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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/10/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1922/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CH SI UD
COSTANZA TETI UD ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. rubricato in epigrafe instaurato da
(c.f ), con l'avv. Alessandra Levito Negrini Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. Alessandra Levito Negrini Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
➢ “I coniugi continueranno a vivere separati;
➢ La casa coniugale sita in Brescia, in Via Sant'Orsola, n. 145/C, in comproprietà fra i coniugi continuerà ad essere abitata dalla Sig.ra con i figli e Controparte_1 Persona_1 Per_2
;
[...]
➢ Per quanto concerne il pagamento delle spese relative a detto immobile i coniugi stabiliscono che le spese di giardiniere e le spese straordinarie verranno pagate nella misura del 50% cadauno;
1 ➢ I coniugi concordemente stabiliscono che per quel che riguarda la casa coniugale sita in Brescia,
Via Sant'Orsola, n. 145/C, ed oggi abitata dalla Sig.ra insieme ai figli, trascorsi 4 Controparte_1
anni dall'emissione del provvedimento di omologa della separazione, la stessa verrà messa in vendita unitamente alle sue pertinenze. Qualora uno dei due coniugi volesse vendere l'immobile prima della scadenza del termine di cui sopra, la vendita potrà essere fatta previo consenso formale dell'altro coniuge. Ovviamente ciascun coniuge, qualora interessato all'acquisto dell'immobile,
godrà di diritto di prelazione e sarà preferito rispetto ad ogni altro e qualsiasi acquirente a parità di prezzo. I coniugi di comune accordo stabiliscono che il ricavato della vendita verrà diviso in parti uguali fra gli stessi;
➢ Per quanto concerne gli arredi ed i beni mobili verranno suddivisi come segue:
o Immobile di Brescia: ad eccezione dell'impianto WI-FI e del televisore del soggiorno di proprietà del Sig. si dà atto che tutti i restanti beni mobili ed Parte_1
arredi sono di proprietà esclusiva della Sig.ra Controparte_1
➢ Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione Per_2
presso l'abitazione adibita a casa coniugale assegnata alla madre che continuerà ad abitarla anche con il figlio , anche se maggiorenne. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo Per_1
le decisioni di maggiore interesse attinenti alla figlia minore;
➢ I ricorrenti stabiliscono che la figlia minore (che diverrà maggiorenne nel mese di Persona_2
novembre 2025), potrà autodeterminarsi per quanto attiene le modalità di visita del padre, in relazione all'età della stessa, che potrà vedere il padre ogniqualvolta lo desideri in relazione ai propri impegni ed aspirazioni.
➢ Quanto al mantenimento dei figli, i coniugi stabiliscono che il Sig. contribuirà al Parte_1
mantenimento di entrambi i figli in quanto, anche se è maggiorenne, non è ancora Per_1
sopravvenuta l'indipendenza economica dello stesso. Le parti espressamente stabiliscono che il Sig.
provvederà al versamento mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese alle coordinate già note del conto corrente intestato alla Sig.ra della somma Controparte_1
concordata a titolo di mantenimento di entrambi i figli.
2 ➢ Le parti espressamente prevedono che il Sig. provvederà a versare la seguente Parte_1
somma mensile:
o €. 500,00 per ogni figlio oltre aggiornamento ISTAT annuale;
o Pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Brescia;
o Pagamento del 50% delle “paghette” date ai figli che ad oggi corrispondono ad €.
20,00 settimanali cadauno che verrà conteggiato nell'elenco delle spese straordinarie di cui al paragrafo che segue.
➢ Le parti prevedono che entrambi i coniugi provvederanno entro il giorno 5 di ogni mese ad inoltrare all'altro coniuge, a mezzo e-mail, la quantificazione delle spese straordinarie già sostenute e/o da sostenere ai fini dell'autorizzazione, unitamente alle contabili di avvenuto pagamento. Il coniuge ricevente dovrà provvedere al pagamento entro i successivi 8 giorni. Si precisa che in detta elencazione verranno calcolate le “paghette” dirette dei ragazzi che verranno anticipate dalla Sig.ra nella misura di €. 20,00 settimanali a figlio mentre saranno escluse le somme a titolo di CP_1
ricariche telefoniche e “contributi compleanno amici”.
