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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2024, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
N. 6061/2019 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Ida Perna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6061/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2025/2019
TRA
(C.F. ), nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Castellammare di Stabia (NA), il 15.02.1964, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Acanfora, presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati (SA), alla via Passanti, n. 110
APPELLANTE
E
Controparte_1
(P.IVA ), con sede in Milano, in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti
Gaetano Santucci de Magistris e Gianfranco Fazia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via F. Caracciolo, n. 9 bis
APPELLATA
E
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La difesa di parte appellante, mediante note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04.12.2023, sì concludeva: “In via preliminare
- dichiarare proponibile ed ammissibile il presente appello per i motivi di cui al presente atto;
- ammettere e/o rinnovare i mezzi istruttori richiesti in primo grado e reiterati con il presente atto, in particolare quelli già acquisiti al fascicolo d'ufficio. Nel merito - Accogliere l'atto di appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi in solido le parti convenute, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 7.933,73, oltre interessi dalla domanda;
- Condannare altresì le parti convenute sempre in solido al pagamento dei compensi professionali per il doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo ex art. 93 cpc. In via istruttoria I) - Si chiede Acquisirsi al fascicolo
d'ufficio dell'appello la produzione di parte del primo grado di giudizio nonché la documentazione esibita e depositata in originale ed allegata al fascicolo d'ufficio sempre del primo grado di giudizio. II)- In via gradata, laddove On.le Giudice d' Appello Adito, lo ritenga opportuno e/o necessario si reitera, la richiesta ex art. 356 c.p.c., ovvero, di rinnovazione totale e/o parziale della CTU medica e della prova per testi così come articolata in primo grado. III)- Infine Laddove, l'On. le Giudice d'Appello nel presente giudizio di gravame, ritenesse opportuno e necessario svolgere e/o rinnovare in tutto o in parte l'attività istruttoria esperita nel corso del giudizio di primo grado e/o dare ingresso a mezzi istruttori richiesti e non ammessi dal giudice di prime cure, e/o disporre d'ufficio attività istruttoria suppletiva, questa difesa reitera, anche nel presente grado di appello, tutte le richieste istruttorie ritualmente e tempestivamente formulate con l'atto introduttivo e nel corso della prima udienza di trattazione del giudizio di primo grado, nonché reiterate e riformulate nel corso del relativo svolgimento del processo , così come emergente dai relativi verbali di causa, che qui si intendono tutte per interamente reiterate ancora una volta, nonché trascritte, richiamate e riportate parola per parola, ed a nessuna Laddove l'On.le Giudicante dovesse disattendere le richieste istruttorie
e ritenesse la causa sufficientemente istruita, quindi matura per la decisione, questa difesa si riporta alle conclusioni come rassegnate nei propri scritti difensivi come testé trascritte,
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chiedendone l'accoglimento, e chiede che la causa venga assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; con le proprie note, del pari depositate ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte appellata sì concludeva: “si riporta alle proprie difese ed eccezion ed impugna, ancora una volta, estensivamente il gravame formulato, siccome improponibile, improcedibile ed infondata. Si riporta alle conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione ed insiste affinché l'On.le Tribunale adito voglia rigettare siccome inammissibile, improponibile ed infondato l'appello così come ex adverso formulato e condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite. Chiede assegnarsi la causa a sentenza
e, sin da ora, si dichiara disponibile a rinunciare ai termini previsti dell'art. 190 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Parte_1 evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, CP_2
e , in persona
[...] Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, per sentir condannare la citata compagnia assicurativa, in via esclusiva o in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni per le lesioni fisiche subite in conseguenza del sinistro verificatosi in data 22.06.2015, alle ore 19:00 circa, in Castellammare di Stabia (NA), alla via
Pioppaino, allorché l'istante viaggiava, in qualità di terzo trasportato, a bordo della vettura Volkswagen Golf, tg. BK470KG, di proprietà di , Controparte_2 assicurata con la società convenuta. Deduceva l'attrice che, nelle riferite circostanze di luogo e di tempo, nel mentre “stava scendendo dal veicolo Volkswagen
Golf… quest'ultimo ripartiva improvvisamente urtandola con la portiera anteriore destra, facendola rovinare al suolo e per l'effetto la stessa subiva lesioni corporali, tanto da essere trasportata presso il P.S. del P.O. di Castellammare di Stabia, ove le venivano prestate le prime cure ed i sanitari nell'occasione formulavano la seguente diagnosi: “contusione alla gamba C e al ginocchio sx” con prognosi di tre gg. ; pertanto, adiva il Giudice di Pace di
Torre Annunziata, onde ottenere il risarcimento, in suo favore, dei danni alla persona patiti per effetto del rammentato sinistro.
Costituitasi in giudizio la sola Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., espletate la prova testimoniale e la consulenza
[...]
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tecnica d'ufficio, il Giudice di Pace, con la pronuncia n. 2025/2019, depositata in data 06.03.2019, rigettava la domanda e condannava l'istante alla rifusione delle spese di giudizio in favore della costituita compagnia convenuta. ha, quindi, interposto il presente gravame, lamentando Parte_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, da parte del Giudice di prime cure, con peculiare riferimento alla disamina del contenuto del verbale di pronto soccorso prodotto dall'attrice ora appellante, agli esiti della prova orale e alle risultanze dell'espletata c.t.u.; ha, dunque, domandato, accogliersi la spiegata impugnazione e, per l'effetto, riformarsi la decisione gravata, con condanna delle parti convenute, odierne appellate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti mediante il pagamento di una somma pari a Euro 7.933,73, oltre interessi dalla domanda, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e con attribuzione al procuratore antistatario.
, in persona del l.r.p.t., Controparte_3 si è costituita nel presente giudizio, eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e l'infondatezza della stessa impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Non si è costituito . Controparte_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, all'esito del deposito, ex art. 127 ter c.p.c., delle note in sostituzione dell'udienza del
04.12.2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Tribunale, con ordinanza depositata il 03.01.2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali (a decorrere dal 17.01.2024).
***
1. Preliminarmente, valga osservare che l'appellato , quantunque Controparte_2 ritualmente citato in giudizio con atto di citazione in appello notificato in data
04.10.2019, non ha inteso costituirsi;
pertanto, occorre dichiararne la contumacia.
2. Ancora preliminarmente, occorre chiarire che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di
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riproposizione, né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione in proposito.
3. Quanto all'ammissibilità del proposto gravame, occorre respingere l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dall'appellata società ex art. 348-bis
c.p.c., non ravvisandosi, nel caso di specie, i presupposti per addivenire alla declaratoria di non ammissibilità del gravame ai sensi della norma suddetta, avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a suffragio dell'appello interposto.
4. Tanto premesso, nel merito l'appello è destituito di fondamento per le ragioni che si vanno a esporre di seguito.
con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, ha adito Parte_1
l'autorità giudiziaria lamentando di aver subito, nelle circostanze di tempo e di luogo ivi meglio precisate, lesioni personali, patite nel discendere dall'autovettura di proprietà di , sulla quale era trasportata, atteso che ella cadeva Controparte_2 rovinosamente al suolo a causa della manovra del conducente, il quale “ripartiva improvvisamente urtandola con la portiera anteriore destra”; di talché, l'istante ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a ottenere il risarcimento dei danni patiti
- a seguito delle lesioni subite in conseguenza del sinistro per cui si controverte -
“dalla Compagnia Assicurativa ivi convenuta, in essere all'epoca del sinistro per la RCA sul veicolo sul quale viaggiava in qualità di terza trasportata” e, “per l'effetto, condannare” la stessa compagnia “in via esclusiva e/o in solido con il presunto responsabile civile… al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali”.
