TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2110/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente rel.
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice all'esito della camera di consiglio del 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2110 R.G. dell'anno 2022 tra:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Girolama Parte_1 C.F._1
Di Giovanni e dall'avv. Laura Gallo, in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra CP_1 C.F._2
Maniscalco Basile, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO con l'intervento di Pubblico Ministero avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per la ricorrente, “-Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che ne è Pt_1
l'esclusiva proprietaria;
- Rigettare la domanda riconvenzionale di controparte e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra in favore del dott. a titolo di assegno divorzile;
- Pt_1 CP_1
Onerare il dott. di corrispondere in favore della sig.ra la somma di € 600,00 CP_1 Pt_1
Pag. 1 a 7 a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-
Onerare il dott. di depositare le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio” con CP_1
vittoria di spese;
per il resistente, “Valutate le diverse capacità patrimoniale e reddituali onerare la RA Pt_1
di versare un contributo al mantenimento del marito nella misura di euro 2.500,00 mensili e/o nella maggiore o minore misura che verrà ritenuta congrua. Confermare ed onerare, ove occorra, la RA del pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative ai Pt_1
figli maggiorenni che si dovessero rendere necessarie. Ritenere e dichiarare inammissibile la richiesta di contributo al mantenimento dei figli per la loro indipendenza economica e per la carenza di legittimazione attiva della RA essendo i figli maggiorenni oltre che Pt_1 economicamente autosufficienti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1) Con ricorso depositato il 20/10/22, premesso che con decreto del Parte_2
14/12/2021 il Tribunale Ordinario di Palermo ha omologato l'accordo di separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale allegato in atti, ha chiesto di: “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Palermo il 13.12.1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo all'anno 1998 - Atto n. 10 – P.II – S.A. – Vol. 2166, ordinando all'ufficiale di Stato civile del Comune di Palermo di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, ove continuerà a vivere con i figli maggiorenni;
3) ritenere e dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti: Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”
1.2) Si è costituito in data 12/1/23 aderendo alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio e chiedendo di: “onerare la RA di versare un contributo Pt_1
al mantenimento del marito nella misura di euro 2.500,00 mensili e/o nella maggiore o minore misura che verrà ritenuta congrua. Confermare ed onerare, ove occorra, la RA del Pt_1
pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative ai figli maggiorenni che si dovessero rendere necessarie”.
Pag. 2 a 7 1.3) Con note di trattazione scritta depositate in data 26/4/23 la ha chiesto di: “Onerare il Pt_1 dott. di corrispondere in favore della sig.ra la somma di € 600,00 a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
1.4) Con note di trattazione scritta depositate in data 27/4/23 lo ha chiesto: CP_1
“Preliminarmente ritenere e dichiarare inammissibile la memoria depositata nell'interesse della RA . In ogni caso ritenere e dichiarare inammissibile tutte le domande in essa Pt_1
contenute e sulle quali non si è instaurato il necessario contraddittorio, in quanto sono comparse, in contrasto con le difese e con le affermazioni rese in sede di audizione delle parti per la prima volta nella memoria cui si replica. In subordine e senza recesso da quanto sopra concedere un termine per replicare e dedurre Nel merito Nulla si osserva in merito alla chiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio ove ne sussistano i presupposti di legge. Nell'ambito dei provvedimenti urgenti onerare la RA di versare un contributo al mantenimento del Pt_1
marito nella misura di euro 2.500,00 mensili e/o nella maggiore o minore misura che verrà ritenuta congrua. Confermare ed onerare, ove occorra, la RA del pagamento di tutte Pt_1
le spese ordinarie e straordinarie relative ai figli maggiorenni che si dovessero rendere necessarie. Nel merito confermare i provvedimenti per come sopra richiesti”.
2) In data 28.11.2023, il Tribunale di Marsala, non definitivamente pronunziando, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 13/12/1997, da e , trascritto nel Parte_2 CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo all'anno 1998 - Atto n. 10 – P.II – S.A. –
Vol. 2166, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alle restanti domande.
La causa, quindi, veniva tratta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3) Sulla richiesta di assegno divorzile.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno divorzile avanzata dallo va precisato che, alla CP_1
luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287/18, “ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto”.
Pag. 3 a 7 La determinazione dell'assegno divorziale risulta, quindi, ormai slegata dal tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio a fronte di un bilanciamento del principio di auto-responsabilità
(enunciato nella pronuncia di legittimità n.11504/2017) con quello di solidarietà, giungendosi così ad affermare che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa.
