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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/10/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1718/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n.1347/2022, emessa dal Tribunale di Foggia, nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo sotto il n. 4321/2018 R.G., pubblicata in data 18 maggio 2022), iscritta al n. 1718/2022 R.G., avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni, tra:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Lucio Ghia, ed elettivamente domiciliato come in atti, APPELLANTE e rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Pracella, CP_1 ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
Conclusioni: alla udienza del 13 giugno 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto regolarmente notificato ha citato in giudizio, CP_1 innanzi al Tribunale di Foggia, per sentirla Parte_1 condannare, in forza della polizza infortuni n. 10000327924, emessa il 18 gennaio 2017, al pagamento dell'indennizzo, dovuto a titolo di ristoro del danno da invalidità permanente e di rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza dell'infortunio domestico occorsole in data 28 marzo 2017. Precisamente, l'attrice asseriva che, mente era intenta a tagliare con una mannaia un pezzo di carne, si era amputata la falange distale del pollice della mano sinistra, con successivo ricovero presso il Pronto Soccorso e poi presso la clinica di ortopedia degli Ospedali Riuniti di Foggia. Costituendosi in giudizio, eccepiva, innanzi tutto, la Parte_1 nullità dell'atto di citazione, per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; in via subordinata, riteneva essersi verificata la perdita del diritto all'indennizzo assicurativo, per non essere stato il sinistro denunciato nei termini e nelle forme previste dal contratto assicurativo;
nel merito, eccepiva, ai sensi dell'art.
1.2 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, l'inoperatività della garanzia assicurativa al momento del sinistro, per non essere stati pagati i ratei di premio relativi alle mensilità di novembre e di dicembre 2017 e gennaio 2018, oltre che, ai sensi dell'art. 6.4.1, la configurabilità dell'ipotesi di infortunio derivante dal dolo dell'assicurato con l'esclusione della garanzia;
contestava, inoltre, il quantum debeatur, in particolare in relazione alla valutazione del grado di invalidità permanente quantificato dal consulente di parte attrice nella misura del 18%, chiedendo, infine, in via riconvenzionale il pagamento dei ratei di premio relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2017 e gennaio 2018. Istruita la causa a mezzo delle prove orali e documentali, con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia, in accoglimento della domanda, ha condannato la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 18.567,43, oltre rivalutazione ed interessi legali ed al pagamento delle spese di lite. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso: (1) in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del primo motivo d'appello, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., per violazione deirequisiti richiesti dall'art. 163 n.ri 3-4 c.p.c., e/o la inammissibilità/improponibilità
pag. 2/10 delle domande tutte formulate dalla sig.ra nei confronti di CP_1 in relazione al contratto assicurativo-polizza Parte_1
“ per cui è causa e, conseguentemente, Controparte_2 rigettare ogni avversa domanda;
(2) in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del secondo motivo d'appello, accertare e dichiarare la perdita in capo alla sig.ra del diritto ad ogni indennizzo e/o CP_1 risarcimento previsto dal contratto assicurativo-polizza “ Controparte_2
per cui è causa e, conseguentemente, rigettare ogni
[...] avversa domanda;
(3) in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del terzo motivo d'appello, accertare il mancato pagamento, da parte della sig.ra e in favore di CP_1 Parte_1 dei ratei di premio del contratto assicurativo-polizza Controparte_2
per cui è causa, scaduti nelle date del 18 novembre
[...]
2017, 18 dicembre 2017 e 18 gennaio 2018, accertare altresì che
[...] non ha agito per la riscossione di detti ratei entro, Parte_1 rispettivamente, il 18 maggio 2018, il 18 giugno 2018 ed il 18 luglio 2018 e, conseguentemente, accertare, dichiarare e disporre la risoluzione di diritto del suddetto contratto assicurativo-polizza, nonché accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni avversa domanda e rigettare tali domande;
(4) in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del quarto motivo d'appello, accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni avversa domanda in relazione al contratto assicurativo-polizza
“ per cui è causa, stante il mancato Controparte_2 verificarsi di un sinistro indennizzabile ai sensi di detta polizza, e rigettare tali domande;
(5) in ogni caso, rigettare ogni avverso appello incidentale, ogni avversa domanda, eccezione, istanza e deduzione;
(6) sempre in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del precedente grado di giudizio, con tutti gli accessori di legge;
(7) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche del presente grado di giudizio, con tutti gli accessori di legge”. Si è costituita in giudizio che ha chiesto di accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “1) Rigettare integralmente il proposto appello per le ragioni e argomentazioni sopra enucleate, in quanto del tutto privo di fondamento in fatto come in diritto;
2) Condannare parte appellante,
[...]
, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento di spese e competenze del presente giudizio riferiti alla fase di gravame, a beneficio di parte appellata, SI.ra , in CP_1 distrazione al procuratore costituito qualificatosi come antistatario”.
pag. 3/10 Disposti alcuni rinvii (stante il carico del ruolo che non consentiva di riservare in decisione il procedimento), alla udienza del 13 giugno 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
°°°°°°°°°
L'appellante, preliminarmente, lamenta il mal governo delle prove, da parte del primo Giudice e, segnatamente, la mancata considerazione della presumibile inverosimiglianza della vicenda, desumibile dalle seguenti circostanze: l'appellata è una casalinga, che lavora saltuariamente e, ciò nonostante, ha stipulato una polizza infortuni, peraltro optando per un massimale elevato e per un pagamento rateale particolarmente impegnativo dal punto di vista economico;
il sinistro si è verificato appena due mesi dopo dalla stipula della polizza e, subito dopo, l'appellata non ha più pagato le rate;
la ferita è stata autoprovocata e la non si è rivolta CP_1 al personale medico messo a disposizione dalla compagnia. Nello specifico, l'impugnazione è stata affidata ai seguenti motivi. Con il primo motivo di appello ha lamentato la mancata considerazione, da parte del primo Giudice, della nullità dell'atto di citazione, per non essere stati definiti né il petitum né la causa petendi. Il Tribunale ha infatti ritenuto indicati, dall'attrice, sia il fatto storico oggetto della copertura assicurativa, sia il titolo costitutivo della pretesa risarcitoria. In realtà, la compagnia sostiene che alcuna individuazione sia stata fatta, posto che non è stata quantificata la pretesa, e l'attrice si è limitata ad affermare di avere stipulato una polizza infortuni e di avere subito un sinistro, per l'amputazione della falange del pollice della mano sinistra, senza null'altro aggiungere e chiedendo quindi il ristoro dei danni fisici subiti. Il motivo è infondato. Va innanzi tutto evidenziato che la nullità della citazione si riscontra solo nella ipotesi di totale omissione o assoluta incertezza del petitum e della causa petendi (nella specie non ritenuta ricorrente nel corso dell'intero primo grado del giudizio). Infatti, in disparte la circostanza che è stato indicato il fatto storico alla base della pretesa risarcitoria, risalente al titolo, cioè alla polizza infortuni, non può che ribadirsi l'adesione anche di questo Collegio al principio pag. 4/10 sancito dalla Corte di cassazione, secondo il quale: “la nullità della citazione per omessa od incerta determinazione del petitum inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto dall'attore, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita del quale si chiede il riconoscimento, non sussiste qualora, nell'atto introduttivo del giudizio, non sia stata esattamente quantificata, monetariamente, la pretesa, se l'attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento, permettendo in tal modo al convenuto di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese” (Cass. 2005/n. 7074; Cass. 2009/n. 12567; Cass. 2017/n. 26873). Più nello specifico, l'onere di quantificazione della domanda è da ritenere assolto anche con la indicazione dei soli titoli cui si fonda la pretesa: una volta che il convenuto è posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, resta irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle pretese costituenti l'oggetto della domanda, anche in considerazione dei poteri spettanti al giudice in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere (Cassazione civile, sez. lav., 14/11/2017, n. 26873). Peraltro, nella valutazione della conformità dell'atto al modello indicato dalla legge, occorre evidenziare che l'identificazione dell'oggetto della domanda (ed anche della causa petendi), non va effettuata sulla base del solo atto di citazione, ma valutando tutto ciò che in questo è specificamente richiamato (come, ad esempio, una perizia tecnica di parte), sicché la nullità potrà essere pronunciata solo quando, dopo lo scrutinio, l'oggetto continui a restare assolutamente e del tutto incerto. A questi principi si è sicuramente conformato il Giudice di prime cure, allorquando ha