Valga, allora, osservare che l'art. 141 d.lgs. n. 209/2005 dispone che il trasportato, a prescindere dalle responsabilità dei conducenti di veicoli coinvolti nel sinistro, ha in ogni caso diritto a essere risarcito dei danni subiti dalla compagnia assicurativa presso la quale, al momento dell'evento dannoso, era assicurato il veicolo trasportante.
Nondimeno, la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, ha statuito che “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle
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altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (Cass., S.U., 30.11.2022, n. 35318).
Di talché, in applicazione delle rammentate coordinate ermeneutiche, la mancanza del coinvolgimento di due veicoli fa venir meno l'applicabilità dell'art. 141, ma non la tutela del terzo trasportato, essendo detta azione “aggiuntiva” rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento, avendo il terzo la possibilità di agire ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 144 cod. ass., che riconosce al danneggiato l'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, e dell'art. 2054 c.c., in tema di responsabilità derivante da circolazione dei veicoli, con conseguente diverso onere della prova.
L'ordinamento accorda, infatti, al trasportato la scelta di ricorrere all'azione ex art. 141 cod. ass. nei riguardi dell'assicurazione del vettore ovvero all'ordinaria azione ex art. 144 cod. ass. nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile;
la principale differenza che sussiste tra detti rimedi riguarda l'ampiezza del thema decidendum, in quanto nell'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del vettore l'oggetto del giudizio non comprende l'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. e non ai sensi dell'art. 144
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cod. ass., non può limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma deve valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli.
Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. non può condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata.
Tanto precisato, nel caso che occupa, sebbene l'azione proposta non sia inquadrabile nell'ambito dell'art. 141 cod. ass. (per mancanza del presupposto applicativo dato dal coinvolgimento di almeno due veicoli), la domanda risarcitoria, avanzata dalla terza trasportata, deve essere qualificata ai sensi dell'art. 144 cod. ass..
Dunque, correttamente riqualificata ai sensi dell'art. 144 cod. ass. la domanda, la stessa, sulla scorta della complessiva valutazione del materiale probatorio assunto in primo grado, deve, tuttavia, ritenersi nel merito infondata e non provata per i motivi che seguono.
In primo luogo, l'istante ha descritto in maniera approssimativa i fatti di causa nell'atto di citazione che ha dato avvio al giudizio, non risultando precisato il punto esatto lungo Via Pioppaino in cui si verificava il sinistro, essendo stato del tutto omesso un qualsiasi riferimento su detta strada (come, ad esempio, un numero civico o un'attività commerciale presente lungo la careggiata) ed essendo stata, altresì, ricostruita in maniera oltremodo generica e incompleta la dinamica dell'evento, tanto che, ivi, si legge unicamente: “la parte attrice, in qualità di terza trasportata sul posto anteriore passeggero, nel mentre stava scendendo dal veicolo marca
Volkswagen Golf con targa n. BK470KG, quest'ultimo ripartiva improvvisamente urtandola con la portiera anteriore destra, facendola rovinare al suolo e per l'effetto la stessa subiva lesioni corporali”, senza indicare una qualche possibile causa della predetta ripartenza
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(come, ad esempio, l'imprudente e/o negligente condotta di guida del conducente), né precisando la modalità di estrinsecazione della stessa (se, ad esempio, a velocità sostenuta) e omettendo di descrivere il punto di impatto tra l'autovettura succitata e la danneggiata, nonché omettendo di dettagliare la presunta caduta della trasportata e di precisare su che lato l'attrice rovinava al suolo.
Ulteriormente, i testi escussi nel giudizio di primo grado, e Controparte_5 [...]
