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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 1.7.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1206/2023
vertente tra parte domiciliata in VIA DI VILLA PEPOLI 4 00153 ROMA rappresentata dall'avv. Parte_1 CATTARULLA STEFANO
Parte appellante contro parte domiciliata in VIA CES ARE BECCARIA 29 ROMA rappresentata dall'avv. CP_1 ZANNINI QUIRINI SIMONETTA
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9861/2022, pubblicata dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, in data 22/11/2022 e non notificata. Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Roma contro l' , chiedeva accertarsi e CP_1 Parte_1 dichiararsi il proprio diritto a percepire la pensione di vecchiaia maturata alla data del 18.06.2018, allorché, per la prima volta, ne faceva richiesta all' , con efficacia a decorrere dal primo CP_2 giorno del mese successivo al compimento dell'età anagrafica richiesta dalla legge quale requisito per la relativa liquidazione.
A sostegno di tale pretesa, il ricorrente deduceva che:
- in data 18.06.2018 aveva presentato all' domanda di pensione di vecchiaia n. CP_1 2149783900011 tramite Patronato Enac Ufficio 32RMB;
- con lettera datata 11.09.2018, l' Sede Lido di Ostia, gli comunicava: “ ... non è stato CP_1 possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 18.06.2018, per il seguente motivo: non risultano almeno n. 1040 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 13/06/1972 al 31/10/2017 n. 1024 contributi settimanali di cui: n. 959 nella gestione dei lavoratori dipendenti, n. 65 accreditati per servizio militare, inoltre la decorrenza non potrebbe essere Agosto in quanto al 31/07/2018 non ha i 66 anni d'età anagrafica e 7 mesi richiesti dalla legge...”;
- in data 08.08.2019 presentava ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento di reiezione al Comitato Provinciale I.N.P.S. competente;
- che il ricorso rimaneva privo di riscontro, con conseguente procedibilità della impugnazione giudiziale;
- l'impugnato provvedimento di reiezione dell' sarebbe illegittimo, in quanto basato CP_1 su un calcolo errato delle settimane contributive utili alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, posto che non ha tenuto conto delle 30 settimane contributive relative al periodo di preavviso del licenziamento comminatogli da Aeroporti di Roma S.p.A. nell'anno 1985, divenuto definitivo soltanto l'anno successivo, all'esito del giudizio di impugnazione promosso avverso lo stesso;
- all'atto della richiesta di liquidazione della pensione di vecchiaia le settimane contributive erano, pertanto, 1073 o almeno n. 1043, volendo detrarre le n. 30 relative all'Indennità sostitutiva del suddetto preavviso di cui al periodo 22/03/1985 – 17/10/1985;
- la richiesta de qua era stata presentata, in conformità alla legge, nei tre mesi precedenti la data del primo assegno pensionistico erogabile in suo favore, tenuto conto che avrebbe raggiunto l'età anagrafica prevista a tal fine dalla normativa di riferimento, in data 22.08.2018, con conseguente diritto alla percezione del trattamento previdenziale richiesto a decorrere dal primo giorno del mese successivo (settembre 2018);
- alla data del ricorso giudiziale aveva ormai compiuto l'età di 69 anni e quattro mesi.
CP_ L' si costituiva nel giudizio così incardinato, chiedendo il rigetto delle domande proposte dal ricorrente, evidenziandone l'infondatezza in fatto ed in diritto, per le ragioni già esposte nel provvedimento di reiezione impugnato.
Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale adito ha emesso la sentenza impugnata, con la quale ha rigettato il ricorso proposto da evidenziando che, se inizialmente, con ordinanza Parte_1 cautelare ex art. 700 c.p.c. del 22.05.1985, la Pretura di Roma aveva ritenuto illegittimo il licenziamento del ricorrente, con conseguente ordine di reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro, l'ordinanza de qua era stata successivamente revocata dalla stessa Pretura con sentenza del 25.02.1986, emessa all'esito del relativo giudizio di merito, con conseguente venir meno dell'obbligo di regolarizzazione contributiva connesso al precedente ordine di reintegrazione. Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto perfettamente coerente con la revoca dell'ordine di reintegrazione la circostanza che la contribuzione connessa alla ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro con Aeroporti di Roma S.p.A. non fosse stata inclusa nell'estratto conto previdenziale posto a fondamento del diniego opposto dall' . CP_1
Avverso tale sentenza propone ora appello ritenendola nulla, per l'omessa valutazione Parte_1 della circostanza che, all'atto della domanda di liquidazione della pensione di vecchiaia presentata all' , le settimane contributive maturate erano n. 1.073, o almeno n. 1.043, avendo l'Istituto CP_1 espunto dal computo delle settimane utili soltanto il periodo di preavviso di n. 30 settimane riconosciutegli nel 1985, in relazione al licenziamento comminatogli da Aeroporti di Roma S.p.A., riassorbite in seguito alla ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro con la predetta Società, ma comunque dovute per il licenziamento de quo, divenuto definitivo nel 1986, in seguito al rigetto dell'impugnativa proposta avverso lo stesso, a monte della reintegra disposta in via cautelare, e poi revocata, dalla Pretura di Roma. Si è costituito nel presente giudizio anche l' , impugnando e contestando in toto l'avverso CP_1 gravame e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza di discussione del 01.07.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° In osservanza al principio della ragione più liquida (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018 secondo cui “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”), l'appello deve ritenersi, da subito, fondato, per i seguenti motivi.
Dall'esame della documentazione depositata nel giudizio di primo grado, e, in particolare, dall'Estratto conto previdenziale emesso dall' , dapprima in data 05.11.2018 e poi in data CP_1
18.06.2021, emerge con chiarezza come le settimane contributive necessarie ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo previsto dall'art. 2, D.lgs. n. 503/1992, in presenza anche del relativo requisito anagrafico (66 anni e 7 mesi) fossero già 1043 alla data del 31.10.2017, di cui 65 relative servizio militare prestato dal ricorrente dal 13.06.1972 al 10.09.1973 e 978 inerenti al lavoro subordinato complessivamente svolto dallo stesso nel periodo compreso tra l'anno 1973 e l'anno 2017, alle dipendenze di diversi datori di lavoro.
Ciò, senza contare le 30 settimane del preavviso di licenziamento.
Infatti, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, nell'estratto conto previdenziale dell' relativamente all'anno 1985, in cui l'originario ricorrente era stato CP_1 licenziato da Aeroporti di Roma S.p.A., sono state registrate tutte le settimane contributive ordinarie (52), oltre alle 30 del preavviso di licenziamento (per un totale di 82 settimane), salvo poi non considerarle per intero nella verifica del requisito minimo contributivo per la liquidazione del Part trattamento pensionistico spettante al senza fornire alcuna giustificazione al riguardo.
In altri termini, come correttamente rilevato dall'appellante e non considerato dal primo giudice, l' , nel computo delle settimane contributive utili ai fini dell'integrazione del requisito minimo CP_1 per la liquidazione del trattamento pensionistico, non ha tenuto conto dei contributi dovuti al BOI per il periodo di preavviso relativo al licenziamento comminatogli da Aeroporti di Roma S.p.A. (divenuto poi effettivo nel 1986), senza tuttavia mai negarne il versamento da parte della datrice di lavoro.
Non solo;
infatti, come parimenti osservato dall'appellante, anche escludendo le 30 settimane de quibus dal computo delle settimane utili al raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto dalla legge ai fini della liquidazione della pensione di anzianità maturata dai contribuenti - pari a 1040 settimane -, in considerazione del fatto che nell'anno 1985 il BOI è stato temporaneamente reintegrato nel posto di lavoro, il suddetto requisito risulterebbe comunque raggiunto, con le restanti 1043 settimane contributive, dal predetto maturate alla data del 31.10.2017, a fronte delle 1073 raggiungibili, invece, includendo nel calcolo altresì il periodo di preavviso del licenziamento. Pertanto, il diniego dell' alla richiesta di accesso al trattamento pensionistico presentata CP_1 dall'odierno appellante in data 18.06.2018, risulta illegittimo sotto ogni profilo, posto che:
- da un lato, ha raggiunto il relativo requisito anagrafico in data 22.08.2018 e nella Parte_1 propria domanda richiedeva la pensione di vecchiaia “con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti contributivi e di età” (1.09.2018), quindi, con un anticipo non superiore a tre mesi, in conformità alla normativa di riferimento (art. 24, comma 10, D.lgs. 201/2011),
- e, dall'altro, le settimane contributive utili complessivamente maturate dal predetto alla data della richiesta de qua, per quanto sinora osservato, risultavano essere quanto meno 1043 e non già 1024, come opposto dall' , e, dunque, sufficienti ai sensi dell'art. 2, D.lgs. 503/1992, a prescindere CP_2 dal computo del periodo di preavviso del licenziamento comminato da Aeroporti di Roma S.p.A..
Il calcolo compiuto dall' , a ben vedere, non risulta in alcun modo giustificato, neppure CP_1 volendo escludere dal computo delle settimane contributive utili alla pensione quelle che nell'estratto conto previdenziale sono contrassegnate dal codice 3, indicante le settimane non utili per il raggiungimento del requisito contributivo minimo per la pensione di anzianità.
Infatti, sottraendo tali ultime settimane dalle predette 1043, ne risulterebbero utili 939 (969 ricomprendendo nel computo totale le 30 settimane del preavviso di licenziamento) e non 1024; in ogni caso, il codice 3 si riferisce alla sola pensione anticipata (ex anzianità) - accessibile con il raggiungimento di 35 anni di anzianità contributiva, prima del compimento dell'età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia - e sta a significare che la contribuzione può essere conteggiata ai fini del requisito contributivo minimo previsto dal D.lgs. 201/2011, soltanto con riferimento ai versamenti contributivi da lavoro effettivo, al netto, quindi, dei c.d. contributi figurativi (ossia senza considerare disoccupazione, malattia, ecc.).
Nel caso in esame, invece, si controverte in merito all'esistenza del diritto di a percepire Parte_1 la diversa pensione di vecchiaia, spettante, in ogni caso al contribuente, a fronte del raggiungimento del requisito anagrafico richiesto dalla legge (art. 24, comma 6, D.lgs. 201/2011), unitamente alla anzianità contributiva – di 1040 settimane – prevista dall'art. 2, D.lgs. 503/1992 e dall'art. 24, comma 5, D.lgs. 201/2011, alla data della relativa richiesta (18.06.2018).
Ed invero, la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata rappresentano due diverse modalità per accedere al trattamento pensionistico, con requisiti e tempistiche differenti, in quanto la prima (pensione di vecchiaia) è condizionata principalmente all'età anagrafica, mentre la seconda (pensione anticipata), è condizionata principalmente all'anzianità contributiva, permettendo di andare in pensione prima del raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, a fronte di un maggior volume di contributi versati.
Dunque, il diniego dell' alla richiesta de qua risulta del tutto ingiustificato, a maggior modo in CP_1 Parte assenza di contestazioni specifiche dell'Ente rispetto alle difese svolte dal sia innanzi al Tribunale che nel presente giudizio di appello, con conseguente diritto dell'odierno appellante alla liquidazione del trattamento pensionistico allo stesso spettante, a decorrere dal 1.09.2018, stante il raggiungimento di tutti i requisiti previsti dalla legge applicabile ratione temporis alla data del 22.08.2018.
Né osta al riconoscimento di tale diritto, contrariamente a quanto affermato dall la CP_1 circostanza che il BOI abbia continuato a lavorare dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, a distanza di tre anni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro avuto prima della stessa, in quanto non esiste alcun vincolo per il cumulo della pensione di vecchiaia con i redditi derivanti da attività lavorativa successivi alla decorrenza della pensione stessa;
infatti, l'art. 19 del decreto legge 112/2008 ha disposto l'abolizione totale del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente, nel caso sia della pensione contributiva sia di quella mista, cioè indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia iniziato a contribuire prima o dopo il 31 dicembre 1995 (data che ha sancito il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo).
Ed invero, anche nel caso di percezione dell'APE, in cui la pensione non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, ad eccezione di quelli percepiti per prestazioni di lavoro occasionale entro il limite di 5mila euro lordi annui, il divieto non è permanente, ma riguarda soltanto il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Del resto, con la sentenza n. 388 del 1995 la Corte Costituzionale ha ribadito che “nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (qualunque ne sia la natura: obbligatoria, volontaria o figurativa) è destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione già consolidatosi, senza mai poter produrre l'effetto opposto di compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere. Effetto che si appalesa irragionevole, siccome non rispondente all'esigenza di conformità dell'ordinamento ai valori di giustizia ed equità connaturati al principio sancito dall'art. 3 Cost. oltre ad essere in contrasto con le garanzie poste dal successivo art. 38”.
Anche la giurisprudenza di legittimità è ormai conforme nel ribadire che la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può comportare il detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata (cfr. Cass. n. 4868 del 2014; Cass. n. 6966 del 2014; Cass. n. 29903 del 2011; Cass. n. 27829 del 2008).
La Corte Costituzionale, anche nell'ultima pronuncia n. 82 del 2017, ha, inoltre, ribadito come
“sarebbe intrinsecamente irragionevole un meccanismo che, per la fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, si tramutasse in un decremento della prestazione previdenziale, in antitesi con la finalità di favore che la norma persegue, nel considerare il livello retributivo, tendenzialmente più elevato, degli ultimi anni di lavoro”.
Per tutte le suesposte ragioni, la decisione impugnata risulta erroneamente motivata in riferimento all'accertamento negativo del diritto di alla pensione di vecchiaia maturata alla data del Parte_1 18.06.2018, essendo emersa dalla documentazione in atti la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la relativa liquidazione a partire dal 22.08.2018 (rectius dal primo giorno del mese successivo), ossia dal compimento, da parte del contribuente, dei 66 anni e 7 mesi di età richiesti dalla legge quale requisito anagrafico necessario in aggiunta al requisito delle 1040 settimane contributive.
Ciò tantopiù in considerazione del fatto che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, le settimane contributive relative al periodo in cui il lavoratore è reintegrato in via cautelare, in pendenza del giudizio di impugnazione del licenziamento, concorrono al raggiungimento del requisito minimo contributivo per il diritto alla pensione, in quanto, la reintegra, anche se temporanea, ripristina il rapporto di lavoro e, di conseguenza, la contribuzione previdenziale relativa a quel periodo è valida ai fini dell'anzianità assicurativa e del calcolo della pensione.
