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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 15/12/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
N. R.G. 1583/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico IM ZZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta promossa da
- (c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, dagli
[...]
Avv.ti Andrea Romoli Venturi, Chiara Patti, Marilisa Ogliaroso e Antonio Tafuri, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Karin Ambach in Bolzano, Largo Adolph Kolping 2
Parte appellante contro
- (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore e procuratore speciale rappresentata e difesa, CP_2 giusta procura in calce all'atto introduttivo depositato dinanzi al Giudice di pace di Bolzano, dall'Avv. Vincenzo De Nisco, presso il quale ha eletto domicilio in Roma, Piazza Cola di Rienzo
92
Parte appellata nonché contro
- Controparte_3
(c.f. )
[...] P.IVA_3
- c.f. ) Controparte_4 P.IVA_4
- (c.f. Controparte_5 P.IVA_5
- (c.f. Controparte_6 P.IVA_6
Parti appellate - contumaci
Pag. 1 di 9 con oggetto: appello avverso la sentenza n. 389/2023 del Giudice di Pace di Bolzano;
opposizione a cartella di pagamento n. 02120220001895712/000 per sanzioni amministrative connesse a violazioni al codice della strada;
causa trattenuta in decisione in data 21.11.2025, rassegnate le seguenti
CONCLUSIONI
➢ dal procuratore di parte appellante:
“nel merito, in via principale: accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 389/2023 resa dal Giudice di Pace di Bolzano, in persona del
Giudice Avv. Maria Costanza Giatti – nella causa R.G. n. 249/2023, pubblicata il 27/11/2023, non notificata, in accoglimento dei sovraesposti motivi e di quelli avanzati nel giudizio di primo grado, accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito Co dell'opposizione proposta dalla società . Parte_3
(C.F. ) ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. P.IVA_2
02120220001895712/000 emessa dall' Agente di Riscossione della Controparte_3
, relativamente ai ruoli e presupposti verbali, emessi dal Controparte_3 Parte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente la suddetta cartella di pagamento relativamente ai ruoli e presupposti verbali di competenza del Parte_1
In ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi giudizio, incluso rimborso forfettario delle spese generali ed accessori per avvocati dipendenti P.A., e spese di domiciliazione di primo grado.”
➢ dal procuratore di parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice dell'Appello adito:
− Dichiarare in via preliminare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per i motivi di cui agli scritti difensivi;
− Nel merito rigettare l'appello avversario con riguardo ai capi da 121 a 123 della cartella esattoriale impugnata per estinzione della pretesa creditoria atteso il pagamento della CP_ stessa da parte di
− Nel merito con riguardo agli ulteriori capi della cartella esattoriale riconducibile a parte appellante, rigettare l'appello siccome infondato in fatto e diritto;
− In via meramente subordinata in caso di denegato accoglimento dell'appello avversario, dichiarare il giudicato sui capi della cartella non impugnati;
Pag. 2 di 9 − Con vittoria di spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la qui gravata sentenza il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione promossa ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da (nel proseguo solo Controparte_1 CP_1 avverso la cartella di pagamento n. 021 2022 0001895712 000, emessa dall'
[...]
per la e quindi annullato la cartella portante i ruoli ai Controparte_8 Controparte_3 capi da 1 a 597 riferiti ai titoli a favore di Parte_1 Controparte_4
e compensando per intero le spese di lite tra le parti. Controparte_5 Controparte_6
Il Giudice di prime cure, preso atto che l'agente della riscossione aveva dato atto dell'avvenuto sgravio totale dei ruoli del del e del Controparte_9 Controparte_5
ha ritenuto cessata la materia del contendere nei confronti di questi ultimi e Controparte_6 ritenuto in ogni caso il difetto di legittimazione passiva sostanziale della società opponente ai sensi del combinato disposto degli artt. 196 e 84 del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), in quanto mera proprietaria dei mezzi che esercita attività di noleggio senza conducente dei veicoli con cui erano state commesse le infrazioni.
1.1. Avverso la sentenza n. 389/2023 ha proposto tempestivo appello il Parte_1 affidato a quattro motivi, con i quali lamenta sostanzialmente l'omessa pronuncia riguardo all'eccezione di inammissibilità dell'azione ex art. 615 c.p.c. per omessa impugnazione dei verbali, l'erronea esclusione della solidarietà passiva del proprietario del mezzo nonché
l'applicazione retroattiva della modifica dell'art. 196 CdS attuata con legge n. 156/2021, oltre che l'erronea compensazione delle spese.
1.2. Nel secondo grado di giudizio si è costituita la sola eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello per omessa menzione dei capi della cartella esattoriale oggetto di impugnazione e insistendo nel merito per la conferma della gravata sentenza in relazione ai capi impugnati per avere comunicato agli enti impositori i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, evitando per l'effetto che i verbali notificati divenissero nei suoi confronti titoli esecutivi. Non ha invece riproposto espressamente i motivi di opposizione alla cartella svolti in prime cure rimasti assorbiti, fra cui quelli relativi alla decadenza ex artt. 17 e 25 DPR n.
602/1973, con conseguente rinuncia agli stessi (cfr. Cass. ord. n. 33649/2023).
1.3. La causa è stata trattenuta in decisione in data 21.11.2025.
2. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Pag. 3 di 9 Il ha indicato in modo esaustivo ai fini di cui all'art. 342 c.p.c. le parti della Parte_1 pronuncia oggetto di impugnazione. Nelle conclusioni rassegnate ha poi espressamente limitato le proprie censure all'opposizione avverso la cartella di pagamento “relativamente ai ruoli e presupposti verbali emessi dal ” e chiesto quindi la conferma della cartella di Parte_1 pagamento “relativamente ai ruoli e presupposti verbali di competenza del ”. Parte_1
All'atto di impugnazione ha allegato quali files denominati “doc. 1)” il duplicato informatico dei verbali oggetto della cartella di pagamento, suddivisi in cartelle informatiche recanti ogni verbale, il relativo avviso bonario e le prove dell'avvenuta notifica.
La cartella di pagamento risulta inoltre fra gli atti del processo di prime cure e dimessa telematicamente da in appello sub “ALL.3 PARTE SECONDA” (pag. 8 ss.), in cui i ruoli CP_1 emessi dal sono elencati a partire dal capo 13 (pag. 25) sino al capo 597 (pag. Parte_1
180), mentre quelli oggetto di annullamento dal Giudice di Pace e non oggetto di impugnazione sono quelli del (capi da 1 a 3), del (capi Controparte_4 Controparte_5 da 4 a 6) e del (capi da 7 a 12). Controparte_6
Pertanto, i verbali ed i ruoli oggetto dell'impugnazione sono chiaramente desumibili per relationem nella ricostruzione in fatto che rimanda ai docc. 1 e 3 del fascicolo di parte primo grado del depositato in allegato con l'atto di citazione in appello. Parte_1
2.1. Riguardo alla richiesta di di rigetto dell'appello in relazione al ruolo di cui ai capi 121- CP_1
123, il ha riprodotto il provvedimento di sgravio, già dimesso nel fascicolo di Parte_1 prime cure quale doc. 9, relativo al pagamento parziale eseguito da per euro 62,60. CP_1
L'ente appellante in primo grado ha negato l'efficacia estintiva totale del pagamento in misura ridotta in quanto eseguito in data 16.03.2020 e quindi oltre il termine di 5 giorni dalla notifica del verbale avvenuta il 10.03.2020, previsto dall'art. 202 CdS (v. comparsa in primo grado, pag. 10).
Rileva il Tribunale che il giorno 15.03.2020 cadeva nel giorno di domenica per cui il termine del pagamento in misura ridotta era automaticamente prorogato al giorno feriale successivo. Pertanto, il pagamento eseguito in data 16.03.2020 è da ritenersi pienamente efficace ed estintivo dell'obbligazione, sicché l'impugnazione va disattesa sul punto.
2.2. Nel merito i tre motivi di appello con riguardo ai restanti capi del ruolo sono fondati e possono essere esaminati congiuntamente, mirando alla riforma della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione ed escluso una responsabilità solidale del proprietario del mezzo esercente attività di noleggio senza conducenti, richiamando la modifica
Pag. 4 di 9 all'art. 196 CdS intervenuta con d.l. 121/2021, conv. in l. n. 156/2021, accogliendo per l'effetto la richiesta di di annullare i titoli iscritti a ruolo. CP_1
2.3. Il giudice di prime cure nella sentenza impugnata ha ricordato a pagina 7 che vi è distinzione fra l'opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata da e la procedura disciplinata dalla legge n. CP_1
689/1981 come integrata dal d.lgs. n. 150/2011, senza tuttavia esaminare le ricadute pratiche di tale differente disciplina con riguardo all'eccezione di tardività del rimedio azionato sollevata dal in primo grado, sulla quale in effetti non si è però pronunciato. Parte_1
Mentre il secondo rimedio mira a contestare la formazione del titolo avente ad oggetto l'accertamento di un'infrazione comportante una sanzione amministrativa, l'opposizione all'esecuzione consente di contestare non già la regolarità degli atti della formazione del credito, bensì l'esistenza del credito per sopravvenute ragioni.
Ne consegue che in caso di mancata tempestiva impugnazione dei del verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada, il titolo (portante alla sanzione amministrativa) è formato definitivamente nei confronti del soggetto individuato nel verbale, che con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. può dedurre solo fatti impeditivi o estintivi successivi.
Ritiene invero questo Tribunale di aderire all'orientamento più recente della Suprema Corte, che ha affrontato funditus la tematica nella sentenza n. 32920/2022, assunta dopo il rinvio in pubblica udienza sul duplice presupposto del rilievo nomofilattico della questione e della circostanza che l'art. 196 CdS è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g-ter), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e dall'art. 2, comma 1, lettera 3), della legge 23 dicembre 2021, n. 238, previo approfondimento dei vari precedenti della Corte:
“È noto, infatti, che le Sezioni Unite - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, "per come delineata dal legislatore nella norma apposita", ovvero l'art. 201, comma 5, cod. strada, "non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo", bensì "fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione" - ha ritenuto che l'omessa (o invalida) notificazione "non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva" (così Cass. Sez. Un., sent. n. 22080 del 2017, cit.). Per questa ragione, esse hanno affermato che "il rimedio tipico per fare valere i
Pag. 5 di 9 vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale", giacché, una "volta escluso che l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione" (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 22017 del 2020, cit.).
Su tali basi, dunque, va confermato l'orientamento secondo cui, il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della sin dalla Parte_4 notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis cod. strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi (in tal senso, Cass. Sez. 6-3, ord. 13664 del 2017, cit., nonché, in motivazione, sia Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01 che Cass. Sez. 6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14552, non massimata).
9.5. D'altra parte, in senso contrario a tale conclusione non può addursi la circostanza - invece nuovamente valorizzata, da ultimo, sempre da Cass. Sez. ord. 10833 del 2020, cit. - secondo cui
l'art. 196 cod. strada (nel testo applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) non include il noleggiatore tra i soggetti responsabili in solido, ex art. 196 cod. strada, con il responsabile dell'infrazione.
Sul punto, va ribadito che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale qui riconfermato, l'argomento
"puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, "non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 Codice della Strada". Esso, difatti, non tiene conto "della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria"; invero il silenzio serbato dalla norma sul "semplice locatore del veicolo" si spiega "in ragione dell'agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile", sicché la norma "intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione". Invece, nel caso della "locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di
Pag. 6 di 9 quest'ultimo è noto al solo locatore", tale essendo "la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, sent. 24 settembre 2015, n.
18988, Rv. 636528-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01; Cass. Sez.
6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14452, non massimata;
Cass. Sez. 2, ord. 17 gennaio 2019, n. 1214;
Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4735; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n. 9675;
Cass. Sez. 2, ord. 15 settembre 2021, n. 24926).
Né può dirsi, in senso contrario che "la ratio decidendi di queste sentenze, in quanto basata espressamente sulla necessità che il proprietario-locatore collabori alla identificazione del trasgressore comunicandone le generalità", non ricorre allorché il comportamento del noleggiatore sia "stato sempre improntato alla massima collaborazione", sicché non vi è
"ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore" nelle ipotesi "in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli", dovendo "essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196, 1° co. ed art. 84 del CdS e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni" (così Cass.
Sez. 3, ord. 10833 del 2020, cit.).
Questa affermazione, infatti, non tiene in debito conto una circostanza già rilevata - peraltro, solo incidentalmente - da questa Corte, ed alla quale già sopra si accennava. Ovvero, che tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art. 386 reg. esec. cod. strada, che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 cod. strada - il "locatore" del veicolo (come già sottolineato da Cass.
Sez. 6- 3, ord. n. 13664 del 2017, cit.).” (Cass. sent. n. 32920/2022 - enfasi del sottoscritto).
2.4. Ne deriva l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure, non potendosi attribuire, come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, valenza di fatto sopravvenuto alla comunicazione del nominativo del noleggiatore, idoneo ad escludere l'efficacia esecutiva del titolo, né riconoscere un'applicazione retroattiva al novellato art. 196 CdS (cfr. ex multis Cass. ord. n. 510/2023, ord. n. 1382/2023, ord. n. 15455/2023, ord. n. 27217/2024, ord. n. 29015/2024, ord. n. 30387/2024, ord. n. 31454/2024; più recentemente ord. n. 28195/2025, n. 26445/2025, n.
25676/2025, n. 20713/2025, n. 4825/2025).
Pag. 7 di 9 Costituisce invero ius receptum la responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le infrazioni stradali commesse con il mezzo ai sensi dell'art. 196 CdS, mentre altri soggetti sono responsabili in solido solo nelle ipotesi espressamente previste (v. Cass. sent. n. 18988/2015;
Cass. ord. n. 1845/2018).
Non vi sono invece elementi nella normativa applicabile ratione temporis che portino ad escludere la responsabilità del proprietario. Invero, l'art. 396 D.P.R. n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e attuazione al CdS), non istituisce alcun obbligo di comunicazione del nominativo del conducente noleggiatore.
Tantomeno tale comunicazione può integrare un fatto sopravvenuto a carattere impeditivo ovvero estintivo del titolo esecutivo. In base al principio affermato dal massimo organo nomofilattico, la notificazione del verbale non attiene alla formazione del titolo esecutivo, che si è già formato, ma al potere dell'amministrazione di agire esecutivamente (Cass. S.U. sent. n. 22080/2017; cfr. Cass. ord. n. 14266/2021). Pertanto, in difetto di tempestiva contestazione del verbale di accertamento ai sensi degli art. 203 o 204-bis CdS in combinato con l'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, come nel caso di specie, esso mantiene efficacia esecutiva nei confronti del proprietario, anche qualora esso eserciti attività di noleggio senza conducente.
2.5. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure ed anche da questo Tribunale in una recente pronuncia (n. 904/2025), le modificazioni intervenute all'art. 196 CdS, in forza dell'art. 1, co. 1, lett. g-ter) del d.l. n. 121/2021, conv. con mod. in l. n. 156/2021, nella parte in cui prevedono che per le violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, in vece del proprietario, il locatario risponde solidalmente con l'autore della violazione, non integrano una norma di interpretazione autentica, bensì una modifica sostanziale alla previsione sanzionatoria.
Dalla cartella opposta si evince che i verbali di accertamento di violazioni al CdS risalgono agli anni 2019 e 2020. Le modifiche normative non sono dunque suscettibili di applicazione alla fattispecie in esame, stante la non applicabilità del principio della retroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni amministrative prive di natura punitiva, quale quella pecuniaria in oggetto, come ribadito dalla giurisprudenza (v. Cass. sent. n. 32920/2022; cfr. Cass. n. sent.
19030/2022), anche di merito (cfr. Trib. di Trento, sent. n. 23/2025).
2.6 Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'appello risulta fondato, poiché l'opposizione ex art. 615 c.p.c. risulta inammissibile nella parte in cui è volta a far valere il difetto di legittimazione passiva sostanziale di per omessa tempestiva impugnazione dei verbali di CP_1
Pag. 8 di 9 accertamento, mentre è infondata nella parte in cui è volta a far valere l'inesistenza del titolo esecutivo e l'applicazione retroattiva dell'art. 196 CdS come modificato dal d.l. n. 121/2021, conv. con mod. in l. n. 156/2021.
Ne deriva la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha annullato la cartella per i ruoli emessi dal ai capi da 13 a 597. Restano invece fermi salvi l'annullamento dei Parte_1 ruoli di cui ai capi da 121 a 123 ed il passaggio in giudicato della sentenza in relazione ai capi degli altri enti non oggetto di impugnazione.
3. In considerazione dell'esistenza di indirizzi giurisprudenziali contrastanti sulle questioni sopra compendiate nonché dell'estinzione parziale per intervenuto pagamento, contestata dal Pt_1 in primo grado e non meglio approfondito da parte appellante nell'impugnazione, le
[...] spese di lite vengono compensate per intero tra le parti in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. dichiara la contumacia degli appellati Controparte_9 CP_5
e
[...] Controparte_6
2. rigetta l'appello con riguardo ai capi da 121 a 123 della cartella esattoriale impugnata per estinzione della pretesa creditoria;
3. dichiara non oggetto di impugnazione i capi della cartella esattoriale da 1 a 12;
4. accoglie l'appello con riguardo ai restanti capi e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 389/2023 del Giudice di Pace di Bolzano, dichiara inammissibile e, in ogni caso, infondata l'opposizione ex art. 615 c.p.c. di
[...] avverso la cartella di pagamento n. 021 2022 0001895712 000 Controparte_1 emessa dall'Agenzia delle Entrate Agente di Riscossione della , Controparte_3 relativamente ai ruoli e verbali presupposti emessi dal dai capi 13 a 120 Parte_1
e da 124 a 597;
5. compensa per intero le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Bolzano, 15.12.2025
Il Giudice
IM ZZ
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
N. R.G. 1583/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico IM ZZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta promossa da
- (c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, dagli
[...]
