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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 22/05/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 172/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 172/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. LELLI PIERPAOLO, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO
TELEMATICO presso il difensore avv. LELLI PIERPAOLO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI Controparte_1 P.IVA_2
MARCO, elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI 3 GENOVA presso il difensore avv. SILVESTRI MARCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE ha ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 1155/2021 Controparte_1
del 29/11/2021, con il quale è stato intimato a il Parte_1
pagamento della somma di € 8.447.002,89, oltre a interessi e spese, a titolo di restituzione di un finanziamento ipotecario fondiario dell'importo di € 6.000.000,00 concessole da Cassa di Risparmio di Ravenna s.p,a. con contratto di apertura di credito stipulato in data 10/12/2008, da utilizzarsi mediante il conto corrente n. 0033300085310 aperto presso la Filiale di FO (docc. 7 e 8 allegati al ricorso per ingiunzione).
Nel ricorso monitorio assumeva di essere divenuta titolare del Controparte_1
credito azionato per averlo acquistato da La Cassa di Ravenna s.p.a. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione in virtù di un contratto di cessione di crediti in blocco stipulato ai sensi dell'art. 58 del TUB in data 04/12/2020.
ha proposto rituale opposizione avverso tale Parte_1
provvedimento monitorio, eccependo:
- la carenza di legittimazione ad agire in via monitoria in capo alla società convenuta opposta, risultando incerta la riferibilità del credito vantato da La Cassa di Ravenna
s.p.a. a quello azionato da Controparte_1
- l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso sulla base del solo
“saldaconto” prodotto dall'istante;
- la violazione dei requisiti di forma di cui al D. Lgs. n. 385/1993, risultando la documentazione contrattuale allegata al ricorso per ingiunzione priva della sottoscrizione di entrambe le parti, in quanto sottoscritta solo dal cliente;
- la conseguente illegittimità delle condizioni economiche indicate nei testi contrattuali, privi della sottoscrizione della banca;
- la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del cliente;
- la nullità della pattuizione contrattuale relativa alla commissione di massimo scoperto;
- la nullità della clausola dei c.d. giorni di valuta per gli addebiti e gli accrediti;
2 - la nullità del tasso effettivo rispetto ai tassi soglia di cui alla L. n. 108/1996;
- la carenza di prova del credito azionato.
Si è costituita nel giudizio di opposizione contestando Controparte_1
integralmente la fondatezza delle eccezioni avversarie.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve rilevarsi in primo luogo che contrariamente a quanto Controparte_1
eccepito dall'opponente, ha fornito prova documentale dell'avvenuto trasferimento a proprio favore del credito azionato in via monitoria, producendo l'avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco a proprio favore, ai sensi della L. n. 130 del 30/04/1999 (la
“Legge sulla Cartolarizzazione”), relativo al summenzionato contratto stipulato con La
Cassa di Ravenna s.p.a. in data 04/12/2020, avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 15/12/2020, nel quale i crediti ceduti sono individuabili senza incertezze per categorie in base ai criteri ivi indicati (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Il trasferimento del credito controverso in capo a trova ulteriore Controparte_1
riscontro probatorio nella dichiarazione di conferma dell'avvenuta cessione di crediti in blocco a favore della società opposta, rilasciata da La Cassa di Ravenna s.p.a. in qualità di cedente in data 15/11/2021 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), contenente specifico riferimento al credito vantato dalla cedente nei confronti di
[...]
in relazione al rapporto di conto corrente ipotecario n. 0033300085310. Parte_1
I predetti elementi probatori devono senz'altro ritenersi idonei a dimostrare la titolarità sostanziale del credito controverso in capo alla società opposta.
Nel caso in esame, infatti, non è in contestazione l'esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco tra La Cassa di Ravenna s.p.a. e ma solo Controparte_1
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dalla banca con la società di cartolarizzazione.
Va richiamata a tale proposito la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale
“in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando
3 non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario” (Cass. 22/06/2023 n. 17944).
Si è inoltre precisato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.
13/06/2019 n. 15884; Cass. 29/12/2017 n. 31118).
4 Non sussiste l'eccepita carenza di prova scritta a sostegno dell'azione monitoria: il decreto ingiuntivo opposto risulta infatti ritualmente emesso sulla base di idonea certificazione ex art. 50 del TUB, non essendo necessaria in sede monitoria la produzione di tutti gli estratti conto dall'inizio alla fine del rapporto contrattuale azionato1.
Deve poi rilevarsi che ha provveduto al deposito di tutti gli estratti Controparte_1
conto relativi al rapporto de quo all'atto della sua costituzione nel giudizio di opposizione (doc. 17 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), con ciò adempiendo pienamente l'onere probatorio a suo carico anche in questa fase processuale.
Appare inoltre del tutto priva di fondamento l'eccezione di nullità dei contratti di apertura di credito e di conto corrente per difetto di sottoscrizione da parte della banca: il contratto di apertura di credito risulta infatti validamente stipulato per atto pubblico notarile (doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), mentre il contratto di conto corrente risulta validamente stipulato con scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti (doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); va ricordato, peraltro, che “in tema di contratti bancari soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n.
385 del 1993, articolo 117, la valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa” (Cass. 04/06/2018 n. 14243; nello stesso senso, con riferimento all'analoga fattispecie del contratto di intermediazione finanziaria
“monofirma”, v. Cass. S.U. 16/01/2018 n. 898).
Non sussiste pertanto l'eccepita illegittimità delle condizioni economiche indicate nei testi contrattuali per carenza di forma scritta.
Per quanto riguarda le eccezioni relative alla capitalizzazione trimestrale, alla commissione di massimo scoperto, ai giorni di valuta e al presunto superamento dei tassi soglia, è sufficiente osservare che la società opponente, in palese violazione dell'onere assertivo dei fatti costituenti il fondamento delle medesime eccezioni, non ha in alcun modo specificato, nemmeno in seguito alla summenzionata produzione in giudizio della totalità degli estratti conto da parte della società opposta, gli asseriti addebiti che la banca avrebbe illegittimamente effettuato a tali titoli;
le doglianze relative a detti addebiti non possono quindi essere oggetto di verifica a mezzo di C.T.U. contabile, che avrebbe evidente carattere esplorativo, e vanno comunque disattese per la loro genericità.
L'opposizione proposta da va pertanto rigettata. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta da , Parte_1
confermando il decreto ingiuntivo n. 1155/2021 del 29/11/2021;
2) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 24.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 22/05/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In questo senso v. App. Milano 04/04/2003, secondo la quale “in tema di prova del credito azionato da una banca mediante ricorso per decreto ingiuntivo, l'art. 50 d. lgs. n. 385 del 1993 non richiede, stando al suo tenore letterale, la specificazione analitica di tutte le operazioni succedutesi sul conto durante l'intero arco del rapporto, giacché trattasi di norma improntata ad esigenze di semplificazione e agevolazione probatoria che risultano soddisfatte dalla mera esposizione del saldo finale, pur sempre portato da un “estratto conto”, per di più virtualmente ma efficacemente suffragata, per effetto della certificazione del dirigente, da tutte le scritturazioni dell'istituto relative al rapporto”; nello stesso senso v. anche Cass. 02/08/2013 n. 18541, secondo la quale nella fase monitoria “è possibile produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB”.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 172/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. LELLI PIERPAOLO, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO
TELEMATICO presso il difensore avv. LELLI PIERPAOLO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI Controparte_1 P.IVA_2
MARCO, elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI 3 GENOVA presso il difensore avv. SILVESTRI MARCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE ha ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 1155/2021 Controparte_1
del 29/11/2021, con il quale è stato intimato a il Parte_1
pagamento della somma di € 8.447.002,89, oltre a interessi e spese, a titolo di restituzione di un finanziamento ipotecario fondiario dell'importo di € 6.000.000,00 concessole da Cassa di Risparmio di Ravenna s.p,a. con contratto di apertura di credito stipulato in data 10/12/2008, da utilizzarsi mediante il conto corrente n. 0033300085310 aperto presso la Filiale di FO (docc. 7 e 8 allegati al ricorso per ingiunzione).
Nel ricorso monitorio assumeva di essere divenuta titolare del Controparte_1
credito azionato per averlo acquistato da La Cassa di Ravenna s.p.a. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione in virtù di un contratto di cessione di crediti in blocco stipulato ai sensi dell'art. 58 del TUB in data 04/12/2020.
ha proposto rituale opposizione avverso tale Parte_1
provvedimento monitorio, eccependo:
- la carenza di legittimazione ad agire in via monitoria in capo alla società convenuta opposta, risultando incerta la riferibilità del credito vantato da La Cassa di Ravenna
s.p.a. a quello azionato da Controparte_1
- l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso sulla base del solo
“saldaconto” prodotto dall'istante;
- la violazione dei requisiti di forma di cui al D. Lgs. n. 385/1993, risultando la documentazione contrattuale allegata al ricorso per ingiunzione priva della sottoscrizione di entrambe le parti, in quanto sottoscritta solo dal cliente;
- la conseguente illegittimità delle condizioni economiche indicate nei testi contrattuali, privi della sottoscrizione della banca;
- la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del cliente;
- la nullità della pattuizione contrattuale relativa alla commissione di massimo scoperto;
- la nullità della clausola dei c.d. giorni di valuta per gli addebiti e gli accrediti;
2 - la nullità del tasso effettivo rispetto ai tassi soglia di cui alla L. n. 108/1996;
- la carenza di prova del credito azionato.
Si è costituita nel giudizio di opposizione contestando Controparte_1
integralmente la fondatezza delle eccezioni avversarie.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve rilevarsi in primo luogo che contrariamente a quanto Controparte_1
eccepito dall'opponente, ha fornito prova documentale dell'avvenuto trasferimento a proprio favore del credito azionato in via monitoria, producendo l'avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco a proprio favore, ai sensi della L. n. 130 del 30/04/1999 (la
“Legge sulla Cartolarizzazione”), relativo al summenzionato contratto stipulato con La
Cassa di Ravenna s.p.a. in data 04/12/2020, avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 15/12/2020, nel quale i crediti ceduti sono individuabili senza incertezze per categorie in base ai criteri ivi indicati (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Il trasferimento del credito controverso in capo a trova ulteriore Controparte_1
riscontro probatorio nella dichiarazione di conferma dell'avvenuta cessione di crediti in blocco a favore della società opposta, rilasciata da La Cassa di Ravenna s.p.a. in qualità di cedente in data 15/11/2021 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), contenente specifico riferimento al credito vantato dalla cedente nei confronti di
[...]
in relazione al rapporto di conto corrente ipotecario n. 0033300085310. Parte_1
I predetti elementi probatori devono senz'altro ritenersi idonei a dimostrare la titolarità sostanziale del credito controverso in capo alla società opposta.
Nel caso in esame, infatti, non è in contestazione l'esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco tra La Cassa di Ravenna s.p.a. e ma solo Controparte_1
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dalla banca con la società di cartolarizzazione.
Va richiamata a tale proposito la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale
“in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando
3 non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario” (Cass. 22/06/2023 n. 17944).
Si è inoltre precisato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.
13/06/2019 n. 15884; Cass. 29/12/2017 n. 31118).
4 Non sussiste l'eccepita carenza di prova scritta a sostegno dell'azione monitoria: il decreto ingiuntivo opposto risulta infatti ritualmente emesso sulla base di idonea certificazione ex art. 50 del TUB, non essendo necessaria in sede monitoria la produzione di tutti gli estratti conto dall'inizio alla fine del rapporto contrattuale azionato1.
Deve poi rilevarsi che ha provveduto al deposito di tutti gli estratti Controparte_1
conto relativi al rapporto de quo all'atto della sua costituzione nel giudizio di opposizione (doc. 17 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), con ciò adempiendo pienamente l'onere probatorio a suo carico anche in questa fase processuale.
Appare inoltre del tutto priva di fondamento l'eccezione di nullità dei contratti di apertura di credito e di conto corrente per difetto di sottoscrizione da parte della banca: il contratto di apertura di credito risulta infatti validamente stipulato per atto pubblico notarile (doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), mentre il contratto di conto corrente risulta validamente stipulato con scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti (doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); va ricordato, peraltro, che “in tema di contratti bancari soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n.
385 del 1993, articolo 117, la valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa” (Cass. 04/06/2018 n. 14243; nello stesso senso, con riferimento all'analoga fattispecie del contratto di intermediazione finanziaria
“monofirma”, v. Cass. S.U. 16/01/2018 n. 898).
Non sussiste pertanto l'eccepita illegittimità delle condizioni economiche indicate nei testi contrattuali per carenza di forma scritta.
Per quanto riguarda le eccezioni relative alla capitalizzazione trimestrale, alla commissione di massimo scoperto, ai giorni di valuta e al presunto superamento dei tassi soglia, è sufficiente osservare che la società opponente, in palese violazione dell'onere assertivo dei fatti costituenti il fondamento delle medesime eccezioni, non ha in alcun modo specificato, nemmeno in seguito alla summenzionata produzione in giudizio della totalità degli estratti conto da parte della società opposta, gli asseriti addebiti che la banca avrebbe illegittimamente effettuato a tali titoli;
le doglianze relative a detti addebiti non possono quindi essere oggetto di verifica a mezzo di C.T.U. contabile, che avrebbe evidente carattere esplorativo, e vanno comunque disattese per la loro genericità.
L'opposizione proposta da va pertanto rigettata. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta da , Parte_1
confermando il decreto ingiuntivo n. 1155/2021 del 29/11/2021;
2) condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 24.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 22/05/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In questo senso v. App. Milano 04/04/2003, secondo la quale “in tema di prova del credito azionato da una banca mediante ricorso per decreto ingiuntivo, l'art. 50 d. lgs. n. 385 del 1993 non richiede, stando al suo tenore letterale, la specificazione analitica di tutte le operazioni succedutesi sul conto durante l'intero arco del rapporto, giacché trattasi di norma improntata ad esigenze di semplificazione e agevolazione probatoria che risultano soddisfatte dalla mera esposizione del saldo finale, pur sempre portato da un “estratto conto”, per di più virtualmente ma efficacemente suffragata, per effetto della certificazione del dirigente, da tutte le scritturazioni dell'istituto relative al rapporto”; nello stesso senso v. anche Cass. 02/08/2013 n. 18541, secondo la quale nella fase monitoria “è possibile produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB”.
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