, hanno reso deposizioni che non convincono quanto all'affidabilità CP_6 del narrato: esse si limitano a un racconto stringato e laconico, sono estremamente parsimoniose di riferimenti ulteriori o di circostanze di contorno che valgano ad avallarne la genuinità. Invero, la narrazione dei fatti operata dai testimoni si presenta assai vaga e imprecisa in merito alla descrizione del luogo teatro dell'evento, alla ragione della presenza dei testi in loco, alla dinamica dell'incidente: entrambi i testimoni hanno riferito di aver assistito all'incidente in via Pioppaino, nei pressi del Bar “ , ma tali indicazioni non permettono Org_1 di localizzare con certezza né il punto esatto ove il sinistro si verificava, né la posizione dei testi rispetto all'evento e, dunque, il loro punto di osservazione e la distanza dalla quale assistevano all'incidente; ancora, nulla hanno precisato, i detti testi, in ordine alla tipologia della strada, al corrispondente senso di marcia e alla posizione dell'autovettura di rispetto alla carreggiata (solo il teste Controparte_2
ha - genericamente - riferito di aver visto la Golf accostata “sul Controparte_6 lato destro della carreggiata con direzione Pompei”); infine, eccessivamente vaghe appaiono le testimonianze suddette in ordine alla dinamica del sinistro, rispetto alla quale i testi omettono di descrivere il punto d'impatto tra “la portiera lato anteriore destra” dell'autovettura del Castello e la danneggiata, nonché nulla riferiscono sulle modalità della presunta caduta al suolo della trasportata (cfr. verbale di udienza del 30.05.2017 e del 16.03.2018, fascicolo di ufficio relativo al giudizio di primo grado).
A ciò aggiungasi che, nella copia del verbale di Pronto Soccorso n. 2015/36369, redatto dai sanitari del presidio di Castellammare di Stabia, ove Org_2
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l'attrice ebbe a recarsi dopo il sinistro - avverso cui non è stata proposta querela di falso -, alla voce “anamnesi” ivi recata, si legge, testualmente: “paziente giunge in ps in seguito a caduta accidentale”, e, con riferimento alla circostanza se il fatto si sia verificato per responsabilità di terzi, si legge testualmente: “no” (cfr. produzione per relativa al giudizio di primo grado); sicché, posto che, Parte_1 come statuito dalla Corte di Cassazione Civile (sez. VI, ordinanza 28 luglio 2020,
n. 16030), “Il certificato medico di pronto soccorso è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato sia delle dichiarazioni al medesimo rese. Nel caso in cui il paziente-danneggiato non abbia proposto querela di falso in danno del medico certificatore, deve ritenersi che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate proprio dal danneggiato e che il loro contenuto sia quello verbalizzato”, deve ritenersi che abbia reso le summenzionate dichiarazioni al Parte_1 pubblico ufficiale redigente il verbale suddetto, in specie relative alla “caduta accidentale” della medesima danneggiata e all'assenza di responsabilità in capo a terzi.
A tali lacune, non può certo sopperire la c.t.u., mancando a monte la prova del fatto.
Orbene, alla luce delle lacune e delle contraddizioni rinvenute a seguito di un'attenta e scrupolosa disamina del quadro probatorio in atti, la domanda attorea deve ritenersi infondata e non provata, non avendo l'istante assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda proposta in primo grado va disattesa, in quanto infondata nel merito.
L'appello, dunque, non può che essere respinto.
5.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022
(ratione temporis applicabile, stante l'avvenuto completamento delle prestazioni professionali in data successiva al 23.10.2022, data di entrata in vigore del
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predetto D.M.), per le cause di cognizione del Tribunale di valore ricompreso nello scaglione da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta e della semplicità delle questioni trattate, nonché tenuto conto del mancato compimento di attività istruttoria in questa fase.
Nulla va disposto per le spese in favore di , in quanto contumace. Controparte_2
5.2. Infine, considerati la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass., Sez. un., 20.02.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal Giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, cit.; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria). L'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, infatti, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Parte_1
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Annunziata n. 2025/2019, depositata il 06.03.2019, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) rigetta l'appello;
3) condanna al rimborso in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 1.700,00
a titolo di compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge,
e rimborso spese generali al 15%;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, T.U. Spese di Giustizia, se dovuto.
Così deciso in Torre Annunziata in data 05 giugno 2024.
Il Giudice
dott.ssa Ida Perna
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Ida Perna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6061/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2025/2019
TRA
(C.F. ), nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Castellammare di Stabia (NA), il 15.02.1964, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Acanfora, presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati (SA), alla via Passanti, n. 110
APPELLANTE
E
Controparte_1
(P.IVA ), con sede in Milano, in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti
Gaetano Santucci de Magistris e Gianfranco Fazia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via F. Caracciolo, n. 9 bis
APPELLATA
E
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La difesa di parte appellante, mediante note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04.12.2023, sì concludeva: “In via preliminare
- dichiarare proponibile ed ammissibile il presente appello per i motivi di cui al presente atto;
- ammettere e/o rinnovare i mezzi istruttori richiesti in primo grado e reiterati con il presente atto, in particolare quelli già acquisiti al fascicolo d'ufficio. Nel merito - Accogliere l'atto di appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi in solido le parti convenute, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 7.933,73, oltre interessi dalla domanda;
- Condannare altresì le parti convenute sempre in solido al pagamento dei compensi professionali per il doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo ex art. 93 cpc. In via istruttoria I) - Si chiede Acquisirsi al fascicolo
d'ufficio dell'appello la produzione di parte del primo grado di giudizio nonché la documentazione esibita e depositata in originale ed allegata al fascicolo d'ufficio sempre del primo grado di giudizio. II)- In via gradata, laddove On.le Giudice d' Appello Adito, lo ritenga opportuno e/o necessario si reitera, la richiesta ex art. 356 c.p.c., ovvero, di rinnovazione totale e/o parziale della CTU medica e della prova per testi così come articolata in primo grado. III)- Infine Laddove, l'On. le Giudice d'Appello nel presente giudizio di gravame, ritenesse opportuno e necessario svolgere e/o rinnovare in tutto o in parte l'attività istruttoria esperita nel corso del giudizio di primo grado e/o dare ingresso a mezzi istruttori richiesti e non ammessi dal giudice di prime cure, e/o disporre d'ufficio attività istruttoria suppletiva, questa difesa reitera, anche nel presente grado di appello, tutte le richieste istruttorie ritualmente e tempestivamente formulate con l'atto introduttivo e nel corso della prima udienza di trattazione del giudizio di primo grado, nonché reiterate e riformulate nel corso del relativo svolgimento del processo , così come emergente dai relativi verbali di causa, che qui si intendono tutte per interamente reiterate ancora una volta, nonché trascritte, richiamate e riportate parola per parola, ed a nessuna Laddove l'On.le Giudicante dovesse disattendere le richieste istruttorie
e ritenesse la causa sufficientemente istruita, quindi matura per la decisione, questa difesa si riporta alle conclusioni come rassegnate nei propri scritti difensivi come testé trascritte,
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chiedendone l'accoglimento, e chiede che la causa venga assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; con le proprie note, del pari depositate ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte appellata sì concludeva: “si riporta alle proprie difese ed eccezion ed impugna, ancora una volta, estensivamente il gravame formulato, siccome improponibile, improcedibile ed infondata. Si riporta alle conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione ed insiste affinché l'On.le Tribunale adito voglia rigettare siccome inammissibile, improponibile ed infondato l'appello così come ex adverso formulato e condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite. Chiede assegnarsi la causa a sentenza
e, sin da ora, si dichiara disponibile a rinunciare ai termini previsti dell'art. 190 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Parte_1 evocava in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, CP_2
e , in persona
[...] Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, per sentir condannare la citata compagnia assicurativa, in via esclusiva o in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni per le lesioni fisiche subite in conseguenza del sinistro verificatosi in data 22.06.2015, alle ore 19:00 circa, in Castellammare di Stabia (NA), alla via
Pioppaino, allorché l'istante viaggiava, in qualità di terzo trasportato, a bordo della vettura Volkswagen Golf, tg. BK470KG, di proprietà di , Controparte_2 assicurata con la società convenuta. Deduceva l'attrice che, nelle riferite circostanze di luogo e di tempo, nel mentre “stava scendendo dal veicolo Volkswagen
Golf… quest'ultimo ripartiva improvvisamente urtandola con la portiera anteriore destra, facendola rovinare al suolo e per l'effetto la stessa subiva lesioni corporali, tanto da essere trasportata presso il P.S. del P.O. di Castellammare di Stabia, ove le venivano prestate le prime cure ed i sanitari nell'occasione formulavano la seguente diagnosi: “contusione alla gamba C e al ginocchio sx” con prognosi di tre gg. ; pertanto, adiva il Giudice di Pace di
Torre Annunziata, onde ottenere il risarcimento, in suo favore, dei danni alla persona patiti per effetto del rammentato sinistro.