➢ La famiglia possiede altresì n. 2 cagnolini: di anni 12 e di anni 7 che resteranno nella Per_3 Per_4
casa coniugale. La Sig.ra si impegna a provvedere alla cura ordinaria degli stessi CP_1
inserendo, nella voce “spese straordinarie” ogni spesa medica necessaria per la salute degli stessi.
➢ I coniugi si accordano affinché l'assegno Unico per la figlia venga incassato Persona_2
direttamente dalla Sig.ra Controparte_1
➢ Essendo i coniugi economicamente autosufficienti nessuna forma di mantenimento a favore dell'altro coniuge dovrà essere corrisposta;
➢ Reciproco assenso dei coniugi al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio con facoltà di iscrivervi il figlio;
➢ I coniugi dichiarano che con l'esatto e puntuale adempimento ed esecuzione di tutte le obbligazioni rispettivamente assunte con le suddette condizioni di scioglimento del matrimonio concordatario, avranno definito le loro questioni di natura economica, fermo l'assegno di mantenimento mensile e le spese straordinarie per i figli.”
3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 25/05/2000 hanno contratto matrimonio concordatario, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia.
Con sentenza n. 1357/25, passata in giudicato, questo Tribunale ha recepito la domanda congiunta di separazione dei coniugi, rimettendo le parti innanzi al G.I. in attesa del decorso del termine di legge ai fini dell'accoglimento della domanda di divorzio contestualmente formulata.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 in relazione alla data della prima udienza di comparizione dei coniugi avanti al presidente (sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 184, parte II, serie A).
Brescia, 21/10/2025.
Il presidente estensore dott. Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CH SI UD
COSTANZA TETI UD ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. rubricato in epigrafe instaurato da
(c.f ), con l'avv. Alessandra Levito Negrini Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. Alessandra Levito Negrini Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
➢ “I coniugi continueranno a vivere separati;
➢ La casa coniugale sita in Brescia, in Via Sant'Orsola, n. 145/C, in comproprietà fra i coniugi continuerà ad essere abitata dalla Sig.ra con i figli e Controparte_1 Persona_1 Per_2
;
[...]
➢ Per quanto concerne il pagamento delle spese relative a detto immobile i coniugi stabiliscono che le spese di giardiniere e le spese straordinarie verranno pagate nella misura del 50% cadauno;
1 ➢ I coniugi concordemente stabiliscono che per quel che riguarda la casa coniugale sita in Brescia,
Via Sant'Orsola, n. 145/C, ed oggi abitata dalla Sig.ra insieme ai figli, trascorsi 4 Controparte_1
anni dall'emissione del provvedimento di omologa della separazione, la stessa verrà messa in vendita unitamente alle sue pertinenze. Qualora uno dei due coniugi volesse vendere l'immobile prima della scadenza del termine di cui sopra, la vendita potrà essere fatta previo consenso formale dell'altro coniuge. Ovviamente ciascun coniuge, qualora interessato all'acquisto dell'immobile,
godrà di diritto di prelazione e sarà preferito rispetto ad ogni altro e qualsiasi acquirente a parità di prezzo. I coniugi di comune accordo stabiliscono che il ricavato della vendita verrà diviso in parti uguali fra gli stessi;
➢ Per quanto concerne gli arredi ed i beni mobili verranno suddivisi come segue:
o Immobile di Brescia: ad eccezione dell'impianto WI-FI e del televisore del soggiorno di proprietà del Sig. si dà atto che tutti i restanti beni mobili ed Parte_1
arredi sono di proprietà esclusiva della Sig.ra Controparte_1
➢ Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione Per_2
presso l'abitazione adibita a casa coniugale assegnata alla madre che continuerà ad abitarla anche con il figlio , anche se maggiorenne. I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo Per_1
le decisioni di maggiore interesse attinenti alla figlia minore;
➢ I ricorrenti stabiliscono che la figlia minore (che diverrà maggiorenne nel mese di Persona_2
novembre 2025), potrà autodeterminarsi per quanto attiene le modalità di visita del padre, in relazione all'età della stessa, che potrà vedere il padre ogniqualvolta lo desideri in relazione ai propri impegni ed aspirazioni.
