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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4119/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
------------- sul ricorso congiunto presentato
da
rappresentato e difeso dall'avv. NAPOLEONI Parte_1
CRISTINA, presso quest'ultima elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'avv. RAVAGNAN ROBERTA, Parte_2
presso quest'ultima elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrenti -
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“1) Il figlio godrà dell'affido condiviso, con collocazione Per_1
abitativa prevalente e residenza presso la madre, con la quale convivrà ella residenza di questa in Chioggia Rione S. Andrea 465;
Pag. 1 di 10 2) Il figlio avrà facoltà di vedere e frequentare il padre e Per_1
gli altri componenti del relativo ramo genitoriale, in piena libertà,
con modalità flessibili e liberamente concordate tra i genitori,
capaci di autodeterminarsi e disponibili a collaborare,
nell'interesse superiore e preminente del figlio, perché lo stesso abbia rapporti soddisfacenti ed effettivi con entrambi genitori,
compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del medesimo.
In linea di indirizzo e per evitare contrasti, comunque i genitori hanno concordato le seguenti tempistiche:
- Lunedi, mercoledì e venerdì di ogni settimana il padre preleverà
il bambino alle ore 8,45 presso la casa materna e lo accompagnerà
al nido, successivamente il padre stesso lo riprenderà alle ore 12.00
per riaccompagnarlo alla casa materna
- Il lunedì e venerdì, poichè il padre è occupato lavorativamente nell'orario di pranzo, potrà comunque riprendere il bambino alle
15.30 presso la casa materna per riaccompagnarvelo poi alle 18.00
- Solo il mercoledì il padre lo porterà a pranzo presso la propria residenza e lo terrà con sè fino alle 18,00, quando lo riaccompagnerà
presso la casa materna.
- Il padre ogni anno gode di circa 40 giorni di ferie, non preventivabili, in cui non è legato agli orari della cucina del ristorante, quindi le parti stabiliscono che in tali periodi - che lo stesso padre comunicherà alla madre non appena ne verrà a conoscenza - potrà tenere con sè il bambino i pomeriggi del sabato e domenica a settimane alterne dalle 15,00 alle 18,00. Solo quando
Pag. 2 di 10 il bimbo sarà un po' più grande, i genitori concorderanno,
serenamente e responsabilmente tra loro, anche il pernotto ed eventuali tempi più lunghi di frequentazione che comprendano più
giorni durante le festività
- Gli imprevisti, salvo urgenze, dovranno essere comunicati tempestivamente almeno la sera prima ed il padre si impegna ad essere puntuale nel rispetto degli orari
- Le parti si dichiarano disponibili alla massima flessibilità
nell'attuazione di questo programma in caso di comprovate esigenze dell'altra parte, oltre che a compartecipare o sostituirsi reciprocamente in occasione di visite mediche o necessità
particolari del bambino
- Finchè il sig. non avrà ottenuto la patente e quindi avrà Pt_1
la disponibilità di un auto per il trasporto del bambino presso la sua residenza, verranno sospesi tutti i trasferimenti in bicicletta o motociclo o comunque mezzo non protetto dal freddo / intemperie;
egualmente il padre avrà cura che in relazione condizioni metereologiche il bambino non abbia a prendere freddo e non permanga in locali affollati, eventualmente riaccompagnandolo a casa
- se il padre reperisse comunque un mezzo protetto per l'andata, i genitori concorderanno eventualmente e previamente che la madre vada a riprendere il bambino la sera se libera da turni di lavoro o impegni personali
- il padre potrà vedere comunque il minore tutte le volte che lo richiederà ed almeno tre pomeriggi a settimana
Pag. 3 di 10 3) Il padre verserà, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di €.400,00 (quattrocento euro) mensile,
rivalutabile annualmente su base ISTAT, con bonifico bancario a favore del c/c intestato alla madre ed acceso presso filiale CP_1
di Chioggia IBAN:[...] entro il giorno
15 di ogni mese.
4) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno sopportate al 50% dalle parti e saranno versate sempre con bonifico bancario, entro 15 gg dalla richiesta. Caratteri, entità e proporzione del contributo straordinario saranno individuati secondo il “Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone” sottoscritto in Venezia 20 settembre
2019 tra Tribunale di Venezia e Ordine degli Avvocati di Venezia;
5) Il genitore non collocatario presta qui il consenso specifico all'erogazione dell'assegno unico genitore collocatario del figlio,
obbligandosi a sottoscrivere documenti se richiesti e fornire alla madre ogni anno. Pt_3
6) Le detrazioni per il figlio a carico saranno effettuate da entrambi i genitori al 50%. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno parimenti operate dai genitori nella misura pari alla quota di riparto delle spese stesse, cioè al 50%.