Avv.ti Andrea Romoli Venturi, Chiara Patti, Marilisa Ogliaroso e Antonio Tafuri, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Karin Ambach in Bolzano, Largo Adolph Kolping 2
Parte appellante contro
- (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore e procuratore speciale rappresentata e difesa, CP_2 giusta procura in calce all'atto introduttivo depositato dinanzi al Giudice di pace di Bolzano, dall'Avv. Vincenzo De Nisco, presso il quale ha eletto domicilio in Roma, Piazza Cola di Rienzo
92
Parte appellata nonché contro
- Controparte_3
(c.f. )
[...] P.IVA_3
- c.f. ) Controparte_4 P.IVA_4
- (c.f. Controparte_5 P.IVA_5
- (c.f. Controparte_6 P.IVA_6
Parti appellate - contumaci
Pag. 1 di 9 con oggetto: appello avverso la sentenza n. 389/2023 del Giudice di Pace di Bolzano;
opposizione a cartella di pagamento n. 02120220001895712/000 per sanzioni amministrative connesse a violazioni al codice della strada;
causa trattenuta in decisione in data 21.11.2025, rassegnate le seguenti
CONCLUSIONI
➢ dal procuratore di parte appellante:
“nel merito, in via principale: accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 389/2023 resa dal Giudice di Pace di Bolzano, in persona del
Giudice Avv. Maria Costanza Giatti – nella causa R.G. n. 249/2023, pubblicata il 27/11/2023, non notificata, in accoglimento dei sovraesposti motivi e di quelli avanzati nel giudizio di primo grado, accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito Co dell'opposizione proposta dalla società . Parte_3
(C.F. ) ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. P.IVA_2
02120220001895712/000 emessa dall' Agente di Riscossione della Controparte_3
, relativamente ai ruoli e presupposti verbali, emessi dal Controparte_3 Parte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente la suddetta cartella di pagamento relativamente ai ruoli e presupposti verbali di competenza del Parte_1
In ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi giudizio, incluso rimborso forfettario delle spese generali ed accessori per avvocati dipendenti P.A., e spese di domiciliazione di primo grado.”
➢ dal procuratore di parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice dell'Appello adito:
− Dichiarare in via preliminare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per i motivi di cui agli scritti difensivi;
− Nel merito rigettare l'appello avversario con riguardo ai capi da 121 a 123 della cartella esattoriale impugnata per estinzione della pretesa creditoria atteso il pagamento della CP_ stessa da parte di
− Nel merito con riguardo agli ulteriori capi della cartella esattoriale riconducibile a parte appellante, rigettare l'appello siccome infondato in fatto e diritto;
− In via meramente subordinata in caso di denegato accoglimento dell'appello avversario, dichiarare il giudicato sui capi della cartella non impugnati;
Pag. 2 di 9 − Con vittoria di spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la qui gravata sentenza il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione promossa ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da (nel proseguo solo Controparte_1 CP_1 avverso la cartella di pagamento n. 021 2022 0001895712 000, emessa dall'
[...]
per la e quindi annullato la cartella portante i ruoli ai Controparte_8 Controparte_3 capi da 1 a 597 riferiti ai titoli a favore di Parte_1 Controparte_4
e compensando per intero le spese di lite tra le parti. Controparte_5 Controparte_6
Il Giudice di prime cure, preso atto che l'agente della riscossione aveva dato atto dell'avvenuto sgravio totale dei ruoli del del e del Controparte_9 Controparte_5
ha ritenuto cessata la materia del contendere nei confronti di questi ultimi e Controparte_6 ritenuto in ogni caso il difetto di legittimazione passiva sostanziale della società opponente ai sensi del combinato disposto degli artt. 196 e 84 del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), in quanto mera proprietaria dei mezzi che esercita attività di noleggio senza conducente dei veicoli con cui erano state commesse le infrazioni.
1.1. Avverso la sentenza n. 389/2023 ha proposto tempestivo appello il Parte_1 affidato a quattro motivi, con i quali lamenta sostanzialmente l'omessa pronuncia riguardo all'eccezione di inammissibilità dell'azione ex art. 615 c.p.c. per omessa impugnazione dei verbali, l'erronea esclusione della solidarietà passiva del proprietario del mezzo nonché
l'applicazione retroattiva della modifica dell'art. 196 CdS attuata con legge n. 156/2021, oltre che l'erronea compensazione delle spese.
1.2. Nel secondo grado di giudizio si è costituita la sola eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello per omessa menzione dei capi della cartella esattoriale oggetto di impugnazione e insistendo nel merito per la conferma della gravata sentenza in relazione ai capi impugnati per avere comunicato agli enti impositori i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, evitando per l'effetto che i verbali notificati divenissero nei suoi confronti titoli esecutivi. Non ha invece riproposto espressamente i motivi di opposizione alla cartella svolti in prime cure rimasti assorbiti, fra cui quelli relativi alla decadenza ex artt. 17 e 25 DPR n.
602/1973, con conseguente rinuncia agli stessi (cfr. Cass. ord. n. 33649/2023).
1.3. La causa è stata trattenuta in decisione in data 21.11.2025.
2. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Pag. 3 di 9 Il ha indicato in modo esaustivo ai fini di cui all'art. 342 c.p.c. le parti della Parte_1 pronuncia oggetto di impugnazione. Nelle conclusioni rassegnate ha poi espressamente limitato le proprie censure all'opposizione avverso la cartella di pagamento “relativamente ai ruoli e presupposti verbali emessi dal ” e chiesto quindi la conferma della cartella di Parte_1 pagamento “relativamente ai ruoli e presupposti verbali di competenza del ”. Parte_1
All'atto di impugnazione ha allegato quali files denominati “doc. 1)” il duplicato informatico dei verbali oggetto della cartella di pagamento, suddivisi in cartelle informatiche recanti ogni verbale, il relativo avviso bonario e le prove dell'avvenuta notifica.
La cartella di pagamento risulta inoltre fra gli atti del processo di prime cure e dimessa telematicamente da in appello sub “ALL.3 PARTE SECONDA” (pag. 8 ss.), in cui i ruoli CP_1 emessi dal sono elencati a partire dal capo 13 (pag. 25) sino al capo 597 (pag. Parte_1
180), mentre quelli oggetto di annullamento dal Giudice di Pace e non oggetto di impugnazione sono quelli del (capi da 1 a 3), del (capi Controparte_4 Controparte_5 da 4 a 6) e del (capi da 7 a 12). Controparte_6
Pertanto, i verbali ed i ruoli oggetto dell'impugnazione sono chiaramente desumibili per relationem nella ricostruzione in fatto che rimanda ai docc. 1 e 3 del fascicolo di parte primo grado del depositato in allegato con l'atto di citazione in appello. Parte_1
2.1. Riguardo alla richiesta di di rigetto dell'appello in relazione al ruolo di cui ai capi 121- CP_1
123, il ha riprodotto il provvedimento di sgravio, già dimesso nel fascicolo di Parte_1 prime cure quale doc. 9, relativo al pagamento parziale eseguito da per euro 62,60. CP_1
L'ente appellante in primo grado ha negato l'efficacia estintiva totale del pagamento in misura ridotta in quanto eseguito in data 16.03.2020 e quindi oltre il termine di 5 giorni dalla notifica del verbale avvenuta il 10.03.2020, previsto dall'art. 202 CdS (v. comparsa in primo grado, pag. 10).
Rileva il Tribunale che il giorno 15.03.2020 cadeva nel giorno di domenica per cui il termine del pagamento in misura ridotta era automaticamente prorogato al giorno feriale successivo. Pertanto, il pagamento eseguito in data 16.03.2020 è da ritenersi pienamente efficace ed estintivo dell'obbligazione, sicché l'impugnazione va disattesa sul punto.
2.2. Nel merito i tre motivi di appello con riguardo ai restanti capi del ruolo sono fondati e possono essere esaminati congiuntamente, mirando alla riforma della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione ed escluso una responsabilità solidale del proprietario del mezzo esercente attività di noleggio senza conducenti, richiamando la modifica
Pag. 4 di 9 all'art. 196 CdS intervenuta con d.l. 121/2021, conv. in l. n. 156/2021, accogliendo per l'effetto la richiesta di di annullare i titoli iscritti a ruolo. CP_1
2.3. Il giudice di prime cure nella sentenza impugnata ha ricordato a pagina 7 che vi è distinzione fra l'opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata da e la procedura disciplinata dalla legge n. CP_1
689/1981 come integrata dal d.lgs. n. 150/2011, senza tuttavia esaminare le ricadute pratiche di tale differente disciplina con riguardo all'eccezione di tardività del rimedio azionato sollevata dal in primo grado, sulla quale in effetti non si è però pronunciato. Parte_1
Mentre il secondo rimedio mira a contestare la formazione del titolo avente ad oggetto l'accertamento di un'infrazione comportante una sanzione amministrativa, l'opposizione all'esecuzione consente di contestare non già la regolarità degli atti della formazione del credito, bensì l'esistenza del credito per sopravvenute ragioni.
Ne consegue che in caso di mancata tempestiva impugnazione dei del verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada, il titolo (portante alla sanzione amministrativa) è formato definitivamente nei confronti del soggetto individuato nel verbale, che con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. può dedurre solo fatti impeditivi o estintivi successivi.
Ritiene invero questo Tribunale di aderire all'orientamento più recente della Suprema Corte, che ha affrontato funditus la tematica nella sentenza n. 32920/2022, assunta dopo il rinvio in pubblica udienza sul duplice presupposto del rilievo nomofilattico della questione e della circostanza che l'art. 196 CdS è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g-ter), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e dall'art. 2, comma 1, lettera 3), della legge 23 dicembre 2021, n. 238, previo approfondimento dei vari precedenti della Corte:
“È noto, infatti, che le Sezioni Unite - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, "per come delineata dal legislatore nella norma apposita", ovvero l'art. 201, comma 5, cod. strada, "non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo", bensì "fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione" - ha ritenuto che l'omessa (o invalida) notificazione "non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva" (così Cass. Sez. Un., sent. n. 22080 del 2017, cit.). Per questa ragione, esse hanno affermato che "il rimedio tipico per fare valere i
Pag. 5 di 9 vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale", giacché, una "volta escluso che l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione" (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 22017 del 2020, cit.).
Su tali basi, dunque, va confermato l'orientamento secondo cui, il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 cod. strada - avrebbe dovuto farsi valere, da parte della sin dalla Parte_4 notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis cod. strada, per impedire che gli stessi divenissero definitivi (in tal senso, Cass. Sez. 6-3, ord. 13664 del 2017, cit., nonché, in motivazione, sia Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01 che Cass. Sez. 6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14552, non massimata).
9.5. D'altra parte, in senso contrario a tale conclusione non può addursi la circostanza - invece nuovamente valorizzata, da ultimo, sempre da Cass. Sez. ord. 10833 del 2020, cit. - secondo cui
l'art. 196 cod. strada (nel testo applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) non include il noleggiatore tra i soggetti responsabili in solido, ex art. 196 cod. strada, con il responsabile dell'infrazione.
Sul punto, va ribadito che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale qui riconfermato, l'argomento
"puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, "non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 Codice della Strada". Esso, difatti, non tiene conto "della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria"; invero il silenzio serbato dalla norma sul "semplice locatore del veicolo" si spiega "in ragione dell'agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile", sicché la norma "intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione". Invece, nel caso della "locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di
Pag. 6 di 9 quest'ultimo è noto al solo locatore", tale essendo "la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, sent. 24 settembre 2015, n.
18988, Rv. 636528-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01; Cass. Sez.
6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14452, non massimata;
Cass. Sez. 2, ord. 17 gennaio 2019, n. 1214;
Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4735; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n. 9675;
Cass. Sez. 2, ord. 15 settembre 2021, n. 24926).
Né può dirsi, in senso contrario che "la ratio decidendi di queste sentenze, in quanto basata espressamente sulla necessità che il proprietario-locatore collabori alla identificazione del trasgressore comunicandone le generalità", non ricorre allorché il comportamento del noleggiatore sia "stato sempre improntato alla massima collaborazione", sicché non vi è
"ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore" nelle ipotesi "in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli", dovendo "essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196, 1° co. ed art. 84 del CdS e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni" (così Cass.
Sez. 3, ord. 10833 del 2020, cit.).
Questa affermazione, infatti, non tiene in debito conto una circostanza già rilevata - peraltro, solo incidentalmente - da questa Corte, ed alla quale già sopra si accennava. Ovvero, che tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art. 386 reg. esec. cod. strada, che non menziona - tra i soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 cod. strada - il "locatore" del veicolo (come già sottolineato da Cass.
Sez. 6- 3, ord. n. 13664 del 2017, cit.).” (Cass. sent. n. 32920/2022 - enfasi del sottoscritto).
2.4. Ne deriva l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure, non potendosi attribuire, come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, valenza di fatto sopravvenuto alla comunicazione del nominativo del noleggiatore, idoneo ad escludere l'efficacia esecutiva del titolo, né riconoscere un'applicazione retroattiva al novellato art. 196 CdS (cfr. ex multis Cass. ord. n. 510/2023, ord. n. 1382/2023, ord. n. 15455/2023, ord. n. 27217/2024, ord. n. 29015/2024, ord. n. 30387/2024, ord. n. 31454/2024; più recentemente ord. n. 28195/2025, n. 26445/2025, n.
25676/2025, n. 20713/2025, n. 4825/2025).