È, infatti, la Corte di Cassazione a chiarire, tra le altre, con la sentenza n. 5052 del 15 marzo 2016 e con l'ordinanza n. 9284 del 08.04.2025, che in caso di reintegrazione di un lavoratore in azienda, anche se in via provvisoria, il relativo periodo di reinserimento non va escluso dal calcolo dell'anzianità contributiva ai fini pensionistici e che i contributi versati in tale periodo concorrono al calcolo della pensione spettante al lavoratore medesimo. Infatti, nella sentenza n. 5052/2016 la Suprema Corte ha precisato: “Il diritto alla pensione … matura, in capo al lavoratore interessato, alla presenza di un duplice requisito, rappresentato dal raggiungimento dell'anzianità contributiva e dalla cessazione dell'attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della relativa domanda. Con la riforma introdotta dal d.lgs. n. 503/92 il legislatore ha confermato - come s'è detto - che Il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente (art. 10, co. 6), estendendo tale requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, co. 7). Come già rilevato da questa Corte (v. sentenza n. 4900/12), per entrambe le disposizioni citate il requisito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce, infatti, una "presunzione di bisogno" che giustifica ai sensi dell'art. 38 Cost. l'erogazione della prestazione sociale. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro - dopo il perfezionamento dei requisiti - esclude lo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, anche l'esigenza di garantire al lavoratore medesimo (ai sensi dell'art. 38 co. 2° Cost.) mezzi adeguati alle esigenze di vita. Per tali ragioni il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazione (cfr. Cass. n. 17530/2005). …Peraltro, è stato anche chiarito che la cessazione del rapporto di lavoro - che condiziona il conseguimento della pensione di vecchiaia - risulta, all'evidenza, affatto diversa (arg. ex art. 10 d.lgs. n. 503/92 in tema di disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo) rispetto al cumulo tra la pensione medesima - una volta che questa sia stata conseguita - e i redditi da lavoro oppure da altra pensione, con la conseguenza che, dalla comparazione delle discipline rispettive, non può risultare, in nessun caso, la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), attesa la non omogeneità tra le situazioni prospettate (cfr. Cass. n. 13933/06).”; nell'ordinanza n. 9224/2025, il Supremo Collegio ha poi affermato che la presentazione della domanda di pensione di vecchiaia e il conseguimento della stessa (in pendenza di un'impugnativa giudiziale del licenziamento) costituiscono fatti ostativi alla reintegrazione e impediscono anche la possibilità di chiedere l'indennità alternativa alla reintegra.
Ne discende che, finché il lavoratore è occupato e produce reddito lavorativo, non ha alcun diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico, fatta salva la cumulabilità della pensione percepita in seguito alla cessazione dell'attività lavorativa con i redditi da lavoro derivanti dall'attività intrapresa in un momento successivo al periodo di iniziale inoccupazione. Dunque, anche nel caso in cui il lavoratore venga reintegrato, anche solo temporaneamente, a seguito di un licenziamento, da un lato viene a mancare il requisito della cessazione del rapporto di lavoro e dall'altro il reddito connesso all'attività lavorativa espletata nel periodo del reinserimento lavorativo, non soltanto gli impedisce di conseguire il diritto alla pensione, ma, essendo soggetto a contribuzione previdenziale, concorre ad implementarne l'anzianità contributiva ed il futuro trattamento previdenziale, anche in virtù del consolidato principio di automaticità delle prestazioni.
Del resto anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 7/1986, ha statuito che “siccome il licenziamento illegittimo non produce la cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, del rapporto assicurativo-previdenziale ad esso collegato, e siccome anche per il periodo compreso tra il licenziamento ed il provvedimento di reintegrazione sono dovute le retribuzioni, sia pure comprese nel danno liquidato, e sussiste la possibilità che sia coperto tutto il periodo di sospensione della prestazione del lavoro avendo la norma di previsione determinato solo il minimo del danno risarcibile e non il massimo, non può assolutamente affermarsi che non sussista l'obbligo contributivo del datore di lavoro. (…) Né sussiste la denunciata violazione dell'art. 38 Cost. in quanto, come si è detto, non essendo venuto meno il rapporto di lavoro, non si è estinto nemmeno il rapporto assicurativo-previdenziale ad esso collegato ed il conseguente obbligo contributivo del datore di lavoro. E ciò tanto più che, specie ai fini previdenziali, la retribuzione, nella moderna concezione del rapporto di lavoro, non è più il corrispettivo della prestazione di lavoro ma ha natura di salario previdenziale ed, in un certo senso, alimentare, comprensiva di tutto ciò che al lavoratore è corrisposto in dipendenza del rapporto di lavoro (art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153).”.
Nel nostro caso, il rapporto lavorativo intercorso tra Aeroporti Roma S.p.A. e non può Parte_1 dirsi cessato alla data del licenziamento del 22/03/1985, posto che quest'ultimo è divenuto definitivo soltanto in data 25/02/1986, allorché è stata emessa la sentenza di revoca della Part reintegrazione precedentemente disposta in via cautelare, nelle cui more il ha regolarmente prestato la propria attività lavorativa e continuato a produrre un reddito soggetto a contribuzione previdenziale, con conseguente incremento dell'anzianità contributiva del lavoratore e del relativo futuro trattamento pensionistico, come del resto mai disatteso dall' . CP_1
In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, accertando il diritto di alla corresponsione del trattamento pensionistico maturato alla Parte_1 data della sua prima richiesta (18.06.2018), a decorrere dal 1°.09.2018.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo in calce sulla base delle vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata,
-accoglie il ricorso originariamente proposto da per l'effetto Parte_1
-condanna l' alla liquidazione della pensione di vecchiaia spettante allo stesso con decorrenza CP_1 dal 1°.09.2018, con conseguente pagamento dei ratei arretrati non corrisposti.
- Condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro CP_1 4.000,00 per il primo grado e in euro 3.473,00 per il secondo, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'appellante.
Roma, 01/07/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 1.7.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1206/2023
vertente tra parte domiciliata in VIA DI VILLA PEPOLI 4 00153 ROMA rappresentata dall'avv. Parte_1 CATTARULLA STEFANO
Parte appellante contro parte domiciliata in VIA CES ARE BECCARIA 29 ROMA rappresentata dall'avv. CP_1 ZANNINI QUIRINI SIMONETTA
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9861/2022, pubblicata dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, in data 22/11/2022 e non notificata. Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Roma contro l' , chiedeva accertarsi e CP_1 Parte_1 dichiararsi il proprio diritto a percepire la pensione di vecchiaia maturata alla data del 18.06.2018, allorché, per la prima volta, ne faceva richiesta all' , con efficacia a decorrere dal primo CP_2 giorno del mese successivo al compimento dell'età anagrafica richiesta dalla legge quale requisito per la relativa liquidazione.
A sostegno di tale pretesa, il ricorrente deduceva che:
- in data 18.06.2018 aveva presentato all' domanda di pensione di vecchiaia n. CP_1 2149783900011 tramite Patronato Enac Ufficio 32RMB;
- con lettera datata 11.09.2018, l' Sede Lido di Ostia, gli comunicava: “ ... non è stato CP_1 possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 18.06.2018, per il seguente motivo: non risultano almeno n. 1040 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 13/06/1972 al 31/10/2017 n. 1024 contributi settimanali di cui: n. 959 nella gestione dei lavoratori dipendenti, n. 65 accreditati per servizio militare, inoltre la decorrenza non potrebbe essere Agosto in quanto al 31/07/2018 non ha i 66 anni d'età anagrafica e 7 mesi richiesti dalla legge...”;
- in data 08.08.2019 presentava ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento di reiezione al Comitato Provinciale I.N.P.S. competente;
- che il ricorso rimaneva privo di riscontro, con conseguente procedibilità della impugnazione giudiziale;
- l'impugnato provvedimento di reiezione dell' sarebbe illegittimo, in quanto basato CP_1 su un calcolo errato delle settimane contributive utili alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, posto che non ha tenuto conto delle 30 settimane contributive relative al periodo di preavviso del licenziamento comminatogli da Aeroporti di Roma S.p.A. nell'anno 1985, divenuto definitivo soltanto l'anno successivo, all'esito del giudizio di impugnazione promosso avverso lo stesso;
- all'atto della richiesta di liquidazione della pensione di vecchiaia le settimane contributive erano, pertanto, 1073 o almeno n. 1043, volendo detrarre le n. 30 relative all'Indennità sostitutiva del suddetto preavviso di cui al periodo 22/03/1985 – 17/10/1985;
- la richiesta de qua era stata presentata, in conformità alla legge, nei tre mesi precedenti la data del primo assegno pensionistico erogabile in suo favore, tenuto conto che avrebbe raggiunto l'età anagrafica prevista a tal fine dalla normativa di riferimento, in data 22.08.2018, con conseguente diritto alla percezione del trattamento previdenziale richiesto a decorrere dal primo giorno del mese successivo (settembre 2018);
- alla data del ricorso giudiziale aveva ormai compiuto l'età di 69 anni e quattro mesi.
CP_ L' si costituiva nel giudizio così incardinato, chiedendo il rigetto delle domande proposte dal ricorrente, evidenziandone l'infondatezza in fatto ed in diritto, per le ragioni già esposte nel provvedimento di reiezione impugnato.
Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale adito ha emesso la sentenza impugnata, con la quale ha rigettato il ricorso proposto da evidenziando che, se inizialmente, con ordinanza Parte_1 cautelare ex art. 700 c.p.c. del 22.05.1985, la Pretura di Roma aveva ritenuto illegittimo il licenziamento del ricorrente, con conseguente ordine di reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro, l'ordinanza de qua era stata successivamente revocata dalla stessa Pretura con sentenza del 25.02.1986, emessa all'esito del relativo giudizio di merito, con conseguente venir meno dell'obbligo di regolarizzazione contributiva connesso al precedente ordine di reintegrazione. Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto perfettamente coerente con la revoca dell'ordine di reintegrazione la circostanza che la contribuzione connessa alla ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro con Aeroporti di Roma S.p.A. non fosse stata inclusa nell'estratto conto previdenziale posto a fondamento del diniego opposto dall' . CP_1
Avverso tale sentenza propone ora appello ritenendola nulla, per l'omessa valutazione Parte_1 della circostanza che, all'atto della domanda di liquidazione della pensione di vecchiaia presentata all' , le settimane contributive maturate erano n. 1.073, o almeno n. 1.043, avendo l'Istituto CP_1 espunto dal computo delle settimane utili soltanto il periodo di preavviso di n. 30 settimane riconosciutegli nel 1985, in relazione al licenziamento comminatogli da Aeroporti di Roma S.p.A., riassorbite in seguito alla ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro con la predetta Società, ma comunque dovute per il licenziamento de quo, divenuto definitivo nel 1986, in seguito al rigetto dell'impugnativa proposta avverso lo stesso, a monte della reintegra disposta in via cautelare, e poi revocata, dalla Pretura di Roma. Si è costituito nel presente giudizio anche l' , impugnando e contestando in toto l'avverso CP_1 gravame e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza di discussione del 01.07.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° In osservanza al principio della ragione più liquida (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018 secondo cui “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”), l'appello deve ritenersi, da subito, fondato, per i seguenti motivi.