Nel caso di specie, gli elementi di natura prettamente documentale acquisiti nel coso del giudizio appaiono idonei ad escludere la ricorrenza dei presupposti del chiesto assegno divorzile.
In particolare, è emerso che la è socia al 70% della SAIS trasporti, azienda titolare di un Pt_1
notevole fatturato (“svolgo come attività lavorativa quella di imprenditore nel campo dei trasporti. La mia azienda la Sais Trasporti. Io sono socia all'incirca al 70% di questa società. Il fatturato annuale è di circa 5.000.000 euro. Il mio reddito mensile è di 4.000 euro su 14 mensilità annuale, oltre ad eventuali utili che possono variare e che si possono dividere annualmente dopo l'approvazione del bilancio ma che spesso vengono reinvestiti in azienda”; v. verbale udienza del 4/4/2023) e che lo è dottore commercialità e svolge attività lavorativa, CP_1 in qualità di dirigente, presso l'azienda Trasporti di Messina s.p.a., oltre a rivestire il ruolo di sindaco della Gesap s.p.a. (“svolgo come attività lavorativa quella di dirigente dell'azienda
Trasporti di Messina s.p.a. Sono anche dottore commercialista. Il contratto scade tra 18 mesi circa e prevede una retribuzione annuale di 118.000 euro lordi all'anno. Sono anche sindaco della Gesap s.p.a., incarico che scade ad aprile 2024, con un compenso annuo di 25.000 euro all'anno lordi.”; V. verbale di udienza del 4/4/2023).
Sul punto, giova rilevare che all'assegno divorzile – che non è collegato, si ribadisce, al criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio – devono attribuirsi una funzione assistenziale e una compensativo-perequativa.
Ad avviso del Collegio non sussistono, nel caso di specie, i presupposti assistenziali e compensativo-perequativi per poter riconoscere un assegno divorzile allo CP_1
Ed invero, oltre alle dichiarazioni rese dal resistente all'udienza del 4/4/2023, il Collegio non può non prendere, altresì, in considerazione che quest'ultimo, negli ultimi anni, ha ricevuto somme di denaro: a) dalla , in sede di separazione a titolo di assegno una tantum, per € 100.000,00 Pt_1
(v. all.ti 1, 2, 3 e 4 memoria integrativa di costituzione ricorrente depositata il 4/7/23); b) dalla vendita di un dammuso sito in Pantelleria per un corrispettivo di € 350.000,00 (v. all.6 memoria integrativa di costituzione del 4/7/23 e v. verbale udienza 4/4/2023 “la casa di Pantelleria l'ho
Pag. 4 a 7 venduta euro 350.000, che sono serviti a chiudere il mutuo di 250.000 e 100.000 sono andati a me per la rinuncia al diritto di abitazione”).
Non appare, inoltre, provato che egli abbia sacrificato le sue aspirazioni professionali per la crescita dei suoi figli o per la gestione quotidiana delle esigenze familiari, atteso che, per come ammesso dallo stesso resistente, le odierne parti sono state coadiuvate in tali attività da una colf
(“C'è sempre stata una colf a casa. Anche più di una.” v. dichiarazioni rese dallo CP_1 all'udienza del 4/4/2023 il quale si è, poi, limitato a dichiarare: “Mia figlia l'ho accompagnata sempre a scuola io fino alla maturità”).
Se da un lato, il confronto delle rispettive componenti patrimoniali, dunque, consente di concludere che lo è certamente il coniuge più “debole” e, tuttavia, le sue importanti capacità CP_1
reddituali consentono di ritenere la sussistenza in capo al convenuto di risorse sufficienti ad assicurargli una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti (cfr. Cass. Civ. sez. I,
27/05/2024, n.14691), per altro verso, non può ritenersi che il pur presente squilibrio reddituale e patrimoniale sussistente tra i coniugi sia conseguenza di un peculiare contributo del convenuto alla vita familiare (cfr. Cass. Civ. sez. I, 19/12/2023, n.35434).
Pertanto, deve disporsi il rigetto della richiesta avanzata da parte resistente di un assegno divorzile.
4) Sul mantenimento dei figli.
4.1) In ordine alla richiesta di mantenimento della in favore dei figli maggiorenni, giova Pt_1
rilevare che, relativamente al tema del pagamento dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne ma non autosufficiente, la Suprema Corte, muovendo dalla disamina dell'art. 337- septies c.c. assunta a norma centrale nel regolamento dei rapporti economici tra genitori e figli maggiorenni e rivedendo il proprio precedente orientamento, ha statuito che l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età, subentrando la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies c.c., che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto.
Raggiunta la maggiore età, dunque, si presume l'idoneità al conseguimento del reddito, che, per essere vinta, necessita della prova del diritto al mantenimento ulteriore.
Pag. 5 a 7 In conseguenza di tale meditata nuova impostazione, la Suprema Corte ha chiarito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Questa conclusione è peraltro coerente con il principio di prossimità o vicinanza della prova, in base al quale la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cassazione civile sez. I, 22/06/2023, n.17947; cfr. Cass. Civ. sez. I, 16/09/2024,
n.24731).
Sul punto si osserva che l'odierna ricorrente ha allegato la coabitazione con i figli e precisato e RS documentato in ordine ai percorsi di studio da parte dei figli e (v., ad esempio, all. 1 Per_2
nella memoria depositata in data 21/2/24 dalla ricorrente).
La ricorrente, tuttavia, ha anche dichiarato e allegato che i figli percepiscono uno stipendio mensile pari ad € 1.300,00 circa n.q. di lavoratori dipendenti della T.U.A. s.r.l. (v. all.ti 8, 9, 10 e
11 memoria integrativa costituzione ricorrente depositata il 4/7/23).
Rilevato, dunque, il difetto di prova in ordine alla mancanza di indipendenza economica dei figli
RS e ed essendo, per converso, provato che quest'ultimi sono economicamente Per_2 autosufficienti, va rigettata la domanda volta all'ottenimento di un assegno di mantenimento per i figli.
4.2) Al difetto di prole maggiorenne non economicamente autosufficiente consegue il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugal.
5) Spese di lite.
In ragione della reciproca soccombenza delle parti (della ricorrente in ordine alla richiesta di assegno di mantenimento in favore dei figli e dello in ordine alla richiesta di assegno CP_1
divorzile) si ritengono sussistere giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
Pag. 6 a 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione Civile, nella composizione indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, facendo seguito alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciata con sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 863/2023 pubblicata il 30/11/2023, così statuisce:
1) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
CP_1
2) dichiara il convenuto non tenuto alla corresponsione a favore della ricorrente di un CP_1
assegno per il mantenimento dei figli in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 13 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente rel.
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice all'esito della camera di consiglio del 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2110 R.G. dell'anno 2022 tra:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Girolama Parte_1 C.F._1
Di Giovanni e dall'avv. Laura Gallo, in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra CP_1 C.F._2
Maniscalco Basile, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO con l'intervento di Pubblico Ministero avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per la ricorrente, “-Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che ne è Pt_1
l'esclusiva proprietaria;
- Rigettare la domanda riconvenzionale di controparte e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra in favore del dott. a titolo di assegno divorzile;
- Pt_1 CP_1
Onerare il dott. di corrispondere in favore della sig.ra la somma di € 600,00 CP_1 Pt_1
Pag. 1 a 7 a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-
Onerare il dott. di depositare le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio” con CP_1
vittoria di spese;
per il resistente, “Valutate le diverse capacità patrimoniale e reddituali onerare la RA Pt_1
di versare un contributo al mantenimento del marito nella misura di euro 2.500,00 mensili e/o nella maggiore o minore misura che verrà ritenuta congrua. Confermare ed onerare, ove occorra, la RA del pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative ai Pt_1
figli maggiorenni che si dovessero rendere necessarie. Ritenere e dichiarare inammissibile la richiesta di contributo al mantenimento dei figli per la loro indipendenza economica e per la carenza di legittimazione attiva della RA essendo i figli maggiorenni oltre che Pt_1 economicamente autosufficienti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1) Con ricorso depositato il 20/10/22, premesso che con decreto del Parte_2
14/12/2021 il Tribunale Ordinario di Palermo ha omologato l'accordo di separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale allegato in atti, ha chiesto di: “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Palermo il 13.12.1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo all'anno 1998 - Atto n. 10 – P.II – S.A. – Vol. 2166, ordinando all'ufficiale di Stato civile del Comune di Palermo di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, ove continuerà a vivere con i figli maggiorenni;
3) ritenere e dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti: Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”
1.2) Si è costituito in data 12/1/23 aderendo alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio e chiedendo di: “onerare la RA di versare un contributo Pt_1
al mantenimento del marito nella misura di euro 2.500,00 mensili e/o nella maggiore o minore misura che verrà ritenuta congrua. Confermare ed onerare, ove occorra, la RA del Pt_1
pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative ai figli maggiorenni che si dovessero rendere necessarie”.