Costituitasi in giudizio la sola Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., espletate la prova testimoniale e la consulenza
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tecnica d'ufficio, il Giudice di Pace, con la pronuncia n. 2025/2019, depositata in data 06.03.2019, rigettava la domanda e condannava l'istante alla rifusione delle spese di giudizio in favore della costituita compagnia convenuta. ha, quindi, interposto il presente gravame, lamentando Parte_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, da parte del Giudice di prime cure, con peculiare riferimento alla disamina del contenuto del verbale di pronto soccorso prodotto dall'attrice ora appellante, agli esiti della prova orale e alle risultanze dell'espletata c.t.u.; ha, dunque, domandato, accogliersi la spiegata impugnazione e, per l'effetto, riformarsi la decisione gravata, con condanna delle parti convenute, odierne appellate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti mediante il pagamento di una somma pari a Euro 7.933,73, oltre interessi dalla domanda, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e con attribuzione al procuratore antistatario.
, in persona del l.r.p.t., Controparte_3 si è costituita nel presente giudizio, eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e l'infondatezza della stessa impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Non si è costituito . Controparte_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, all'esito del deposito, ex art. 127 ter c.p.c., delle note in sostituzione dell'udienza del
04.12.2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Tribunale, con ordinanza depositata il 03.01.2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali (a decorrere dal 17.01.2024).
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1. Preliminarmente, valga osservare che l'appellato , quantunque Controparte_2 ritualmente citato in giudizio con atto di citazione in appello notificato in data
04.10.2019, non ha inteso costituirsi;
pertanto, occorre dichiararne la contumacia.
2. Ancora preliminarmente, occorre chiarire che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di
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riproposizione, né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione in proposito.
3. Quanto all'ammissibilità del proposto gravame, occorre respingere l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dall'appellata società ex art. 348-bis
c.p.c., non ravvisandosi, nel caso di specie, i presupposti per addivenire alla declaratoria di non ammissibilità del gravame ai sensi della norma suddetta, avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a suffragio dell'appello interposto.
4. Tanto premesso, nel merito l'appello è destituito di fondamento per le ragioni che si vanno a esporre di seguito.
con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, ha adito Parte_1
l'autorità giudiziaria lamentando di aver subito, nelle circostanze di tempo e di luogo ivi meglio precisate, lesioni personali, patite nel discendere dall'autovettura di proprietà di , sulla quale era trasportata, atteso che ella cadeva Controparte_2 rovinosamente al suolo a causa della manovra del conducente, il quale “ripartiva improvvisamente urtandola con la portiera anteriore destra”; di talché, l'istante ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a ottenere il risarcimento dei danni patiti
- a seguito delle lesioni subite in conseguenza del sinistro per cui si controverte -
“dalla Compagnia Assicurativa ivi convenuta, in essere all'epoca del sinistro per la RCA sul veicolo sul quale viaggiava in qualità di terza trasportata” e, “per l'effetto, condannare” la stessa compagnia “in via esclusiva e/o in solido con il presunto responsabile civile… al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali”.
Valga, allora, osservare che l'art. 141 d.lgs. n. 209/2005 dispone che il trasportato, a prescindere dalle responsabilità dei conducenti di veicoli coinvolti nel sinistro, ha in ogni caso diritto a essere risarcito dei danni subiti dalla compagnia assicurativa presso la quale, al momento dell'evento dannoso, era assicurato il veicolo trasportante.
Nondimeno, la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, ha statuito che “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle
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altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (Cass., S.U., 30.11.2022, n. 35318).
Di talché, in applicazione delle rammentate coordinate ermeneutiche, la mancanza del coinvolgimento di due veicoli fa venir meno l'applicabilità dell'art. 141, ma non la tutela del terzo trasportato, essendo detta azione “aggiuntiva” rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento, avendo il terzo la possibilità di agire ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 144 cod. ass., che riconosce al danneggiato l'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, e dell'art. 2054 c.c., in tema di responsabilità derivante da circolazione dei veicoli, con conseguente diverso onere della prova.
L'ordinamento accorda, infatti, al trasportato la scelta di ricorrere all'azione ex art. 141 cod. ass. nei riguardi dell'assicurazione del vettore ovvero all'ordinaria azione ex art. 144 cod. ass. nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile;
la principale differenza che sussiste tra detti rimedi riguarda l'ampiezza del thema decidendum, in quanto nell'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del vettore l'oggetto del giudizio non comprende l'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. e non ai sensi dell'art. 144
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cod. ass., non può limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma deve valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli.
Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. non può condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata.
Tanto precisato, nel caso che occupa, sebbene l'azione proposta non sia inquadrabile nell'ambito dell'art. 141 cod. ass. (per mancanza del presupposto applicativo dato dal coinvolgimento di almeno due veicoli), la domanda risarcitoria, avanzata dalla terza trasportata, deve essere qualificata ai sensi dell'art. 144 cod. ass..
Dunque, correttamente riqualificata ai sensi dell'art. 144 cod. ass. la domanda, la stessa, sulla scorta della complessiva valutazione del materiale probatorio assunto in primo grado, deve, tuttavia, ritenersi nel merito infondata e non provata per i motivi che seguono.
In primo luogo, l'istante ha descritto in maniera approssimativa i fatti di causa nell'atto di citazione che ha dato avvio al giudizio, non risultando precisato il punto esatto lungo Via Pioppaino in cui si verificava il sinistro, essendo stato del tutto omesso un qualsiasi riferimento su detta strada (come, ad esempio, un numero civico o un'attività commerciale presente lungo la careggiata) ed essendo stata, altresì, ricostruita in maniera oltremodo generica e incompleta la dinamica dell'evento, tanto che, ivi, si legge unicamente: “la parte attrice, in qualità di terza trasportata sul posto anteriore passeggero, nel mentre stava scendendo dal veicolo marca
Volkswagen Golf con targa n. BK470KG, quest'ultimo ripartiva improvvisamente urtandola con la portiera anteriore destra, facendola rovinare al suolo e per l'effetto la stessa subiva lesioni corporali”, senza indicare una qualche possibile causa della predetta ripartenza
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(come, ad esempio, l'imprudente e/o negligente condotta di guida del conducente), né precisando la modalità di estrinsecazione della stessa (se, ad esempio, a velocità sostenuta) e omettendo di descrivere il punto di impatto tra l'autovettura succitata e la danneggiata, nonché omettendo di dettagliare la presunta caduta della trasportata e di precisare su che lato l'attrice rovinava al suolo.
Ulteriormente, i testi escussi nel giudizio di primo grado, e Controparte_5 [...]
, hanno reso deposizioni che non convincono quanto all'affidabilità CP_6 del narrato: esse si limitano a un racconto stringato e laconico, sono estremamente parsimoniose di riferimenti ulteriori o di circostanze di contorno che valgano ad avallarne la genuinità. Invero, la narrazione dei fatti operata dai testimoni si presenta assai vaga e imprecisa in merito alla descrizione del luogo teatro dell'evento, alla ragione della presenza dei testi in loco, alla dinamica dell'incidente: entrambi i testimoni hanno riferito di aver assistito all'incidente in via Pioppaino, nei pressi del Bar “ , ma tali indicazioni non permettono Org_1 di localizzare con certezza né il punto esatto ove il sinistro si verificava, né la posizione dei testi rispetto all'evento e, dunque, il loro punto di osservazione e la distanza dalla quale assistevano all'incidente; ancora, nulla hanno precisato, i detti testi, in ordine alla tipologia della strada, al corrispondente senso di marcia e alla posizione dell'autovettura di rispetto alla carreggiata (solo il teste Controparte_2
ha - genericamente - riferito di aver visto la Golf accostata “sul Controparte_6 lato destro della carreggiata con direzione Pompei”); infine, eccessivamente vaghe appaiono le testimonianze suddette in ordine alla dinamica del sinistro, rispetto alla quale i testi omettono di descrivere il punto d'impatto tra “la portiera lato anteriore destra” dell'autovettura del Castello e la danneggiata, nonché nulla riferiscono sulle modalità della presunta caduta al suolo della trasportata (cfr. verbale di udienza del 30.05.2017 e del 16.03.2018, fascicolo di ufficio relativo al giudizio di primo grado).
A ciò aggiungasi che, nella copia del verbale di Pronto Soccorso n. 2015/36369, redatto dai sanitari del presidio di Castellammare di Stabia, ove Org_2
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l'attrice ebbe a recarsi dopo il sinistro - avverso cui non è stata proposta querela di falso -, alla voce “anamnesi” ivi recata, si legge, testualmente: “paziente giunge in ps in seguito a caduta accidentale”, e, con riferimento alla circostanza se il fatto si sia verificato per responsabilità di terzi, si legge testualmente: “no” (cfr. produzione per relativa al giudizio di primo grado); sicché, posto che, Parte_1 come statuito dalla Corte di Cassazione Civile (sez. VI, ordinanza 28 luglio 2020,
n. 16030), “Il certificato medico di pronto soccorso è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato sia delle dichiarazioni al medesimo rese. Nel caso in cui il paziente-danneggiato non abbia proposto querela di falso in danno del medico certificatore, deve ritenersi che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate proprio dal danneggiato e che il loro contenuto sia quello verbalizzato”, deve ritenersi che abbia reso le summenzionate dichiarazioni al Parte_1 pubblico ufficiale redigente il verbale suddetto, in specie relative alla “caduta accidentale” della medesima danneggiata e all'assenza di responsabilità in capo a terzi.
A tali lacune, non può certo sopperire la c.t.u., mancando a monte la prova del fatto.
Orbene, alla luce delle lacune e delle contraddizioni rinvenute a seguito di un'attenta e scrupolosa disamina del quadro probatorio in atti, la domanda attorea deve ritenersi infondata e non provata, non avendo l'istante assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda proposta in primo grado va disattesa, in quanto infondata nel merito.
L'appello, dunque, non può che essere respinto.
5.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022
(ratione temporis applicabile, stante l'avvenuto completamento delle prestazioni professionali in data successiva al 23.10.2022, data di entrata in vigore del
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predetto D.M.), per le cause di cognizione del Tribunale di valore ricompreso nello scaglione da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta e della semplicità delle questioni trattate, nonché tenuto conto del mancato compimento di attività istruttoria in questa fase.
Nulla va disposto per le spese in favore di , in quanto contumace. Controparte_2
5.2. Infine, considerati la natura impugnatoria del presente procedimento e l'esito dello stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass., Sez. un., 20.02.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal Giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, cit.; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta, invece, all'amministrazione giudiziaria). L'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, infatti, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Parte_1
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Annunziata n. 2025/2019, depositata il 06.03.2019, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) rigetta l'appello;
3) condanna al rimborso in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 1.700,00
a titolo di compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge,
e rimborso spese generali al 15%;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, T.U. Spese di Giustizia, se dovuto.
Così deciso in Torre Annunziata in data 05 giugno 2024.
Il Giudice
dott.ssa Ida Perna
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