➢ Quanto al mantenimento dei figli, i coniugi stabiliscono che il Sig. contribuirà al Parte_1
mantenimento di entrambi i figli in quanto, anche se è maggiorenne, non è ancora Per_1
sopravvenuta l'indipendenza economica dello stesso. Le parti espressamente stabiliscono che il Sig.
provvederà al versamento mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese alle coordinate già note del conto corrente intestato alla Sig.ra della somma Controparte_1
concordata a titolo di mantenimento di entrambi i figli.
2 ➢ Le parti espressamente prevedono che il Sig. provvederà a versare la seguente Parte_1
somma mensile:
o €. 500,00 per ogni figlio oltre aggiornamento ISTAT annuale;
o Pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Brescia;
o Pagamento del 50% delle “paghette” date ai figli che ad oggi corrispondono ad €.
20,00 settimanali cadauno che verrà conteggiato nell'elenco delle spese straordinarie di cui al paragrafo che segue.
➢ Le parti prevedono che entrambi i coniugi provvederanno entro il giorno 5 di ogni mese ad inoltrare all'altro coniuge, a mezzo e-mail, la quantificazione delle spese straordinarie già sostenute e/o da sostenere ai fini dell'autorizzazione, unitamente alle contabili di avvenuto pagamento. Il coniuge ricevente dovrà provvedere al pagamento entro i successivi 8 giorni. Si precisa che in detta elencazione verranno calcolate le “paghette” dirette dei ragazzi che verranno anticipate dalla Sig.ra nella misura di €. 20,00 settimanali a figlio mentre saranno escluse le somme a titolo di CP_1
ricariche telefoniche e “contributi compleanno amici”.
➢ La famiglia possiede altresì n. 2 cagnolini: di anni 12 e di anni 7 che resteranno nella Per_3 Per_4
casa coniugale. La Sig.ra si impegna a provvedere alla cura ordinaria degli stessi CP_1
inserendo, nella voce “spese straordinarie” ogni spesa medica necessaria per la salute degli stessi.
➢ I coniugi si accordano affinché l'assegno Unico per la figlia venga incassato Persona_2
direttamente dalla Sig.ra Controparte_1
➢ Essendo i coniugi economicamente autosufficienti nessuna forma di mantenimento a favore dell'altro coniuge dovrà essere corrisposta;
➢ Reciproco assenso dei coniugi al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio con facoltà di iscrivervi il figlio;
➢ I coniugi dichiarano che con l'esatto e puntuale adempimento ed esecuzione di tutte le obbligazioni rispettivamente assunte con le suddette condizioni di scioglimento del matrimonio concordatario, avranno definito le loro questioni di natura economica, fermo l'assegno di mantenimento mensile e le spese straordinarie per i figli.”
3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 25/05/2000 hanno contratto matrimonio concordatario, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia.
Con sentenza n. 1357/25, passata in giudicato, questo Tribunale ha recepito la domanda congiunta di separazione dei coniugi, rimettendo le parti innanzi al G.I. in attesa del decorso del termine di legge ai fini dell'accoglimento della domanda di divorzio contestualmente formulata.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 in relazione alla data della prima udienza di comparizione dei coniugi avanti al presidente (sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 184, parte II, serie A).
Brescia, 21/10/2025.
Il presidente estensore dott. Gustavo Nanni
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