Pag. 2 a 7 1.3) Con note di trattazione scritta depositate in data 26/4/23 la ha chiesto di: “Onerare il Pt_1 dott. di corrispondere in favore della sig.ra la somma di € 600,00 a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
1.4) Con note di trattazione scritta depositate in data 27/4/23 lo ha chiesto: CP_1
“Preliminarmente ritenere e dichiarare inammissibile la memoria depositata nell'interesse della RA . In ogni caso ritenere e dichiarare inammissibile tutte le domande in essa Pt_1
contenute e sulle quali non si è instaurato il necessario contraddittorio, in quanto sono comparse, in contrasto con le difese e con le affermazioni rese in sede di audizione delle parti per la prima volta nella memoria cui si replica. In subordine e senza recesso da quanto sopra concedere un termine per replicare e dedurre Nel merito Nulla si osserva in merito alla chiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio ove ne sussistano i presupposti di legge. Nell'ambito dei provvedimenti urgenti onerare la RA di versare un contributo al mantenimento del Pt_1
marito nella misura di euro 2.500,00 mensili e/o nella maggiore o minore misura che verrà ritenuta congrua. Confermare ed onerare, ove occorra, la RA del pagamento di tutte Pt_1
le spese ordinarie e straordinarie relative ai figli maggiorenni che si dovessero rendere necessarie. Nel merito confermare i provvedimenti per come sopra richiesti”.
2) In data 28.11.2023, il Tribunale di Marsala, non definitivamente pronunziando, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 13/12/1997, da e , trascritto nel Parte_2 CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo all'anno 1998 - Atto n. 10 – P.II – S.A. –
Vol. 2166, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alle restanti domande.
La causa, quindi, veniva tratta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3) Sulla richiesta di assegno divorzile.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno divorzile avanzata dallo va precisato che, alla CP_1
luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287/18, “ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto”.
Pag. 3 a 7 La determinazione dell'assegno divorziale risulta, quindi, ormai slegata dal tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio a fronte di un bilanciamento del principio di auto-responsabilità
(enunciato nella pronuncia di legittimità n.11504/2017) con quello di solidarietà, giungendosi così ad affermare che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa.
Nel caso di specie, gli elementi di natura prettamente documentale acquisiti nel coso del giudizio appaiono idonei ad escludere la ricorrenza dei presupposti del chiesto assegno divorzile.
In particolare, è emerso che la è socia al 70% della SAIS trasporti, azienda titolare di un Pt_1
notevole fatturato (“svolgo come attività lavorativa quella di imprenditore nel campo dei trasporti. La mia azienda la Sais Trasporti. Io sono socia all'incirca al 70% di questa società. Il fatturato annuale è di circa 5.000.000 euro. Il mio reddito mensile è di 4.000 euro su 14 mensilità annuale, oltre ad eventuali utili che possono variare e che si possono dividere annualmente dopo l'approvazione del bilancio ma che spesso vengono reinvestiti in azienda”; v. verbale udienza del 4/4/2023) e che lo è dottore commercialità e svolge attività lavorativa, CP_1 in qualità di dirigente, presso l'azienda Trasporti di Messina s.p.a., oltre a rivestire il ruolo di sindaco della Gesap s.p.a. (“svolgo come attività lavorativa quella di dirigente dell'azienda
Trasporti di Messina s.p.a. Sono anche dottore commercialista. Il contratto scade tra 18 mesi circa e prevede una retribuzione annuale di 118.000 euro lordi all'anno. Sono anche sindaco della Gesap s.p.a., incarico che scade ad aprile 2024, con un compenso annuo di 25.000 euro all'anno lordi.”; V. verbale di udienza del 4/4/2023).
Sul punto, giova rilevare che all'assegno divorzile – che non è collegato, si ribadisce, al criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio – devono attribuirsi una funzione assistenziale e una compensativo-perequativa.
Ad avviso del Collegio non sussistono, nel caso di specie, i presupposti assistenziali e compensativo-perequativi per poter riconoscere un assegno divorzile allo CP_1
Ed invero, oltre alle dichiarazioni rese dal resistente all'udienza del 4/4/2023, il Collegio non può non prendere, altresì, in considerazione che quest'ultimo, negli ultimi anni, ha ricevuto somme di denaro: a) dalla , in sede di separazione a titolo di assegno una tantum, per € 100.000,00 Pt_1
(v. all.ti 1, 2, 3 e 4 memoria integrativa di costituzione ricorrente depositata il 4/7/23); b) dalla vendita di un dammuso sito in Pantelleria per un corrispettivo di € 350.000,00 (v. all.6 memoria integrativa di costituzione del 4/7/23 e v. verbale udienza 4/4/2023 “la casa di Pantelleria l'ho
Pag. 4 a 7 venduta euro 350.000, che sono serviti a chiudere il mutuo di 250.000 e 100.000 sono andati a me per la rinuncia al diritto di abitazione”).
Non appare, inoltre, provato che egli abbia sacrificato le sue aspirazioni professionali per la crescita dei suoi figli o per la gestione quotidiana delle esigenze familiari, atteso che, per come ammesso dallo stesso resistente, le odierne parti sono state coadiuvate in tali attività da una colf
(“C'è sempre stata una colf a casa. Anche più di una.” v. dichiarazioni rese dallo CP_1 all'udienza del 4/4/2023 il quale si è, poi, limitato a dichiarare: “Mia figlia l'ho accompagnata sempre a scuola io fino alla maturità”).
Se da un lato, il confronto delle rispettive componenti patrimoniali, dunque, consente di concludere che lo è certamente il coniuge più “debole” e, tuttavia, le sue importanti capacità CP_1
reddituali consentono di ritenere la sussistenza in capo al convenuto di risorse sufficienti ad assicurargli una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti (cfr. Cass. Civ. sez. I,
27/05/2024, n.14691), per altro verso, non può ritenersi che il pur presente squilibrio reddituale e patrimoniale sussistente tra i coniugi sia conseguenza di un peculiare contributo del convenuto alla vita familiare (cfr. Cass. Civ. sez. I, 19/12/2023, n.35434).
Pertanto, deve disporsi il rigetto della richiesta avanzata da parte resistente di un assegno divorzile.
4) Sul mantenimento dei figli.
4.1) In ordine alla richiesta di mantenimento della in favore dei figli maggiorenni, giova Pt_1
rilevare che, relativamente al tema del pagamento dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne ma non autosufficiente, la Suprema Corte, muovendo dalla disamina dell'art. 337- septies c.c. assunta a norma centrale nel regolamento dei rapporti economici tra genitori e figli maggiorenni e rivedendo il proprio precedente orientamento, ha statuito che l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età, subentrando la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies c.c., che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto.
Raggiunta la maggiore età, dunque, si presume l'idoneità al conseguimento del reddito, che, per essere vinta, necessita della prova del diritto al mantenimento ulteriore.
Pag. 5 a 7 In conseguenza di tale meditata nuova impostazione, la Suprema Corte ha chiarito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Questa conclusione è peraltro coerente con il principio di prossimità o vicinanza della prova, in base al quale la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cassazione civile sez. I, 22/06/2023, n.17947; cfr. Cass. Civ. sez. I, 16/09/2024,
n.24731).
Sul punto si osserva che l'odierna ricorrente ha allegato la coabitazione con i figli e precisato e RS documentato in ordine ai percorsi di studio da parte dei figli e (v., ad esempio, all. 1 Per_2
nella memoria depositata in data 21/2/24 dalla ricorrente).
La ricorrente, tuttavia, ha anche dichiarato e allegato che i figli percepiscono uno stipendio mensile pari ad € 1.300,00 circa n.q. di lavoratori dipendenti della T.U.A. s.r.l. (v. all.ti 8, 9, 10 e
11 memoria integrativa costituzione ricorrente depositata il 4/7/23).
Rilevato, dunque, il difetto di prova in ordine alla mancanza di indipendenza economica dei figli
RS e ed essendo, per converso, provato che quest'ultimi sono economicamente Per_2 autosufficienti, va rigettata la domanda volta all'ottenimento di un assegno di mantenimento per i figli.
4.2) Al difetto di prole maggiorenne non economicamente autosufficiente consegue il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugal.
5) Spese di lite.
In ragione della reciproca soccombenza delle parti (della ricorrente in ordine alla richiesta di assegno di mantenimento in favore dei figli e dello in ordine alla richiesta di assegno CP_1
divorzile) si ritengono sussistere giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
Pag. 6 a 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione Civile, nella composizione indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione, facendo seguito alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciata con sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 863/2023 pubblicata il 30/11/2023, così statuisce:
1) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da;
CP_1
2) dichiara il convenuto non tenuto alla corresponsione a favore della ricorrente di un CP_1
assegno per il mantenimento dei figli in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 13 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 7 a 7