Articolo 1 della Legge 20 giugno 1978, n. 310
Articolo 2
Versione
16 luglio 1978
Art. 1.
L' articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 327 , e' sostituito dal seguente:
"Decorsi i termini suddetti, o quelli brevi fissati dalle relative convenzioni, le ferrovie consegnatarie, in aggiunta ai noli stabiliti, corrisponderanno, a titolo di penalita', a quelle consegnanti le sottoindicate maggiori tasse di ritardata resa del carro:
L. 3.000 per il primo giorno di ritardo;
L. 4.000 per il secondo giorno di ritardo;
L. 5.000 per il terzo giorno di ritardo;
L. 6.000 per il quarto giorno di ritardo;
L. 8.000 per il quinto giorno di ritardo;
L. 10.000 per il sesto giorno di ritardo;
L. 15.000 per il settimo giorno di ritardo;
L. 15.000 per ogni giorno successivo al settimo".
Entrata in vigore il 16 luglio 1978