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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/09/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2340/2022 promosso da
, C.F. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Palermo, Via Leonardo Da Vinci n. 84, presso lo studio degli
Avv.ti Manlio Ferraro e Pier Luigi Licari che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569 del 21.07.2015, a firma del pag. 1 notaio in Roma, dall'Avv. Gabrile Morreale Agnello che lo Per_1
rappresenta e difende per mandato generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Avvocatura dell'Ente
R E S I S T E N T E
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.08.2022 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva che l' con nota del 23.10.2019 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 7.063,33 asseritamente corrisposta in misura superiore a quella spettante a seguito del ricalcolo della pensione Cat. INVCIV n. 07847504 per il periodo da gennaio 2018 a novembre 2019.
Eccepiva la mancanza dei presupposti per la restituzione, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito essendo non dovute le somme richieste.
Resisteva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni pag. 2 preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
Nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L.
30/12/1991 n.412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce CP_1
per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52,
pag. 3 comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si
interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai
provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987,
n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Ciò posto si osserva che la missiva del 23.10.2019 (cfr. doc. prod. CP_1
ricorrente) comunica che “…la informiamo che abbiamo provveduto a rideterminare
l'importo della sua pensione numero 07847504 categoria INVCIV a decorrere dal
1gennaio 2017….” senza che emerga alcun dolo da parte dell'odierna parte ricorrente.
L' non ha in alcun modo fornito la prova – com'era suo onere – che le CP_1
pag. 4 somme richieste a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dalla ricorrente, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
Sul punto si richiama la sentenza n. 482 del 22.01.2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate
dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in sede di
attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_2
conosce (cfr. in motivazione Cassazione civile, sez. L, n. 13232/2020).
Il ricorrente, come esposto in ricorso, ha dichiarato per il periodo di imposta
2017 e 2018 un reddito complessivo pari ad € 1.764,00 (cfr. doc. prod. ricorrente certificazione Agenzia delle Entrate 01.02.2022 e dichiarazioni redditi) e tale circostanza non risulta in alcun modo smentita dall' con la memoria di CP_2
costituzione.
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire le somme indebitamente percepite e che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi illegittimo.
pag. 5 Ne dalla costituzione dell' si hanno ulteriori notizie circa il motivo per cui CP_1
al ricorrente sono state corrisposte somme per pensione Cat. INVCIV n.
07847504 non spettanti.
Da qui l'accoglimento della domanda.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Manlio Ferraro e Pier
Luigi Licari,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti del ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 7.063,33 indicata come indebitamente erogata sulla pensione Cat. INVCIV n. 07847504 per il periodo da gennaio 2018 a novembre
2019;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Manlio Ferraro e Pier
Luigi Licari.
Così deciso in Termini Imerese il 28 settembre 2025.
pag. 6 Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2340/2022 promosso da
, C.F. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Palermo, Via Leonardo Da Vinci n. 84, presso lo studio degli
Avv.ti Manlio Ferraro e Pier Luigi Licari che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569 del 21.07.2015, a firma del pag. 1 notaio in Roma, dall'Avv. Gabrile Morreale Agnello che lo Per_1
rappresenta e difende per mandato generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Avvocatura dell'Ente
R E S I S T E N T E
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.08.2022 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva che l' con nota del 23.10.2019 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 7.063,33 asseritamente corrisposta in misura superiore a quella spettante a seguito del ricalcolo della pensione Cat. INVCIV n. 07847504 per il periodo da gennaio 2018 a novembre 2019.
Eccepiva la mancanza dei presupposti per la restituzione, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito essendo non dovute le somme richieste.
Resisteva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni pag. 2 preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
Nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L.
30/12/1991 n.412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce CP_1
per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52,
pag. 3 comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si
interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai
provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987,
n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Ciò posto si osserva che la missiva del 23.10.2019 (cfr. doc. prod. CP_1
ricorrente) comunica che “…la informiamo che abbiamo provveduto a rideterminare
l'importo della sua pensione numero 07847504 categoria INVCIV a decorrere dal
1gennaio 2017….” senza che emerga alcun dolo da parte dell'odierna parte ricorrente.
L' non ha in alcun modo fornito la prova – com'era suo onere – che le CP_1
pag. 4 somme richieste a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dalla ricorrente, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
Sul punto si richiama la sentenza n. 482 del 22.01.2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate
dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in sede di
attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_2
conosce (cfr. in motivazione Cassazione civile, sez. L, n. 13232/2020).
Il ricorrente, come esposto in ricorso, ha dichiarato per il periodo di imposta
2017 e 2018 un reddito complessivo pari ad € 1.764,00 (cfr. doc. prod. ricorrente certificazione Agenzia delle Entrate 01.02.2022 e dichiarazioni redditi) e tale circostanza non risulta in alcun modo smentita dall' con la memoria di CP_2
costituzione.
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire le somme indebitamente percepite e che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi illegittimo.
pag. 5 Ne dalla costituzione dell' si hanno ulteriori notizie circa il motivo per cui CP_1
al ricorrente sono state corrisposte somme per pensione Cat. INVCIV n.
07847504 non spettanti.
Da qui l'accoglimento della domanda.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Manlio Ferraro e Pier
Luigi Licari,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti del ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 7.063,33 indicata come indebitamente erogata sulla pensione Cat. INVCIV n. 07847504 per il periodo da gennaio 2018 a novembre
2019;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Manlio Ferraro e Pier
Luigi Licari.
Così deciso in Termini Imerese il 28 settembre 2025.
pag. 6 Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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