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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 847/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1826/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa Di Briano - Viale Santagata 81030 Villa Di Briano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4666/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 2024-6068 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6708/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.03.2025 , la sig.ra Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 4666/ 2024 , depositata in data 12.11.2024 , con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di
Caserta Sez. 10 accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente alle sanzioni non trasmissibili agli eredi, avverso l'intimazione ad adempiere n. 2024/6068 del 12.03.2024 relativa ad Ici/Imu 2013, 2015,
2016 e 2017 e Tari/Tares 2013 e 2015 dovuta al Comune di Villa di Briano dal proprio dante causa di cui deduceva la illegittimità per mancata notifica delle prodromiche ingiunzioni di pagamento e per intervenuta prescrizione del credito.
Opponeva l' appellante, la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 cpc e dell'art.60 DPR
600/73 non risultando perfezionata e/ o non provata la notifica delle ingiunzioni presupposte;
precisava che la SO non aveva proceduto allo sgravio per intero della sanzioni irrogate , pur essendo stabilito il principio di intrasmissibilità agli eredi;
si riportava ,in ogni caso, ai motivi esplicitati nel precedente grado.
Resisteva la SO SpA la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici;
l'inammissibilità della domanda per irretrattabilità del credito per omessa impugnazione degli atti sottesi e di precedenti intimazioni;
la corretta esecuzione delle notifiche degli atti presupposti;
l'nfondatezza dell'eccezione di prescrizione.
All'udienza del 04.11.2025,in camera di consiglio, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui si dirà .
Dalla produzione versata in atti dalla resistente SO SpA è risultata provata, precedentemente alla notifica dell'intimazione n.2024/6068 del 12.03.2024, la esecuzione della notifica di altra intimazione n.
2022/282 del 15.02.2022 relativa all'avviso di accertamento Imu 2015 n. 2020/9100054 ed Imu 2016 n.
2020/9200054;all'ingiunzione TARI 2013 n. 2020/500; all'avviso di accertamento TARI 2015 n. 2020/9302419, ricevuto in data 04.11.2022 a mani proprie della destinataria Ricorrente_1.
La rituale notifica dell' atto innanzi richiamato ha comportato, altresì, l'effetto interruttivo della prescrizione, costituendo manifestazione della volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto con conseguente esercizio del relativo potere.
Peraltro, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non
è meramente facoltativa, ma necessaria pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
A tale stregua, l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso, ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata , andava fatta valere impugnando la precedente intimazione .
Non altrettanto può valere con riferimento all'Ici/Imi 2013 e 2017 in relazione alle quali non è risultata provata altra notifica ovvero , non può ritenersi perfezionata la notifica dei relativi sottesi accertamenti .I prodotti avvisi di ricevimento ,infatti, riportano l'annotazione della semplice dicitura di “ irreperibile “, senza alcuna altra indicazione, con la conseguenza che la attestazione manchevole delle ricerche effettuate comporta il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio .
Va confermato l'integrale annullamento della sanzioni irrogate ,atteso che le sanzioni tributarie contenute in una cartella esattoriale non sono dovute dagli eredi del contribuente, in virtù del principio di intrasmissibilità delle sanzioni ,ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997.
In definitiva, l'appello va parzialmente accolto in riferimento all'ICI/IMU 2013 e 2017 in relazione alle quali l'intimazione impugnata va annullata;
va rigettato per il resto. Resta confermata la sentenza impugnata relativamente alle sanzioni intrasmissibili agli eredi.
Sussistendo reciproca soccombenza. , le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Spese e competenze compensate per l'intero.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1826/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa Di Briano - Viale Santagata 81030 Villa Di Briano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4666/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 2024-6068 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6708/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.03.2025 , la sig.ra Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 4666/ 2024 , depositata in data 12.11.2024 , con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di
Caserta Sez. 10 accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente alle sanzioni non trasmissibili agli eredi, avverso l'intimazione ad adempiere n. 2024/6068 del 12.03.2024 relativa ad Ici/Imu 2013, 2015,
2016 e 2017 e Tari/Tares 2013 e 2015 dovuta al Comune di Villa di Briano dal proprio dante causa di cui deduceva la illegittimità per mancata notifica delle prodromiche ingiunzioni di pagamento e per intervenuta prescrizione del credito.
Opponeva l' appellante, la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 cpc e dell'art.60 DPR
600/73 non risultando perfezionata e/ o non provata la notifica delle ingiunzioni presupposte;
precisava che la SO non aveva proceduto allo sgravio per intero della sanzioni irrogate , pur essendo stabilito il principio di intrasmissibilità agli eredi;
si riportava ,in ogni caso, ai motivi esplicitati nel precedente grado.
Resisteva la SO SpA la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici;
l'inammissibilità della domanda per irretrattabilità del credito per omessa impugnazione degli atti sottesi e di precedenti intimazioni;
la corretta esecuzione delle notifiche degli atti presupposti;
l'nfondatezza dell'eccezione di prescrizione.
All'udienza del 04.11.2025,in camera di consiglio, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui si dirà .
Dalla produzione versata in atti dalla resistente SO SpA è risultata provata, precedentemente alla notifica dell'intimazione n.2024/6068 del 12.03.2024, la esecuzione della notifica di altra intimazione n.
2022/282 del 15.02.2022 relativa all'avviso di accertamento Imu 2015 n. 2020/9100054 ed Imu 2016 n.
2020/9200054;all'ingiunzione TARI 2013 n. 2020/500; all'avviso di accertamento TARI 2015 n. 2020/9302419, ricevuto in data 04.11.2022 a mani proprie della destinataria Ricorrente_1.
La rituale notifica dell' atto innanzi richiamato ha comportato, altresì, l'effetto interruttivo della prescrizione, costituendo manifestazione della volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto con conseguente esercizio del relativo potere.
Peraltro, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non
è meramente facoltativa, ma necessaria pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
A tale stregua, l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso, ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata , andava fatta valere impugnando la precedente intimazione .
Non altrettanto può valere con riferimento all'Ici/Imi 2013 e 2017 in relazione alle quali non è risultata provata altra notifica ovvero , non può ritenersi perfezionata la notifica dei relativi sottesi accertamenti .I prodotti avvisi di ricevimento ,infatti, riportano l'annotazione della semplice dicitura di “ irreperibile “, senza alcuna altra indicazione, con la conseguenza che la attestazione manchevole delle ricerche effettuate comporta il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio .
Va confermato l'integrale annullamento della sanzioni irrogate ,atteso che le sanzioni tributarie contenute in una cartella esattoriale non sono dovute dagli eredi del contribuente, in virtù del principio di intrasmissibilità delle sanzioni ,ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997.
In definitiva, l'appello va parzialmente accolto in riferimento all'ICI/IMU 2013 e 2017 in relazione alle quali l'intimazione impugnata va annullata;
va rigettato per il resto. Resta confermata la sentenza impugnata relativamente alle sanzioni intrasmissibili agli eredi.
Sussistendo reciproca soccombenza. , le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come in motivazione. Spese e competenze compensate per l'intero.