Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/06/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1907/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1907 R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: inadempimento contrattuale TRA in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1 Scafati (SA), alla via Mortellari, n.77, presso lo studio dell'avvocato Armando Federico, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
ricorrente E in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_2 Napoli, alla Via M. L. King, n. 9B, presso lo studio dell'avvocato Nadia Romeo che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti. resistente CONCLUSIONI Come da atti di causa FATTO Con ricorso ex art. 281 decies cpc la società Allure Yacht s.r.l. ( Parte_1 conveniva in giudizio la società deducendo di aver stipulato con la stessa, Controparte_2 nel mese di febbraio 2021, un contratto avente ad oggetto l'offerta di servizi web, promozionali e di social marketing, al fine di promuovere in maniera diretta ed efficace i propri prodotti attraverso foto e videoriprese da pubblicare su vari canali. Detto contratto avrebbe avuto una durata complessiva di 18 mesi (decorrenti dal 5.2.2021), con scadenza naturale al 5.6.2022, a fronte di una parte economica del complessivo importo di euro 18.666,00, da versarsi in n. 6 ratei trimestrali di pari importo (ovvero euro 850,00 + i.v.a.). In particolare, la ricorrente sosteneva di aver pagato (in data 10.2.2021) la prima tranche di fatture (a mezzo bonifico bancario) per l'importo di euro 3.111,00 i.v.a. inclusa. Dopo tale evento, la ricorrente sosteneva di aver ricevuto comunicazioni positive circa la realizzazione delle opere affidate alla resistente, tuttavia sarebbero trascorsi diversi mesi senza ricevere alcun riscontro o informazione da parte della circa le Controparte_2 attività relative al sito web da realizzare. Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente la messa online del sito sarebbe avvenuta soltanto tra il mese di ottobre e novembre 2021; mentre la consegna del materiale fotografico e video sarebbe avvenuta in data 22.9.2022. Sul punto, la ricorrente precisava che oltre ai ritardi nello svolgimento delle prestazioni, esse sarebbero state anche di scarsa qualità. Pertanto, essa chiedeva la risoluzione del contratto e la restituzione delle somme già indebitamente pagate. Inoltre, contestava anche l'ulteriore fattura ricevuta dalla resistente del 22.9.2022 (fattura n. 40/2022 dell'importo complessivo di euro 9.380,33 oltre i.v.a.), a fronte dell'inadempimento contrattuale della resistente, oltre che per la totale infondatezza delle spettanze rivendicate. In conclusione, chiedeva, dunque: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società e, per l'effetto, condannarla alla restituzione integrale della Controparte_2
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somma complessiva di euro 9.333,00; accertare, altresì, l'infondatezza della richiesta di pagamento avanzata da a mezzo di spedizione della fattura n. 40/2022 di Controparte_2 importo complessivo di euro 9.380,33 oltre i.v.a. al 22%; oltre le spese, con attribuzione. Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio la la quale nel contestare in Controparte_2 fatto e in diritto l'avversa domanda deduceva di aver svolto compiutamente l'incarico affidatole, mediante lo svolgimento delle attività contrattualmente pattuite (così come meglio specificato nella comparsa di costituzione e risposta). In particolare, in riferimento alla realizzazione del sito web e della relativa pubblicazione, la resistente deduceva che prima della sottoscrizione del contratto de quo, la ricorrente era già titolare di un dominio web;
pertanto, la progettazione del nuovo sito da parte Pt_2 della resistente, avrebbe comportato la migrazione del dominio di proprietà della ricorrente su altro server web maggiormente funzionale all'implementazione del portale. I tempi relativi alla pubblicazione online dello stesso sarebbero dipesi anche, ed in maniera determinante, dalla tempistica tecnica per la migrazione dal server web. In ogni caso in data 11.5.2021 era stata avviata la relativa procedura e nel mese di giugno 2021 il sito era regolarmente online. Peraltro, la società resistente evidenziava, poi, come il contratto stipulato non prevedesse tempi di realizzazione puntuali dei servizi commissionati, i quali, in ogni caso, erano comunque stati forniti nel rispetto dei tempi minimi di realizzazione tecnica. Inoltre, contrariamente a quanto esposto dalla Allure, deduceva l'inadempimento della ricorrente nel non aver reso possibile il regolare svolgimento dei lavori oggetto del contratto: per mancanza di imbarcazioni per shooting e foto e poi per aver persino interrotto i pagamenti relativi alle fatture 52/21 e 40/22 per un totale di euro 13.555,00. In conclusione, chiedeva: respingere la domanda avversaria, e spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 13.555,00. La causa veniva istruita mercé espletamento di prova per testi. Acquisita quindi documentazione varia e sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza. DIRITTO
