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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/12/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 3/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 544/2021 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GIANNINI GUIDO RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
OL IO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.2.2021 nata in [...] il [...] Parte_1
( ), premesso di aver sposato nato a [...] il CodiceFiscale_3 CP_1 giorno 8.5.1977 (C.F. ) in data 3.3.2005, con matrimonio registrato C.F._2 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Formia, Anno 2005, Atto n. 6 P.1 e che dall'unione era nato il figlio in data 7.8.2006, ha dedotto essere cessata ogni comunione materiale e Per_1 spirituale tra i consorti e di essersi ella da tempo trasferita in Germania, Mainzer Strasse n. 63
Russelsheim, ove avrebbe trovato una stabile occupazione lavorativa. La ricorrente, poi, ha allegato di percepire euro 1.200 mensili e che il figlio convivrebbe con lei in Germania.
Tutto ciò dedotto, ha chiesto, previa accettazione della giurisdizione Parte_1 italiana da parte del convenuto, dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con affidamento del figlio, all'epoca del deposito del ricorso minore, a entrambi i coniugi e collocamento presso la madre, nonché con condanna del padre al pagamento di un contributo al mantenimento di Per_1 nella misura di euro 350 mensili oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il resistente e non si è opposto alla separazione. Ha dedotto il totale disinteresse della ricorrente, da tempo, nei confronti del figlio il quale infatti sarebbe stato accolto Per_1 in una casa famiglia in Germania e ha allegato essersi la controparte anche resa responsabile del delitto di bigamia, per avere contratto altro matrimonio in Miami, dal quale sarebbe nata altra figlia della medesima Ha quindi concluso disporsi l'affidamento esclusivo Parte_1 di in proprio favore, con condanna della ricorrente al pagamento di un contributo al Per_1 mantenimento di nella misura di euro 350 mensili oltre rivalutazione secondo indici Per_1
ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
Nell'udienza del 10.11.2021 il resistente ha accettato la giurisdizione italiana.
Con ordinanza riservata del 3.11.2022, la Presidente delegata, ritenuto, quanto alle domande concernenti la responsabilità genitoriale e le obbligazioni alimentari nei confronti del figlio minore che dalla documentazione prodotta dal resistente (sebbene in parte in lingua Per_1 tedesca), nonché dalle dichiarazioni rese all'udienza, celebrata mediante collegamento risulta la pendenza dinanzi alla Corte distrettuale di Russelsheim di un procedimento CP_2 avente ad oggetto la responsabilità genitoriale sul predetto minore, instaurato in epoca antecedente all'introduzione del presente giudizio (risalendo al 2020), non ha adottato provvedimenti sull'affidamento, sul collocamento e sul mantenimento del ragazzo, all'epoca minore ed ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, impartendo gli ulteriori provvedimenti ordinatori per l'istruzione della causa nel merito.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 19.11.2025, la ricorrente ha dichiarato di aderire “alla richiesta di trasformazione del rito in consensuale avanzata dal Patrocinio del
GN , avendo le parti processuali manifestato l'intenzione di giungere CP_1 ad una separazione consensuale, con rinuncia alle rispettive richieste di mantenimento ed affidamento”.
Il resistente non ha depositato note per l'udienza di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., fissata per il 19.11.2025.
Il giudice delegato, pertanto, ha invitato la difesa di a prendere posizione CP_1 sull'effettiva intenzione delle parti di giungere a una separazione consensuale, con rinuncia alle rispettive richieste di mantenimento ed affidamento.
Nelle note di trattazione scritta depositate il 28.11.2025 il resistente ha confermato la concorde e reciproca rinunzia alle pretese in ordine al mantenimento.
All'esito dell'udienza sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 3.12.2025 la causa è stata rimessa in decisione senza termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, avendovi le parti rinunciato.
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, osserva preliminarmente il Collegio che alla fattispecie si applica il Regolamento UE 2019-1111 (Brussell II-ter) il quale include, nel proprio ambito di applicazione, all'art. 1, comma 1, lett. a) proprio i giudizi in materia di separazione personale tra coniugi ed è in via generale applicabile quando vi sia, come nel caso oggetto del presente giudizio, un elemento di collegamento con l'ordinamento di un altro Stato dell'Unione; elemento rappresentato, per la ricorrente dalla residenza in Parte_1
Germania al momento di introduzione della causa.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) ii) del citato Regolamento UE 2019-1111 sussiste la giurisdizione italiana, perché il resistente all'udienza del 10.11.2021 ha accettato la giurisdizione italiana, così determinando il radicamento della cognizione in capo all'autorità nazionale italiana.
