Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 9362/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 9362/2024 del Ruolo Generale,
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato in Capaccio Paestum (SA), al . 59, presso lo studio dell'avv. Eraclite Mautone dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
e domiciliata in Roma, alla via Augusto Au
[...] dell'avv. Guido Giudice dal quale e rappresentata e difesa in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1.Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2024 , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con in data 15 Controparte_1 ottobre 1998 nel Comune di Capaccio Paestum (SA) e che dall' unione coniugale erano nati due figli, (15.03.2002) e (28.03.2004), chiedeva Per_1 Per_2 pronunciarsi la sepa e giudiziale dal e, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, il ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva le suddette pronunce alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, in particolare con gli obblighi a contenuto economico a carico di entrambi i genitori in favore dei figli, studenti universitari fuori sede. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 richiesta di separazione e precisava che e ne studenti fuori sede, durante l'anno rientravano spesso presso la propria abitazione;
pertanto, chiedeva disporsi l'obbligo del marito di corrispondere a se le somme per il loro mantenimento. All'udienza di comparizione del 08.04.2025, in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti, all'udienza del 08.04.2025, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiama integralmente e le cui condizioni sono ritenuto eque da questo Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
-l'obbligo di di versare, entro il 10 di ogni mese, direttamente ai Parte_1 figli la som ,00 ciascuno, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a titolo di mantenimento;
-l'obbligo di di provvedere interamente alle spese di affitto e di Parte_1 condominio per;
Per_1
- l'obbligo di di provvedere interamente alle spese di affitto e di Controparte_1 condominio Per_2
- l'obbligo di e genitori di contribuire al 50% ciascuno alle altre spese straordinarie per i figli (mediche, universitarie, sportive, ricreative etc.…) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare;
per le spese straordinarie le parti faranno riferimento a quelle di cui al protocollo del CNF;
- la sig.ra si impegna a restituire al sig. i mobili di sua proprietà CP_1 Pt_1 presenti iliari, ad eccezione di un qu rtina geografica); - il sig. si impegna a intestarsi il finanziamento per l'acquisto Pt_1 dell'autov e sarà anch'essa a lui intestata. Deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza, considerato che il ricorrente ha chiesto, ex art. 473 bis.49 c.p.c., la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la precisazione che tale ultima domanda è procedibile decorso il termine previsto dalla legge (sei mesi dalla prima udienza di comparizione in ragione dell'accordo raggiunto) e previo passaggio in giudicato della presente sentenza. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-pronuncia la separazione tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
20.03.1971, C.F.: , nata a [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1
(SA) il 01.07.1969, C.F. ; CodiceFiscale_2
- dispone in conformi dalle parti e richiamato in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Capaccio Paestum (SA) (Anno 1998, Atto n.137, Parte II, Serie A, Vol.2);
- dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- spese al definitivo. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi