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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/11/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1134/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1134/2021
TRA
(C.F. ) – Avv. Vito De Vita Parte_1 C.F._1
attrice
E
(C.F. ) – Avv. Nicolina Controparte_1 P.IVA_1
OV RI
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
1. In via principale e nel merito: accertare la responsabilità del
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 ex art.2051 c.c., in quanto custode della strada descritta in atti posta nel centro urbano del medesimo Comune interessata dall'insidia stradale, per la causazione del sinistro de quo, e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti dall'attrice quantificati nella somma di euro 8.298,90, di cui euro 401,30 per spese mediche, euro
2.790,04 per ITP ed ITA, euro 3.133,31 per danno biologico permanente ed euro
1.974,25 per danno morale, oppure a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e rimborso spese della consulenza medico-legale pari ad euro 300,00;
1
2. In via subordinata: accertare la responsabilità del Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 2043
[...]
c.c., per la causazione del sinistro de quo, e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale quantificati nella somma di euro 8.298,90, di cui euro 401,30 per spese mediche, euro
2.790,04 per ITP ed ITA, euro 3.133,31 per danno biologico permanente ed euro
1.974,25 per danno morale, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e rimborso spese della consulenza medico legale pari ad euro 300,00;
3. Condannare il convenuto in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni di merito di parte convenuta:
1) Ritenere e dichiarare inammissibile e comunque infondato per i motivi esposti in ogni sua parte ed al riguardo a tutte le domande in esso spiegate, il giudizio così come proposto dalla SI.ra , e per l'effetto rigettarlo e/o Parte_1 caducarlo con qualsiasi statuizione.
2) Nel merito rigettare ogni domanda e conclusione formulata, poiché destituita di qualunque fondamento per tutti i motivi indicati.
3) Sempre nel merito, accertare, ritenere e dichiarare che l'incidente occorso alla
SI.ra , non si è verificato per fatto e colpa del Parte_1 [...]
in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, in Controparte_2 quanto custode della strada sita nel centro urbano del medesimo alla CP_2
Via Oliveto II, il quale ometteva la manutenzione del manto di copertura creando la cavità, e per l'effetto ritenere e dichiarare che l'incidente occorso è stato determinato da un evento fortuito esterno, imprevedibile e non conoscibile dall'Ente sino alla data di notifica della richiesta di risarcimento del danno, dichiarando la totale assenza di responsabilità invocata ex art. 2051 c.c. in via principale, così come ex art. 2043 c.c. in via subordinata.
…
5) Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande così come formulate dall'odierna attrice, si chiede, di limitare l'eventuale risarcimento del danno all'equo, al giusto e provato;
6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice chiedeva la condanna del al risarcimento dei danni subiti in data 23 dicembre Controparte_2
2020 alle ore 18:30 circa, allorché, mentre percorreva la via Oliveto II, a causa di una buca non visibile cadeva in terra, procurandosi lesioni.
Deduceva, quindi, la responsabilità dell'Ente ex artt. 2051 o 2043 c.c. e ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
Il convenuto si costituiva contestando la sussistenza di alcun nesso di causalità fra le condizioni del manto stradale ed il sinistro verificatosi, dovuto esclusivamente all'imprudente condotta dell'attrice, ed eccependo dunque la responsabilità esclusiva della danneggiata.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda di parte attrice è fondata.
Preliminarmente si osserva, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale
n. 156/1999, che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla Pubblica
Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass.,
n. 24529/2009; Cass., n. 20754/2009).
I giudici di legittimità hanno precisato al riguardo che, in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr. Cass. 1257/2018).
Con più specifico riguardo al compito di mantenere le strade comunali, mette conto di evidenziare che, a norma dell'art. 14 D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), tra i compiti istituzionali degli Enti proprietari rientra quello di provvedere alla manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade.
3 La definizione di strada pubblica include anche il marciapiede, come chiarito espressamente dall'art. 3 n. 33 del Codice della strada, in cui si statuisce che per marciapiede si intende la parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
In definitiva, il proprietario delle strade e dei marciapiedi ha il compito, CP_2 non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione.
Ciò posto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051
c.c. (Cass. 4476/2011).
Consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto costitutivo e l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass.
5808/2019; Cass. 30775/2017; Cass. 11225/2017).
