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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/10/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5313/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. LA GG........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 29.07.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Giovanna Maffia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 30.09.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) La figlia minore, , è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso il padre.
2) La madre, compatibilmente con i turni di lavoro, potrà vedere e tenere con sé : un Per_1 giorno infrasettimanale, coincidente con la giornata di stacco dal turno notturno, da dopo la scuola accompagnandola direttamente alle attività extrascolastiche e riaccompagnandola a casa entro le h
21.00 oppure, compatibilmente con gli impegni di , la stessa potrà pernottare presso la Per_1 madre che la accompagnerà direttamente a scuola il giorno successivo;
a week end alternati, coincidenti con i turni di riposo della madre;
a Natale, ad anni alterni dal 23/12 al 31/12 oppure dall'1/1 al 6/1; a pasqua ad anni alterni;
e durante le ferie estive potrà restare con la Per_1 madre due settimane consecutive. 2) La casa coniugale sita a Carugate (MI) in piazza Donatori di Sangue n. 1 verrà assegnata al padre che la vivrà con i figli , e . Per_2 Per_3 Per_1
3) La madre verserà al padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 300,00
(€ 100,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata al padre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese in cui la signora lascerà la casa coniugale e sarà Parte_2 annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita a partire dal mese di luglio 2026.
4) Le spese extra assegno relative ai figli saranno a carico, di ciascuno dei genitori, nella misura del
50%, secondo le modalità indicate nelle “Linee Guida spese extra assegno”, e quindi:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale.
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata.
5) I genitori stabiliscono che l'assegno unico universale ed ogni eventuale altro sussidio che la legge prevede per i figli a carico vengano percepiti dal padre, genitore collocatario della figlia minore e presso cui continueranno ad abitare anche i due figli maggiorenni.
6) I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente, in via anticipata, ogni eventuale cambiamento di recapito telefonico, di domicilio e/o di residenza. Dovranno inoltre indicare anticipatamente all'altro genitore la località di villeggiatura in cui si recheranno con la figlia minorenne.
7) Le parti dichiarano di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto e/o questione economica e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro salvo quanto disposto ai punti precedenti in ordine al contributo di mantenimento dei figli minori.
8) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio delle rispettive carte di identità per la figlia minore, valide anche per l'espatrio, impegnandosi a compiere tutte le procedure amministrative necessarie per il rilascio e/o per il rinnovo del relativo documento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Ragusa in data
01.05.2000;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ragusa per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 18, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 09.10.2025
Il Presidente est.
LA GG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. LA GG........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 29.07.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Giovanna Maffia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 30.09.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) La figlia minore, , è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso il padre.
2) La madre, compatibilmente con i turni di lavoro, potrà vedere e tenere con sé : un Per_1 giorno infrasettimanale, coincidente con la giornata di stacco dal turno notturno, da dopo la scuola accompagnandola direttamente alle attività extrascolastiche e riaccompagnandola a casa entro le h
21.00 oppure, compatibilmente con gli impegni di , la stessa potrà pernottare presso la Per_1 madre che la accompagnerà direttamente a scuola il giorno successivo;
a week end alternati, coincidenti con i turni di riposo della madre;
a Natale, ad anni alterni dal 23/12 al 31/12 oppure dall'1/1 al 6/1; a pasqua ad anni alterni;
e durante le ferie estive potrà restare con la Per_1 madre due settimane consecutive. 2) La casa coniugale sita a Carugate (MI) in piazza Donatori di Sangue n. 1 verrà assegnata al padre che la vivrà con i figli , e . Per_2 Per_3 Per_1
3) La madre verserà al padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 300,00
(€ 100,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata al padre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese in cui la signora lascerà la casa coniugale e sarà Parte_2 annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita a partire dal mese di luglio 2026.
4) Le spese extra assegno relative ai figli saranno a carico, di ciascuno dei genitori, nella misura del
50%, secondo le modalità indicate nelle “Linee Guida spese extra assegno”, e quindi:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale.
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata.
5) I genitori stabiliscono che l'assegno unico universale ed ogni eventuale altro sussidio che la legge prevede per i figli a carico vengano percepiti dal padre, genitore collocatario della figlia minore e presso cui continueranno ad abitare anche i due figli maggiorenni.
6) I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente, in via anticipata, ogni eventuale cambiamento di recapito telefonico, di domicilio e/o di residenza. Dovranno inoltre indicare anticipatamente all'altro genitore la località di villeggiatura in cui si recheranno con la figlia minorenne.
7) Le parti dichiarano di aver già regolato tra loro ogni altro rapporto e/o questione economica e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro salvo quanto disposto ai punti precedenti in ordine al contributo di mantenimento dei figli minori.
8) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio delle rispettive carte di identità per la figlia minore, valide anche per l'espatrio, impegnandosi a compiere tutte le procedure amministrative necessarie per il rilascio e/o per il rinnovo del relativo documento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Ragusa in data
01.05.2000;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ragusa per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 18, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 09.10.2025
Il Presidente est.
LA GG