Peraltro, l'ultima residenza comune dei coniugi è stata in Italia e il resistente vi risiede ancora, cosicché, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) iii) del regolamento UE 2019-1111 in ogni caso sarebbe radicata la giurisdizione in capo al giudice italiano.
Nel merito, la pretesa delle parti di sentire pronunciata la separazione meriti di essere accolta.
Dalla documentazione acquisita e dalle concordi deduzioni delle parti, esse non convivono più da molti anni prima del deposito del ricorso per separazione, almeno dal 2020, epoca nella quale risulta introdotto il procedimento giudiziale in Germania avente ad oggetto la regolamentazione della potestà genitoriale sul figlio Per_1
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra le parti sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le condizioni per pronunciare la separazione.
Le parti, poi, con conclusioni congiunte, hanno concordato la rinunzia reciproca in ordine alle rispettive domande di condanna al mantenimento per sé, cosicché non vi è luogo a pronunciare in relazione a tali pretese.
In ordine, infine, ai provvedimenti inerenti l'affidamento, il collocamento, il regime delle visite e il mantenimento del figlio (il quale, nel corso del giudizio, il 7.8.2024 ha raggiunto la Per_1 maggiore età), dalla documentazione prodotta dal resistente (sebbene in parte in lingua tedesca), nonché dalle dichiarazioni rese all'udienza del 3.11.2022, celebrata mediante collegamento risulta la pendenza dinanzi alla Corte distrettuale di Russelsheim di un procedimento CP_2 avente ad oggetto la responsabilità genitoriale sul predetto minore, instaurato in epoca antecedente all'introduzione del presente giudizio (risalendo al 2020).
È, quindi, applicabile l'art. 20, commi 2 e 3 del Regolamento UE 2019-1111, a norma dei quali:
“2... qualora dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state presentate domande riguardanti la responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita. 3. Quando la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.”.
Deve, conseguentemente, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello tedesco, in relazione alle domande relative all'affidamento, al collocamento, al regime delle visite e al mantenimento del figlio Per_1
L'accordo delle parti in ordine alla giurisdizione italiana e al mantenimento tra i coniugi stessi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 544/2021
R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Formia, Anno 2005, Atto n. 6 P.1;
➢ Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello tedesco in relazione alle domande reciproche relative all'affidamento, al collocamento, al regime delle visite e al mantenimento del figlio Per_1
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti;
➢ compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Cassino, lì 3/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice Riunito nella camera di consiglio del 3/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 544/2021 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GIANNINI GUIDO RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
OL IO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.2.2021 nata in [...] il [...] Parte_1
( ), premesso di aver sposato nato a [...] il CodiceFiscale_3 CP_1 giorno 8.5.1977 (C.F. ) in data 3.3.2005, con matrimonio registrato C.F._2 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Formia, Anno 2005, Atto n. 6 P.1 e che dall'unione era nato il figlio in data 7.8.2006, ha dedotto essere cessata ogni comunione materiale e Per_1 spirituale tra i consorti e di essersi ella da tempo trasferita in Germania, Mainzer Strasse n. 63
Russelsheim, ove avrebbe trovato una stabile occupazione lavorativa. La ricorrente, poi, ha allegato di percepire euro 1.200 mensili e che il figlio convivrebbe con lei in Germania.
Tutto ciò dedotto, ha chiesto, previa accettazione della giurisdizione Parte_1 italiana da parte del convenuto, dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con affidamento del figlio, all'epoca del deposito del ricorso minore, a entrambi i coniugi e collocamento presso la madre, nonché con condanna del padre al pagamento di un contributo al mantenimento di Per_1 nella misura di euro 350 mensili oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il resistente e non si è opposto alla separazione. Ha dedotto il totale disinteresse della ricorrente, da tempo, nei confronti del figlio il quale infatti sarebbe stato accolto Per_1 in una casa famiglia in Germania e ha allegato essersi la controparte anche resa responsabile del delitto di bigamia, per avere contratto altro matrimonio in Miami, dal quale sarebbe nata altra figlia della medesima Ha quindi concluso disporsi l'affidamento esclusivo Parte_1 di in proprio favore, con condanna della ricorrente al pagamento di un contributo al Per_1 mantenimento di nella misura di euro 350 mensili oltre rivalutazione secondo indici Per_1
ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
Nell'udienza del 10.11.2021 il resistente ha accettato la giurisdizione italiana.
Con ordinanza riservata del 3.11.2022, la Presidente delegata, ritenuto, quanto alle domande concernenti la responsabilità genitoriale e le obbligazioni alimentari nei confronti del figlio minore che dalla documentazione prodotta dal resistente (sebbene in parte in lingua Per_1 tedesca), nonché dalle dichiarazioni rese all'udienza, celebrata mediante collegamento risulta la pendenza dinanzi alla Corte distrettuale di Russelsheim di un procedimento CP_2 avente ad oggetto la responsabilità genitoriale sul predetto minore, instaurato in epoca antecedente all'introduzione del presente giudizio (risalendo al 2020), non ha adottato provvedimenti sull'affidamento, sul collocamento e sul mantenimento del ragazzo, all'epoca minore ed ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, impartendo gli ulteriori provvedimenti ordinatori per l'istruzione della causa nel merito.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 19.11.2025, la ricorrente ha dichiarato di aderire “alla richiesta di trasformazione del rito in consensuale avanzata dal Patrocinio del
GN , avendo le parti processuali manifestato l'intenzione di giungere CP_1 ad una separazione consensuale, con rinuncia alle rispettive richieste di mantenimento ed affidamento”.
Il resistente non ha depositato note per l'udienza di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., fissata per il 19.11.2025.
Il giudice delegato, pertanto, ha invitato la difesa di a prendere posizione CP_1 sull'effettiva intenzione delle parti di giungere a una separazione consensuale, con rinuncia alle rispettive richieste di mantenimento ed affidamento.
Nelle note di trattazione scritta depositate il 28.11.2025 il resistente ha confermato la concorde e reciproca rinunzia alle pretese in ordine al mantenimento.
All'esito dell'udienza sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 3.12.2025 la causa è stata rimessa in decisione senza termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, avendovi le parti rinunciato.
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, osserva preliminarmente il Collegio che alla fattispecie si applica il Regolamento UE 2019-1111 (Brussell II-ter) il quale include, nel proprio ambito di applicazione, all'art. 1, comma 1, lett. a) proprio i giudizi in materia di separazione personale tra coniugi ed è in via generale applicabile quando vi sia, come nel caso oggetto del presente giudizio, un elemento di collegamento con l'ordinamento di un altro Stato dell'Unione; elemento rappresentato, per la ricorrente dalla residenza in Parte_1
Germania al momento di introduzione della causa.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) ii) del citato Regolamento UE 2019-1111 sussiste la giurisdizione italiana, perché il resistente all'udienza del 10.11.2021 ha accettato la giurisdizione italiana, così determinando il radicamento della cognizione in capo all'autorità nazionale italiana.
Peraltro, l'ultima residenza comune dei coniugi è stata in Italia e il resistente vi risiede ancora, cosicché, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) iii) del regolamento UE 2019-1111 in ogni caso sarebbe radicata la giurisdizione in capo al giudice italiano.
Nel merito, la pretesa delle parti di sentire pronunciata la separazione meriti di essere accolta.
Dalla documentazione acquisita e dalle concordi deduzioni delle parti, esse non convivono più da molti anni prima del deposito del ricorso per separazione, almeno dal 2020, epoca nella quale risulta introdotto il procedimento giudiziale in Germania avente ad oggetto la regolamentazione della potestà genitoriale sul figlio Per_1
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra le parti sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le condizioni per pronunciare la separazione.
Le parti, poi, con conclusioni congiunte, hanno concordato la rinunzia reciproca in ordine alle rispettive domande di condanna al mantenimento per sé, cosicché non vi è luogo a pronunciare in relazione a tali pretese.
In ordine, infine, ai provvedimenti inerenti l'affidamento, il collocamento, il regime delle visite e il mantenimento del figlio (il quale, nel corso del giudizio, il 7.8.2024 ha raggiunto la Per_1 maggiore età), dalla documentazione prodotta dal resistente (sebbene in parte in lingua tedesca), nonché dalle dichiarazioni rese all'udienza del 3.11.2022, celebrata mediante collegamento risulta la pendenza dinanzi alla Corte distrettuale di Russelsheim di un procedimento CP_2 avente ad oggetto la responsabilità genitoriale sul predetto minore, instaurato in epoca antecedente all'introduzione del presente giudizio (risalendo al 2020).
È, quindi, applicabile l'art. 20, commi 2 e 3 del Regolamento UE 2019-1111, a norma dei quali:
“2... qualora dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state presentate domande riguardanti la responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita. 3. Quando la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.”.
Deve, conseguentemente, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello tedesco, in relazione alle domande relative all'affidamento, al collocamento, al regime delle visite e al mantenimento del figlio Per_1
L'accordo delle parti in ordine alla giurisdizione italiana e al mantenimento tra i coniugi stessi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 544/2021
R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Formia, Anno 2005, Atto n. 6 P.1;
➢ Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello tedesco in relazione alle domande reciproche relative all'affidamento, al collocamento, al regime delle visite e al mantenimento del figlio Per_1
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti;
➢ compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Cassino, lì 3/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi