Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5132 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 23493/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.
23493/2022 r.g.a.c. TRA
(P. Iva ), con sede in Napoli Parte_1 P.IVA_1 alla Via Salita Sant'Elia n. 32, in persona del legale rapp.te p.t.
(C.F. ), rapp.ta e dife- Parte_2 C.F._1 sa dall'Avv. Umberto Pandolfi ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Napoli alla Via F. Petrarca n. 20, giusta procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE E
in persona del legale rappre- Controparte_1 PartitaIVA_2 sentante pro-tempore elett. te dom. ta in Napoli alla CP_2
Via dei Fiorentini n. 21 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gri- maldi, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta OPPOSTA
CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 22/05/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n.5522/2022 chiesto ed ottenuto dalla
[...]
- in qualità di cessionaria del credito originariamente CP_1 vantato dalla B2B Italia S.r.l. - con il quale veniva intimato il pa- gamento della somma di €.30.000,00 a titolo di penale contrat-
1
Concludeva quindi onde sentire:
“1) in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o comunque nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via principale e nel merito, dichiarare inammissi- bile e/o improcedibile e/o nullo e/o annullabile e/o, comunque, inefficace e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 5522/2022 del 21/7/2022 emesso dal Tribunale di Napoli, all'esi- to del procedimento monitorio RG n. 15883/2022, notificato in data 26/7/2022, rigettando ogni domanda ex adverso proposta per assoluta infondatezza e/o, comunque, perché non provata, con tutte le conseguenze di legge;
3) in via estremamente subordinata e per mero scru- polo difensivo, stante anche la totale assenza di ordini e di fattu- rato da parte dei soggetti presentati dalla B2B Italia, ridurre la penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c., ad un importo minimo e di gran lunga inferiore a quello richiesto, ovvero, a quella somma che sarà ritenuta equa e giusta dal Giudice adito”; con vittoria di spese, con attribuzione. Si è costituita l'opposta, che ha contestato le avverse dedu- zioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione. Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla di- scussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento.
____________________________________________
2 La pretesa creditoria dell'opposta trae origine da un con- tratto, in data 11/18.3.2019, di conferimento di “Incarico profes- sionale” con il quale la B2B Italia S.r.l. (cui l'opposta è subentra- ta in virtù di cessione del credito) assumeva l'obbligo di svolge- re, in favore dell'opponente, attività di “Presentazione” di
“Agenti/Clienti”, dietro un compenso variabile in ragione dell'entità del “volume complessivo d'affari” generato. Le parti stabilivano, in particolare, che, ove il predetto vo- lume complessivo d'affari fosse stato inferiore al 30%, per un va- lore di €.180.000,00, il compenso spettante alla B2B Italia S.r.l. sarebbe stato “pari a € 0”, mentre il compenso stesso avrebbe po- tuto raggiungere l'importo massimo di €.30.000,00, ove il volu- me complessivo d'affari fosse stato del 100%, per un importo di
€.600.000,00.
L'opponente ha dedotto, senza che sul punto si sia registra- ta alcuna contestazione dell'opposta, che nel caso di specie alcun incremento del “volume complessivo d'affari” si sarebbe verifica- to;
del resto l'opposta non ha anche solo meramente allegato qua- li siano state le attività che essa, ovvero la sua dante causa, ha svolto in adempimento dell'obbligo di “Presentazione” di “Agen- ti/Clienti” contrattualmente assunto, né ha precisato se esse ab- biano, o meno, prodotto risultati utili.
La condotta processuale dell'opposta induce dunque ad af- fermare che l'opposta non abbia titolo per conseguire alcun corri- spettivo per l'attività svolta. D'altronde, il credito azionato non deriva dall'obbligazio- ne principale dedotta in contratto, bensì da una penale prevista a presidio di un obbligo ulteriore, non essenziale rispetto alla rea- lizzazione del programma negoziale. Nella missiva PEC di “CONFERMA INCARICO PROFES-
SIONALE N° 506 del 18/03/2019” si legge infatti: “Garanzie per B2B Italia Srl: Relazione Obbligatoria esiti di tutti i contatti e presentazioni: positivi, negativi, stand by da farsi entro la sca- denza della 1^ e della 2^ annualità, termini che le parti intendo- no di natura essenziale”. Detto obbligo è poi ribadito anche nella “Proposta” datata
3 11/03/2019 e sottoscritta dalle parti, mediante richiamo per rela- tionem all'art.5 delle condizioni generali di contratto, ove si leg- ge che “Il Partner/Fornitore, successivamente la presentazione e/o la trattativa con gli Agenti e/o Clienti, si impegna, con la do- vuta diligenza nei rapporti commerciali fra imprese, a redigere report provvisorio sull'andamento e soddisfazione dell'incarico professionale, conferito a B2B ITALIA, in modo che la stessa ab- bia costantemente il monitoraggio del proprio operato e in caso di reclamo costruttivo, possa anche mettere in atto correttivi. Il Partner/Fornitore, comunque, si obbliga a redigere in modo completo ed esaustivo e in una unica soluzione, Relazione (vedi Format/Relazione fac-simile allegato) da inviarsi a mezzo lettera
a.r./PEC entro e non oltre la scadenza della 1^ e della 2^ annua- lità che le parti intendono quali termini, di natura essenziale. La
Relazione Obbligatoria dovrà contenere tutte le presentazioni, trattative, esiti: positivi, negativi, mancati o ancora in trattativa
(stand by), nonché il conseguente valore economico incassato anche se pari a zero, in tale caso B2B ITALIA potrà chiederne i motivi onde migliorare il proprio operato professionale. Se rag- giunti invece uno degli OBIETTIVI AFFARI pattuiti, verificare e richiedere te proprie relative spettanze inviando Estratto Conto. Viene espressamente pattuito che, se tale importantissima e uni- ca obbligazione in capo al Partner/Fornitore non venisse ottem- perata nel predetto termine, e nella forma stabilita, per tacita soddisfazione, o per qualsiasi altra mera motivazione, B2B ITA- LIA potrà, a sua discrezione, applicare l'art.10 vedi CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA”; in detto art.10 essendo appunto stabi- lito che la “omessa Relazione Obbligatoria, mendace, tardiva, in- viata maldestramente subito dopo Estratto Conto o non espletata per come previsto dall' ex art 5 delle CGC. B2B ITALIA in tali casi potrà richiedere al Partner/Fornitore, a titolo di penale con- trattuale, il pagamento immediato di un importo, pari al compen- so stabilito del 100% riferito ad un'annualità”. Parte opposta parrebbe opinare che le anzidette clausole negoziali, fin qui brevemente richiamate, sanciscano un incondi- zionato obbligo di rendicontazione a carico della controparte, tale
4 da legittimare la corresponsione della penale contrattuale a pre- scindere dalla prova dell'adempimento, da parte di essa opposta
– ovvero della cedente e dante causa B2B ITALIA – degli obbli- ghi posti a suo carico dal prefato contratto, e dell'esistenza, in concreto, di un effettivo danno prodotto in ragione della mancata rendicontazione.
Tanto emerge dalla condotta processuale dell'opposta, che si è limitata ad addurre il titolo negoziale su cui si fonda il diritto al pagamento dell'anzidetta penale, ed a lamentare il mancato as- solvimento dell'obbligo di rendicontazione, senza, come detto, neppure meramente allegare le attività svolte dalla B2B ITALIA. Il tenore della scheda negoziale, complessivamente consi- derato, non consente tuttavia di condividere l'assunto su cui im- plicitamente si fonda il proposto ricorso monitorio.
L'accoglimento della pretesa azionata non può prescinde- re, infatti, dalla prova che l'istante abbia posto in essere l'attività professionale cui si era obbligata, sia per l'evidente considerazio- ne che, in difetto, nulla avrebbe potuto essere rendicontato, sia in quanto, diversamente opinando, l'obbligo stesso si ridurrebbe ad un adempimento di natura meramente formale, privo di un'effet- tiva causa giustificativa. Né può prescindersi in ogni caso, per quanto meglio in ap- presso si dirà, dalla verifica che dalla mancata rendicontazione sia derivato un effettivo pregiudizio per l'opposta.
E' noto infatti che la clausola penale, disciplinata dall'arti- colo 1382 del codice civile, è prevista per il “caso d'inadempi- mento o di ritardo nell'adempimento” da parte di uno dei con- traenti ad una determinata obbligazione, ed altresì che essa “ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore”.
Essa permette dunque alle parti di un contratto di stabilire ex ante quanto il debitore dovrà pagare ove questi dovesse risul- tare inadempiente o tardare nell'adempimento, oltre a liberare il creditore dall'onere di provare l'entità del danno subito in ragione dell'inadempimento o del ritardo. D'altro canto, sotto altro profilo, secondo una opinione
5 giurisprudenziale ormai consolidata ed assolutamente condivisi- bile, in quanto fondata sull'inequivoco dettato normativo, sul pia- no causale il pagamento della penale assume funzione risarcito- ria, onde non è dovuto nell'ipotesi in cui non si sia prodotto, in concreto, alcun pregiudizio risarcibile. Si ritiene quindi (ex plurimis v. da ultimo Cass.25344/17) che sulla penale il Giudice possa incidere anche ex officio, ipote- si che, peraltro, nella specie non ricorre, stante il contenuto delle difese dell'opponente, che ha resistito all'avversa pretesa chie- dendo sia l'elisione, che la riduzione dell'entità, della penale.
L'esercizio di tale - anche officioso - potere, involge peral- tro anche la complessiva valutazione della condotta delle parti, da parametrarsi ai consueti canoni di buona fede e correttezza di cui agli artt.1175 e 1375 c.c.
Sotto questo profilo, si osserva allora che il comportamen- to dell'opposta – rectius della B2B ITALIA - non va esente da censure, ove si consideri che la stessa non risulta essersi attivata, prima della scadenza del termine contrattuale, onde sollecitare l'invio del rendiconto dalla cui omissione trae origine l'obbliga- zione azionata in questa sede.
Inoltre, dopo aver atteso lo spirare di detto termine, la B2B ITALIA ha mostrato totale disinteresse a conoscere gli esiti dell'attività da essa stessa svolta, che pure avrebbe potuto com- portare il legittimo – ed incontestabile - insorgere del diritto al corrispettivo, limitandosi a manifestare l'intenzione di conseguire il pagamento della penale.
Disinteresse perpetuatosi anche nella presente sede giudi- ziale, ove l'opposta – avente causa della B2B ITALIA – ha, co- me già ricordato, del tutto pretermesso anche la mera allegazione delle attività poste in essere dalla cedente, attività di cui vi è trac- cia nella sola produzione di parte opponente. L'opponente ha infatti dato prova di aver adempiuto, an- corchè con ritardo rispetto al termine contrattuale, l'obbligo di rendicontazione, ed è dunque da detto rendiconto (prodotto in una alla PEC con cui è stato trasmesso alla controparte) che emergono – sia pure in forma estremamente sintetica – le, pur in-
6 fruttuose, attività espletate dalla B2B ITALIA. Come già anticipato, quale ragione della mancata rendi- contazione, la ha peraltro addotto la nota situazione Parte_1 di pandemia da Covid – 19, così giustificando il, comunque con- tenuto, ritardo. Tali circostanze, complessivamente considerate, inducono quindi conclusivamente ad affermare che la B2B ITALIA abbia serbato una condotta contraria ai canoni di buona fede e corret- tezza, sia per aver atteso lo spirare del termine senza in alcun mo- do sollecitare la controparte, così contravvenendo l'onere di col- laborazione che è corollario del generale principio sancito dagli artt.1175 e 1375 c.c., sia per non aver tenuto conto delle pur fon- date giustificazioni addotte dalla controparte a cagione del ritardo nell'adempimento.
Deve perciò concludersi per l'insussistenza del diritto di credito reclamato dall'opposta.
Non resta, pertanto, che accogliere l'opposizione e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponen- te delle spese di lite che si liquidano in Euro 286,00 per spese ed
Euro 5.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge con attribuzione all'avv. UMBERTO PANDOL-
FI per dichiarato anticipo. Napoli, 22/05/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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