In primo luogo, va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 30.10.01 n. 13533, in base al quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve essere applicato al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni etc.), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di
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dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (principio ribadito da ultimo in Cass. n. 826 del 20/01/2015). Nel caso di specie, va evidenziato che agli atti risultano esibiti atti la proposta contrattuale formulata dalla resistente (in data 5.2.2021) e l'accettazione della stessa da parte della (il successivo 6.2.2021). Da tali documenti si evince in maniera CP_1 sufficientemente determinata l'oggetto ed il contenuto del contratto di cui trattasi. In particolare, il contratto obbligava la società fornitrice del servizio a garantire alla committente le seguenti prestazioni:
- realizzazione del logo aziendale “Allure 38” e sua gamma prodotti;
- realizzazione del sito internet aziendale, con presentazione del cantiere e dei relativi prodotti;
- realizzazione del depliant e delle brochure del prodotto;
- realizzazione di almeno due (2) servizi fotografici;
- realizzazione di almeno due (2) giornate di riprese video tramite utilizzo di minicam e drone, per assicurare almeno dieci (10) minispot da caricare sul web e social della durata di trenta secondi
- creazione e gestione di profili social: Linkedin, Youtube, Facebook, Instagram per la durata di 18 mesi.
La proposta tuttavia, non prevedeva l'adempimento delle obbligazioni assunte entro un termine convenzionalmente stabilito dalle parti, ferma, ovviamente, la garanzia del perfetto adempimento delle obbligazioni stesse. Il compenso (non contestato) a carico della era di 18.666,00 da versarsi in sei CP_1 ratei trimestrali di pari importo (ovvero euro 850,00 + i.v.a. 22%), includente anche un budget mensile per adv social pari ad euro 300,00. Ciò posto, parte ricorrente ha contestato in primis un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni in capo alla resistente;
in secondo luogo un non corretto svolgimento delle prestazioni caratterizzato, in particolare, da un'errata strutturazione e realizzazione del sito web richiesto;
inoltre risulta contestata l'assenza Orbene, da un'attenta lettura della documentazione presente in atti, viene in rilievo che la Allure Yacht s.r.l. ha sollevato contestazioni inerenti sia il ritardo nell'esecuzione delle opere, nonché la mancata esecuzione delle stesse a regola d'arte (asserendo che la resistente avrebbe consegnato solo in data 22.9.2022 del materiale fotografico e video di scarsa qualità, con poche diapositive e spezzoni di video sconnessi ed inutilizzabili in qualsiasi ipotesi di montaggio). A fronte di tali contestazioni, la ha prodotto, per contro, un folto Controparte_2 scambio di conversazioni intercorse mediante il servizio di messaggistica istantanea Whatsapp (per il periodo oggetto di causa), nonché via e-mail atto ad attestare l'attività richiesta dalla ricorrente che, comunque, risulta essere stata svolta. Invero, dalle conversazioni Whatsapp prodotte (peraltro contestate dalla ricorrente solo in maniera davvero generica) si rinviene la presenza anche di foto, indicazioni, Qr code che, ad ogni buon conto sono indicative dello svolgimento dell'attività da parte della resistente stessa. Al riguardo va chiarito che nel nostro ordinamento vige il principio di tipicità dei mezzi di prova, in base al quale possono avere accesso nel processo civile soltanto le prove espressamente previste e disciplinate dalla legge. L'art. 2712 c.c. prevede che le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche (CAD) o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose
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rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. L'art. 2719 c.c. dispone inoltre che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. Proprio partendo da tali disposizioni, la Cassazione aveva già riconosciuto pieno valore probatorio per gli SMS e per le immagini contenute negli MMS, ritenute "elementi di prova" integrabili con altri elementi anche in caso di contestazione (Cass. Civ. 11/5/05 n. 9884), chiarendo peraltro che in caso di disconoscimento della "fedeltà" del documento all'originale, rientrerebbe nei poteri del Giudice accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 26/01/2000 n. 866, ex multis). Analogo discorso vale per i messaggi Whatsapp. In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 17 febbraio 2015, n. 3122). Nel caso di specie, non c'è stato disconoscimento di tali messaggi da parte della Allure Yacht s.r.l. (tranne un generica contestazione) e quindi possono e debbono essere utilizzati ai fini della ricostruzione del rapporto intercorso fra le parti. Ciò posto, alcun rilievo può essere in tal senso mosso dalla società ricorrente sia in merito alla “bellezza e funzionalità” delle opere svolte (oggetto di apprezzamenti meramente soggettivi e, dunque all'uopo non rilevanti), né in merito alla tempistica di svolgimento delle attività pattuite, atteso che dal contratto (in alcun modo contestato da nessuna delle parti in causa) non si rinviene l'indicazione convenzionale di alcun termine entro cui la avrebbe dovuto provvedere ad ultimare le opere pattuite. Controparte_2 In particolare emerge che le obbligazioni poste a carico di siano da CP_2 annoverarsi tra quelle di mezzo e non di risultato, anche in considerazione della circostanza secondo cui ad essere pattuita è stata un'attività di gestione e consulenza che, peraltro, e la ricorrente non ha provveduto né a smentire, né a contestarne l'entità finanche in maniera
“tecnica”. Questo significa che Graficamente era obbligata ad eseguire le attività concordate, ma non poteva essere ritenuta responsabile del mancato raggiungimento degli obiettivi Sul punto, anche la teste escussa (moglie del legale rapp.te della stessa Tes_1
), ha confermato che effettivamente “la ha realizzato ex novo un nuovo sito”; CP_1 CP_1 ciò a dimostrazione della circostanza secondo cui, lungi dall'intervallo temporale occorso (non essendo previsto contrattualmente alcun termine) le prestazioni pattuite sono comunque state svolte da parte della resistente. E poiché – come già rilevato – le obbligazioni assunte sono da ritenere “di mezzo” e non “di risultato” devesi concludere che ha comunque espletato parte delle CP_2 attività contrattualmente previste, maturando il relativo diritto a compenso Tuttavia risulta incontestato che non tutte le attività contrattualmente previste sono state realizzate, o meglio alcune di esse sono state realizzate in maniera talmente approssimativa da poter essere qualificate come inesistenti. In particolare, a fronte della contestazione, effettuata da solo il 28.9.2022 (solo dopo la fattura e la richiesta di pagamento CP_1 ricevuta dalla resistente) della mancata realizzazione dei 10 minispot e della mancata gestione dei profili social (che stessa riconosce che ha comunque CP_1 CP_2 realizzato) Infatti, a fronte di tali precise contestazioni sarebbe stato preciso onere di graficamente dimostrare di aver effettuato anche tali prestazioni, cosa che invece non è avvenuto.
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Pertanto si è in presenza di un adempimento parziale rispetto a tutte le obbligazioni pattuite contrattualmente. Posto ciò occorre dare rilievo anche al contegno tenuto dalle parti nel corso del rapporto: a fronte di un contratto sorto a febbraio 2021 le prime “serie” contestazioni sull'inesatto/ritardato/parziale adempimento si hanno solo quando invia la CP_2 fattura n. 40 con la richiesta di pagamento e invia la mail di contestazione del CP_1 28.9.2022 e di cui sopra. Pertanto, in mancanza di migliori dimostrazioni sul punto, deve ritenersi che le parti hanno dimostrato un sostanziale disinteresse alla precisa ed integrale esecuzione delle rispettive obbligazioni, sino a quando non ha ritenuto di richiedere il CP_2 pagamento della restante somma pattuita. Per tali motivi va ritenuto che il contratto si è sostanzialmente sciolto e che occorre quindi individuare il compenso spettante per la parte ini cui esso ha avuto realizzazione. Su tale ultimo punto, in mancanza di migliore dimostrazione, ritiene il giudicante che l'importo già incassato dalla (sopra indicato) sia esaustivo delle attività CP_2 espletate Pertanto la domanda proposta da deve essere rigettata, come pure deve essere CP_1 rigettata la riconvenzione spiegata da CP_2 Il rigetto di domanda principale e di riconvenzionale impone la compensazione, fra le parti delle spese di giudizio
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Allure Yacht s.r.l. nei confronti della con ricorso dep. in data 27.3.2023 così provvede: Controparte_2
- rigetta la domanda di parte ricorrente e la domanda riconvenzionale fatta dalla resistente
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese di giudizio Così deciso in Torre Annunziata addì 25.6.2025. IL GIUDICE
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