Dall'esame della documentazione depositata nel giudizio di primo grado, e, in particolare, dall'Estratto conto previdenziale emesso dall' , dapprima in data 05.11.2018 e poi in data CP_1
18.06.2021, emerge con chiarezza come le settimane contributive necessarie ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo previsto dall'art. 2, D.lgs. n. 503/1992, in presenza anche del relativo requisito anagrafico (66 anni e 7 mesi) fossero già 1043 alla data del 31.10.2017, di cui 65 relative servizio militare prestato dal ricorrente dal 13.06.1972 al 10.09.1973 e 978 inerenti al lavoro subordinato complessivamente svolto dallo stesso nel periodo compreso tra l'anno 1973 e l'anno 2017, alle dipendenze di diversi datori di lavoro.
Ciò, senza contare le 30 settimane del preavviso di licenziamento.
Infatti, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, nell'estratto conto previdenziale dell' relativamente all'anno 1985, in cui l'originario ricorrente era stato CP_1 licenziato da Aeroporti di Roma S.p.A., sono state registrate tutte le settimane contributive ordinarie (52), oltre alle 30 del preavviso di licenziamento (per un totale di 82 settimane), salvo poi non considerarle per intero nella verifica del requisito minimo contributivo per la liquidazione del Part trattamento pensionistico spettante al senza fornire alcuna giustificazione al riguardo.
In altri termini, come correttamente rilevato dall'appellante e non considerato dal primo giudice, l' , nel computo delle settimane contributive utili ai fini dell'integrazione del requisito minimo CP_1 per la liquidazione del trattamento pensionistico, non ha tenuto conto dei contributi dovuti al BOI per il periodo di preavviso relativo al licenziamento comminatogli da Aeroporti di Roma S.p.A. (divenuto poi effettivo nel 1986), senza tuttavia mai negarne il versamento da parte della datrice di lavoro.
Non solo;
infatti, come parimenti osservato dall'appellante, anche escludendo le 30 settimane de quibus dal computo delle settimane utili al raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto dalla legge ai fini della liquidazione della pensione di anzianità maturata dai contribuenti - pari a 1040 settimane -, in considerazione del fatto che nell'anno 1985 il BOI è stato temporaneamente reintegrato nel posto di lavoro, il suddetto requisito risulterebbe comunque raggiunto, con le restanti 1043 settimane contributive, dal predetto maturate alla data del 31.10.2017, a fronte delle 1073 raggiungibili, invece, includendo nel calcolo altresì il periodo di preavviso del licenziamento. Pertanto, il diniego dell' alla richiesta di accesso al trattamento pensionistico presentata CP_1 dall'odierno appellante in data 18.06.2018, risulta illegittimo sotto ogni profilo, posto che:
- da un lato, ha raggiunto il relativo requisito anagrafico in data 22.08.2018 e nella Parte_1 propria domanda richiedeva la pensione di vecchiaia “con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti contributivi e di età” (1.09.2018), quindi, con un anticipo non superiore a tre mesi, in conformità alla normativa di riferimento (art. 24, comma 10, D.lgs. 201/2011),
- e, dall'altro, le settimane contributive utili complessivamente maturate dal predetto alla data della richiesta de qua, per quanto sinora osservato, risultavano essere quanto meno 1043 e non già 1024, come opposto dall' , e, dunque, sufficienti ai sensi dell'art. 2, D.lgs. 503/1992, a prescindere CP_2 dal computo del periodo di preavviso del licenziamento comminato da Aeroporti di Roma S.p.A..
Il calcolo compiuto dall' , a ben vedere, non risulta in alcun modo giustificato, neppure CP_1 volendo escludere dal computo delle settimane contributive utili alla pensione quelle che nell'estratto conto previdenziale sono contrassegnate dal codice 3, indicante le settimane non utili per il raggiungimento del requisito contributivo minimo per la pensione di anzianità.
Infatti, sottraendo tali ultime settimane dalle predette 1043, ne risulterebbero utili 939 (969 ricomprendendo nel computo totale le 30 settimane del preavviso di licenziamento) e non 1024; in ogni caso, il codice 3 si riferisce alla sola pensione anticipata (ex anzianità) - accessibile con il raggiungimento di 35 anni di anzianità contributiva, prima del compimento dell'età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia - e sta a significare che la contribuzione può essere conteggiata ai fini del requisito contributivo minimo previsto dal D.lgs. 201/2011, soltanto con riferimento ai versamenti contributivi da lavoro effettivo, al netto, quindi, dei c.d. contributi figurativi (ossia senza considerare disoccupazione, malattia, ecc.).
Nel caso in esame, invece, si controverte in merito all'esistenza del diritto di a percepire Parte_1 la diversa pensione di vecchiaia, spettante, in ogni caso al contribuente, a fronte del raggiungimento del requisito anagrafico richiesto dalla legge (art. 24, comma 6, D.lgs. 201/2011), unitamente alla anzianità contributiva – di 1040 settimane – prevista dall'art. 2, D.lgs. 503/1992 e dall'art. 24, comma 5, D.lgs. 201/2011, alla data della relativa richiesta (18.06.2018).