Il danneggiato dovrà invece provare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così Cass. 30775/2017; Cass. 11526/17; Cass. 2660/2013; Cass. 15389/2011), che deve quindi presentarsi come causa dell'incidente e non come mera occasione dello stesso (cfr. Cass. 10938/2018; Cass. 23919/2013).
La Suprema Corte ha avuto occasione di puntualizzare che, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne
4 consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass. 1725/2019).
Pertanto, si è affermato che in tema di responsabilità dell'Ente proprietario della strada sensi dell'art. 2051 c.c., ai fini della prova liberatoria occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (Cass. 11096/2020).
Alla stregua dei suddetti princìpi, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio, alla luce delle risultanze probatorie acquisite.
Difatti, la caduta di risulta circostanza provata, alla luce delle Parte_1 dichiarazioni testimoniali rese alle udienze del 3 aprile 2023.
In particolare, il teste ha riferito quanto segue: “Appena arrivato Testimone_1 ho soccorso mia moglie e poi ho avuto modo di vedere la stato dei luoghi che è quello rappresentato nelle foto che mi sono state esibite, prodotte unitamente alla memoria 183,
VI comma n. 2 c.p.c. di parte attrice”; “c'era buio, per la poca illuminazione e non vi era segnaletica”; “Ricordo un solo lampione perché dopo avere fatto salire in macchina mia moglie ho notatato che l'illuminazione era scarsa”; sulla circostanza n. 5) (“Vero che tale buca si era formata quasi al centro della strada tra la parte asfaltata e la parte ricoperta di mattonelle ed era profonda”), “Vera la circostanza per come si vede nelle fotografie mostatemi”; sulla circostanza n. 10) (“Vero che sul margine della strada ove si è verificato il sinistro vi sono spesso vetture posteggiate ed i pedoni devono camminare al centro della strada essendo i margini occupati”), “Vera la circostanza, passando con la macchina vedo che ci sono macchine posteggiate a ridosso del piccolo marciapiede”; sulla circostanza n. 12) (“Vero che subito dopo la caduta accusava dolore Parte_1 alla caviglia sinistra e alla gamba”), “Vera la circostanza”; sulla circostanza n. 15)
(“Vero che, successivamente, la caviglia gonfiava arrecando dolore che durava tutta la notte”), “Vera la circostanza, volevo accompagnare mia moglie al pronto soccorso, ma credendo che si trattasse di una mera distorsione abbiamo aspettato”; sulla circostanza
5 n. 16) (“Vero che, a motivo del dolore e del gonfiore della caviglia, la mattina successiva,
si recava accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parte_1 CP_2 di dove le veniva diagnosticata la “frattura della base del V metatarso a CP_2 sinistra” con prognosi di giorni 30 e terapia domiciliare”), “Vera la circostanza, sono stato io ad accompagnare mia moglie in ospedale”.
L'Ente convenuto ha eccepito l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246
c.p.c., di , in quanto coniuge dell'attrice. Testimone_1
Deve osservarsi che tale incapacità si verifica soltanto quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. 167/2018).
Secondo consolidato principio espresso dalla Corte di Cassazione, inoltre, “la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa
e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.; qualora detta eccezione venga respinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo” (Cass., n. 21670/2013).
Poiché l'eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre deve essere sollevata immediatamente dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del procuratore della parte all'incombente istruttorio, entro la successiva udienza, restando, in mancanza, sanata, non assume rilievo che la parte abbia formulato, ai sensi dell'articolo 246 del codice di procedura civile, un'eccezione d'incapacità a testimoniare, che non include l'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa e assunta
(cfr. Cass. 3685/2021), ove all'esito non venga sollevata la diversa eccezione di nullità della testimonianza, come appunto avvenuto nel caso di specie, in cui parte convenuta ha omesso di dedurre la nullità della deposizione del teste nella prima difesa utile successiva.
6 Le circostanze riferite dal sopraccitato teste appaiono, in ogni caso, riscontrate dall'altra teste la quale ha dichiarato: sulla circostanza n. 1) Testimone_2
(“Vero che in data 23.12.2020, verso le ore 18:30, all'incrocio tra la Via Parte_1
Oliveto I, all'altezza del numero civico 12, e la Via Trento, all'altezza del numero civico
14, metteva il piede sinistro nella buca posta quasi al centro della strada, come da foto che mi vengono esibite, e cadeva a terra”), “Vera la circostanza, mi trovavo dietro la signora, che è caduta in questa buca e l'ho aiutata ad alzarsi. Io abito in quella strada e cerco sempre di scansarla. Quella sera era buio e l'attrice non ha visto la buca.
Riconosco lo stato dei luoghi rappresentato nelle foto allegate alla memoria 183, VI comma n. 2 di parte attrice”; sulla circostanza n. 2) (“Vero che mancava qualsiasi segnalazione della buca e nelle ore notturne la pubblica illuminazione era insufficiente per permettere di avvistarla”), “Vera la circostanza, era buio, era di sera ed in quel tratto
c'é poca luce”; sulla circostanza n. 3) (“Vero che sulla detta strada vi è un solo lampione che emette poca luce”), “Vera la circostanza, io abito in quella via (via Trento), poco più avanti al numero 28”; “la buca era profonda, mi pare almeno dieci centimetri”; sulla circostanza n. 11) (“Vero che dopo la caduta restava a terra e veniva Parte_1 soccorsa da una passante che camminava dietro di lei”), “Vera la circostanza, sono stata io a soccorrerla”; e sulla circostanza n. 12) (“Vero che subito dopo la Parte_1 caduta accusava dolore alla caviglia sinistra e alla gamba”), “Vera la circostanza” (v. verb. ud. del 3 aprile 2023).
Appare, dunque, ragionevolmente provato il nesso di causalità tra l'irregolarità presente nel manto stradale e i danni riportati dall'attrice.
Del pari, il c.t.u. nominato ha considerato quanto di seguito: “Considerata la modalità dell'incidente descritto e le lesioni riscontrate, possiamo affermare che il nesso di causalità è del tutto plausibile, considerati i criteri cronologici, topografici, dell'efficienza, della continuità fenomenica e dell'esclusione. Infatti la ha Pt_2 riferito all'anamnesi che “ … cadeva in una buca presente nel terreno...”, pertanto è molto probabile che la frattura alla base della del V MT del piede sinistro, sia avvenuta mediante meccanismo traumatico di tipo indiretto. La fratture da avulsione della zona I, in corrispondenza della base, si verifica solitamente con un trauma indiretto. Un movimento improvviso di inversione del retro piede, con carico sul versante laterale del piede mette in tensione l'inserzione della parte laterale dell'aponeurosi plantare che si inserisce sulla base del V metatarso con conseguente frattura da avulsione. La base del
V MT, offre inserzione sulla propria stiloide, al peroneo breve laterale che è il solo abduttore diretto del piede e partecipa inoltre alla pronazione dell'avampiede elevando
7 i raggi metatarsali esterni. Appare quindi fisio patologico che una frattura in tale distretto anatomico può ridurre la forza di pronazione ed abduzione del piede” (v. pagg.
3-4, relazione c.t.u. dell'8 giugno 2024).
I testi hanno poi concordato sulla successiva riparazione della medesima buca.
Alla luce delle risultanze probatorie, deve, quindi, riconoscersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, avendo dimostrato sia l'evento dannoso, sia la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza del
[...]
che, in quelle circostanze, si presentava in uno stato di cattiva Controparte_2 manutenzione, tale da costituire un concreto pericolo per l'utenza.
Non è stata, invece, data prova dall' convenuto, con riferimento al dinamismo CP_3 eziologico del danno, dell'intervento di alcun fattore esogeno, imprevedibile e straordinario, rispetto al bene demaniale de quo né, invero, il ha presentato CP_2 istanze istruttorie in tal senso.
Non si ravvisano, dunque, circostanze che presentino i caratteri del caso fortuito, tali, cioè, da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idonee ad escludere la responsabilità del custode.
Per ciò che attiene alla condotta del danneggiato, la Suprema Corte ha chiarito che la condotta che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(Cass. 9315/2019).
Applicando tali princìpi al caso di specie, non può essere riconosciuto alcun concorso di responsabilità in capo alla danneggiata, atteso che nessuno dei testi escussi ha riferito di una presunta agevole visibilità della buca, né il convenuto ne ha CP_2 fornito prova, limitandosi a generiche deduzioni.
8 Ne consegue che il convenuto va ritenuto e dichiarato responsabile della CP_2 causazione del sinistro occorso a in data 23 dicembre 2020, ai sensi Parte_1 dell'art. 2051 c.c.
Passando, quindi, alla quantificazione dei danni subìti, il c.t.u. incaricato nel corso del giudizio ha accertato che l'attrice, in conseguenza del sinistro, ha riportato: un'inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al
50% di 15 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 25% di 15 giorni;
e un danno alla salute permanente pari al 3%.
Le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. incaricato vanno interamente condivise;
nei confronti delle stesse, le parti hanno formulato rilievi, rispetto ai quali si rimanda integralmente alle osservazioni fornite dal c.t.u. medesimo.
Come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono, quindi, ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale,
e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018,
Cass. n. 28989/2019 e, di recente, Cass. n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non è suscettibile di accertamento medico legale e si sostanzia nella
9 rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto, pur potendole influenzare, dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato).
Il danno biologico (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico- relazionale) va allora liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale, salvo che il caso concreto presenti specificità, non rilevate nel caso di specie, – che il giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. 1553/2019; Cass. 9950/2017;
Cass. 20895/2015; Cass. 12408/2011).
Esso è, dunque, pari ad € 7.149,25, di cui € 3.268,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, già comprensivo del danno relazionale (v. Cass.
7513/2018), tenuto conto che l'attrice al momento del sinistro aveva 62 anni, ed €
3.881,25 a titolo di danno biologico temporaneo.
Nessuna voce specifica, invece, può riconoscersi per il danno morale o da patema d'animo considerato che tale danno va presunto ove ricorrano fatti illeciti di particolare gravità per le condizioni di svolgimento degli eventi, oppure in ipotesi di lesioni particolarmente invalidanti con percentuali di danno biologico maggiori. Mentre, nel caso in esame, la semplice caduta per strada, con un danno permanente accertato del 3%, con la considerazione dell'immediato soccorso dell'attrice, fa escludere, in assenza di allegazioni precise e circostanziate al riguardo, la sussistenza di un pregiudizio morale transeunte da patema d'animo, legato proprio al momento del sinistro, tale dovendosi considerare il c.d. danno non patrimoniale sub specie morale.
Il danno morale è collegato alla commissione di un reato ovvero alla violazione di diritti costituzionalmente tutelati con effetti che superino il filtro delle normali conseguenze comuni e tali da fare ritenere la serietà del pregiudizio allegato. Tali circostanze non appaiono ricorrere nella specie. La risarcibilità del danno non patrimoniale esige la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari (Cass. 21424/14; Cass., Cass. S.U. 26972/08).
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, pertanto, il danno esistenziale non degenerato in danno biologico non consiste nella mera perdita delle abitudini e dei ritmi propri della quotidianità della vita, ma in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, la cui allegazione, idonea a determinare l'inversione probatoria propria tipica
10 delle presunzioni, va adempiuta in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. 21060/16)
La sommatoria degli importi sopra indicati (€ 7.149,25) appare, dunque, esaustiva del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza del sinistro, comprensivo del danno biologico/dinamico relazionale;
la predetta somma è già rivalutata, essendo stata calcolata sulla base di valori indicati nelle più recenti tabelle.
Su tale importo spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi (che deriverebbero dall'essere la somma già rivalutata), ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr.
Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sull'importo complessivo devalutato alla data del fatto (23/12/2020) e via via rivalutato anno per anno, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, sulla somma così determinata saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, fino all'effettivo soddisfo.
Va riconosciuto, poi, l'importo di € 399,30 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, derivante dagli esborsi affrontati per le spese mediche, come documentati
(v. doc. 10 fasc. attrice) e ritenuti congrui dal c.t.u. incaricato.
Tale ultimo importo va qualificato come debito di valore, e dovrà perciò essere maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 23/12/2020 fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi compensativi da computare sulla predetta somma via
11 via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico di parte convenuta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione ed € 950,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.700,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per
€ 277,10, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Le spese di c.t.u., come già liquidate per anticipazione, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1134/2021 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma di € 7.299,38 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali in favore dell'attrice, oltre interessi al tasso legale dal 23/12/2020 fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma devalutata a quella data e via via annualmente rivalutata fino alla data odierna, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
2) per l'ulteriore effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma di €
399,30 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favore dell'attrice, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 23/12/2020 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna;
3) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 2.700,00 per compensi ed € 277,10 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
12 4) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte convenuta.
