Sentenza 27 aprile 1982
Massime • 1
Le cause di opposizione al precetto, introdotte ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1957 n. 244 o in applicazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1952 n. 765 per paralizzare l'Azione esecutiva a fruire ulteriormente della proroga legale di un contratto agrario, in attesa della definitività della sentenza che ne dichiara la cessazione, vanno proposte davanti al giudice civile competente in Sede ordinaria secondo i concorrenti criteri di valore e territorio, non rientrando nella Competenza per materia delle Sezioni specializzate agrarie, la quale concerne solo i procedimenti di cognizione avente ad oggetto l'esistenza o la proroga legale, ne' in quella propria del pretore in funzione di giudice del lavoro, la cui cognizione per le opposizioni alle esecuzioni e agli Atti esecutivi sussiste solo, come si evince dal coordinamento fra gli artt. 618 bis e 409 n. 2 cod. proc. civ., relativamente alle controversie la cui trattazione gli è affidata dalla legge.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/1982, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1982 |
Testo completo
Le cause di opposizione al precetto, introdotte ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1957 n. 244 o in applicazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1952 n. 765 per paralizzare l'Azione esecutiva a fruire ulteriormente della proroga legale di un contratto agrario, in attesa della definitività della sentenza che ne dichiara la cessazione, vanno proposte davanti al giudice civile competente in Sede ordinaria secondo i concorrenti criteri di valore e territorio, non rientrando nella Competenza per materia delle Sezioni specializzate agrarie, la quale concerne solo i procedimenti di cognizione avente ad oggetto l'esistenza o la proroga legale, ne' in quella propria del pretore in funzione di giudice del lavoro, la cui cognizione per le opposizioni alle esecuzioni e agli Atti esecutivi sussiste solo, come si evince dal coordinamento fra gli artt. 618 bis e 409 n. 2 cod. proc. civ., relativamente alle controversie la cui trattazione gli è affidata dalla legge.*