ritenuto sufficientemente circoscritti (nell'atto di citazione e nelle successive memorie) il petitum e la causa petendi. L'attrice, infatti, ha chiesto il ristoro del risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente domestico (danni peraltro esaustivamente descritti nella relazione di consulenza medica di parte allegata all'atto di citazione, n. 8), richiamando compiutamente il titolo fondante la richiesta risarcitoria, ossia il contratto assicurativo. Non v'è quindi alcuno spazio per l'applicazione dell'art. 164 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 1913, comma 1, c.c., posto che l'assicurata non ha dato avviso del sinistro all'assicuratore, nel termine ivi previsto, mentre il Giudice di prime cure ha ritenuto superabile la questione, stante la mancata prova della pag. 5/10 condotta colposa o dolosa della e la conseguente inapplicabilità CP_1 dell'art. 1915 c.c. In realtà, sostiene l'appellante, il dolo richiesto è quello generico ed è sufficiente, quindi, la consapevolezza dell'esistenza dell'obbligo (ricorrente nel caso di specie) e la cosciente volontà di non osservarlo. Anche questo motivo è infondato. Va detto che, in materia, vigono i seguenti principi, affermati da tempo dalla giurisprudenza. Sicché: “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 24210 del 30 settembre 2019 che, in motivazione, esprime i seguenti principi: -“in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sè, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2”;
-“l'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta all'assicuratore. Nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1 dovrà provare il fine fraudolento dell'assicurato; in quello regolato dall'art. 1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonchè la misura del pregiudizio sofferto”). Trattasi di principi ormai del tutto recepiti dalla giurisprudenza anche più recente: Cass. Sez. III, Ord. 11/07/2024 n. 19.071, infatti, statuisce che:
<<occorre qui ribadire il principio di diritto, già affermato da cass. n. < i>
24210/2019, in base al quale “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del
pag. 6/10 sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto”. Ora, di questi principi ha fatto buon uso il Giudice di prime cure, allorquando ha ritenuto che il mancato rispetto del termine di denuncia non comporta la esclusione del premio assicurativo, stante il disposto di cui all'art. 1915 c.c. che prevede espresse sanzioni (di esclusione o di riduzione del pagamento) solo in caso di dolo o colpa dell'assicurato, che è l'assicuratore che deve provare e che, nel caso di specie, non ha provato. Ed in effetti, la compagnia appellante si è limitata ad evidenziare il mancato rispetto del termine di denuncia, ma non anche la sussistenza di una qualche forma di colpa o di dolo nella omissione dell'assicurato. Ed è importante sottolineare che l'omessa denuncia, dolosa o colposa che sia, non va mai valutata come fine a sé stessa, ma solo nell'ipotesi in cui abbia provocato un qualche pregiudizio alla compagnia, ad esempio abbia ritardato i suoi poteri di istruzione della pratica. In questo caso, come correttamente dedotto dal Giudice di prime cure, non solo non viene provato in cosa sia consistito l'atteggiamento colposo o doloso dell'assicurato, ma non viene né allegato, né tantomeno provato il pregiudizio sofferto dall'assicuratore a seguito del ritardo. Infatti, in disparte il fatto che alcun intento fraudolento è stato provato, anche a voler ritenere non ottemperato, colposamente, l'obbligo di denuncia del sinistro, resta il fatto che la riduzione del premio andrebbe effettuata sulla base del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, in questo caso, appunto, non allegata (cfr. Tribunale Foggia, sez. I 21 novembre 2013 n. 1669, secondo cui: “In tema di assicurazione contro in danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste dalla clausola di polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2”).
pag. 7/10 Sicché, in assenza di ogni prova e deduzione sull'intento fraudolento dell'assicurata, oltre che del pregiudizio sofferto, perde del tutto di rilievo la notazione della appellante, secondo la quale la avrebbe perso CP_1 il diritto al risarcimento. Il motivo è quindi infondato.
Con il terzo motivo di appello la compagnia appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto operativa la polizza, nonostante il mancato pagamento delle rate. Precisamente, ritiene debba essere considerato che la ha prescelto il sistema di pagamento CP_1 con ratei mensili, e la modalità di pagamento si riflette sulla stessa efficacia della polizza e sulla persistenza della copertura assicurativa, posto che in caso di mancato pagamento dei ratei la polizza prima si sospende e poi viene definitivamente meno. Nel caso di specie non risultano pagati i ratei relativi ai mesi di novembre 2017, dicembre 2017 e gennaio 2018, a nulla rilevando il fatto che i precedenti ratei risultano pagati, posto che ai fini della copertura assicurativa il premio annuo è dovuto interamente anche nel caso in cui sia stato pattuito il frazionamento mensile. Peraltro, qualora non risultino i pagamenti, la polizza può essere riattivata, ma il pagamento deve avvenire sempre prima che si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto (risoluzione che nel caso di specie si è verificata, posto che l'appellante non ha agito per la riscossione dei premi non pagati). Il motivo è infondato. Va detto che in questa materia vige, del tutto insuperato, il principio sancito da Corte di cassazione, sezione III civile, n. 26104/2016, secondo la quale:
“Il mancato pagamento, da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell'articolo 1901 c.c., comma 2, la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e, cioe', di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo;
questo principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l'indicato periodo, ed anche in caso di protrarsi dell'inadempienza dell'assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto, a norma dell'articolo 1901 c.c., comma 3, nel senso che l'effetto retroattivo di tale risoluzione si produrra' non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza”. Di questo principio ha fatto applicazione il Giudice di prime cure allorquando ha evidenziato che il contratto deve ritenersi sospeso a far data dal trentesimo giorno successivo al mancato pagamento della rata, ossia dal pag. 8/10 18 dicembre 2017, sicché l'evento si è avverato nella piena vigenza della copertura assicurativa, risalendo esso al 28 marzo 2017, ossia ad una data anteriore all'inadempimento della CP_1
A nulla vale, come invece vorrebbe la compagnia appellante, il dato della intervenuta risoluzione del contratto che, a suo dire, travolgerebbe anche il periodo antecedente e, quindi, anche quello nel quale le rate erano pagate (e nel quale si è verificato il sinistro), proprio in applicazione del su esposto principio giurisprudenziale cui aderisce questo Collegio. Il motivo è quindi infondato e va rigettato.
Con il quarto motivo di appello lamenta infine la circostanza che il Giudice di prime cure abbia ritenuto provato il fatto storico, a seguito della prova testimoniale, ritenuta inammissibile dall'appellante che ha altresì evidenziato che essa ha interessato anche fatti mai dedotti dall'appellata. Il motivo è infondato. Va detto che i capitoli di prova richiesti dalla appellata sono stati così formulati: “1) “Vero che il giorno 28/03/2017, ore 19,00 circa, Egli si trovava in abitato di Foggia, preciamente alla Via Le Maestre n. 11, presso l'abitazione della SI.ra , la quale, impegnata a tagliare con CP_1 la mannaia un pezzo di carne, finiva per amputarsi il dito pollice della mano sinistra”; 2) “Vero che in conseguenza dell'evento lesivo, la SI.ra
veniva da Voi accompagnata presso gli Ospedali Riuniti di CP_1
Foggia, al fine di sottoporsi alle cure richieste dalla gravità del caso”. I testi escussi, con dichiarazioni del tutto sovrapponibili tra loro (e senza che possa in alcun modo essere considerata una loro inattendibilità), hanno confermato il fatto storico, consistente nel sinistro occorso alla appellata che, utilizzando una mannaia per tagliare un pezzo di carne, si è amputata un dito della mano sinistra. Ora, eventuali ulteriori fatti indicati dai testi (quali, ad esempio, la frequentazione del teste con la figlia della e, quindi, la Tes_1 CP_1 ragione per cui egli era in casa, o, ancora, la provenienza della carne da tagliare, come riferito dal teste , in disparte la considerazione Tes_2 che trattasi di questioni utili a chiarire i fati medesimi (rientrando quindi nel paradigma ex art. 253 c.p.c.), non hanno in alcun modo inficiato il
“nucleo essenziale” della deposizione, concernente proprio il fatto del verificarsi del sinistro. Rispetto ad esso, peraltro, i capitoli di prova risultano formulati nel pieno rispetto dell'art. 244 c.p.c. Il motivo è quindi infondato.
pag. 9/10 L'appello è, quindi, infondato e va rigettato.
