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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/12/2024, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei NOi Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3502 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato COSTANTE SARA
e
PIEROBON MICHELE, C.F. , nato a [...] il C.F._2
23/05/1968, rappresentato e difeso dall'avvocato GRIMALDI IDA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 01.03.03
a Vicenza - Atto N. 23 parte I - anno 2003 – Comune di Vicenza contratto a Vicenza, tra la SI e il IG . Parte_1 Controparte_1
1 2) Affidare Il figlio minore congiuntamente ai genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre. Durante la settimana il padre potrà stare con il figlio per un giorno, quando lo desidererà e quando sarà a Vicenza, e compatibilmente con il desiderio e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, e previo congruo preavviso alla SI , nonchè: Pt_1
- a week-end alternati dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 21.00;
- durante le vacanze estive il ragazzo trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
- durante le festività Natalizie, il figlio trascorrerà con ciascun genitore sette giorni, ad anni alterni e comprensivi del giorno di Natale o di Capodanno, e cioè: dalla fine della frequenza scolastica sino al 30 dicembre alle ore 18:00, e da qui sino alla ripresa scolastica dopo l'Epifania.
- durante le festività Pasquali, ad anni alterni, il ragazzo trascorrerà tutti i giorni di vacanza con il singolo genitore. I genitori si alterneranno tra di loro rispetto alle festività Cristiane di Natale e Pasqua.
3)Assegnare la casa sita in Strada di Saviabona n. 49 - Interno: 4 a Vicenza (VI), alla SI , con gli arredi e corredi, composta dalle unità immobiliari Parte_1
(abitazione a schiera con cortile esclusivo di pertinenza al piano terra, con annessa cantina di pertinenza al piano interrato, un garage di pertinenza al piano interrato ed un posto auto scoperto di pertinenza al piano terra) facenti parte del fabbricato sito in
Comune di Vicenza (VI), Strada di Saviabona n, 49, e così censite al Catasto
Fabbricati: Comune di Vicenza- Foglio 77- particelle n.ri:
- 814 sub. 32 - Strada di Saviabona n. 49-piano S1 – T12- cat. A2- cl.
3- vani 6,5-R.C.
€ 704,96;
- 814 sub. 21- Strada di Saviabona n. 49-piano S1 – cat. C6 - cl.
4- mq 25 - R.C. €
87,80;
- 856 sub. 9 graffata alla precedente;
- 814 sub. 27 - Strada di Saviabona n. 49-piano T – cat. C6 - cl.
3- mq 13 - R.C. €
2 38,94;
- 856 sub. 5 graffata alla precedente;
- con la comproprietà, per la quota proporzionale, delle parti comuni dell'edifico e comunque dell'intero complesso condominiale ed in particolare: del bene comune catastalmente descritto al Catasto Fabbricati foglio 77 con la particella 814 sub. 17
(bene non censibile a tutti i subalterni); del bene comune catastalmente descritto al
Catasto Fabbricati foglio 77 con la particella 814 sub. 18 (bene non censibile a tutti i subalterni).
4) Porre a carico del IG l'obbligo di versare mediante bonifico bancario CP_1
alla SI quale contributo per il mantenimento dei figli Pt_1 Per_2
maggiorenne e non economicamente autosufficiente, e , minorenne, la somma Per_1 mensile di € 900,00 (€ 450,00 a figlio), entro il giorno 20 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. La SI provvederà a Pt_1 versare al figlio l'importo mensile di € 300,00 per far fronte alle spese Per_2 alimentari e ordinarie, durante i mesi in cui questi frequenterà l'Università fuori sede;
attualmente è iscritto alla Libera Università di Bolzano, corso di laurea in Per_2
Scienze e Cultura dell'enograstronomia.
5) Quanto alle spese straordinarie dei figli e , dare atto che: il IG Per_2 Per_1
sosterrà il 100% delle spese scolastiche e universitarie (comprese rette, affitto CP_1
e utenze dell'alloggio fuori sede, trasferte, materiale di studio etc..), mentre le spese straordinarie mediche, ricreative e di vacanza, nonché di abbigliamento, saranno suddivise tra i genitori come segue: il 70% a carico del IG ed il 30% a CP_1 carico della SI , con un limite annuo per quest'ultima di € 500,00 Pt_1 complessivi (€ 250,00 a figlio), per cui le spese eccedenti tale soglia saranno sostenute integralmente dal IG . Le spese straordinarie saranno disciplinate come CP_1
da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, fermo quanto sopra specificato anche in punto di abbigliamento.