Ed invero, la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata rappresentano due diverse modalità per accedere al trattamento pensionistico, con requisiti e tempistiche differenti, in quanto la prima (pensione di vecchiaia) è condizionata principalmente all'età anagrafica, mentre la seconda (pensione anticipata), è condizionata principalmente all'anzianità contributiva, permettendo di andare in pensione prima del raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, a fronte di un maggior volume di contributi versati.
Dunque, il diniego dell' alla richiesta de qua risulta del tutto ingiustificato, a maggior modo in CP_1 Parte assenza di contestazioni specifiche dell'Ente rispetto alle difese svolte dal sia innanzi al Tribunale che nel presente giudizio di appello, con conseguente diritto dell'odierno appellante alla liquidazione del trattamento pensionistico allo stesso spettante, a decorrere dal 1.09.2018, stante il raggiungimento di tutti i requisiti previsti dalla legge applicabile ratione temporis alla data del 22.08.2018.
Né osta al riconoscimento di tale diritto, contrariamente a quanto affermato dall la CP_1 circostanza che il BOI abbia continuato a lavorare dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, a distanza di tre anni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro avuto prima della stessa, in quanto non esiste alcun vincolo per il cumulo della pensione di vecchiaia con i redditi derivanti da attività lavorativa successivi alla decorrenza della pensione stessa;
infatti, l'art. 19 del decreto legge 112/2008 ha disposto l'abolizione totale del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente, nel caso sia della pensione contributiva sia di quella mista, cioè indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia iniziato a contribuire prima o dopo il 31 dicembre 1995 (data che ha sancito il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo).
Ed invero, anche nel caso di percezione dell'APE, in cui la pensione non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, ad eccezione di quelli percepiti per prestazioni di lavoro occasionale entro il limite di 5mila euro lordi annui, il divieto non è permanente, ma riguarda soltanto il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Del resto, con la sentenza n. 388 del 1995 la Corte Costituzionale ha ribadito che “nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (qualunque ne sia la natura: obbligatoria, volontaria o figurativa) è destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione già consolidatosi, senza mai poter produrre l'effetto opposto di compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere. Effetto che si appalesa irragionevole, siccome non rispondente all'esigenza di conformità dell'ordinamento ai valori di giustizia ed equità connaturati al principio sancito dall'art. 3 Cost. oltre ad essere in contrasto con le garanzie poste dal successivo art. 38”.
Anche la giurisprudenza di legittimità è ormai conforme nel ribadire che la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può comportare il detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata (cfr. Cass. n. 4868 del 2014; Cass. n. 6966 del 2014; Cass. n. 29903 del 2011; Cass. n. 27829 del 2008).
La Corte Costituzionale, anche nell'ultima pronuncia n. 82 del 2017, ha, inoltre, ribadito come
“sarebbe intrinsecamente irragionevole un meccanismo che, per la fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, si tramutasse in un decremento della prestazione previdenziale, in antitesi con la finalità di favore che la norma persegue, nel considerare il livello retributivo, tendenzialmente più elevato, degli ultimi anni di lavoro”.
Per tutte le suesposte ragioni, la decisione impugnata risulta erroneamente motivata in riferimento all'accertamento negativo del diritto di alla pensione di vecchiaia maturata alla data del Parte_1 18.06.2018, essendo emersa dalla documentazione in atti la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la relativa liquidazione a partire dal 22.08.2018 (rectius dal primo giorno del mese successivo), ossia dal compimento, da parte del contribuente, dei 66 anni e 7 mesi di età richiesti dalla legge quale requisito anagrafico necessario in aggiunta al requisito delle 1040 settimane contributive.
Ciò tantopiù in considerazione del fatto che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, le settimane contributive relative al periodo in cui il lavoratore è reintegrato in via cautelare, in pendenza del giudizio di impugnazione del licenziamento, concorrono al raggiungimento del requisito minimo contributivo per il diritto alla pensione, in quanto, la reintegra, anche se temporanea, ripristina il rapporto di lavoro e, di conseguenza, la contribuzione previdenziale relativa a quel periodo è valida ai fini dell'anzianità assicurativa e del calcolo della pensione.