7) I genitori avranno a comunicarsi reciprocamente, entro 30 giorni,
eventuali variazioni di residenza o domicilio, nonché i luoghi diversi in cui intendono condurre il figlio minore.
8) I genitori sono autorizzati al rilascio/rinnovo del passaporto del figlio e, senza necessità di assenso di volta in volta rilasciato
Pag. 4 di 10 alle autorità, all'espatrio del minore per motivi di famiglia,
culturali, scolastici, ricreativi, o comunque nell'interesse del minore.
9) I genitori si impegnano a discutere civilmente nel caso sorgessero future divergenze di opinione in merito all'accudimento e/o allevamento del figlioletto, senza intromissioni da parte delle famiglie di origine.
- spese della presente procedura interamente compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 17.10.2024 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale nasceva in data 20.08.2024 Persona_2
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della relazione, i ricorrenti proponevano domanda volta a regolare i loro rapporti personali e patrimoniali nell'interesse del figlio minore. Fissata l'udienza di comparizione per la data del
28.01.2025 in modalità cartolare ex art 473 bis.51 c.p.c., lette le note congiuntamente depositate il 27.12.2024 in cui le parti insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel
Pag. 5 di 10 ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dalle parti merita di essere accolta, ritenendo questo Giudice di poter recepire le conclusioni concordate dagli stessi in quanto corrispondenti all'interesse materiale e morale della prole minore, nonché siano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Attesa la concorde richiesta delle parti, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
1) ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento,
collocamento, visita e mantenimento de figlio nato Persona_2
il 20.08.2023, alle seguenti condizioni:
1) Il figlio godrà dell'affido condiviso, con collocazione Per_1
abitativa prevalente e residenza presso la madre, con la quale convivrà ella residenza di questa in Chioggia Rione S. Andrea 465;
2) Il figlio avrà facoltà di vedere e frequentare il padre e Per_1
gli altri componenti del relativo ramo genitoriale, in piena libertà,
con modalità flessibili e liberamente concordate tra i genitori,
capaci di autodeterminarsi e disponibili a collaborare,
nell'interesse superiore e preminente del figlio, perché lo stesso abbia rapporti soddisfacenti ed effettivi con entrambi genitori,
compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del medesimo.
In linea di indirizzo e per evitare contrasti, comunque i genitori hanno concordato le seguenti tempistiche:
Pag. 6 di 10 - Lunedi, mercoledì e venerdì di ogni settimana il padre preleverà
il bambino alle ore 8,45 presso la casa materna e lo accompagnerà
al nido, successivamente il padre stesso lo riprenderà alle ore 12.00
per riaccompagnarlo alla casa materna
- Il lunedì e venerdì, poichè il padre è occupato lavorativamente nell'orario di pranzo, potrà comunque riprendere il bambino alle
15.30 presso la casa materna per riaccompagnarvelo poi alle 18.00
- Solo il mercoledì il padre lo porterà a pranzo presso la propria residenza e lo terrà con sè fino alle 18,00, quando lo riaccompagnerà
presso la casa materna.
- Il padre ogni anno gode di circa 40 giorni di ferie, non preventivabili, in cui non è legato agli orari della cucina del ristorante, quindi le parti stabiliscono che in tali periodi - che lo stesso padre comunicherà alla madre non appena ne verrà a conoscenza - potrà tenere con sè il bambino i pomeriggi del sabato e domenica a settimane alterne dalle 15,00 alle 18,00. Solo quando il bimbo sarà un po' più grande, i genitori concorderanno,
serenamente e responsabilmente tra loro, anche il pernotto ed eventuali tempi più lunghi di frequentazione che comprendano più
giorni durante le festività
- Gli imprevisti, salvo urgenze, dovranno essere comunicati tempestivamente almeno la sera prima ed il padre si impegna ad essere puntuale nel rispetto degli orari
- Le parti si dichiarano disponibili alla massima flessibilità
nell'attuazione di questo programma in caso di comprovate esigenze dell'altra parte, oltre che a compartecipare o sostituirsi
Pag. 7 di 10 reciprocamente in occasione di visite mediche o necessità
particolari del bambino
- Finchè il sig. non avrà ottenuto la patente e quindi avrà Pt_1
la disponibilità di un auto per il trasporto del bambino presso la sua residenza, verranno sospesi tutti i trasferimenti in bicicletta o motociclo o comunque mezzo non protetto dal freddo / intemperie;
egualmente il padre avrà cura che in relazione condizioni metereologiche il bambino non abbia a prendere freddo e non permanga in locali affollati, eventualmente riaccompagnandolo a casa
- se il padre reperisse comunque un mezzo protetto per l'andata, i genitori concorderanno eventualmente e previamente che la madre vada a riprendere il bambino la sera se libera da turni di lavoro o impegni personali
- il padre potrà vedere comunque il minore tutte le volte che lo richiederà ed almeno tre pomeriggi a settimana
3) Il padre verserà, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di €.400,00 (quattrocento euro) mensile,
rivalutabile annualmente su base ISTAT, con bonifico bancario a favore del c/c intestato alla madre ed acceso presso filiale CP_1
di Chioggia IBAN:[...] entro il giorno
15 di ogni mese.
4) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno sopportate al 50% dalle parti e saranno versate sempre con bonifico bancario, entro 15 gg dalla richiesta. Caratteri, entità e proporzione del contributo straordinario saranno individuati secondo il “Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia
Pag. 8 di 10 di famiglia e delle persone” sottoscritto in Venezia 20 settembre
2019 tra Tribunale di Venezia e Ordine degli Avvocati di Venezia;
5) Il genitore non collocatario presta qui il consenso specifico all'erogazione dell'assegno unico genitore collocatario del figlio,
obbligandosi a sottoscrivere documenti se richiesti e fornire alla madre ogni anno. Pt_3
6) Le detrazioni per il figlio a carico saranno effettuate da entrambi i genitori al 50%. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno parimenti operate dai genitori nella misura pari alla quota di riparto delle spese stesse, cioè al 50%.
7) I genitori avranno a comunicarsi reciprocamente, entro 30 giorni,
eventuali variazioni di residenza o domicilio, nonché i luoghi diversi in cui intendono condurre il figlio minore.
8) I genitori sono autorizzati al rilascio/rinnovo del passaporto del figlio e, senza necessità di assenso di volta in volta rilasciato alle autorità, all'espatrio del minore per motivi di famiglia,
culturali, scolastici, ricreativi, o comunque nell'interesse del minore.
9) I genitori si impegnano a discutere civilmente nel caso sorgessero future divergenze di opinione in merito all'accudimento e/o allevamento del figlioletto, senza intromissioni da parte delle famiglie di origine;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 6.2.2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 9 di 10 Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
------------- sul ricorso congiunto presentato
da
rappresentato e difeso dall'avv. NAPOLEONI Parte_1
CRISTINA, presso quest'ultima elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'avv. RAVAGNAN ROBERTA, Parte_2
presso quest'ultima elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrenti -
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“1) Il figlio godrà dell'affido condiviso, con collocazione Per_1
abitativa prevalente e residenza presso la madre, con la quale convivrà ella residenza di questa in Chioggia Rione S. Andrea 465;
Pag. 1 di 10 2) Il figlio avrà facoltà di vedere e frequentare il padre e Per_1
gli altri componenti del relativo ramo genitoriale, in piena libertà,
con modalità flessibili e liberamente concordate tra i genitori,
capaci di autodeterminarsi e disponibili a collaborare,
nell'interesse superiore e preminente del figlio, perché lo stesso abbia rapporti soddisfacenti ed effettivi con entrambi genitori,
compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del medesimo.
In linea di indirizzo e per evitare contrasti, comunque i genitori hanno concordato le seguenti tempistiche:
- Lunedi, mercoledì e venerdì di ogni settimana il padre preleverà
il bambino alle ore 8,45 presso la casa materna e lo accompagnerà
al nido, successivamente il padre stesso lo riprenderà alle ore 12.00
per riaccompagnarlo alla casa materna
- Il lunedì e venerdì, poichè il padre è occupato lavorativamente nell'orario di pranzo, potrà comunque riprendere il bambino alle
15.30 presso la casa materna per riaccompagnarvelo poi alle 18.00
- Solo il mercoledì il padre lo porterà a pranzo presso la propria residenza e lo terrà con sè fino alle 18,00, quando lo riaccompagnerà
presso la casa materna.
