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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/01/2024, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente dott.ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 4963/2023 promossa con ricorso del 02/12/2023 da Pt_1
con l'avv. ZARO ALESSANDRA e con l'avv.
[...] Controparte_1
PIANTANIDA MATTIA LUDOVICO;
, con ricorso del 02/12/2023 e $$ chiedevano la Parte_1 Controparte_1
regolamentazione del rapporto genitori-figlia alle seguenti condizioni:. la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, con residenza presso la madre e collocamento paritario a settimane alterne da domenica a domenica, per un totale di 15 giorni al mese con ciascun genitore, con rientro al domicilio/ residenza alle ore 21.00. E' fatta salva comunque la facoltà di concordare giorni e orari differenti in ragione dei reciproci impegni lavorativi e personali con congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni della figlia. 2 Il genitore che non ha con sé la minore durante la settimana, potrà sentirla telefonicamente una volta al giorno, compatibilmente con gli orari e le esigenze di Per_1
Le decisioni di maggiore interesse per la bambina relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Le parti si Per_1
impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza anagrafica / domicilio.
2. La casa famigliare sita in Lonate Pozzolo (VA) alla Via Silvio Pellico n. 39, int. 4, è assegnata, con tutti gli arredi, alla sig.ra , che già ci abita. Il sig. Parte_1 CP_1
ha già provveduto a trasferirsi altrove e ad asportare i propri effetti personali. Il sig. si CP_1 impegna a rimborsare direttamente in favore del proprietario dell'immobile di Via Silvio Pellico, dandone avviso e prova alla IG.ra , la somma di € 768,50, pari alla metà dell'importo delle Pt_1
1 spese condominiali relative ai consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento per il periodo agosto 2022 – agosto 2023, alle scadenze comunicate dal locatore.
3. I genitori si regoleranno come segue per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei periodi festivi e delle ricorrenze: - 15 giorni consecutivi ciascuno nel periodo delle ferie estive: il periodo prescelto e la località delle vacanze (indirizzo e recapito telefonico) dovranno essere comunicati entro il 30 aprile di ogni anno;
-feste natalizie: a partire dalla vigilia di Natale, una settimana a testa con
Natale e Santo Stefano – Capodanno ed Epifania ad anni alterni 3 -Pasqua e Pasquetta ad anni alterni, così come eventuali ponti, 2 giugno, altre festività, compleanni, onomastici ed altre ricorrenze nel corso dell'anno. Per l'anno 2023 le parti si regoleranno come segue per quanto concerne le festività natalizie: -la minore resterà con la madre la settimana di Natale dal 24 al 30 dicembre, e con il padre dal 31 dicembre al 7 gennaio 2024. 4. Durante il periodo di permanenza ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia. Anche le spese per l'acquisto dell'abbigliamento ed accessori, compresi i cambi di stagione, verranno sostenute in modo paritario da ciascun genitore durante il periodo di permanenza. I ricorrenti statuiscono che il OR corrisponda alla ORa , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1
della figlia e concorso alle spese ordinarie (ivi inclusi i costi relativi a: mensa scolastica, materiale scolastico di cancelleria dell'anno, spese mediche da banco, ricarica cellulare, eventuali uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, eventuali tasse scolastiche, escluse quelle universitarie, e spese di trasporto), l'importo di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di ottobre 2023. I pagamenti dovranno avvenire entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ORa
(IBAN IT 54 T 03069 34120 100000004415).
5. Le spese di carattere straordinario Pt_1
(medico/sanitarie non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche ed extrascolastiche come centro ricreativo estivo e ludico-sportive) saranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate e debitamente documentate, salvo urgenza, nel rispetto 4 di quanto previsto dalle linee guida redatte dalla Corte d'Appello di Milano, i cui contenuti le parti dichiarano di conoscere. Fatta eccezione per il costo del doposcuola, che verrà sostenuto interamente dal sig. in quanto unico fruitore del servizio.
6. L'assegno unico, in ragione CP_1 dell'affidamento condiviso, sarà attribuito al 50% a ciascun genitore.
7. Le parti concordano nell'introdurre gradualmente nella vita della minore eventuali nuovi compagni/e, una volta che la relazione avrà raggiunto un grado di stabilità e comunque non prima di sei mesi dall'inizio della nuova relazione.
8. I ricorrenti si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti propri e riguardanti la minore ed idonei all'espatrio.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di modifica delle condizioni di separazione/divorzio sopra indicate.
Nulla sulle spese.