È, infatti, la Corte di Cassazione a chiarire, tra le altre, con la sentenza n. 5052 del 15 marzo 2016 e con l'ordinanza n. 9284 del 08.04.2025, che in caso di reintegrazione di un lavoratore in azienda, anche se in via provvisoria, il relativo periodo di reinserimento non va escluso dal calcolo dell'anzianità contributiva ai fini pensionistici e che i contributi versati in tale periodo concorrono al calcolo della pensione spettante al lavoratore medesimo. Infatti, nella sentenza n. 5052/2016 la Suprema Corte ha precisato: “Il diritto alla pensione … matura, in capo al lavoratore interessato, alla presenza di un duplice requisito, rappresentato dal raggiungimento dell'anzianità contributiva e dalla cessazione dell'attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della relativa domanda. Con la riforma introdotta dal d.lgs. n. 503/92 il legislatore ha confermato - come s'è detto - che Il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente (art. 10, co. 6), estendendo tale requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, co. 7). Come già rilevato da questa Corte (v. sentenza n. 4900/12), per entrambe le disposizioni citate il requisito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce, infatti, una "presunzione di bisogno" che giustifica ai sensi dell'art. 38 Cost. l'erogazione della prestazione sociale. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro - dopo il perfezionamento dei requisiti - esclude lo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, anche l'esigenza di garantire al lavoratore medesimo (ai sensi dell'art. 38 co. 2° Cost.) mezzi adeguati alle esigenze di vita. Per tali ragioni il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazione (cfr. Cass. n. 17530/2005). …Peraltro, è stato anche chiarito che la cessazione del rapporto di lavoro - che condiziona il conseguimento della pensione di vecchiaia - risulta, all'evidenza, affatto diversa (arg. ex art. 10 d.lgs. n. 503/92 in tema di disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo) rispetto al cumulo tra la pensione medesima - una volta che questa sia stata conseguita - e i redditi da lavoro oppure da altra pensione, con la conseguenza che, dalla comparazione delle discipline rispettive, non può risultare, in nessun caso, la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), attesa la non omogeneità tra le situazioni prospettate (cfr. Cass. n. 13933/06).”; nell'ordinanza n. 9224/2025, il Supremo Collegio ha poi affermato che la presentazione della domanda di pensione di vecchiaia e il conseguimento della stessa (in pendenza di un'impugnativa giudiziale del licenziamento) costituiscono fatti ostativi alla reintegrazione e impediscono anche la possibilità di chiedere l'indennità alternativa alla reintegra.
Ne discende che, finché il lavoratore è occupato e produce reddito lavorativo, non ha alcun diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico, fatta salva la cumulabilità della pensione percepita in seguito alla cessazione dell'attività lavorativa con i redditi da lavoro derivanti dall'attività intrapresa in un momento successivo al periodo di iniziale inoccupazione. Dunque, anche nel caso in cui il lavoratore venga reintegrato, anche solo temporaneamente, a seguito di un licenziamento, da un lato viene a mancare il requisito della cessazione del rapporto di lavoro e dall'altro il reddito connesso all'attività lavorativa espletata nel periodo del reinserimento lavorativo, non soltanto gli impedisce di conseguire il diritto alla pensione, ma, essendo soggetto a contribuzione previdenziale, concorre ad implementarne l'anzianità contributiva ed il futuro trattamento previdenziale, anche in virtù del consolidato principio di automaticità delle prestazioni.
Del resto anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 7/1986, ha statuito che “siccome il licenziamento illegittimo non produce la cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, del rapporto assicurativo-previdenziale ad esso collegato, e siccome anche per il periodo compreso tra il licenziamento ed il provvedimento di reintegrazione sono dovute le retribuzioni, sia pure comprese nel danno liquidato, e sussiste la possibilità che sia coperto tutto il periodo di sospensione della prestazione del lavoro avendo la norma di previsione determinato solo il minimo del danno risarcibile e non il massimo, non può assolutamente affermarsi che non sussista l'obbligo contributivo del datore di lavoro. (…) Né sussiste la denunciata violazione dell'art. 38 Cost. in quanto, come si è detto, non essendo venuto meno il rapporto di lavoro, non si è estinto nemmeno il rapporto assicurativo-previdenziale ad esso collegato ed il conseguente obbligo contributivo del datore di lavoro. E ciò tanto più che, specie ai fini previdenziali, la retribuzione, nella moderna concezione del rapporto di lavoro, non è più il corrispettivo della prestazione di lavoro ma ha natura di salario previdenziale ed, in un certo senso, alimentare, comprensiva di tutto ciò che al lavoratore è corrisposto in dipendenza del rapporto di lavoro (art. 12, legge 30 aprile 1969, n. 153).”.
Nel nostro caso, il rapporto lavorativo intercorso tra Aeroporti Roma S.p.A. e non può Parte_1 dirsi cessato alla data del licenziamento del 22/03/1985, posto che quest'ultimo è divenuto definitivo soltanto in data 25/02/1986, allorché è stata emessa la sentenza di revoca della Part reintegrazione precedentemente disposta in via cautelare, nelle cui more il ha regolarmente prestato la propria attività lavorativa e continuato a produrre un reddito soggetto a contribuzione previdenziale, con conseguente incremento dell'anzianità contributiva del lavoratore e del relativo futuro trattamento pensionistico, come del resto mai disatteso dall' . CP_1
In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, accertando il diritto di alla corresponsione del trattamento pensionistico maturato alla Parte_1 data della sua prima richiesta (18.06.2018), a decorrere dal 1°.09.2018.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo in calce sulla base delle vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata,
-accoglie il ricorso originariamente proposto da per l'effetto Parte_1
-condanna l' alla liquidazione della pensione di vecchiaia spettante allo stesso con decorrenza CP_1 dal 1°.09.2018, con conseguente pagamento dei ratei arretrati non corrisposti.
- Condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro CP_1 4.000,00 per il primo grado e in euro 3.473,00 per il secondo, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore antistatario dell'appellante.
Roma, 01/07/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste