttamente indotto il
Giudice Tutelare a preferire, quale nuovo amministratore di sostegno, il padre del ragazzo (e odierno ricorrente), unica figura alla quale il giovane prestava ascolto e che riusciva a condizionarlo positivamente.
Ebbene, a parere del Collegio, il quadro complessivo emerso sulla condizione del così come anche restituito dalla istruttoria svolta nel presente giudizio, Pt_1
suggerisce una duplice valutazione. Da un lato, infatti, si ritiene che le problematiche che sono emerse in passato in relazione soprattutto ai percorsi terapeutici del Pt_1
e alle resistenze dallo stesso manifestate, non hanno comunque disvelato una compromissione delle facoltà mentali del beneficiario al punto da giustificare una limitazione così pervasiva della sua capacità di agire, quale sarebbe quella derivante
6 dalla applicazione delle misure di protezione più limitative per la persona e, come tali, espressamente residuali (appunto, l'interdizione e l'inabilitazione). Lo stesso beneficiario, in sede di audizione, mostrando peraltro di comprendere pienamente la propria situazione e le domande che gli venivano poste, ammetteva le proprie difficoltà
e confermava la importanza della figura paterna quale proprio punto di riferimento.
Sotto altro e diverso profilo, allora, non può non evidenziarsi che la misura della amministrazione di sostegno – oltre ad essere in linea generale sempre privilegiata essendo quella che maggiormente riesce a coniugare le esigenze di protezione con quelle di salvaguardia della autodeterminazione dell'individuo che ne beneficia – nel caso di specie appare comunque essere lo strumento protettivo più idoneo.
Infatti e a ben vedere l'istituto della amministrazione di sostegno, proprio per la specifica flessibilità che caratterizza il suo contenuto e la sua declinazione a seconda delle specificità di ogni singola situazione, consente (ed anzi richiede) al Giudice
Tutelare che venga modellata in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario (tanto che tale misura viene paragonata al cosiddetto “abito su misura”).
In quest'ottica, allora, il giudice è sempre chiamato a valutare non solo l'an della misura, ma anche il quid ed il quomodo coniugando il rispetto del diritto fondamentale della persona di autodeterminarsi nelle scelte di vita e personali con il supporto che discende dalla adozione di strumenti protettivi che affianchino il soggetto nella assunzione delle decisioni – anche di carattere sanitario – che lo riguardano.
Nel caso di specie, d'altra parte, le problematiche che hanno coinvolto il – in Pt_1
particolare le frequenti resistenze del predetto a osservare le indicazioni terapeutiche e a contenere la propria aggressività in talune situazioni – tanto più in mancanza di elementi che facciano presupporre un vizio oggettivo (ancorchè parziale) di mente, non troverebbero verosimilmente più facile soluzione attraverso gli strumenti protettivi della interdizione o della inabilitazione. Piuttosto si ritiene che proprio la particolare natura della situazione del soggetto e la fiducia che egli comunque mostra verso il padre
7 – oggi amministratore di sostegno – suggeriscono la opportunità di mantenere la misura di protezione già in atto, che consente sia al giudice tutelare sia all'amministratore di sostegno, attraverso la specificità dei compiti demandati a quest'ultimo e le autorizzazioni che di volta in volta potrà chiedere anche con riferimento a precisi trattamenti sanitari– di calibrare la tutela in ragione proprio della specificità della situazione.
Per tutte queste ragioni, in conclusione, ritiene il Collegio di dover rigettare il ricorso proposto, mantenendo ferma la già disposta amministrazione di sostegno a tutela del sig. Controparte_1
Vista la particolare natura del giudizio e della materia trattata, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. RIGETTA il ricorso;
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 20.1.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
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