Pag. 7 di 9 Costituisce invero ius receptum la responsabilità solidale del proprietario del veicolo per le infrazioni stradali commesse con il mezzo ai sensi dell'art. 196 CdS, mentre altri soggetti sono responsabili in solido solo nelle ipotesi espressamente previste (v. Cass. sent. n. 18988/2015;
Cass. ord. n. 1845/2018).
Non vi sono invece elementi nella normativa applicabile ratione temporis che portino ad escludere la responsabilità del proprietario. Invero, l'art. 396 D.P.R. n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e attuazione al CdS), non istituisce alcun obbligo di comunicazione del nominativo del conducente noleggiatore.
Tantomeno tale comunicazione può integrare un fatto sopravvenuto a carattere impeditivo ovvero estintivo del titolo esecutivo. In base al principio affermato dal massimo organo nomofilattico, la notificazione del verbale non attiene alla formazione del titolo esecutivo, che si è già formato, ma al potere dell'amministrazione di agire esecutivamente (Cass. S.U. sent. n. 22080/2017; cfr. Cass. ord. n. 14266/2021). Pertanto, in difetto di tempestiva contestazione del verbale di accertamento ai sensi degli art. 203 o 204-bis CdS in combinato con l'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, come nel caso di specie, esso mantiene efficacia esecutiva nei confronti del proprietario, anche qualora esso eserciti attività di noleggio senza conducente.
2.5. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure ed anche da questo Tribunale in una recente pronuncia (n. 904/2025), le modificazioni intervenute all'art. 196 CdS, in forza dell'art. 1, co. 1, lett. g-ter) del d.l. n. 121/2021, conv. con mod. in l. n. 156/2021, nella parte in cui prevedono che per le violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, in vece del proprietario, il locatario risponde solidalmente con l'autore della violazione, non integrano una norma di interpretazione autentica, bensì una modifica sostanziale alla previsione sanzionatoria.
Dalla cartella opposta si evince che i verbali di accertamento di violazioni al CdS risalgono agli anni 2019 e 2020. Le modifiche normative non sono dunque suscettibili di applicazione alla fattispecie in esame, stante la non applicabilità del principio della retroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni amministrative prive di natura punitiva, quale quella pecuniaria in oggetto, come ribadito dalla giurisprudenza (v. Cass. sent. n. 32920/2022; cfr. Cass. n. sent.
19030/2022), anche di merito (cfr. Trib. di Trento, sent. n. 23/2025).
2.6 Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'appello risulta fondato, poiché l'opposizione ex art. 615 c.p.c. risulta inammissibile nella parte in cui è volta a far valere il difetto di legittimazione passiva sostanziale di per omessa tempestiva impugnazione dei verbali di CP_1
Pag. 8 di 9 accertamento, mentre è infondata nella parte in cui è volta a far valere l'inesistenza del titolo esecutivo e l'applicazione retroattiva dell'art. 196 CdS come modificato dal d.l. n. 121/2021, conv. con mod. in l. n. 156/2021.
Ne deriva la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha annullato la cartella per i ruoli emessi dal ai capi da 13 a 597. Restano invece fermi salvi l'annullamento dei Parte_1 ruoli di cui ai capi da 121 a 123 ed il passaggio in giudicato della sentenza in relazione ai capi degli altri enti non oggetto di impugnazione.
3. In considerazione dell'esistenza di indirizzi giurisprudenziali contrastanti sulle questioni sopra compendiate nonché dell'estinzione parziale per intervenuto pagamento, contestata dal Pt_1 in primo grado e non meglio approfondito da parte appellante nell'impugnazione, le
[...] spese di lite vengono compensate per intero tra le parti in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. dichiara la contumacia degli appellati Controparte_9 CP_5
e
[...] Controparte_6
2. rigetta l'appello con riguardo ai capi da 121 a 123 della cartella esattoriale impugnata per estinzione della pretesa creditoria;
3. dichiara non oggetto di impugnazione i capi della cartella esattoriale da 1 a 12;
4. accoglie l'appello con riguardo ai restanti capi e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 389/2023 del Giudice di Pace di Bolzano, dichiara inammissibile e, in ogni caso, infondata l'opposizione ex art. 615 c.p.c. di
[...] avverso la cartella di pagamento n. 021 2022 0001895712 000 Controparte_1 emessa dall'Agenzia delle Entrate Agente di Riscossione della , Controparte_3 relativamente ai ruoli e verbali presupposti emessi dal dai capi 13 a 120 Parte_1
e da 124 a 597;
5. compensa per intero le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Bolzano, 15.12.2025
Il Giudice
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