6) Dare atto che i genitori hanno concordato che l'assegno unico universale, indipendentemente dalla disciplina generale, spetterà per l'intero alla SI;
Pt_1
3 qualora il IG facesse richiesta di corresponsione del suddetto assegno ex CP_1
se, ovvero comunque la disciplina generale ne prevedesse la erogazione mediante accredito sul suo conto, questi si impegna all'immediato accredito di tali somme in favore della SI . Sarà onere della SI comunicare al NO Pt_1 Pt_1
ogni anno di aver compilato la relativa domanda, così da permettere al NO CP_1
di compiere ogni atto utile, cui egli sin da ora si impegna, all'accredito CP_1 dell'intera somma sul conto della SI . Pt_1
7) Dare atto che il NO , data l'assegnazione della casa familiare ai figli, CP_1 conviventi con la madre, sosterrà per intero l'onere del pagamento della rata di mutuo relativa a detto immobile, fino all'estinzione dello stesso. Dare atto che i IGi
e concordano che il pagamento integrale del mutuo da parte del IG CP_1 Pt_1
non costituisce titolo per una maggiore pretesa in ordine alle quote di CP_1
proprietà e che IG si impegna a trasmettere annualmente alla SI CP_1
l'attestazione degli interessi e delle spese del mutuo e la documentazione Pt_1
relativa al pagamento delle rate di mutuo.
8) Dare atto che, valutate l'equità e la congruità della disposizione economica concordata tre le parti, in funzione dei suoi effetti estintivi previsti dall'art. 5 co. 8 L.
898/70, in luogo della corresponsione dell'assegno periodico divorzile in favore della SI il IG verserà a titolo di assegno divorzile Parte_1 Controparte_1
una tantum, la somma di euro 70.000,00= (euro settantamila), che sarà corrisposta nei seguenti termini: € 30.000,00 entro la data di udienza cartolare del 10.10.24 e comunque contestualmente al deposito telematico delle presenti note congiunte, mediante assegno circolare non trasferibile;
€ 40.000,00 mediante assegno circolare non trasferibile, al momento della vendita dell'ex casa coniugale descritta al punto 3, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2034, salvo diverso accordo tra le parti.
Qualora una delle parti non rispettasse detto termine, pagherà una penale pari ad €
500,00 per ogni mese di ritardo, importo che potrà essere detratto dal ricavato della vendita. Le parti si impegneranno ad incaricare un'agenzia immobiliare scelta di comune accordo, al fine di individuare il prezzo di mercato dell'immobile. Il saldo di
€ 40.000,00 dovrà essere versato alla SI indipendentemente dal Pt_1
4 mutamento delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti. Qualora il SI.
si opponesse o impedisse il perfezionamento della vendita, questi dovrà CP_1 comunque versare alla SI la somma residua dovuta di € 40.000,00, entro Pt_1
il 31.12.34.
Le parti riconoscono che l'attribuzione di € 70.000/00 che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, della NOa ed Parte_1
è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di Parte_1
avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
9) Dare atto che le spese di mantenimento e veterinarie del cane di famiglia , che Per_3
resterà presso la SI , saranno sostenute dai IGi e al Pt_1 Pt_1 CP_1
50% fino ad una spesa annua di € 1.000,00. Le spese eccedenti tale soglia saranno sostenute integralmente dal IG . CP_1
10) Dare atto che su accordo dei IGi e , la macchina RI Cross Pt_1 CP_1
Hybrid intestata al IG ed in uso alla SI , resterà in uso alla CP_1 Pt_1
stessa e che il IG continuerà a pagare la rata del finanziamento Toyota CP_1
Financial Services Italia e la corrispondente RC auto, consegnando la relativa documentazione alla SI . La SI sosterrà esclusivamente le Pt_1 Pt_1 spese di manutenzione ordinaria e di bollo. Qualora all'esito del contratto di finanziamento stipulato per la suddetta autovettura il IG decidesse di CP_1 riscattare l'auto, la stessa sarà intestata alla SI , con oneri e spese a carico Pt_1 del IG;
qualora all'esito del finanziamento il IG decidesse CP_1 CP_1
invece di sostituire la RI con una nuova analoga vettura, quest'ultima sarà comunque lasciata in uso alla SI e il IG continuerà a pagare Pt_1 CP_1 la rata del finanziamento e l'assicurazione e così per le successive scadenze.
