Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5268 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati dall'avv. Samuele Leo, come da C.F._2 mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 07/02/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato l'11/12/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Lecce (LE) il 2/05/1998 e che dalla loro unione
è nata la figlia , il 16/08/2000, maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 indipendente;
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa del Tribunale di Lecce dell'1/02/2010;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. Le stesse vengono, tuttavia integrate dal Tribunale in ordine al riferimento al protocollo per l'individuazione delle spese straordinarie e l'indicazione del giorno del mese nel quale il genitore non collocatario dovrà versare il contributo al mantenimento della figlia.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lecce
(LE) il 2/05/1998 da e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 Parte_2
2 civile di quel Comune al n. 87, Parte II, Serie A, anno 1998, alle medesime condizioni concordate in sede di separazione:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'UE e con l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
b) la Sig. continuerà a risiedere insieme alla figlia Parte_2 Per_1 nell'immobile sito in Lecce alla via G. De Rosis n. 17/A, peraltro di sua esclusiva proprietà;
c) il Sig. verserà, ogni giorno cinque del mese, in favore della Parte_1 figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, un Per_1 assegno, a titolo di mantenimento, della somma di euro 300,00, oltre aggiornamento ISTAT, in aggiunta alle spese straordinarie alle quali contribuirà nella misura del 50%, per la cui individuazione si fa riferimento al protocollo in vigore presso questo Tribunale;
d) le parti rinunciano reciprocamente all'attribuzione di un assegno divorzile essendo entrambe autosufficienti;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14/02/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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