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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/07/2025, n. 2918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2918 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. Ida Ponticelli, all'udienza dell'1.7.2025, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 869/2025 R.G. Previdenza
tra
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, dagli avv.ti Gaetano Maisto, Stefania Catuogno e
Pierluigi Maisto, con il quale elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
e
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso CP_1 dall'Avvocatura dell CP_2
resistente
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria il 23.1.2025 e regolarmente notificato l'epigrafata parte ricorrente adiva il giudice del lavoro esponendo che con decreto n. 174 del 24.05.2005 il Controparte_3
, ai sensi della L. 322/58, riconosceva al sig.
[...] Parte_1
, quale
[...] Sergente Maggiore in congedo cessato dal servizio a decorrere dal
09.01.1981 senza aver maturato il diritto al trattamento normale di quiescenza, la costituzione della posizione assicurativa per il servizio prestato, dal 12.01.1973 al 09.01.1981 per numero nove anni, 5 mesi e 19 giorni, per l'importo di € 4.122,40.
Deduceva, altresì, che con decorrenza dall'01.06.2021 diveniva titolare della pensione categoria VO n. 10529967 che veniva determinata in €
1.062,24 mensili, come da missiva datata 07.06.2021, ma che CP_1 dall'esame del dettaglio della stessa si rilevava che la pensione di vecchiaia era stata determinata sulla base dei soli contributi versati dal 01.12.1985 al 23.12.2016 nella gestione dipendenti privati, CP_1 senza minimamente valutare la costituzione della posizione assicurativa.
Tanto premesso, chiedeva di condannarsi l alla rideterminazione del CP_1 trattamento pensionistico in godimento sulla base della detta costituzione ex L. 322/58 con conseguente condanna dell'Ente al pagamento delle differenze dovute maturate e non percette dall'01.06.2021 sino all'attualità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo effettivo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
L si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere per essere intervenuto nelle more il pagamento in via amministrativa.
All'odierna udienza cartolare, verificata l'effettività del pagamento, parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese per il principio della soccombenza virtuale.
Udita la discussione delle parti, la causa veniva decisa con lettura contestuale della presente sentenza.
Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che l ha provveduto all'effettivo pagamento delle provvidenze richieste CP_1 in questa sede nel mese di luglio 2025, e dunque in epoca successiva rispetto alla proposizione del ricorso. Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il riconoscimento del diritto in via stragiudiziale e rilevato che pacificamente detto riconoscimento veniva posto in essere dopo l'instaurazione del giudizio, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere e va quindi delibato esclusivamente con riguardo alle spese di lite.
Esse seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
Va rigettata la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 1 cpc, non avendo parte ricorrente allegato gli elementi di fatto idonei a dimostrare l'effettività del danno subito.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 cpc, deve rammentarsi che, secondo giurisprudenza costante e anche recentemente ribadita, agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. n. 21570 del 2012, Cass. n.
24546 del 2014, Cass. n. 7726/2016) atteso che l'applicazione della sanzione processuale è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio (Cass.
n. 3003/2014).
Viene esclusa, in altri termini, qualunque automaticità tra la soccombenza di una parte processuale e la condanna della stessa ex art. 96 comma 3 cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. Ida Ponticelli, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfetizzate come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Aversa, 1.7.2025
Il Giudice del lavoro dr. Ida Ponticelli
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. Ida Ponticelli, all'udienza dell'1.7.2025, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 869/2025 R.G. Previdenza
tra
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, dagli avv.ti Gaetano Maisto, Stefania Catuogno e
Pierluigi Maisto, con il quale elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
e
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso CP_1 dall'Avvocatura dell CP_2
resistente
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria il 23.1.2025 e regolarmente notificato l'epigrafata parte ricorrente adiva il giudice del lavoro esponendo che con decreto n. 174 del 24.05.2005 il Controparte_3
, ai sensi della L. 322/58, riconosceva al sig.
[...] Parte_1
, quale
[...] Sergente Maggiore in congedo cessato dal servizio a decorrere dal
09.01.1981 senza aver maturato il diritto al trattamento normale di quiescenza, la costituzione della posizione assicurativa per il servizio prestato, dal 12.01.1973 al 09.01.1981 per numero nove anni, 5 mesi e 19 giorni, per l'importo di € 4.122,40.
Deduceva, altresì, che con decorrenza dall'01.06.2021 diveniva titolare della pensione categoria VO n. 10529967 che veniva determinata in €
1.062,24 mensili, come da missiva datata 07.06.2021, ma che CP_1 dall'esame del dettaglio della stessa si rilevava che la pensione di vecchiaia era stata determinata sulla base dei soli contributi versati dal 01.12.1985 al 23.12.2016 nella gestione dipendenti privati, CP_1 senza minimamente valutare la costituzione della posizione assicurativa.
Tanto premesso, chiedeva di condannarsi l alla rideterminazione del CP_1 trattamento pensionistico in godimento sulla base della detta costituzione ex L. 322/58 con conseguente condanna dell'Ente al pagamento delle differenze dovute maturate e non percette dall'01.06.2021 sino all'attualità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo effettivo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
L si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere per essere intervenuto nelle more il pagamento in via amministrativa.
All'odierna udienza cartolare, verificata l'effettività del pagamento, parte ricorrente si associava alla richiesta di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell'Istituto al pagamento delle spese per il principio della soccombenza virtuale.
Udita la discussione delle parti, la causa veniva decisa con lettura contestuale della presente sentenza.
Effettivamente, dalla documentazione versata in atti risulta che l ha provveduto all'effettivo pagamento delle provvidenze richieste CP_1 in questa sede nel mese di luglio 2025, e dunque in epoca successiva rispetto alla proposizione del ricorso. Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il riconoscimento del diritto in via stragiudiziale e rilevato che pacificamente detto riconoscimento veniva posto in essere dopo l'instaurazione del giudizio, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere e va quindi delibato esclusivamente con riguardo alle spese di lite.
Esse seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
Va rigettata la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 1 cpc, non avendo parte ricorrente allegato gli elementi di fatto idonei a dimostrare l'effettività del danno subito.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 cpc, deve rammentarsi che, secondo giurisprudenza costante e anche recentemente ribadita, agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. n. 21570 del 2012, Cass. n.
24546 del 2014, Cass. n. 7726/2016) atteso che l'applicazione della sanzione processuale è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio (Cass.
n. 3003/2014).
Viene esclusa, in altri termini, qualunque automaticità tra la soccombenza di una parte processuale e la condanna della stessa ex art. 96 comma 3 cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr. Ida Ponticelli, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfetizzate come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Aversa, 1.7.2025
Il Giudice del lavoro dr. Ida Ponticelli