11) Spese e competenze del presente procedimento integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
5 Con ricorso congiunto depositato in data 07/07/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Vicenza in data 01/03/2003.
All'esito dell'udienza del 10/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la prima udienza nel procedimento di separazione consensuale e la prima udienza nel presente procedimento;
- la diversa residenza dei coniugi e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei figli;
-il IG sosterrà il 100% delle spese scolastiche e universitarie (comprese CP_1 rette, affitto e utenze dell'alloggio fuori sede, trasferte, materiale di studio etc..), mentre le spese straordinarie mediche, ricreative e di vacanza, nonché di abbigliamento, saranno suddivise tra i genitori come segue: il 70% a carico del IG
ed il 30% a carico della SI , con un limite annuo per quest'ultima CP_1 Pt_1 di € 500,00 complessivi (€ 250,00 a figlio), per cui le spese eccedenti tale soglia
6 saranno sostenute integralmente dal IG . Le spese straordinarie saranno CP_1
disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, fermo quanto sopra specificato anche in punto di abbigliamento;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Strada di Saviabona n. 49 - Interno: 4 a Vicenza (VI), in favore della SI.ra , Pt_1
quale genitore convivente con i figli;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra a titolo CP_1 Pt_1
di assegno divorzile una tantum e a tacitazione di ogni pretesa economica, la somma di euro 70.000,00 da versarsi con le seguenti modalità:
€ 30.000,00 entro la data di udienza cartolare del 10.10.24 e comunque contestualmente al deposito telematico delle presenti note congiunte, mediante assegno circolare non trasferibile;
€ 40.000,00 mediante assegno circolare non trasferibile, al momento della vendita dell'ex casa coniugale descritta al punto 3, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2034, salvo diverso accordo tra le parti.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1
in Vicenza il 01/03/2003 alle condizioni in epigrafe riportate;
[...]
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a
7 margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 23, parte I, serie, anno 2003;
c) dichiara equa la somma di euro 70.000,00 riconosciuta da in Controparte_1
favore di a titolo di assegno divorzile una tantum; Parte_1
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 19/11/2024.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei NOi Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3502 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato COSTANTE SARA
e
PIEROBON MICHELE, C.F. , nato a [...] il C.F._2
23/05/1968, rappresentato e difeso dall'avvocato GRIMALDI IDA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 01.03.03
a Vicenza - Atto N. 23 parte I - anno 2003 – Comune di Vicenza contratto a Vicenza, tra la SI e il IG . Parte_1 Controparte_1
1 2) Affidare Il figlio minore congiuntamente ai genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre. Durante la settimana il padre potrà stare con il figlio per un giorno, quando lo desidererà e quando sarà a Vicenza, e compatibilmente con il desiderio e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, e previo congruo preavviso alla SI , nonchè: Pt_1
- a week-end alternati dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 21.00;
- durante le vacanze estive il ragazzo trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
- durante le festività Natalizie, il figlio trascorrerà con ciascun genitore sette giorni, ad anni alterni e comprensivi del giorno di Natale o di Capodanno, e cioè: dalla fine della frequenza scolastica sino al 30 dicembre alle ore 18:00, e da qui sino alla ripresa scolastica dopo l'Epifania.
- durante le festività Pasquali, ad anni alterni, il ragazzo trascorrerà tutti i giorni di vacanza con il singolo genitore. I genitori si alterneranno tra di loro rispetto alle festività Cristiane di Natale e Pasqua.
3)Assegnare la casa sita in Strada di Saviabona n. 49 - Interno: 4 a Vicenza (VI), alla SI , con gli arredi e corredi, composta dalle unità immobiliari Parte_1
(abitazione a schiera con cortile esclusivo di pertinenza al piano terra, con annessa cantina di pertinenza al piano interrato, un garage di pertinenza al piano interrato ed un posto auto scoperto di pertinenza al piano terra) facenti parte del fabbricato sito in
Comune di Vicenza (VI), Strada di Saviabona n, 49, e così censite al Catasto
Fabbricati: Comune di Vicenza- Foglio 77- particelle n.ri:
- 814 sub. 32 - Strada di Saviabona n. 49-piano S1 – T12- cat. A2- cl.
3- vani 6,5-R.C.