Patti, 12/11/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1134/2021
TRA
(C.F. ) – Avv. Vito De Vita Parte_1 C.F._1
attrice
E
(C.F. ) – Avv. Nicolina Controparte_1 P.IVA_1
OV RI
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
1. In via principale e nel merito: accertare la responsabilità del
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 ex art.2051 c.c., in quanto custode della strada descritta in atti posta nel centro urbano del medesimo Comune interessata dall'insidia stradale, per la causazione del sinistro de quo, e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti dall'attrice quantificati nella somma di euro 8.298,90, di cui euro 401,30 per spese mediche, euro
2.790,04 per ITP ed ITA, euro 3.133,31 per danno biologico permanente ed euro
1.974,25 per danno morale, oppure a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e rimborso spese della consulenza medico-legale pari ad euro 300,00;
1
2. In via subordinata: accertare la responsabilità del Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 2043
[...]
c.c., per la causazione del sinistro de quo, e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale quantificati nella somma di euro 8.298,90, di cui euro 401,30 per spese mediche, euro
2.790,04 per ITP ed ITA, euro 3.133,31 per danno biologico permanente ed euro
1.974,25 per danno morale, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e rimborso spese della consulenza medico legale pari ad euro 300,00;
3. Condannare il convenuto in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni di merito di parte convenuta:
1) Ritenere e dichiarare inammissibile e comunque infondato per i motivi esposti in ogni sua parte ed al riguardo a tutte le domande in esso spiegate, il giudizio così come proposto dalla SI.ra , e per l'effetto rigettarlo e/o Parte_1 caducarlo con qualsiasi statuizione.
2) Nel merito rigettare ogni domanda e conclusione formulata, poiché destituita di qualunque fondamento per tutti i motivi indicati.
3) Sempre nel merito, accertare, ritenere e dichiarare che l'incidente occorso alla
SI.ra , non si è verificato per fatto e colpa del Parte_1 [...]
in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, in Controparte_2 quanto custode della strada sita nel centro urbano del medesimo alla CP_2
Via Oliveto II, il quale ometteva la manutenzione del manto di copertura creando la cavità, e per l'effetto ritenere e dichiarare che l'incidente occorso è stato determinato da un evento fortuito esterno, imprevedibile e non conoscibile dall'Ente sino alla data di notifica della richiesta di risarcimento del danno, dichiarando la totale assenza di responsabilità invocata ex art. 2051 c.c. in via principale, così come ex art. 2043 c.c. in via subordinata.
…
5) Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande così come formulate dall'odierna attrice, si chiede, di limitare l'eventuale risarcimento del danno all'equo, al giusto e provato;
6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice chiedeva la condanna del al risarcimento dei danni subiti in data 23 dicembre Controparte_2
2020 alle ore 18:30 circa, allorché, mentre percorreva la via Oliveto II, a causa di una buca non visibile cadeva in terra, procurandosi lesioni.
Deduceva, quindi, la responsabilità dell'Ente ex artt. 2051 o 2043 c.c. e ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
Il convenuto si costituiva contestando la sussistenza di alcun nesso di causalità fra le condizioni del manto stradale ed il sinistro verificatosi, dovuto esclusivamente all'imprudente condotta dell'attrice, ed eccependo dunque la responsabilità esclusiva della danneggiata.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda di parte attrice è fondata.
Preliminarmente si osserva, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale
n. 156/1999, che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla Pubblica
Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass.,
n. 24529/2009; Cass., n. 20754/2009).
I giudici di legittimità hanno precisato al riguardo che, in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr. Cass. 1257/2018).
Con più specifico riguardo al compito di mantenere le strade comunali, mette conto di evidenziare che, a norma dell'art. 14 D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada), tra i compiti istituzionali degli Enti proprietari rientra quello di provvedere alla manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade.
3 La definizione di strada pubblica include anche il marciapiede, come chiarito espressamente dall'art. 3 n. 33 del Codice della strada, in cui si statuisce che per marciapiede si intende la parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
In definitiva, il proprietario delle strade e dei marciapiedi ha il compito, CP_2 non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione.
Ciò posto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051
c.c. (Cass. 4476/2011).
Consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto costitutivo e l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass.
5808/2019; Cass. 30775/2017; Cass. 11225/2017).