Quanto alle spese di lite, esse, liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), le fasi del giudizio effettivamente svolte, il valore della controversia ed i valori medi, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della compagnia appellata.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
- La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 1718/2022 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1347/2022, pubblicata in data 18 maggio 2022, nel procedimento n. 4321/2018 R.G.;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 sostenute da e liquidate in euro 5.809,00, per i CP_1 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1718/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n.1347/2022, emessa dal Tribunale di Foggia, nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo sotto il n. 4321/2018 R.G., pubblicata in data 18 maggio 2022), iscritta al n. 1718/2022 R.G., avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni, tra:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Lucio Ghia, ed elettivamente domiciliato come in atti, APPELLANTE e rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Pracella, CP_1 ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
Conclusioni: alla udienza del 13 giugno 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto regolarmente notificato ha citato in giudizio, CP_1 innanzi al Tribunale di Foggia, per sentirla Parte_1 condannare, in forza della polizza infortuni n. 10000327924, emessa il 18 gennaio 2017, al pagamento dell'indennizzo, dovuto a titolo di ristoro del danno da invalidità permanente e di rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza dell'infortunio domestico occorsole in data 28 marzo 2017. Precisamente, l'attrice asseriva che, mente era intenta a tagliare con una mannaia un pezzo di carne, si era amputata la falange distale del pollice della mano sinistra, con successivo ricovero presso il Pronto Soccorso e poi presso la clinica di ortopedia degli Ospedali Riuniti di Foggia. Costituendosi in giudizio, eccepiva, innanzi tutto, la Parte_1 nullità dell'atto di citazione, per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; in via subordinata, riteneva essersi verificata la perdita del diritto all'indennizzo assicurativo, per non essere stato il sinistro denunciato nei termini e nelle forme previste dal contratto assicurativo;
nel merito, eccepiva, ai sensi dell'art.
1.2 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, l'inoperatività della garanzia assicurativa al momento del sinistro, per non essere stati pagati i ratei di premio relativi alle mensilità di novembre e di dicembre 2017 e gennaio 2018, oltre che, ai sensi dell'art. 6.4.1, la configurabilità dell'ipotesi di infortunio derivante dal dolo dell'assicurato con l'esclusione della garanzia;
contestava, inoltre, il quantum debeatur, in particolare in relazione alla valutazione del grado di invalidità permanente quantificato dal consulente di parte attrice nella misura del 18%, chiedendo, infine, in via riconvenzionale il pagamento dei ratei di premio relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2017 e gennaio 2018. Istruita la causa a mezzo delle prove orali e documentali, con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia, in accoglimento della domanda, ha condannato la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 18.567,43, oltre rivalutazione ed interessi legali ed al pagamento delle spese di lite. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso: (1) in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del primo motivo d'appello, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., per violazione deirequisiti richiesti dall'art. 163 n.ri 3-4 c.p.c., e/o la inammissibilità/improponibilità
pag. 2/10 delle domande tutte formulate dalla sig.ra nei confronti di CP_1 in relazione al contratto assicurativo-polizza Parte_1
“ per cui è causa e, conseguentemente, Controparte_2 rigettare ogni avversa domanda;
(2) in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del secondo motivo d'appello, accertare e dichiarare la perdita in capo alla sig.ra del diritto ad ogni indennizzo e/o CP_1 risarcimento previsto dal contratto assicurativo-polizza “ Controparte_2
per cui è causa e, conseguentemente, rigettare ogni
[...] avversa domanda;
(3) in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del terzo motivo d'appello, accertare il mancato pagamento, da parte della sig.ra e in favore di CP_1 Parte_1 dei ratei di premio del contratto assicurativo-polizza Controparte_2
per cui è causa, scaduti nelle date del 18 novembre
[...]
2017, 18 dicembre 2017 e 18 gennaio 2018, accertare altresì che
[...] non ha agito per la riscossione di detti ratei entro, Parte_1 rispettivamente, il 18 maggio 2018, il 18 giugno 2018 ed il 18 luglio 2018 e, conseguentemente, accertare, dichiarare e disporre la risoluzione di diritto del suddetto contratto assicurativo-polizza, nonché accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni avversa domanda e rigettare tali domande;
(4) in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del quarto motivo d'appello, accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni avversa domanda in relazione al contratto assicurativo-polizza
“ per cui è causa, stante il mancato Controparte_2 verificarsi di un sinistro indennizzabile ai sensi di detta polizza, e rigettare tali domande;
(5) in ogni caso, rigettare ogni avverso appello incidentale, ogni avversa domanda, eccezione, istanza e deduzione;
(6) sempre in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del precedente grado di giudizio, con tutti gli accessori di legge;
(7) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche del presente grado di giudizio, con tutti gli accessori di legge”. Si è costituita in giudizio che ha chiesto di accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “1) Rigettare integralmente il proposto appello per le ragioni e argomentazioni sopra enucleate, in quanto del tutto privo di fondamento in fatto come in diritto;
2) Condannare parte appellante,
[...]
, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento di spese e competenze del presente giudizio riferiti alla fase di gravame, a beneficio di parte appellata, SI.ra , in CP_1 distrazione al procuratore costituito qualificatosi come antistatario”.
pag. 3/10 Disposti alcuni rinvii (stante il carico del ruolo che non consentiva di riservare in decisione il procedimento), alla udienza del 13 giugno 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
°°°°°°°°°
L'appellante, preliminarmente, lamenta il mal governo delle prove, da parte del primo Giudice e, segnatamente, la mancata considerazione della presumibile inverosimiglianza della vicenda, desumibile dalle seguenti circostanze: l'appellata è una casalinga, che lavora saltuariamente e, ciò nonostante, ha stipulato una polizza infortuni, peraltro optando per un massimale elevato e per un pagamento rateale particolarmente impegnativo dal punto di vista economico;
il sinistro si è verificato appena due mesi dopo dalla stipula della polizza e, subito dopo, l'appellata non ha più pagato le rate;
la ferita è stata autoprovocata e la non si è rivolta CP_1 al personale medico messo a disposizione dalla compagnia. Nello specifico, l'impugnazione è stata affidata ai seguenti motivi. Con il primo motivo di appello ha lamentato la mancata considerazione, da parte del primo Giudice, della nullità dell'atto di citazione, per non essere stati definiti né il petitum né la causa petendi. Il Tribunale ha infatti ritenuto indicati, dall'attrice, sia il fatto storico oggetto della copertura assicurativa, sia il titolo costitutivo della pretesa risarcitoria. In realtà, la compagnia sostiene che alcuna individuazione sia stata fatta, posto che non è stata quantificata la pretesa, e l'attrice si è limitata ad affermare di avere stipulato una polizza infortuni e di avere subito un sinistro, per l'amputazione della falange del pollice della mano sinistra, senza null'altro aggiungere e chiedendo quindi il ristoro dei danni fisici subiti. Il motivo è infondato. Va innanzi tutto evidenziato che la nullità della citazione si riscontra solo nella ipotesi di totale omissione o assoluta incertezza del petitum e della causa petendi (nella specie non ritenuta ricorrente nel corso dell'intero primo grado del giudizio). Infatti, in disparte la circostanza che è stato indicato il fatto storico alla base della pretesa risarcitoria, risalente al titolo, cioè alla polizza infortuni, non può che ribadirsi l'adesione anche di questo Collegio al principio pag. 4/10 sancito dalla Corte di cassazione, secondo il quale: “la nullità della citazione per omessa od incerta determinazione del petitum inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto dall'attore, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita del quale si chiede il riconoscimento, non sussiste qualora, nell'atto introduttivo del giudizio, non sia stata esattamente quantificata, monetariamente, la pretesa, se l'attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento, permettendo in tal modo al convenuto di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese” (Cass. 2005/n. 7074; Cass. 2009/n. 12567; Cass. 2017/n. 26873). Più nello specifico, l'onere di quantificazione della domanda è da ritenere assolto anche con la indicazione dei soli titoli cui si fonda la pretesa: una volta che il convenuto è posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, resta irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle pretese costituenti l'oggetto della domanda, anche in considerazione dei poteri spettanti al giudice in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere (Cassazione civile, sez. lav., 14/11/2017, n. 26873). Peraltro, nella valutazione della conformità dell'atto al modello indicato dalla legge, occorre evidenziare che l'identificazione dell'oggetto della domanda (ed anche della causa petendi), non va effettuata sulla base del solo atto di citazione, ma valutando tutto ciò che in questo è specificamente richiamato (come, ad esempio, una perizia tecnica di parte), sicché la nullità potrà essere pronunciata solo quando, dopo lo scrutinio, l'oggetto continui a restare assolutamente e del tutto incerto. A questi principi si è sicuramente conformato il Giudice di prime cure, allorquando ha ritenuto sufficientemente circoscritti (nell'atto di citazione e nelle successive memorie) il petitum e la causa petendi. L'attrice, infatti, ha chiesto il ristoro del risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente domestico (danni peraltro esaustivamente descritti nella relazione di consulenza medica di parte allegata all'atto di citazione, n. 8), richiamando compiutamente il titolo fondante la richiesta risarcitoria, ossia il contratto assicurativo. Non v'è quindi alcuno spazio per l'applicazione dell'art. 164 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 1913, comma 1, c.c., posto che l'assicurata non ha dato avviso del sinistro all'assicuratore, nel termine ivi previsto, mentre il Giudice di prime cure ha ritenuto superabile la questione, stante la mancata prova della pag. 5/10 condotta colposa o dolosa della e la conseguente inapplicabilità CP_1 dell'art. 1915 c.c. In realtà, sostiene l'appellante, il dolo richiesto è quello generico ed è sufficiente, quindi, la consapevolezza dell'esistenza dell'obbligo (ricorrente nel caso di specie) e la cosciente volontà di non osservarlo. Anche questo motivo è infondato. Va detto che, in materia, vigono i seguenti principi, affermati da tempo dalla giurisprudenza. Sicché: “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 24210 del 30 settembre 2019 che, in motivazione, esprime i seguenti principi: -“in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sè, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2”;
-“l'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta all'assicuratore. Nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1 dovrà provare il fine fraudolento dell'assicurato; in quello regolato dall'art. 1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonchè la misura del pregiudizio sofferto”). Trattasi di principi ormai del tutto recepiti dalla giurisprudenza anche più recente: Cass. Sez. III, Ord. 11/07/2024 n. 19.071, infatti, statuisce che:
<<occorre qui ribadire il principio di diritto, già affermato da cass. n. < i>
24210/2019, in base al quale “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del
pag. 6/10 sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto”. Ora, di questi principi ha fatto buon uso il Giudice di prime cure, allorquando ha ritenuto che il mancato rispetto del termine di denuncia non comporta la esclusione del premio assicurativo, stante il disposto di cui all'art. 1915 c.c. che prevede espresse sanzioni (di esclusione o di riduzione del pagamento) solo in caso di dolo o colpa dell'assicurato, che è l'assicuratore che deve provare e che, nel caso di specie, non ha provato. Ed in effetti, la compagnia appellante si è limitata ad evidenziare il mancato rispetto del termine di denuncia, ma non anche la sussistenza di una qualche forma di colpa o di dolo nella omissione dell'assicurato. Ed è importante sottolineare che l'omessa denuncia, dolosa o colposa che sia, non va mai valutata come fine a sé stessa, ma solo nell'ipotesi in cui abbia provocato un qualche pregiudizio alla compagnia, ad esempio abbia ritardato i suoi poteri di istruzione della pratica. In questo caso, come correttamente dedotto dal Giudice di prime cure, non solo non viene provato in cosa sia consistito l'atteggiamento colposo o doloso dell'assicurato, ma non viene né allegato, né tantomeno provato il pregiudizio sofferto dall'assicuratore a seguito del ritardo. Infatti, in disparte il fatto che alcun intento fraudolento è stato provato, anche a voler ritenere non ottemperato, colposamente, l'obbligo di denuncia del sinistro, resta il fatto che la riduzione del premio andrebbe effettuata sulla base del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, in questo caso, appunto, non allegata (cfr. Tribunale Foggia, sez. I 21 novembre 2013 n. 1669, secondo cui: “In tema di assicurazione contro in danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste dalla clausola di polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2”).
pag. 7/10 Sicché, in assenza di ogni prova e deduzione sull'intento fraudolento dell'assicurata, oltre che del pregiudizio sofferto, perde del tutto di rilievo la notazione della appellante, secondo la quale la avrebbe perso CP_1 il diritto al risarcimento. Il motivo è quindi infondato.
Con il terzo motivo di appello la compagnia appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto operativa la polizza, nonostante il mancato pagamento delle rate. Precisamente, ritiene debba essere considerato che la ha prescelto il sistema di pagamento CP_1 con ratei mensili, e la modalità di pagamento si riflette sulla stessa efficacia della polizza e sulla persistenza della copertura assicurativa, posto che in caso di mancato pagamento dei ratei la polizza prima si sospende e poi viene definitivamente meno. Nel caso di specie non risultano pagati i ratei relativi ai mesi di novembre 2017, dicembre 2017 e gennaio 2018, a nulla rilevando il fatto che i precedenti ratei risultano pagati, posto che ai fini della copertura assicurativa il premio annuo è dovuto interamente anche nel caso in cui sia stato pattuito il frazionamento mensile. Peraltro, qualora non risultino i pagamenti, la polizza può essere riattivata, ma il pagamento deve avvenire sempre prima che si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto (risoluzione che nel caso di specie si è verificata, posto che l'appellante non ha agito per la riscossione dei premi non pagati). Il motivo è infondato. Va detto che in questa materia vige, del tutto insuperato, il principio sancito da Corte di cassazione, sezione III civile, n. 26104/2016, secondo la quale:
“Il mancato pagamento, da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell'articolo 1901 c.c., comma 2, la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e, cioe', di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo;
questo principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l'indicato periodo, ed anche in caso di protrarsi dell'inadempienza dell'assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto, a norma dell'articolo 1901 c.c., comma 3, nel senso che l'effetto retroattivo di tale risoluzione si produrra' non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza”. Di questo principio ha fatto applicazione il Giudice di prime cure allorquando ha evidenziato che il contratto deve ritenersi sospeso a far data dal trentesimo giorno successivo al mancato pagamento della rata, ossia dal pag. 8/10 18 dicembre 2017, sicché l'evento si è avverato nella piena vigenza della copertura assicurativa, risalendo esso al 28 marzo 2017, ossia ad una data anteriore all'inadempimento della CP_1
A nulla vale, come invece vorrebbe la compagnia appellante, il dato della intervenuta risoluzione del contratto che, a suo dire, travolgerebbe anche il periodo antecedente e, quindi, anche quello nel quale le rate erano pagate (e nel quale si è verificato il sinistro), proprio in applicazione del su esposto principio giurisprudenziale cui aderisce questo Collegio. Il motivo è quindi infondato e va rigettato.
Con il quarto motivo di appello lamenta infine la circostanza che il Giudice di prime cure abbia ritenuto provato il fatto storico, a seguito della prova testimoniale, ritenuta inammissibile dall'appellante che ha altresì evidenziato che essa ha interessato anche fatti mai dedotti dall'appellata. Il motivo è infondato. Va detto che i capitoli di prova richiesti dalla appellata sono stati così formulati: “1) “Vero che il giorno 28/03/2017, ore 19,00 circa, Egli si trovava in abitato di Foggia, preciamente alla Via Le Maestre n. 11, presso l'abitazione della SI.ra , la quale, impegnata a tagliare con CP_1 la mannaia un pezzo di carne, finiva per amputarsi il dito pollice della mano sinistra”; 2) “Vero che in conseguenza dell'evento lesivo, la SI.ra
veniva da Voi accompagnata presso gli Ospedali Riuniti di CP_1
Foggia, al fine di sottoporsi alle cure richieste dalla gravità del caso”. I testi escussi, con dichiarazioni del tutto sovrapponibili tra loro (e senza che possa in alcun modo essere considerata una loro inattendibilità), hanno confermato il fatto storico, consistente nel sinistro occorso alla appellata che, utilizzando una mannaia per tagliare un pezzo di carne, si è amputata un dito della mano sinistra. Ora, eventuali ulteriori fatti indicati dai testi (quali, ad esempio, la frequentazione del teste con la figlia della e, quindi, la Tes_1 CP_1 ragione per cui egli era in casa, o, ancora, la provenienza della carne da tagliare, come riferito dal teste , in disparte la considerazione Tes_2 che trattasi di questioni utili a chiarire i fati medesimi (rientrando quindi nel paradigma ex art. 253 c.p.c.), non hanno in alcun modo inficiato il
“nucleo essenziale” della deposizione, concernente proprio il fatto del verificarsi del sinistro. Rispetto ad esso, peraltro, i capitoli di prova risultano formulati nel pieno rispetto dell'art. 244 c.p.c. Il motivo è quindi infondato.
pag. 9/10 L'appello è, quindi, infondato e va rigettato.
Quanto alle spese di lite, esse, liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), le fasi del giudizio effettivamente svolte, il valore della controversia ed i valori medi, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della compagnia appellata.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
- La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 1718/2022 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1347/2022, pubblicata in data 18 maggio 2022, nel procedimento n. 4321/2018 R.G.;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 sostenute da e liquidate in euro 5.809,00, per i CP_1 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
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