€ 704,96;
- 814 sub. 21- Strada di Saviabona n. 49-piano S1 – cat. C6 - cl.
4- mq 25 - R.C. €
87,80;
- 856 sub. 9 graffata alla precedente;
- 814 sub. 27 - Strada di Saviabona n. 49-piano T – cat. C6 - cl.
3- mq 13 - R.C. €
2 38,94;
- 856 sub. 5 graffata alla precedente;
- con la comproprietà, per la quota proporzionale, delle parti comuni dell'edifico e comunque dell'intero complesso condominiale ed in particolare: del bene comune catastalmente descritto al Catasto Fabbricati foglio 77 con la particella 814 sub. 17
(bene non censibile a tutti i subalterni); del bene comune catastalmente descritto al
Catasto Fabbricati foglio 77 con la particella 814 sub. 18 (bene non censibile a tutti i subalterni).
4) Porre a carico del IG l'obbligo di versare mediante bonifico bancario CP_1
alla SI quale contributo per il mantenimento dei figli Pt_1 Per_2
maggiorenne e non economicamente autosufficiente, e , minorenne, la somma Per_1 mensile di € 900,00 (€ 450,00 a figlio), entro il giorno 20 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. La SI provvederà a Pt_1 versare al figlio l'importo mensile di € 300,00 per far fronte alle spese Per_2 alimentari e ordinarie, durante i mesi in cui questi frequenterà l'Università fuori sede;
attualmente è iscritto alla Libera Università di Bolzano, corso di laurea in Per_2
Scienze e Cultura dell'enograstronomia.
5) Quanto alle spese straordinarie dei figli e , dare atto che: il IG Per_2 Per_1
sosterrà il 100% delle spese scolastiche e universitarie (comprese rette, affitto CP_1
e utenze dell'alloggio fuori sede, trasferte, materiale di studio etc..), mentre le spese straordinarie mediche, ricreative e di vacanza, nonché di abbigliamento, saranno suddivise tra i genitori come segue: il 70% a carico del IG ed il 30% a CP_1 carico della SI , con un limite annuo per quest'ultima di € 500,00 Pt_1 complessivi (€ 250,00 a figlio), per cui le spese eccedenti tale soglia saranno sostenute integralmente dal IG . Le spese straordinarie saranno disciplinate come CP_1
da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, fermo quanto sopra specificato anche in punto di abbigliamento.
6) Dare atto che i genitori hanno concordato che l'assegno unico universale, indipendentemente dalla disciplina generale, spetterà per l'intero alla SI;
Pt_1
3 qualora il IG facesse richiesta di corresponsione del suddetto assegno ex CP_1
se, ovvero comunque la disciplina generale ne prevedesse la erogazione mediante accredito sul suo conto, questi si impegna all'immediato accredito di tali somme in favore della SI . Sarà onere della SI comunicare al NO Pt_1 Pt_1
ogni anno di aver compilato la relativa domanda, così da permettere al NO CP_1
di compiere ogni atto utile, cui egli sin da ora si impegna, all'accredito CP_1 dell'intera somma sul conto della SI . Pt_1
7) Dare atto che il NO , data l'assegnazione della casa familiare ai figli, CP_1 conviventi con la madre, sosterrà per intero l'onere del pagamento della rata di mutuo relativa a detto immobile, fino all'estinzione dello stesso. Dare atto che i IGi
e concordano che il pagamento integrale del mutuo da parte del IG CP_1 Pt_1
non costituisce titolo per una maggiore pretesa in ordine alle quote di CP_1
proprietà e che IG si impegna a trasmettere annualmente alla SI CP_1
l'attestazione degli interessi e delle spese del mutuo e la documentazione Pt_1
relativa al pagamento delle rate di mutuo.
8) Dare atto che, valutate l'equità e la congruità della disposizione economica concordata tre le parti, in funzione dei suoi effetti estintivi previsti dall'art. 5 co. 8 L.
898/70, in luogo della corresponsione dell'assegno periodico divorzile in favore della SI il IG verserà a titolo di assegno divorzile Parte_1 Controparte_1
una tantum, la somma di euro 70.000,00= (euro settantamila), che sarà corrisposta nei seguenti termini: € 30.000,00 entro la data di udienza cartolare del 10.10.24 e comunque contestualmente al deposito telematico delle presenti note congiunte, mediante assegno circolare non trasferibile;
€ 40.000,00 mediante assegno circolare non trasferibile, al momento della vendita dell'ex casa coniugale descritta al punto 3, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2034, salvo diverso accordo tra le parti.