Il danneggiato dovrà invece provare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così Cass. 30775/2017; Cass. 11526/17; Cass. 2660/2013; Cass. 15389/2011), che deve quindi presentarsi come causa dell'incidente e non come mera occasione dello stesso (cfr. Cass. 10938/2018; Cass. 23919/2013).
La Suprema Corte ha avuto occasione di puntualizzare che, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne
4 consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass. 1725/2019).
Pertanto, si è affermato che in tema di responsabilità dell'Ente proprietario della strada sensi dell'art. 2051 c.c., ai fini della prova liberatoria occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (Cass. 11096/2020).
Alla stregua dei suddetti princìpi, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio, alla luce delle risultanze probatorie acquisite.
Difatti, la caduta di risulta circostanza provata, alla luce delle Parte_1 dichiarazioni testimoniali rese alle udienze del 3 aprile 2023.
In particolare, il teste ha riferito quanto segue: “Appena arrivato Testimone_1 ho soccorso mia moglie e poi ho avuto modo di vedere la stato dei luoghi che è quello rappresentato nelle foto che mi sono state esibite, prodotte unitamente alla memoria 183,
VI comma n. 2 c.p.c. di parte attrice”; “c'era buio, per la poca illuminazione e non vi era segnaletica”; “Ricordo un solo lampione perché dopo avere fatto salire in macchina mia moglie ho notatato che l'illuminazione era scarsa”; sulla circostanza n. 5) (“Vero che tale buca si era formata quasi al centro della strada tra la parte asfaltata e la parte ricoperta di mattonelle ed era profonda”), “Vera la circostanza per come si vede nelle fotografie mostatemi”; sulla circostanza n. 10) (“Vero che sul margine della strada ove si è verificato il sinistro vi sono spesso vetture posteggiate ed i pedoni devono camminare al centro della strada essendo i margini occupati”), “Vera la circostanza, passando con la macchina vedo che ci sono macchine posteggiate a ridosso del piccolo marciapiede”; sulla circostanza n. 12) (“Vero che subito dopo la caduta accusava dolore Parte_1 alla caviglia sinistra e alla gamba”), “Vera la circostanza”; sulla circostanza n. 15)
(“Vero che, successivamente, la caviglia gonfiava arrecando dolore che durava tutta la notte”), “Vera la circostanza, volevo accompagnare mia moglie al pronto soccorso, ma credendo che si trattasse di una mera distorsione abbiamo aspettato”; sulla circostanza
5 n. 16) (“Vero che, a motivo del dolore e del gonfiore della caviglia, la mattina successiva,
si recava accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parte_1 CP_2 di dove le veniva diagnosticata la “frattura della base del V metatarso a CP_2 sinistra” con prognosi di giorni 30 e terapia domiciliare”), “Vera la circostanza, sono stato io ad accompagnare mia moglie in ospedale”.
L'Ente convenuto ha eccepito l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246
c.p.c., di , in quanto coniuge dell'attrice. Testimone_1
Deve osservarsi che tale incapacità si verifica soltanto quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. 167/2018).
Secondo consolidato principio espresso dalla Corte di Cassazione, inoltre, “la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa
e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.; qualora detta eccezione venga respinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo” (Cass., n. 21670/2013).
Poiché l'eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre deve essere sollevata immediatamente dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del procuratore della parte all'incombente istruttorio, entro la successiva udienza, restando, in mancanza, sanata, non assume rilievo che la parte abbia formulato, ai sensi dell'articolo 246 del codice di procedura civile, un'eccezione d'incapacità a testimoniare, che non include l'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa e assunta
(cfr. Cass. 3685/2021), ove all'esito non venga sollevata la diversa eccezione di nullità della testimonianza, come appunto avvenuto nel caso di specie, in cui parte convenuta ha omesso di dedurre la nullità della deposizione del teste nella prima difesa utile successiva.
6 Le circostanze riferite dal sopraccitato teste appaiono, in ogni caso, riscontrate dall'altra teste la quale ha dichiarato: sulla circostanza n. 1) Testimone_2
(“Vero che in data 23.12.2020, verso le ore 18:30, all'incrocio tra la Via Parte_1
Oliveto I, all'altezza del numero civico 12, e la Via Trento, all'altezza del numero civico
14, metteva il piede sinistro nella buca posta quasi al centro della strada, come da foto che mi vengono esibite, e cadeva a terra”), “Vera la circostanza, mi trovavo dietro la signora, che è caduta in questa buca e l'ho aiutata ad alzarsi. Io abito in quella strada e cerco sempre di scansarla. Quella sera era buio e l'attrice non ha visto la buca.
