Sentenza 26 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 26/10/2021, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/10/2021
N. 01273/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00752/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 752 del 2016, proposto da
NI De AV, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Forza, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco, 4600 - Calle del Teatro;
contro
Comune di Valdobbiadene, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Gaz, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce, 269;
Provincia di Treviso non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale di Valdobbiadene n. 3 del 25.2.2016 e relativo allegato sub. 1 ritenuto parte integrante e sostanziale, con la quale è stato controdedotto alle osservazioni al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Valdobbiadene adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30 luglio 2015, nella parte in cui le stesse contrastano con le osservazioni del ricorrente, nonché di tutti gli allegati elaborati grafici, connessi e/o conseguenti ed, in particolare, la Tav. 3 dell'Elaborato 13, Carte delle Fragilità, nella quale il terreno è stato classificato "non idoneo" ai fini edificatori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Valdobbiadene;
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso del 12 ottobre 2021;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- il ricorrente ha impugnato la delibera di consiglio comunale n. 3 del 25 febbraio 2016 contenente le controdeduzioni alle osservazioni presentate al P.A.T. adottato con deliberazione n. 32 del 30 luglio 2015, nella parte in cui l’osservazione dallo stesso presentata (inerente la classificazione del terreno di sua proprietà come “terreno idoneo a condizione”, piuttosto che “terreno non idoneo”) è stata respinta;
- in data 12 ottobre 2021 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso chiedendo la compensazione delle spese di lite;
- il suddetto difensore non è munito di apposito mandato speciale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm., non essendo, a tal uopo sufficiente la procura ad litem (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015 e sez. IV, n.1846 del 2017; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2189 del 2015; Tar Veneto, n.800 e n.276 del 2018);
- nondimeno, la suddetta rinuncia costituisce argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 5 dicembre 2017, n. 11990; T.A.R. Piemonte, sez. II, 6 giugno 2014, n. 981) ex art. 84, comma 4, cod. proc. amm.;
- l’Amministrazione resistente ha aderito all’istanza di compensazione delle spese di giudizio;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse e le spese di giudizio devono essere interamente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO