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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 4120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4120 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3610/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 21 marzo 2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Valeria De Vellis presso la quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con gli Avv.ti Barbara Armanini e Elise Marion Grace Simone-Vullo presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Pisa, il 29 luglio 2000, atto trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Pisa (PI), atto nr. 142, parte II, serie A, Anno 2000. In regime di separazione dei beni.
Separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano n. 1503/2025, emessa e pubblicata il 16 aprile 2025. (passata in giudicato, v. documenti in atti) con il seguente figlio: nato il [...], cittadino italiano. Persona_1
pagina 1 di 6 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. La casa coniugale, sita a Milano, in Piazza Carlo Irnerio n. 12, resta assegnata alla Signora
con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, in qualità di genitore collocatario del Parte_1 figlio. I coniugi danno atto che il marito se ne è già allontanato portando con sé tutti i propri effetti personali e quanto di sua proprietà.
2. Il figlio minore è affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse del figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso. Tutte le decisioni relative al figlio dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, nel rispetto dei principi dell'affidamento condiviso e conformemente alla volontà del figlio.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario, salvo diverso e Per_1 migliore accordo tra le parti:
- a week-end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- nelle settimane che terminano con il week end di spettanza paterna, il mercoledì, con prelievo a scuola (oppure dall'abitazione materna, nei periodi non scolastici) e riaccompagnamento direttamente a scuola il giovedì mattina (oppure presso l'abitazione materna o alle attività estive/ricreative, nei periodi non scolastici);
- nelle settimane che terminano con il week end di spettanza materna, il martedì, con prelievo a scuola (oppure dall'abitazione materna, nei periodi non scolastici) e riaccompagnamento direttamente a scuola il mercoledì mattina (oppure presso l'abitazione materna o alle attività estive/ricreative, nei periodi non scolastici), e il giovedì, con prelievo a scuola (oppure dall'abitazione materna, nei periodi non scolastici) e riaccompagnamento direttamente a scuola il venerdì mattina (oppure presso l'abitazione materna o alle attività estive/ricreative, nei periodi non scolastici);
- durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane in giugno/luglio/agosto, anche non consecutive, in periodi da concordare in base alle reciproche esigenze dei genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
in ogni caso, nel mese di giugno il figlio starà prevalentemente a Milano, mentre nel mese di luglio starà prevalentemente a Pisa, secondo le consuetudini familiari. Anche la madre avrà due settimane di vacanza con il figlio, in periodi da concordare entro il medesimo termine, durante le quali l'ordinario diritto di visita paterno rimarrà sospeso. I genitori garantiranno, comunque, la massima flessibilità degli spostamenti del figlio tra Milano e Pisa durante il periodo estivo;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando, di anno in anno, con la madre, il primo (dal 23 al 31 dicembre) e il secondo (dal 31 dicembre al 6 gennaio) periodo di vacanza. In ogni caso,
trascorrerà la Vigilia di Natale di ogni anno con la madre e il 25 e il 26 dicembre ad anni Per_1 alterni con l'uno e con l'altro genitore;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre;
pagina 2 di 6 - durante le vacanze scolastiche di Carnevale, in merito alle quali i genitori si accorderanno anno per anno, fermo restando che il figlio starà in via preferenziale con la madre;
- i ponti infrannuali verranno trascorsi dal figlio con il genitore cui spetta il week end adiacente al ponte.
4. Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio , fino al Parte_2 Per_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dello stesso, con le seguenti modalità: a) versando alla Signora quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, in via Parte_1 anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, tramite bonifico bancario, l'assegno mensile di € 1.500,00, assegno rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita a far data dal marzo 2026 (base marzo 2025); b) pagando il 100% delle spese condominiali, ordinarie e straordinarie, e delle spese di manutenzione straordinaria della casa coniugale sita a Milano, in Piazza Carlo Irnerio n. 12, sino al mese di maggio 2036 compreso;
da tale data, il Signor provvederà al solo pagamento delle predette spese per la Pt_2 quota del figlio (50%), se non ancora economicamente autosufficiente;
c) pagando, integralmente e direttamente, fino all'estinzione, la rata mensile del mutuo a lui intestato e stipulato con Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. per l'acquisto della casa coniugale, nonché la rata mensile della polizza assicurativa che garantisce il mutuo, la “polizza casa” e l'“IMU” (o altra tassa equipollente) della casa coniugale per la quota del figlio, a far data da quando il figlio stesso ne diventerà comproprietario nella misura del 50%, secondo quanto previsto dalla clausola 6 b) che segue;
d) pagando e/o rimborsando alla madre collocataria il 100% delle spese straordinarie del figlio, comprese le spese relative allo sci, anche se praticato con la madre (a titolo esemplificativo e non esaustivo lezioni di sci, skipass e attrezzature, con l'esclusione delle spese di soggiorno e di viaggio, che rimarranno a carico del genitore che ha con sé il figlio), preventivamente concordate secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Milano, e cioè:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la pagina 3 di 6 frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Il Signor si obbliga a sottoscrivere, in favore della Signora entro e non oltre 30 Pt_2 Parte_1 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la polizza medica assicurativa già individuata dai coniugi e denominata “realmente in salute - vita intera” di Reale Mutua, e a pagare il relativo premio annuale che ammonta a €. 2.540,10 o eventualmente il premio di altra polizza di costo analogo scelta congiuntamente dalle parti. Il Signor si obbliga, altresì, a pagare i premi assicurativi per le seguenti coperture: “indennità Pt_2 permanente con IP da malattia” e “diaria da ricoveri”;
6. Nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche dipendenti dal matrimonio e maturati nel corso della convivenza, i coniugi convengono che il Signor si obbliga a: Parte_2
a) corrispondere alla Signora a titolo di definizione in un'unica soluzione di ogni Parte_1 diritto spettante alla moglie ai sensi dell'art. 5, 8 comma, L. 898/1970 e successive modifiche, la somma netta di € 100.000,00, tramite bonifici bancari da eseguire alle seguenti scadenze:
-€ 10.000,00 entro il 31.12.2025;
-€ 30.000,00 entro il 31.05.2026;
-€ 40.000,00 entro il 31.05.2027;
-€ 20.000,00 entro il 31.01.2028. Il Signor si obbliga a farsi carico della eventuale imposizione fiscale che dovesse gravare Pt_2 sull'importo di € 100.000,00 corrisposto alla Signora a titolo di una tantum divorzile per Parte_1 effetto delle modalità che precedono, corrispondendo alla Signora gli importi a lei Parte_1 eventualmente richiesti a tale titolo dall'Agenzia delle Entrate alle scadenze imposte dall'Agenzia delle Entrate. Le parti convengono che, ove il Signor dovesse ritardare il pagamento anche di una sola delle Pt_2 rate che precedono, egli decadrà dal beneficio del pagamento dilazionato e la Signora potrà Parte_1 agire per richiedere l'intera somma residua, indipendentemente dalle scadenze delle rate sopra pagina 4 di 6 indicate. Le parti chiedono al Tribunale di dichiarare equa l'attribuzione che precede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 8 comma, L. 898/70 e successive modifiche. b) trasferire al figlio minore , a integrazione del mantenimento dello stesso, previa Per_1 autorizzazione del Giudice Tutelare, la proprietà della quota a sé intestata, pari al 50% della piena proprietà, dell'immobile sito a Milano, in Piazza Carlo Irnerio n. 12, identificato al Catasto Fabbricati Comune di Milano al Foglio 431, part. 209, Subalterno 14, Categoria A/3, classe 6, vani 6, entro e non oltre 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che recepirà gli accordi del presente ricorso;
libera da pesi e oneri di qualsiasi natura, fatta salva l'ipoteca iscritta dall'istituto bancario mutuante Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. a garanzia del mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile. Il tutto, salvo errore e come meglio identificato nell'atto notarile di provenienza. Il Signor si farà carico di tutti gli oneri fiscali e notarili del predetto trasferimento e di quelli Pt_2 necessari a ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare, fermo restando che il Notaio sarà individuato dalla Signora e che le parti chiederanno di usufruire delle eventuali agevolazioni Parte_1 fiscali di cui alla sentenza C. Cost. n. 154/99 per il predetto trasferimento posto in essere in esecuzione dell'accordo divorzile, che non darà luogo ad alcuna plusvalenza né ad alcuna imposta di registro o donazione poiché l'accordo patrimoniale a beneficio del figlio è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7. La Signora si impegna, dopo il compimento del 25° anno di età da parte del figlio , Parte_1 Per_1 qualora il figlio lo richiedesse al fine di utilizzare il ricavato della propria quota del 50% della casa coniugale per l'acquisto di un immobile per sé, a porre in vendita la casa coniugale sita a Milano, in Piazza Irnerio n. 12, dividendo pro quota con il figlio il ricavato. Il Signor qualora il mutuo gravante sull'immobile e intestato allo stesso non dovesse essere Pt_2 ancora estinto, si impegna a estinguere anticipatamente il mutuo prima della vendita della casa coniugale.
8. I coniugi dichiarano che, con il corretto adempimento dell'accordo di cui sopra e con la puntuale esecuzione dei predetti trasferimenti e pagamenti e di tutte le obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
9. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.. pagina 5 di 6 DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pisa (PI), il 29 luglio 2000, tra e (atto trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Parte_1 Parte_2
Pisa (PI), atto nr. 142, parte II, serie A, Anno 2000);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pisa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Firenze dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 21 marzo 2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Valeria De Vellis presso la quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con gli Avv.ti Barbara Armanini e Elise Marion Grace Simone-Vullo presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Pisa, il 29 luglio 2000, atto trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Pisa (PI), atto nr. 142, parte II, serie A, Anno 2000. In regime di separazione dei beni.
Separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano n. 1503/2025, emessa e pubblicata il 16 aprile 2025. (passata in giudicato, v. documenti in atti) con il seguente figlio: nato il [...], cittadino italiano. Persona_1
pagina 1 di 6 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. La casa coniugale, sita a Milano, in Piazza Carlo Irnerio n. 12, resta assegnata alla Signora
con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, in qualità di genitore collocatario del Parte_1 figlio. I coniugi danno atto che il marito se ne è già allontanato portando con sé tutti i propri effetti personali e quanto di sua proprietà.
2. Il figlio minore è affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse del figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso. Tutte le decisioni relative al figlio dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, nel rispetto dei principi dell'affidamento condiviso e conformemente alla volontà del figlio.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario, salvo diverso e Per_1 migliore accordo tra le parti:
- a week-end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- nelle settimane che terminano con il week end di spettanza paterna, il mercoledì, con prelievo a scuola (oppure dall'abitazione materna, nei periodi non scolastici) e riaccompagnamento direttamente a scuola il giovedì mattina (oppure presso l'abitazione materna o alle attività estive/ricreative, nei periodi non scolastici);
- nelle settimane che terminano con il week end di spettanza materna, il martedì, con prelievo a scuola (oppure dall'abitazione materna, nei periodi non scolastici) e riaccompagnamento direttamente a scuola il mercoledì mattina (oppure presso l'abitazione materna o alle attività estive/ricreative, nei periodi non scolastici), e il giovedì, con prelievo a scuola (oppure dall'abitazione materna, nei periodi non scolastici) e riaccompagnamento direttamente a scuola il venerdì mattina (oppure presso l'abitazione materna o alle attività estive/ricreative, nei periodi non scolastici);
- durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane in giugno/luglio/agosto, anche non consecutive, in periodi da concordare in base alle reciproche esigenze dei genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
in ogni caso, nel mese di giugno il figlio starà prevalentemente a Milano, mentre nel mese di luglio starà prevalentemente a Pisa, secondo le consuetudini familiari. Anche la madre avrà due settimane di vacanza con il figlio, in periodi da concordare entro il medesimo termine, durante le quali l'ordinario diritto di visita paterno rimarrà sospeso. I genitori garantiranno, comunque, la massima flessibilità degli spostamenti del figlio tra Milano e Pisa durante il periodo estivo;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando, di anno in anno, con la madre, il primo (dal 23 al 31 dicembre) e il secondo (dal 31 dicembre al 6 gennaio) periodo di vacanza. In ogni caso,
trascorrerà la Vigilia di Natale di ogni anno con la madre e il 25 e il 26 dicembre ad anni Per_1 alterni con l'uno e con l'altro genitore;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre;
pagina 2 di 6 - durante le vacanze scolastiche di Carnevale, in merito alle quali i genitori si accorderanno anno per anno, fermo restando che il figlio starà in via preferenziale con la madre;
- i ponti infrannuali verranno trascorsi dal figlio con il genitore cui spetta il week end adiacente al ponte.
4. Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio , fino al Parte_2 Per_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dello stesso, con le seguenti modalità: a) versando alla Signora quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, in via Parte_1 anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, tramite bonifico bancario, l'assegno mensile di € 1.500,00, assegno rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita a far data dal marzo 2026 (base marzo 2025); b) pagando il 100% delle spese condominiali, ordinarie e straordinarie, e delle spese di manutenzione straordinaria della casa coniugale sita a Milano, in Piazza Carlo Irnerio n. 12, sino al mese di maggio 2036 compreso;
da tale data, il Signor provvederà al solo pagamento delle predette spese per la Pt_2 quota del figlio (50%), se non ancora economicamente autosufficiente;
c) pagando, integralmente e direttamente, fino all'estinzione, la rata mensile del mutuo a lui intestato e stipulato con Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. per l'acquisto della casa coniugale, nonché la rata mensile della polizza assicurativa che garantisce il mutuo, la “polizza casa” e l'“IMU” (o altra tassa equipollente) della casa coniugale per la quota del figlio, a far data da quando il figlio stesso ne diventerà comproprietario nella misura del 50%, secondo quanto previsto dalla clausola 6 b) che segue;
d) pagando e/o rimborsando alla madre collocataria il 100% delle spese straordinarie del figlio, comprese le spese relative allo sci, anche se praticato con la madre (a titolo esemplificativo e non esaustivo lezioni di sci, skipass e attrezzature, con l'esclusione delle spese di soggiorno e di viaggio, che rimarranno a carico del genitore che ha con sé il figlio), preventivamente concordate secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Milano, e cioè:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la pagina 3 di 6 frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Il Signor si obbliga a sottoscrivere, in favore della Signora entro e non oltre 30 Pt_2 Parte_1 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la polizza medica assicurativa già individuata dai coniugi e denominata “realmente in salute - vita intera” di Reale Mutua, e a pagare il relativo premio annuale che ammonta a €. 2.540,10 o eventualmente il premio di altra polizza di costo analogo scelta congiuntamente dalle parti. Il Signor si obbliga, altresì, a pagare i premi assicurativi per le seguenti coperture: “indennità Pt_2 permanente con IP da malattia” e “diaria da ricoveri”;
6. Nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche dipendenti dal matrimonio e maturati nel corso della convivenza, i coniugi convengono che il Signor si obbliga a: Parte_2
a) corrispondere alla Signora a titolo di definizione in un'unica soluzione di ogni Parte_1 diritto spettante alla moglie ai sensi dell'art. 5, 8 comma, L. 898/1970 e successive modifiche, la somma netta di € 100.000,00, tramite bonifici bancari da eseguire alle seguenti scadenze:
-€ 10.000,00 entro il 31.12.2025;
-€ 30.000,00 entro il 31.05.2026;
-€ 40.000,00 entro il 31.05.2027;
-€ 20.000,00 entro il 31.01.2028. Il Signor si obbliga a farsi carico della eventuale imposizione fiscale che dovesse gravare Pt_2 sull'importo di € 100.000,00 corrisposto alla Signora a titolo di una tantum divorzile per Parte_1 effetto delle modalità che precedono, corrispondendo alla Signora gli importi a lei Parte_1 eventualmente richiesti a tale titolo dall'Agenzia delle Entrate alle scadenze imposte dall'Agenzia delle Entrate. Le parti convengono che, ove il Signor dovesse ritardare il pagamento anche di una sola delle Pt_2 rate che precedono, egli decadrà dal beneficio del pagamento dilazionato e la Signora potrà Parte_1 agire per richiedere l'intera somma residua, indipendentemente dalle scadenze delle rate sopra pagina 4 di 6 indicate. Le parti chiedono al Tribunale di dichiarare equa l'attribuzione che precede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 8 comma, L. 898/70 e successive modifiche. b) trasferire al figlio minore , a integrazione del mantenimento dello stesso, previa Per_1 autorizzazione del Giudice Tutelare, la proprietà della quota a sé intestata, pari al 50% della piena proprietà, dell'immobile sito a Milano, in Piazza Carlo Irnerio n. 12, identificato al Catasto Fabbricati Comune di Milano al Foglio 431, part. 209, Subalterno 14, Categoria A/3, classe 6, vani 6, entro e non oltre 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che recepirà gli accordi del presente ricorso;
libera da pesi e oneri di qualsiasi natura, fatta salva l'ipoteca iscritta dall'istituto bancario mutuante Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. a garanzia del mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile. Il tutto, salvo errore e come meglio identificato nell'atto notarile di provenienza. Il Signor si farà carico di tutti gli oneri fiscali e notarili del predetto trasferimento e di quelli Pt_2 necessari a ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare, fermo restando che il Notaio sarà individuato dalla Signora e che le parti chiederanno di usufruire delle eventuali agevolazioni Parte_1 fiscali di cui alla sentenza C. Cost. n. 154/99 per il predetto trasferimento posto in essere in esecuzione dell'accordo divorzile, che non darà luogo ad alcuna plusvalenza né ad alcuna imposta di registro o donazione poiché l'accordo patrimoniale a beneficio del figlio è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
7. La Signora si impegna, dopo il compimento del 25° anno di età da parte del figlio , Parte_1 Per_1 qualora il figlio lo richiedesse al fine di utilizzare il ricavato della propria quota del 50% della casa coniugale per l'acquisto di un immobile per sé, a porre in vendita la casa coniugale sita a Milano, in Piazza Irnerio n. 12, dividendo pro quota con il figlio il ricavato. Il Signor qualora il mutuo gravante sull'immobile e intestato allo stesso non dovesse essere Pt_2 ancora estinto, si impegna a estinguere anticipatamente il mutuo prima della vendita della casa coniugale.
8. I coniugi dichiarano che, con il corretto adempimento dell'accordo di cui sopra e con la puntuale esecuzione dei predetti trasferimenti e pagamenti e di tutte le obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
9. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.. pagina 5 di 6 DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pisa (PI), il 29 luglio 2000, tra e (atto trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Parte_1 Parte_2
Pisa (PI), atto nr. 142, parte II, serie A, Anno 2000);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pisa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Firenze dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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