Riconosco lo stato dei luoghi rappresentato nelle foto allegate alla memoria 183, VI comma n. 2 di parte attrice”; sulla circostanza n. 2) (“Vero che mancava qualsiasi segnalazione della buca e nelle ore notturne la pubblica illuminazione era insufficiente per permettere di avvistarla”), “Vera la circostanza, era buio, era di sera ed in quel tratto
c'é poca luce”; sulla circostanza n. 3) (“Vero che sulla detta strada vi è un solo lampione che emette poca luce”), “Vera la circostanza, io abito in quella via (via Trento), poco più avanti al numero 28”; “la buca era profonda, mi pare almeno dieci centimetri”; sulla circostanza n. 11) (“Vero che dopo la caduta restava a terra e veniva Parte_1 soccorsa da una passante che camminava dietro di lei”), “Vera la circostanza, sono stata io a soccorrerla”; e sulla circostanza n. 12) (“Vero che subito dopo la Parte_1 caduta accusava dolore alla caviglia sinistra e alla gamba”), “Vera la circostanza” (v. verb. ud. del 3 aprile 2023).
Appare, dunque, ragionevolmente provato il nesso di causalità tra l'irregolarità presente nel manto stradale e i danni riportati dall'attrice.
Del pari, il c.t.u. nominato ha considerato quanto di seguito: “Considerata la modalità dell'incidente descritto e le lesioni riscontrate, possiamo affermare che il nesso di causalità è del tutto plausibile, considerati i criteri cronologici, topografici, dell'efficienza, della continuità fenomenica e dell'esclusione. Infatti la ha Pt_2 riferito all'anamnesi che “ … cadeva in una buca presente nel terreno...”, pertanto è molto probabile che la frattura alla base della del V MT del piede sinistro, sia avvenuta mediante meccanismo traumatico di tipo indiretto. La fratture da avulsione della zona I, in corrispondenza della base, si verifica solitamente con un trauma indiretto. Un movimento improvviso di inversione del retro piede, con carico sul versante laterale del piede mette in tensione l'inserzione della parte laterale dell'aponeurosi plantare che si inserisce sulla base del V metatarso con conseguente frattura da avulsione. La base del
V MT, offre inserzione sulla propria stiloide, al peroneo breve laterale che è il solo abduttore diretto del piede e partecipa inoltre alla pronazione dell'avampiede elevando
7 i raggi metatarsali esterni. Appare quindi fisio patologico che una frattura in tale distretto anatomico può ridurre la forza di pronazione ed abduzione del piede” (v. pagg.
3-4, relazione c.t.u. dell'8 giugno 2024).
I testi hanno poi concordato sulla successiva riparazione della medesima buca.
Alla luce delle risultanze probatorie, deve, quindi, riconoscersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, avendo dimostrato sia l'evento dannoso, sia la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza del
[...]
che, in quelle circostanze, si presentava in uno stato di cattiva Controparte_2 manutenzione, tale da costituire un concreto pericolo per l'utenza.
Non è stata, invece, data prova dall' convenuto, con riferimento al dinamismo CP_3 eziologico del danno, dell'intervento di alcun fattore esogeno, imprevedibile e straordinario, rispetto al bene demaniale de quo né, invero, il ha presentato CP_2 istanze istruttorie in tal senso.
Non si ravvisano, dunque, circostanze che presentino i caratteri del caso fortuito, tali, cioè, da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idonee ad escludere la responsabilità del custode.
Per ciò che attiene alla condotta del danneggiato, la Suprema Corte ha chiarito che la condotta che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(Cass. 9315/2019).
Applicando tali princìpi al caso di specie, non può essere riconosciuto alcun concorso di responsabilità in capo alla danneggiata, atteso che nessuno dei testi escussi ha riferito di una presunta agevole visibilità della buca, né il convenuto ne ha CP_2 fornito prova, limitandosi a generiche deduzioni.
8 Ne consegue che il convenuto va ritenuto e dichiarato responsabile della CP_2 causazione del sinistro occorso a in data 23 dicembre 2020, ai sensi Parte_1 dell'art. 2051 c.c.
