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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 13/11/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12/2025 R.G. di appello avverso la sentenza n. 2790/2024 del Tribunale di Taranto pubblicata il 18.11.2024, pendente tra rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Bitonto;
Parte_1
- appellante -
e rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Mazza;
Controparte_1
- appellato - nonché
e Controparte_2 Controparte_3
- convenuti ex art. 332 cpc contumaci nonché
IL PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto;
- interventore ex lege -
1 All'udienza in camera di consiglio del 10/10/2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale d'udienza a cui si rinvia e qui da intendersi richiamato.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.01.2021, adiva il Tribunale di Taranto per sentir Controparte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 25.04.1992, essendo decorsi i termini previsti dall'art. 3 c. 2 n. Parte_1
8) L. n. 898/70. Intervenuti in giudizio i figli (maggiorenni) e CP_2 Controparte_3 chiedendo il riconoscimento di un contributo di mantenimento a loro favore e non oppostasi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, Parte_1 con la sentenza non definitiva n. 1410/2022 il Tribunale di Taranto pronunziava il divorzio e con separata ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio per decidere la domanda di assegno divorzile, quantificato dalla istante in € 300,00 mensili, avanzata dalla
[...]
. Con la sentenza 2790/2024 del 18.11.2024 il tribunale rigettava la domanda di Parte_1 riconoscimento dell'assegno di divorzio avanzata dalla convenuta ritenendo che non ve ne fossero i presupposti e non riconosceva l'assegno di mantenimento in favore dei figli CP_2
e essendo divenuti economicamente autosufficienti, compensando le
[...] Persona_1 spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la con ricorso depositato il 16.01.2025 Pt_1 insistendo nella richiesta dell'assegno di divorzio. Si è costituito il contestandone la CP_1 fondatezza. È intervenuto il Procuratore generale concludendo per il rigetto dell'impugnazione.
Con un unico e ampio motivo di appello la allega la violazione dell'art. Parte_1
5 c. VI L 1°.12.1970 n. 898 e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale ritenendo l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Nello specifico, il tribunale avrebbe ritenuto erroneamente che l'appellante sia proprietaria di un “cospicuo patrimonio immobiliare” a fronte in realtà della proprietà della sola casa di abitazione e della comproprietà dell'ex casa coniugale con l'ex marito che peraltro la occupa, avrebbe omesso di valutare che l'odierna appellante si è occupata durante il matrimonio (durato 21 anni) della crescita e cura dei tre figli consentendo all'allora marito di dedicarsi alla propria attività lavorativa e di conseguire i suoi introiti;
avrebbe omesso di valutare le plurime proprietà immobiliari e la proprietà di due auto da parte del;
avrebbe inoltre CP_4 erroneamente dato rilevanza (per l'esclusione dello assegno divorzile) alla circostanza, in realtà ininfluente ai fini della spettanza dell'assegno divorzile, che l'appellante non ha chiesto anni prima l'assegno in sede di separazione;
avrebbe in definitiva il tribunale ritenuto la autosufficienza economica dell'appellante e l'assenza di una significativa sperequazione economica tra i due ex coniugi.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione
2 dell'assegno” e che “il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. civ. sez. un. 11/07/2018 n. 18287), che “l'assegno divorzile, nella sua componente perequativa - compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali” (Cass. civ. sez. I 11.12.2023 n. 34374), si ritiene che nel caso in esame il tribunale abbia correttamente valutato tutte le risultanze istruttorie e altrettanto correttamente, di conseguenza, abbia escluso la sussistenza di una significativa sperequazione tra le condizioni economiche patrimoniali dei due ex coniugi, tale giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della signora
. Parte_1
Il Tribunale ha innanzitutto valorizzato la circostanza, risultante dalle visure catastali e dall'informativa della Guardia di Finanza, che la è proprietaria (se non Parte_1 di un “cospicuo patrimonio immobiliare”, comunque) di vari immobili. Nello specifico, oltre alla sua casa di abitazione di sei vani, è comproprietaria con l'ex coniuge dell'ex casa coniugale con relativo locale pertinenziale ed è proprietaria di un locale destinato ad autorimessa di circa 200 mq, dopo aver peraltro venduto nel 2022 un locale ad uso deposito (c.f.r. atto di vendita acquisito a mezzo della Guardia di Finanza).