- Il padre ogni anno gode di circa 40 giorni di ferie, non preventivabili, in cui non è legato agli orari della cucina del ristorante, quindi le parti stabiliscono che in tali periodi - che lo stesso padre comunicherà alla madre non appena ne verrà a conoscenza - potrà tenere con sè il bambino i pomeriggi del sabato e domenica a settimane alterne dalle 15,00 alle 18,00. Solo quando
Pag. 2 di 10 il bimbo sarà un po' più grande, i genitori concorderanno,
serenamente e responsabilmente tra loro, anche il pernotto ed eventuali tempi più lunghi di frequentazione che comprendano più
giorni durante le festività
- Gli imprevisti, salvo urgenze, dovranno essere comunicati tempestivamente almeno la sera prima ed il padre si impegna ad essere puntuale nel rispetto degli orari
- Le parti si dichiarano disponibili alla massima flessibilità
nell'attuazione di questo programma in caso di comprovate esigenze dell'altra parte, oltre che a compartecipare o sostituirsi reciprocamente in occasione di visite mediche o necessità
particolari del bambino
- Finchè il sig. non avrà ottenuto la patente e quindi avrà Pt_1
la disponibilità di un auto per il trasporto del bambino presso la sua residenza, verranno sospesi tutti i trasferimenti in bicicletta o motociclo o comunque mezzo non protetto dal freddo / intemperie;
egualmente il padre avrà cura che in relazione condizioni metereologiche il bambino non abbia a prendere freddo e non permanga in locali affollati, eventualmente riaccompagnandolo a casa
- se il padre reperisse comunque un mezzo protetto per l'andata, i genitori concorderanno eventualmente e previamente che la madre vada a riprendere il bambino la sera se libera da turni di lavoro o impegni personali
- il padre potrà vedere comunque il minore tutte le volte che lo richiederà ed almeno tre pomeriggi a settimana
Pag. 3 di 10 3) Il padre verserà, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di €.400,00 (quattrocento euro) mensile,
rivalutabile annualmente su base ISTAT, con bonifico bancario a favore del c/c intestato alla madre ed acceso presso filiale CP_1
di Chioggia IBAN:[...] entro il giorno
15 di ogni mese.
4) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno sopportate al 50% dalle parti e saranno versate sempre con bonifico bancario, entro 15 gg dalla richiesta. Caratteri, entità e proporzione del contributo straordinario saranno individuati secondo il “Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone” sottoscritto in Venezia 20 settembre
2019 tra Tribunale di Venezia e Ordine degli Avvocati di Venezia;
5) Il genitore non collocatario presta qui il consenso specifico all'erogazione dell'assegno unico genitore collocatario del figlio,
obbligandosi a sottoscrivere documenti se richiesti e fornire alla madre ogni anno. Pt_3
6) Le detrazioni per il figlio a carico saranno effettuate da entrambi i genitori al 50%. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno parimenti operate dai genitori nella misura pari alla quota di riparto delle spese stesse, cioè al 50%.
7) I genitori avranno a comunicarsi reciprocamente, entro 30 giorni,
eventuali variazioni di residenza o domicilio, nonché i luoghi diversi in cui intendono condurre il figlio minore.
8) I genitori sono autorizzati al rilascio/rinnovo del passaporto del figlio e, senza necessità di assenso di volta in volta rilasciato
Pag. 4 di 10 alle autorità, all'espatrio del minore per motivi di famiglia,
culturali, scolastici, ricreativi, o comunque nell'interesse del minore.
9) I genitori si impegnano a discutere civilmente nel caso sorgessero future divergenze di opinione in merito all'accudimento e/o allevamento del figlioletto, senza intromissioni da parte delle famiglie di origine.
- spese della presente procedura interamente compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 17.10.2024 i ricorrenti esponevano di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale nasceva in data 20.08.2024 Persona_2
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della relazione, i ricorrenti proponevano domanda volta a regolare i loro rapporti personali e patrimoniali nell'interesse del figlio minore. Fissata l'udienza di comparizione per la data del
28.01.2025 in modalità cartolare ex art 473 bis.51 c.p.c., lette le note congiuntamente depositate il 27.12.2024 in cui le parti insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel
Pag. 5 di 10 ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dalle parti merita di essere accolta, ritenendo questo Giudice di poter recepire le conclusioni concordate dagli stessi in quanto corrispondenti all'interesse materiale e morale della prole minore, nonché siano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Attesa la concorde richiesta delle parti, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
1) ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento,
collocamento, visita e mantenimento de figlio nato Persona_2
il 20.08.2023, alle seguenti condizioni:
1) Il figlio godrà dell'affido condiviso, con collocazione Per_1
abitativa prevalente e residenza presso la madre, con la quale convivrà ella residenza di questa in Chioggia Rione S. Andrea 465;
2) Il figlio avrà facoltà di vedere e frequentare il padre e Per_1
gli altri componenti del relativo ramo genitoriale, in piena libertà,
con modalità flessibili e liberamente concordate tra i genitori,
capaci di autodeterminarsi e disponibili a collaborare,
nell'interesse superiore e preminente del figlio, perché lo stesso abbia rapporti soddisfacenti ed effettivi con entrambi genitori,
compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del medesimo.