Passando, quindi, alla quantificazione dei danni subìti, il c.t.u. incaricato nel corso del giudizio ha accertato che l'attrice, in conseguenza del sinistro, ha riportato: un'inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al
50% di 15 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 25% di 15 giorni;
e un danno alla salute permanente pari al 3%.
Le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. incaricato vanno interamente condivise;
nei confronti delle stesse, le parti hanno formulato rilievi, rispetto ai quali si rimanda integralmente alle osservazioni fornite dal c.t.u. medesimo.
Come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono, quindi, ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale,
e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018,
Cass. n. 28989/2019 e, di recente, Cass. n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non è suscettibile di accertamento medico legale e si sostanzia nella
9 rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto, pur potendole influenzare, dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato).
Il danno biologico (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico- relazionale) va allora liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale, salvo che il caso concreto presenti specificità, non rilevate nel caso di specie, – che il giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. 1553/2019; Cass. 9950/2017;
Cass. 20895/2015; Cass. 12408/2011).
Esso è, dunque, pari ad € 7.149,25, di cui € 3.268,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, già comprensivo del danno relazionale (v. Cass.
7513/2018), tenuto conto che l'attrice al momento del sinistro aveva 62 anni, ed €
3.881,25 a titolo di danno biologico temporaneo.
Nessuna voce specifica, invece, può riconoscersi per il danno morale o da patema d'animo considerato che tale danno va presunto ove ricorrano fatti illeciti di particolare gravità per le condizioni di svolgimento degli eventi, oppure in ipotesi di lesioni particolarmente invalidanti con percentuali di danno biologico maggiori. Mentre, nel caso in esame, la semplice caduta per strada, con un danno permanente accertato del 3%, con la considerazione dell'immediato soccorso dell'attrice, fa escludere, in assenza di allegazioni precise e circostanziate al riguardo, la sussistenza di un pregiudizio morale transeunte da patema d'animo, legato proprio al momento del sinistro, tale dovendosi considerare il c.d. danno non patrimoniale sub specie morale.
Il danno morale è collegato alla commissione di un reato ovvero alla violazione di diritti costituzionalmente tutelati con effetti che superino il filtro delle normali conseguenze comuni e tali da fare ritenere la serietà del pregiudizio allegato. Tali circostanze non appaiono ricorrere nella specie. La risarcibilità del danno non patrimoniale esige la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari (Cass. 21424/14; Cass., Cass. S.U. 26972/08).
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, pertanto, il danno esistenziale non degenerato in danno biologico non consiste nella mera perdita delle abitudini e dei ritmi propri della quotidianità della vita, ma in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, la cui allegazione, idonea a determinare l'inversione probatoria propria tipica
10 delle presunzioni, va adempiuta in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. 21060/16)
La sommatoria degli importi sopra indicati (€ 7.149,25) appare, dunque, esaustiva del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza del sinistro, comprensivo del danno biologico/dinamico relazionale;
la predetta somma è già rivalutata, essendo stata calcolata sulla base di valori indicati nelle più recenti tabelle.
Su tale importo spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi (che deriverebbero dall'essere la somma già rivalutata), ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr.
Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sull'importo complessivo devalutato alla data del fatto (23/12/2020) e via via rivalutato anno per anno, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, sulla somma così determinata saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, fino all'effettivo soddisfo.
Va riconosciuto, poi, l'importo di € 399,30 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, derivante dagli esborsi affrontati per le spese mediche, come documentati
(v. doc. 10 fasc. attrice) e ritenuti congrui dal c.t.u. incaricato.
Tale ultimo importo va qualificato come debito di valore, e dovrà perciò essere maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 23/12/2020 fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi compensativi da computare sulla predetta somma via
11 via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico di parte convenuta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione ed € 950,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.700,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per
€ 277,10, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Le spese di c.t.u., come già liquidate per anticipazione, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1134/2021 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma di € 7.299,38 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali in favore dell'attrice, oltre interessi al tasso legale dal 23/12/2020 fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma devalutata a quella data e via via annualmente rivalutata fino alla data odierna, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
2) per l'ulteriore effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma di €
399,30 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favore dell'attrice, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 23/12/2020 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna;
3) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 2.700,00 per compensi ed € 277,10 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
12 4) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte convenuta.
Patti, 12/11/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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