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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1796/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ELISA SAVOIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINA Controparte_1 C.F._2
MOTTA e dell'avv. MAURIZIO MOTTA
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno concluso congiuntamente come domandando:
“Voglia il Tribunale,
pagina 1 di 4 - Affidare in via esclusiva i minori e alla madre con collocazione Persona_1 Persona_2 presso l'abitazione materna.
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore
18,00 alla domenica sera alle ore 21,00:
- Durante le festività natalizie i bambini trascorreranno ad anni alterni con il padre o con la madre i periodi dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01, mentre durante le festività pasquali i minori trascorreranno alternativamente con il padre e la madre la giornata di Pasqua e di
Pasquetta.
- Il padre inoltre potrà tenere con sé i figli per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, periodo da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
- Il Signor verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di € CP_1
400,00=, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
- Le spese straordinarie a favore dei figli, così come indicate nel Protocollo del Tribunale di
Milano, saranno a carico, in misura del 50% dei genitori.
- L'Assegno Unico sarà integralmente a favore della GN . Parte_1
- Le parti si autorizzano reciprocante all'espatrio.
- Spese legali compensate”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 30.9.2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi domandando la regolamentazione in ordine ai figli e , nati Persona_1 Per_2
rispettivamente il 4.10.2016 e il 2.11.2018 dalla relazione con Controparte_1
La ricorrente, in particolare, dopo aver dedotto che “Il sig. è solito abusare di sostanze CP_1
alcooliche e, talvolta, fa uso di stupefacenti: nel corso degli anni ha sottoposto la ricorrente a volenze psicologiche e si disinteressa totalmente dei due figli minori, di cui si occupa in via esclusiva la madre”, ha domandato l'affido super esclusivo dei figli con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne (week end alternati senza pernotto), la fissazione del contributo paterno per il mantenimento dei figli in complessivi € 600,00 al mese e il riconoscimento a sé dell'intero assegno unico.
pagina 2 di 4 Con comparsa depositata in data 12.12.2024 si è costituto il quale, dopo Controparte_1
aver dedotto di non abusare né di alcool né di stupefacenti e di stare vedendo regolarmente i figli nei fine settimana (con anche il pernotto), ha domandato l'affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre, la regolamentazione delle visite e la fissazione del contributo per il mantenimento dei figli in € 400,00 al mese.
All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Tribunale ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.:
“1) dispone l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì alle 18.30 sino alla domenica sera alle 21;
- un pomeriggio durante la settimana dalle 18 sino alle 21;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al
6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
3) dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei minori attraverso il versamento alla madre della somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano”.
Con note depositate in occasione dell'udienza del 18.3.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni relative ai figli minori e hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
2. Le condizioni concordate dalle parti meritano accoglimento, essendo le stesse conformi alla legge nonché rispondenti all'interesse dei minori.
Quanto in particolare alla condizione relativa all'affido, il Tribunale osserva che, pur dovendosi ritenere che l'affido condiviso rappresenti il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità, tuttavia nel caso in esame può trovare accoglimento la richiesta di affido esclusivo dei minori alla madre, tenuto conto da un lato che l'ampio calendario di visite paterne garantisce ai minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre (art. 337 ter c.c.) e dall'altro lato che anche in presenza di un affido esclusivo le questioni pagina 3 di 4 più importanti relative ai figli (quali la scuola, la salute e la residenza) devono essere comunque prese congiuntamente dai genitori.
3. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1) affida i minori e in via esclusiva alla madre, con collocazione Persona_1 Persona_2
prevalente la madre;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 18,00 alla domenica sera alle ore
21,00:
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € 400,00 al
[...]
mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4) pone le spese straordinarie, identificate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
5) prende atto che l'assegno unico per i figli verrà percepito interamente da Parte_1
;
[...]
6) prende atto che entrambi i genitori si autorizzano reciprocante all'espatrio;
7) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1796/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ELISA SAVOIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINA Controparte_1 C.F._2
MOTTA e dell'avv. MAURIZIO MOTTA
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno concluso congiuntamente come domandando:
“Voglia il Tribunale,
pagina 1 di 4 - Affidare in via esclusiva i minori e alla madre con collocazione Persona_1 Persona_2 presso l'abitazione materna.
- Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore
18,00 alla domenica sera alle ore 21,00:
- Durante le festività natalizie i bambini trascorreranno ad anni alterni con il padre o con la madre i periodi dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01, mentre durante le festività pasquali i minori trascorreranno alternativamente con il padre e la madre la giornata di Pasqua e di
Pasquetta.
- Il padre inoltre potrà tenere con sé i figli per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, periodo da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
- Il Signor verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di € CP_1
400,00=, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
- Le spese straordinarie a favore dei figli, così come indicate nel Protocollo del Tribunale di
Milano, saranno a carico, in misura del 50% dei genitori.
- L'Assegno Unico sarà integralmente a favore della GN . Parte_1
- Le parti si autorizzano reciprocante all'espatrio.
- Spese legali compensate”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 30.9.2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi domandando la regolamentazione in ordine ai figli e , nati Persona_1 Per_2
rispettivamente il 4.10.2016 e il 2.11.2018 dalla relazione con Controparte_1
La ricorrente, in particolare, dopo aver dedotto che “Il sig. è solito abusare di sostanze CP_1
alcooliche e, talvolta, fa uso di stupefacenti: nel corso degli anni ha sottoposto la ricorrente a volenze psicologiche e si disinteressa totalmente dei due figli minori, di cui si occupa in via esclusiva la madre”, ha domandato l'affido super esclusivo dei figli con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne (week end alternati senza pernotto), la fissazione del contributo paterno per il mantenimento dei figli in complessivi € 600,00 al mese e il riconoscimento a sé dell'intero assegno unico.
pagina 2 di 4 Con comparsa depositata in data 12.12.2024 si è costituto il quale, dopo Controparte_1
aver dedotto di non abusare né di alcool né di stupefacenti e di stare vedendo regolarmente i figli nei fine settimana (con anche il pernotto), ha domandato l'affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre, la regolamentazione delle visite e la fissazione del contributo per il mantenimento dei figli in € 400,00 al mese.
All'esito della prima udienza, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Tribunale ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.:
“1) dispone l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì alle 18.30 sino alla domenica sera alle 21;
- un pomeriggio durante la settimana dalle 18 sino alle 21;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al
6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
3) dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei minori attraverso il versamento alla madre della somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano”.
Con note depositate in occasione dell'udienza del 18.3.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni relative ai figli minori e hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
2. Le condizioni concordate dalle parti meritano accoglimento, essendo le stesse conformi alla legge nonché rispondenti all'interesse dei minori.
Quanto in particolare alla condizione relativa all'affido, il Tribunale osserva che, pur dovendosi ritenere che l'affido condiviso rappresenti il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità, tuttavia nel caso in esame può trovare accoglimento la richiesta di affido esclusivo dei minori alla madre, tenuto conto da un lato che l'ampio calendario di visite paterne garantisce ai minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre (art. 337 ter c.c.) e dall'altro lato che anche in presenza di un affido esclusivo le questioni pagina 3 di 4 più importanti relative ai figli (quali la scuola, la salute e la residenza) devono essere comunque prese congiuntamente dai genitori.
3. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1) affida i minori e in via esclusiva alla madre, con collocazione Persona_1 Persona_2
prevalente la madre;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 18,00 alla domenica sera alle ore
21,00:
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € 400,00 al
[...]
mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4) pone le spese straordinarie, identificate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
5) prende atto che l'assegno unico per i figli verrà percepito interamente da Parte_1
;
[...]
6) prende atto che entrambi i genitori si autorizzano reciprocante all'espatrio;
7) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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