In linea di indirizzo e per evitare contrasti, comunque i genitori hanno concordato le seguenti tempistiche:
Pag. 6 di 10 - Lunedi, mercoledì e venerdì di ogni settimana il padre preleverà
il bambino alle ore 8,45 presso la casa materna e lo accompagnerà
al nido, successivamente il padre stesso lo riprenderà alle ore 12.00
per riaccompagnarlo alla casa materna
- Il lunedì e venerdì, poichè il padre è occupato lavorativamente nell'orario di pranzo, potrà comunque riprendere il bambino alle
15.30 presso la casa materna per riaccompagnarvelo poi alle 18.00
- Solo il mercoledì il padre lo porterà a pranzo presso la propria residenza e lo terrà con sè fino alle 18,00, quando lo riaccompagnerà
presso la casa materna.
- Il padre ogni anno gode di circa 40 giorni di ferie, non preventivabili, in cui non è legato agli orari della cucina del ristorante, quindi le parti stabiliscono che in tali periodi - che lo stesso padre comunicherà alla madre non appena ne verrà a conoscenza - potrà tenere con sè il bambino i pomeriggi del sabato e domenica a settimane alterne dalle 15,00 alle 18,00. Solo quando il bimbo sarà un po' più grande, i genitori concorderanno,
serenamente e responsabilmente tra loro, anche il pernotto ed eventuali tempi più lunghi di frequentazione che comprendano più
giorni durante le festività
- Gli imprevisti, salvo urgenze, dovranno essere comunicati tempestivamente almeno la sera prima ed il padre si impegna ad essere puntuale nel rispetto degli orari
- Le parti si dichiarano disponibili alla massima flessibilità
nell'attuazione di questo programma in caso di comprovate esigenze dell'altra parte, oltre che a compartecipare o sostituirsi
Pag. 7 di 10 reciprocamente in occasione di visite mediche o necessità
particolari del bambino
- Finchè il sig. non avrà ottenuto la patente e quindi avrà Pt_1
la disponibilità di un auto per il trasporto del bambino presso la sua residenza, verranno sospesi tutti i trasferimenti in bicicletta o motociclo o comunque mezzo non protetto dal freddo / intemperie;
egualmente il padre avrà cura che in relazione condizioni metereologiche il bambino non abbia a prendere freddo e non permanga in locali affollati, eventualmente riaccompagnandolo a casa
- se il padre reperisse comunque un mezzo protetto per l'andata, i genitori concorderanno eventualmente e previamente che la madre vada a riprendere il bambino la sera se libera da turni di lavoro o impegni personali
- il padre potrà vedere comunque il minore tutte le volte che lo richiederà ed almeno tre pomeriggi a settimana
3) Il padre verserà, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di €.400,00 (quattrocento euro) mensile,
rivalutabile annualmente su base ISTAT, con bonifico bancario a favore del c/c intestato alla madre ed acceso presso filiale CP_1
di Chioggia IBAN:[...] entro il giorno
15 di ogni mese.
4) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno sopportate al 50% dalle parti e saranno versate sempre con bonifico bancario, entro 15 gg dalla richiesta. Caratteri, entità e proporzione del contributo straordinario saranno individuati secondo il “Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia
Pag. 8 di 10 di famiglia e delle persone” sottoscritto in Venezia 20 settembre
2019 tra Tribunale di Venezia e Ordine degli Avvocati di Venezia;
5) Il genitore non collocatario presta qui il consenso specifico all'erogazione dell'assegno unico genitore collocatario del figlio,
obbligandosi a sottoscrivere documenti se richiesti e fornire alla madre ogni anno. Pt_3
6) Le detrazioni per il figlio a carico saranno effettuate da entrambi i genitori al 50%. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno parimenti operate dai genitori nella misura pari alla quota di riparto delle spese stesse, cioè al 50%.
7) I genitori avranno a comunicarsi reciprocamente, entro 30 giorni,
eventuali variazioni di residenza o domicilio, nonché i luoghi diversi in cui intendono condurre il figlio minore.
8) I genitori sono autorizzati al rilascio/rinnovo del passaporto del figlio e, senza necessità di assenso di volta in volta rilasciato alle autorità, all'espatrio del minore per motivi di famiglia,
culturali, scolastici, ricreativi, o comunque nell'interesse del minore.
9) I genitori si impegnano a discutere civilmente nel caso sorgessero future divergenze di opinione in merito all'accudimento e/o allevamento del figlioletto, senza intromissioni da parte delle famiglie di origine;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 6.2.2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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