Il come risulta dalle visure catastali, oltre ad essere comproprietario con l'ex CP_1 moglie dell'ex casa coniugale con relativo locale di pertinenza, è titolare di altri due immobili abitativi e di cinque terreni ma si tratta di immobili in comproprietà con altri soggetti e per quote minime di 1/9 o di 2/9, circostanza del tutto omessa dall'appellante.
Quanto alle due vetture Toyota del , gli accertamenti della Guardia di Finanza CP_4 hanno permesso di accertare che si tratta di vecchie autovetture immatricolate nel 2006 e acquistate usate nel 2022.
Dunque, non c'è sperequazione tra i due ex coniugi e ha Parte_1 comunque la possibilità di rendere redditizia, se non lo ha già fatto tacendo la circostanza al tribunale, l'ampia autorimessa di cui è proprietaria.
E la sperequazione deve escludersi anche sotto il profilo reddituale perché si ha ragione di ritenere che la suddetta abbia in realtà altri redditi e altri proventi. Avendo infatti rinunciato con la separazione consensuale a qualsiasi contributo in suo favore a carico del coniuge, non si comprenderebbe come la stessa si sia mantenuta nei dieci anni circa intercorsi tra la separazione e il divorzio, se non ammettendo che la stessa ha avuto ed ha introiti non dichiarati. Quanto al presunto aiuto avuto dal figlio , si ritiene la circostanza non dimostrata avendo la Per_2 appellante prodotto le distinte di due soli bonifici eseguiti dal figlio per complessivi 555,00 euro del 3.10.2023 e del 20.10.2024, importo assai modesto per poter sostenere che nei dieci anni circa dalla separazione la sia stata sostenuta dal figlio. E se la Parte_1
3 circostanza che non abbia chiesto l'assegno in sede di separazione certamente non impedisce di chiedere successivamente l'assegno divorzile, sicuramente tale condotta, in assenza della prova di altri introiti, è elemento da considerare per valutare l'effettiva situazione reddituale di chi richiede l'assegno divorzile (per l'assetto economico della separazione quale elemento di valutazione per le determinazioni sull'assegno divorzile, cfr. Cass. civ. sez. I 28.01.2015 n. 1631, Cass. civ. sez. I 11.10.2013 n. 23198), in assenza della prova di altri sostegni economici, anche da parte di terzi.
Neppure è stato dimostrato che il sacrificio delle aspettative di lavoro della
[...]
sia stato frutto di una scelta della stessa, condivisa con l'ex coniuge, di dedicarsi Parte_1 all'accudimento dei figli e della famiglia. Dall'informativa della Guardia di Finanza è emerso infatti che proprio in costanza di matrimonio la suddetta è stata titolare di una ditta individuale di intermediazione commerciale per circa tre anni (dal 20066 al 2009), circostanza che appare incompatibile con la prospettata dedizione esclusiva alla cura dei figli e della famiglia. Consegue che la suddetta non si è dedicata solo ai figli e alla famiglia e che la stessa ha comunque avuto la possibilità di intraprendere un'attività di lavoro.
Pertanto, non sussiste l'esigenza di stabilire un assegno divorzile a favore della appellante, al fine di compensare un sacrificio e di riequilibrare una disparità economico reddituale con l'ex marito.
Resta assorbita ogni altra questione.
Al rigetto dell'appello segue secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.) la condanna dello appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo in una somma prossima ai valori minimi dei parametri di cui al DM 10.03.2014 n. 55. Il valore della causa, al fine di determinare i compensi del difensore, va calcolata mediante applicazione analogica dell'art. 13 c. I c.p.c. Ne va disposta inoltre la distrazione a favore dell'avv. Cosimo Mazza avendone fatta istanza (cfr. comparsa di risposta).
Nulla evidentemente per le spese di lite delle altre parti perché non costituite, peraltro citate in appello solo ai fini della litis denuntiatio (art. 332 c.p.c.).
Al rigetto dell'impugnazione, consegue anche l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13 c. 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2790/2024 del Tribunale di Taranto emessa in data 18 novembre 2024 proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 con ricorso depositato il 16.01.2025, così provvede:
1) rigetta l'appello;
4 2) condanna al rimborso in favore di delle Parte_1 CP_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dello avv. Cosimo Mazza;
3) nulla per spese di lite di appello nei confronti dei convenuti non costituiti.
Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Taranto, il 12.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Michele Campanale dott.ssa Anna Maria Marra
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12/2025 R.G. di appello avverso la sentenza n. 2790/2024 del Tribunale di Taranto pubblicata il 18.11.2024, pendente tra rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Bitonto;
Parte_1
- appellante -
e rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Mazza;
Controparte_1
- appellato - nonché
e Controparte_2 Controparte_3
- convenuti ex art. 332 cpc contumaci nonché
IL PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto;
- interventore ex lege -
1 All'udienza in camera di consiglio del 10/10/2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale d'udienza a cui si rinvia e qui da intendersi richiamato.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.01.2021, adiva il Tribunale di Taranto per sentir Controparte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 25.04.1992, essendo decorsi i termini previsti dall'art. 3 c. 2 n. Parte_1
8) L. n. 898/70. Intervenuti in giudizio i figli (maggiorenni) e CP_2 Controparte_3 chiedendo il riconoscimento di un contributo di mantenimento a loro favore e non oppostasi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, Parte_1 con la sentenza non definitiva n. 1410/2022 il Tribunale di Taranto pronunziava il divorzio e con separata ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio per decidere la domanda di assegno divorzile, quantificato dalla istante in € 300,00 mensili, avanzata dalla
[...]
. Con la sentenza 2790/2024 del 18.11.2024 il tribunale rigettava la domanda di Parte_1 riconoscimento dell'assegno di divorzio avanzata dalla convenuta ritenendo che non ve ne fossero i presupposti e non riconosceva l'assegno di mantenimento in favore dei figli CP_2
e essendo divenuti economicamente autosufficienti, compensando le
[...] Persona_1 spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la con ricorso depositato il 16.01.2025 Pt_1 insistendo nella richiesta dell'assegno di divorzio. Si è costituito il contestandone la CP_1 fondatezza. È intervenuto il Procuratore generale concludendo per il rigetto dell'impugnazione.
Con un unico e ampio motivo di appello la allega la violazione dell'art. Parte_1
5 c. VI L 1°.12.1970 n. 898 e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale ritenendo l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Nello specifico, il tribunale avrebbe ritenuto erroneamente che l'appellante sia proprietaria di un “cospicuo patrimonio immobiliare” a fronte in realtà della proprietà della sola casa di abitazione e della comproprietà dell'ex casa coniugale con l'ex marito che peraltro la occupa, avrebbe omesso di valutare che l'odierna appellante si è occupata durante il matrimonio (durato 21 anni) della crescita e cura dei tre figli consentendo all'allora marito di dedicarsi alla propria attività lavorativa e di conseguire i suoi introiti;
avrebbe omesso di valutare le plurime proprietà immobiliari e la proprietà di due auto da parte del;
avrebbe inoltre CP_4 erroneamente dato rilevanza (per l'esclusione dello assegno divorzile) alla circostanza, in realtà ininfluente ai fini della spettanza dell'assegno divorzile, che l'appellante non ha chiesto anni prima l'assegno in sede di separazione;
avrebbe in definitiva il tribunale ritenuto la autosufficienza economica dell'appellante e l'assenza di una significativa sperequazione economica tra i due ex coniugi.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione
2 dell'assegno” e che “il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. civ. sez. un. 11/07/2018 n. 18287), che “l'assegno divorzile, nella sua componente perequativa - compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali” (Cass. civ. sez. I 11.12.2023 n. 34374), si ritiene che nel caso in esame il tribunale abbia correttamente valutato tutte le risultanze istruttorie e altrettanto correttamente, di conseguenza, abbia escluso la sussistenza di una significativa sperequazione tra le condizioni economiche patrimoniali dei due ex coniugi, tale giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della signora
. Parte_1
Il Tribunale ha innanzitutto valorizzato la circostanza, risultante dalle visure catastali e dall'informativa della Guardia di Finanza, che la è proprietaria (se non Parte_1 di un “cospicuo patrimonio immobiliare”, comunque) di vari immobili. Nello specifico, oltre alla sua casa di abitazione di sei vani, è comproprietaria con l'ex coniuge dell'ex casa coniugale con relativo locale pertinenziale ed è proprietaria di un locale destinato ad autorimessa di circa 200 mq, dopo aver peraltro venduto nel 2022 un locale ad uso deposito (c.f.r. atto di vendita acquisito a mezzo della Guardia di Finanza).
Il come risulta dalle visure catastali, oltre ad essere comproprietario con l'ex CP_1 moglie dell'ex casa coniugale con relativo locale di pertinenza, è titolare di altri due immobili abitativi e di cinque terreni ma si tratta di immobili in comproprietà con altri soggetti e per quote minime di 1/9 o di 2/9, circostanza del tutto omessa dall'appellante.
Quanto alle due vetture Toyota del , gli accertamenti della Guardia di Finanza CP_4 hanno permesso di accertare che si tratta di vecchie autovetture immatricolate nel 2006 e acquistate usate nel 2022.
Dunque, non c'è sperequazione tra i due ex coniugi e ha Parte_1 comunque la possibilità di rendere redditizia, se non lo ha già fatto tacendo la circostanza al tribunale, l'ampia autorimessa di cui è proprietaria.
E la sperequazione deve escludersi anche sotto il profilo reddituale perché si ha ragione di ritenere che la suddetta abbia in realtà altri redditi e altri proventi. Avendo infatti rinunciato con la separazione consensuale a qualsiasi contributo in suo favore a carico del coniuge, non si comprenderebbe come la stessa si sia mantenuta nei dieci anni circa intercorsi tra la separazione e il divorzio, se non ammettendo che la stessa ha avuto ed ha introiti non dichiarati. Quanto al presunto aiuto avuto dal figlio , si ritiene la circostanza non dimostrata avendo la Per_2 appellante prodotto le distinte di due soli bonifici eseguiti dal figlio per complessivi 555,00 euro del 3.10.2023 e del 20.10.2024, importo assai modesto per poter sostenere che nei dieci anni circa dalla separazione la sia stata sostenuta dal figlio. E se la Parte_1
3 circostanza che non abbia chiesto l'assegno in sede di separazione certamente non impedisce di chiedere successivamente l'assegno divorzile, sicuramente tale condotta, in assenza della prova di altri introiti, è elemento da considerare per valutare l'effettiva situazione reddituale di chi richiede l'assegno divorzile (per l'assetto economico della separazione quale elemento di valutazione per le determinazioni sull'assegno divorzile, cfr. Cass. civ. sez. I 28.01.2015 n. 1631, Cass. civ. sez. I 11.10.2013 n. 23198), in assenza della prova di altri sostegni economici, anche da parte di terzi.
Neppure è stato dimostrato che il sacrificio delle aspettative di lavoro della
[...]
sia stato frutto di una scelta della stessa, condivisa con l'ex coniuge, di dedicarsi Parte_1 all'accudimento dei figli e della famiglia. Dall'informativa della Guardia di Finanza è emerso infatti che proprio in costanza di matrimonio la suddetta è stata titolare di una ditta individuale di intermediazione commerciale per circa tre anni (dal 20066 al 2009), circostanza che appare incompatibile con la prospettata dedizione esclusiva alla cura dei figli e della famiglia. Consegue che la suddetta non si è dedicata solo ai figli e alla famiglia e che la stessa ha comunque avuto la possibilità di intraprendere un'attività di lavoro.
Pertanto, non sussiste l'esigenza di stabilire un assegno divorzile a favore della appellante, al fine di compensare un sacrificio e di riequilibrare una disparità economico reddituale con l'ex marito.
Resta assorbita ogni altra questione.
Al rigetto dell'appello segue secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.) la condanna dello appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo in una somma prossima ai valori minimi dei parametri di cui al DM 10.03.2014 n. 55. Il valore della causa, al fine di determinare i compensi del difensore, va calcolata mediante applicazione analogica dell'art. 13 c. I c.p.c. Ne va disposta inoltre la distrazione a favore dell'avv. Cosimo Mazza avendone fatta istanza (cfr. comparsa di risposta).
Nulla evidentemente per le spese di lite delle altre parti perché non costituite, peraltro citate in appello solo ai fini della litis denuntiatio (art. 332 c.p.c.).
Al rigetto dell'impugnazione, consegue anche l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13 c. 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 2790/2024 del Tribunale di Taranto emessa in data 18 novembre 2024 proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 con ricorso depositato il 16.01.2025, così provvede:
1) rigetta l'appello;
4 2) condanna al rimborso in favore di delle Parte_1 CP_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dello avv. Cosimo Mazza;
3) nulla per spese di lite di appello nei confronti dei convenuti non costituiti.
Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Taranto, il 12.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Michele Campanale dott.ssa Anna Maria Marra
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