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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7186 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25149/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. 25149 r.g. 2023 avente ad oggetto il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la richiesta di condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, della tredicesima e della quattordicesima mensilità aggiuntiva, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e dei permessi non fruiti, dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché del trattamento di fine rapporto, formulata da (Avv. Gianni Di Stefano e Ab. Gian Marco Di Parte_1
Stefano) nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
ritenuto in via preliminare di dover dichiarare la contumacia di parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità e la tempestività della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
rilevato che la richiesta di tutti gli emolumenti azionati in ricorso, si fonda sull'affermato svolgimento, dal 1.5.2022 al 18.6.2023 ininterrottamente, di un rapporto di lavoro subordinato dal lunedì al sabato “dalle 18.00 alle 24.30” (cfr., in termini, pag. 1 del ricorso), con mansioni di “lavapiatti-facchino, come tali rientranti nel 7° livello del
CCNL Turismo-Pubblici esercizi” (ibidem), ed “era addetto alla pulizia di pentole, posate, stoviglie e delle attrezzature utilizzate quotidianamente per la cottura e somministrazione delle pietanze nonché addetto alla pulizia dei locali adibiti al reparto cucina” (cfr., in termini, pag. 1 del ricorso) presso il ristorante “Paolo EM (ibidem);
pagina 1 di 3 rilevato innanzi tutto che appare congruamente dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, attesa l'escussione del teste , cl. Testimone_1
1969, collega di lavoro del ricorrente per otto mesi, che ha riferito di una presenza tutti i giorni per gli orari indicati e svolgendo le mansioni di lavapiatti alle dipendenze e secondo le direttive di parte datoriale (cfr. deposizione del teste Testimone_1
, cl. 1969);
[...]
rilevato che l'avvenuta applicazione del contratto collettivo, la cui prova è necessaria fini di dimostrare il diritto alla quattordicesima mensilità aggiuntiva, è provata attraverso la mancata risposta all'interrogatorio formale, che andava resa anche sul capitolo 11, inerente l'applicazione di detta contrattazione;
rilevato che risulta pienamente dimostrato, attraverso la predetta prova testimoniale altresì la mancata fruizione di giorni di ferie e di permessi (ibidem);
rilevato che anche l'indennità sostituiva del preavviso risulta dimostrata tramite prova testimoniale avendo il predetto teste riferito che il datore di lavoro gli aveva comunicato di aver mandato via il ricorrente in quanto non ne aveva più bisogno;
rilevato infatti che dall'esito della prova testimoniale sul punto è emersa la cessazione del rapporto di lavoro per volontà datoriale, era onere di parte convenuta dimostrare l'avvenuto rispetto del termine di preavviso, onere che è rimasto del tutto inadempiuto;
ritenuto pertanto che l'accertato svolgimento, per tutto il periodo rispettivamente indicato e senza soluzione di continuità, di un orario lavorativo conforme a quanto indicato in ricorso e con lo svolgimento delle mansioni ivi indicate, nonché l'accertata applicazione del ccnl di settore, comportano il riconoscimento di tutti gli emolumenti pretesi (ivi compreso quanto richiesto a titolo di quattordicesima mensilità aggiuntiva, indennità sostitutiva delle ferie non godute e dei permessi non fruiti, nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso), secondo i conteggi allegati dal lavoratore, e non contestati da parte convenuta, e correttamente sviluppati dalla parte ricorrente in riferimento ai livelli di inquadramento contrattualmente previsti (cfr. conteggi di parte ricorrente depositati unitamente al ricorso, e contenuti nell'ambito dello stesso);
pagina 2 di 3 ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente sia meritevole di accoglimento in riferimento alla somma azionata pari a euro 14.444,60 oltre accessori come per legge, per i titoli azionati in ricorso;
rilevato che la pronuncia sulle spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo, è regolata secondo il principio di soccombenza;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta difesa ed eccezione rigettando, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma di euro 14.444,60 oltre accessori come per legge;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida complessivamente in misura pari a euro 5.388,00, oltre rimborso forfettario su spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore de procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, 19 giugno 2025
Il G.L.
P. NA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. 25149 r.g. 2023 avente ad oggetto il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la richiesta di condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, della tredicesima e della quattordicesima mensilità aggiuntiva, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e dei permessi non fruiti, dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché del trattamento di fine rapporto, formulata da (Avv. Gianni Di Stefano e Ab. Gian Marco Di Parte_1
Stefano) nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
ritenuto in via preliminare di dover dichiarare la contumacia di parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità e la tempestività della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
rilevato che la richiesta di tutti gli emolumenti azionati in ricorso, si fonda sull'affermato svolgimento, dal 1.5.2022 al 18.6.2023 ininterrottamente, di un rapporto di lavoro subordinato dal lunedì al sabato “dalle 18.00 alle 24.30” (cfr., in termini, pag. 1 del ricorso), con mansioni di “lavapiatti-facchino, come tali rientranti nel 7° livello del
CCNL Turismo-Pubblici esercizi” (ibidem), ed “era addetto alla pulizia di pentole, posate, stoviglie e delle attrezzature utilizzate quotidianamente per la cottura e somministrazione delle pietanze nonché addetto alla pulizia dei locali adibiti al reparto cucina” (cfr., in termini, pag. 1 del ricorso) presso il ristorante “Paolo EM (ibidem);
pagina 1 di 3 rilevato innanzi tutto che appare congruamente dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, attesa l'escussione del teste , cl. Testimone_1
1969, collega di lavoro del ricorrente per otto mesi, che ha riferito di una presenza tutti i giorni per gli orari indicati e svolgendo le mansioni di lavapiatti alle dipendenze e secondo le direttive di parte datoriale (cfr. deposizione del teste Testimone_1
, cl. 1969);
[...]
rilevato che l'avvenuta applicazione del contratto collettivo, la cui prova è necessaria fini di dimostrare il diritto alla quattordicesima mensilità aggiuntiva, è provata attraverso la mancata risposta all'interrogatorio formale, che andava resa anche sul capitolo 11, inerente l'applicazione di detta contrattazione;
rilevato che risulta pienamente dimostrato, attraverso la predetta prova testimoniale altresì la mancata fruizione di giorni di ferie e di permessi (ibidem);
rilevato che anche l'indennità sostituiva del preavviso risulta dimostrata tramite prova testimoniale avendo il predetto teste riferito che il datore di lavoro gli aveva comunicato di aver mandato via il ricorrente in quanto non ne aveva più bisogno;
rilevato infatti che dall'esito della prova testimoniale sul punto è emersa la cessazione del rapporto di lavoro per volontà datoriale, era onere di parte convenuta dimostrare l'avvenuto rispetto del termine di preavviso, onere che è rimasto del tutto inadempiuto;
ritenuto pertanto che l'accertato svolgimento, per tutto il periodo rispettivamente indicato e senza soluzione di continuità, di un orario lavorativo conforme a quanto indicato in ricorso e con lo svolgimento delle mansioni ivi indicate, nonché l'accertata applicazione del ccnl di settore, comportano il riconoscimento di tutti gli emolumenti pretesi (ivi compreso quanto richiesto a titolo di quattordicesima mensilità aggiuntiva, indennità sostitutiva delle ferie non godute e dei permessi non fruiti, nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso), secondo i conteggi allegati dal lavoratore, e non contestati da parte convenuta, e correttamente sviluppati dalla parte ricorrente in riferimento ai livelli di inquadramento contrattualmente previsti (cfr. conteggi di parte ricorrente depositati unitamente al ricorso, e contenuti nell'ambito dello stesso);
pagina 2 di 3 ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente sia meritevole di accoglimento in riferimento alla somma azionata pari a euro 14.444,60 oltre accessori come per legge, per i titoli azionati in ricorso;
rilevato che la pronuncia sulle spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo, è regolata secondo il principio di soccombenza;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta difesa ed eccezione rigettando, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma di euro 14.444,60 oltre accessori come per legge;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida complessivamente in misura pari a euro 5.388,00, oltre rimborso forfettario su spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore de procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, 19 giugno 2025
Il G.L.
P. NA
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