Busto Arsizio, 17/01/2024
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. Francesco Paganini Presidente dott.ssa Eugenia Pupa Giudice
d.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 4963/2023 promossa con ricorso del 02/12/2023 da Pt_1
con l'avv. ZARO ALESSANDRA e con l'avv.
[...] Controparte_1
PIANTANIDA MATTIA LUDOVICO;
, con ricorso del 02/12/2023 e $$ chiedevano la Parte_1 Controparte_1
regolamentazione del rapporto genitori-figlia alle seguenti condizioni:. la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, con residenza presso la madre e collocamento paritario a settimane alterne da domenica a domenica, per un totale di 15 giorni al mese con ciascun genitore, con rientro al domicilio/ residenza alle ore 21.00. E' fatta salva comunque la facoltà di concordare giorni e orari differenti in ragione dei reciproci impegni lavorativi e personali con congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni della figlia. 2 Il genitore che non ha con sé la minore durante la settimana, potrà sentirla telefonicamente una volta al giorno, compatibilmente con gli orari e le esigenze di Per_1
Le decisioni di maggiore interesse per la bambina relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Le parti si Per_1
impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza anagrafica / domicilio.
2. La casa famigliare sita in Lonate Pozzolo (VA) alla Via Silvio Pellico n. 39, int. 4, è assegnata, con tutti gli arredi, alla sig.ra , che già ci abita. Il sig. Parte_1 CP_1
ha già provveduto a trasferirsi altrove e ad asportare i propri effetti personali. Il sig. si CP_1 impegna a rimborsare direttamente in favore del proprietario dell'immobile di Via Silvio Pellico, dandone avviso e prova alla IG.ra , la somma di € 768,50, pari alla metà dell'importo delle Pt_1
1 spese condominiali relative ai consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento per il periodo agosto 2022 – agosto 2023, alle scadenze comunicate dal locatore.
3. I genitori si regoleranno come segue per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei periodi festivi e delle ricorrenze: - 15 giorni consecutivi ciascuno nel periodo delle ferie estive: il periodo prescelto e la località delle vacanze (indirizzo e recapito telefonico) dovranno essere comunicati entro il 30 aprile di ogni anno;
-feste natalizie: a partire dalla vigilia di Natale, una settimana a testa con
Natale e Santo Stefano – Capodanno ed Epifania ad anni alterni 3 -Pasqua e Pasquetta ad anni alterni, così come eventuali ponti, 2 giugno, altre festività, compleanni, onomastici ed altre ricorrenze nel corso dell'anno. Per l'anno 2023 le parti si regoleranno come segue per quanto concerne le festività natalizie: -la minore resterà con la madre la settimana di Natale dal 24 al 30 dicembre, e con il padre dal 31 dicembre al 7 gennaio 2024. 4. Durante il periodo di permanenza ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia. Anche le spese per l'acquisto dell'abbigliamento ed accessori, compresi i cambi di stagione, verranno sostenute in modo paritario da ciascun genitore durante il periodo di permanenza. I ricorrenti statuiscono che il OR corrisponda alla ORa , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1
della figlia e concorso alle spese ordinarie (ivi inclusi i costi relativi a: mensa scolastica, materiale scolastico di cancelleria dell'anno, spese mediche da banco, ricarica cellulare, eventuali uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, eventuali tasse scolastiche, escluse quelle universitarie, e spese di trasporto), l'importo di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di ottobre 2023. I pagamenti dovranno avvenire entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ORa
(IBAN IT 54 T 03069 34120 100000004415).
5. Le spese di carattere straordinario Pt_1
(medico/sanitarie non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche ed extrascolastiche come centro ricreativo estivo e ludico-sportive) saranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate e debitamente documentate, salvo urgenza, nel rispetto 4 di quanto previsto dalle linee guida redatte dalla Corte d'Appello di Milano, i cui contenuti le parti dichiarano di conoscere. Fatta eccezione per il costo del doposcuola, che verrà sostenuto interamente dal sig. in quanto unico fruitore del servizio.
6. L'assegno unico, in ragione CP_1 dell'affidamento condiviso, sarà attribuito al 50% a ciascun genitore.
7. Le parti concordano nell'introdurre gradualmente nella vita della minore eventuali nuovi compagni/e, una volta che la relazione avrà raggiunto un grado di stabilità e comunque non prima di sei mesi dall'inizio della nuova relazione.
8. I ricorrenti si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti propri e riguardanti la minore ed idonei all'espatrio.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e comunque concernono diritti disponibili.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, accoglie la richiesta di modifica delle condizioni di separazione/divorzio sopra indicate.
Nulla sulle spese.
Busto Arsizio, 17/01/2024
Il Presidente est.
dott. Francesco Paganini
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