Qualora una delle parti non rispettasse detto termine, pagherà una penale pari ad €
500,00 per ogni mese di ritardo, importo che potrà essere detratto dal ricavato della vendita. Le parti si impegneranno ad incaricare un'agenzia immobiliare scelta di comune accordo, al fine di individuare il prezzo di mercato dell'immobile. Il saldo di
€ 40.000,00 dovrà essere versato alla SI indipendentemente dal Pt_1
4 mutamento delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti. Qualora il SI.
si opponesse o impedisse il perfezionamento della vendita, questi dovrà CP_1 comunque versare alla SI la somma residua dovuta di € 40.000,00, entro Pt_1
il 31.12.34.
Le parti riconoscono che l'attribuzione di € 70.000/00 che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, della NOa ed Parte_1
è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di Parte_1
avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
9) Dare atto che le spese di mantenimento e veterinarie del cane di famiglia , che Per_3
resterà presso la SI , saranno sostenute dai IGi e al Pt_1 Pt_1 CP_1
50% fino ad una spesa annua di € 1.000,00. Le spese eccedenti tale soglia saranno sostenute integralmente dal IG . CP_1
10) Dare atto che su accordo dei IGi e , la macchina RI Cross Pt_1 CP_1
Hybrid intestata al IG ed in uso alla SI , resterà in uso alla CP_1 Pt_1
stessa e che il IG continuerà a pagare la rata del finanziamento Toyota CP_1
Financial Services Italia e la corrispondente RC auto, consegnando la relativa documentazione alla SI . La SI sosterrà esclusivamente le Pt_1 Pt_1 spese di manutenzione ordinaria e di bollo. Qualora all'esito del contratto di finanziamento stipulato per la suddetta autovettura il IG decidesse di CP_1 riscattare l'auto, la stessa sarà intestata alla SI , con oneri e spese a carico Pt_1 del IG;
qualora all'esito del finanziamento il IG decidesse CP_1 CP_1
invece di sostituire la RI con una nuova analoga vettura, quest'ultima sarà comunque lasciata in uso alla SI e il IG continuerà a pagare Pt_1 CP_1 la rata del finanziamento e l'assicurazione e così per le successive scadenze.
11) Spese e competenze del presente procedimento integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
5 Con ricorso congiunto depositato in data 07/07/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Vicenza in data 01/03/2003.
All'esito dell'udienza del 10/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la prima udienza nel procedimento di separazione consensuale e la prima udienza nel presente procedimento;
- la diversa residenza dei coniugi e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei figli;
-il IG sosterrà il 100% delle spese scolastiche e universitarie (comprese CP_1 rette, affitto e utenze dell'alloggio fuori sede, trasferte, materiale di studio etc..), mentre le spese straordinarie mediche, ricreative e di vacanza, nonché di abbigliamento, saranno suddivise tra i genitori come segue: il 70% a carico del IG
ed il 30% a carico della SI , con un limite annuo per quest'ultima CP_1 Pt_1 di € 500,00 complessivi (€ 250,00 a figlio), per cui le spese eccedenti tale soglia
6 saranno sostenute integralmente dal IG . Le spese straordinarie saranno CP_1
disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, fermo quanto sopra specificato anche in punto di abbigliamento;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Strada di Saviabona n. 49 - Interno: 4 a Vicenza (VI), in favore della SI.ra , Pt_1
quale genitore convivente con i figli;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra a titolo CP_1 Pt_1
di assegno divorzile una tantum e a tacitazione di ogni pretesa economica, la somma di euro 70.000,00 da versarsi con le seguenti modalità:
€ 30.000,00 entro la data di udienza cartolare del 10.10.24 e comunque contestualmente al deposito telematico delle presenti note congiunte, mediante assegno circolare non trasferibile;
€ 40.000,00 mediante assegno circolare non trasferibile, al momento della vendita dell'ex casa coniugale descritta al punto 3, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2034, salvo diverso accordo tra le parti.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1
in Vicenza il 01/03/2003 alle condizioni in epigrafe riportate;
[...]
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a
7 margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 23, parte I, serie, anno 2003;
c) dichiara equa la somma di euro 70.000,00 riconosciuta da in Controparte_1
favore di a titolo di assegno divorzile una tantum; Parte_1
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 19/11/2024.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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