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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/07/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 26/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7762/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TROSO UGO e l'avv. TROSO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BASILE GIUSEPPE e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ La ricorrente – dopo aver premesso che in data 26.12.22, ha ricevuto dall comunicazione di rideterminazione della pensione cat. PS n. 02540164 con la quale si comunicava che la pensione era stata ricalcolata dal 1.1.20 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020 e il ricalcolo comprendeva la rideterminazione della maggiorazione sociale prevista dall'art.38 L. 448/01. Si comunicava inoltre che da gennaio 2021 a gennaio 2023 sulla pensione, è stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo pari ad € 3.682,94. Essendo la prestazione in godimento assistenziale, l'indebito è scaturito dal superamento dei limiti di reddito previsti per legge – ha chiesto:
1. Dichiarare il diritto di ad avere annullato il Parte_1 debito di € 3.682,94, in quanto è escluso il diritto alla ripetizione dell'indebito maturato precedentemente alla comunicazione di restituzione somme, non essendo l'indebita erogazione addebitabile al ricorrente e sussistendo le condizioni di un legittimo affidamento;
2. Condannare in CP_ conseguenza l' convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle somme eventualmente recuperate a tale titolo, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, fino al soddisfo.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “l'assegno sociale è una prestazione CP_1 economica, erogata a domanda, in base all'art.3, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, e che com'è noto trattasi di beneficio a carattere provvisorio. La signora era titolare di Parte_1 assegno sociale con decorrenza 01/09/1996. Alla morte del coniuge, avvenuta in data 13/11/2019, la stessa è divenuta titolare di pensione di reversibilità: tale situazione fa venir meno l'assegno sociale, in quanto il reddito personale derivante dalla pensione di reversibilità supera i limiti di reddito, determinando l'indebito n.17389857 di euro 3682,94”.
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come correttamente dedotto dall , dagli atti risulta che il superamento dei limiti reddituali CP_1 che ha determinato il venir meno del diritto della parte ricorrente all'assegno sociale è stato determinato dal riconoscimento della pensione di reversibilità “Alla morte del coniuge, avvenuta in data 13/11/2019”; sul punto, non vi sono deduzioni di segno contrario da parte della ricorrente, sulla quale gravava invece l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire l'assegno sociale nel periodo oggetto di indebito;
la ricorrente non ha adempiuto a tale onere, limitandosi ad eccepire l'irripetibilità dei ratei di prestazione assistenziale percepiti in buona fede.
Al riguardo, si deve però rilevare che “L'erogazione provvisoria dell'assegno sociale non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa, finché il procedimento amministrativo non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo tale adempimento imprescindibile per documentare le condizioni di bisogno dell'assistito
e attivare le indispensabili verifiche da parte dell'Istituto previdenziale” (Cass. civ. Sez. lavoro
Ord., 07/02/2024, n. 3522); tale orientamento è coerente con la disciplina specifica dell'assegno sociale prevista dall'art. 3 co. 6 L. 335/95, in base al quale “… L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti…”. Si tratta quindi di prestazione legata al reddito che già nella previsione normativa
è erogata in via provvisoria ed eventuali mutamenti reddituali sopravvenuti non possono non rilevare (dando luogo alla ripetizione delle somme eventualmente erogate in eccesso).
A maggior ragione l'indebito appare ripetibile nel caso di specie, in cui il superamento dei limiti reddituali trae origine dal fatto (sopravvenuto) del riconoscimento in favore della ricorrente della pensione di reversibilità, a seguito della morte del marito;
deve essere quindi esclusa una situazione di legittimo affidamento dell'accipiens che giustifichi l'irripetibilità dei ratei percepiti.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 10/07/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 02/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 26/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7762/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TROSO UGO e l'avv. TROSO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BASILE GIUSEPPE e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ La ricorrente – dopo aver premesso che in data 26.12.22, ha ricevuto dall comunicazione di rideterminazione della pensione cat. PS n. 02540164 con la quale si comunicava che la pensione era stata ricalcolata dal 1.1.20 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020 e il ricalcolo comprendeva la rideterminazione della maggiorazione sociale prevista dall'art.38 L. 448/01. Si comunicava inoltre che da gennaio 2021 a gennaio 2023 sulla pensione, è stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo pari ad € 3.682,94. Essendo la prestazione in godimento assistenziale, l'indebito è scaturito dal superamento dei limiti di reddito previsti per legge – ha chiesto:
1. Dichiarare il diritto di ad avere annullato il Parte_1 debito di € 3.682,94, in quanto è escluso il diritto alla ripetizione dell'indebito maturato precedentemente alla comunicazione di restituzione somme, non essendo l'indebita erogazione addebitabile al ricorrente e sussistendo le condizioni di un legittimo affidamento;
2. Condannare in CP_ conseguenza l' convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle somme eventualmente recuperate a tale titolo, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, fino al soddisfo.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “l'assegno sociale è una prestazione CP_1 economica, erogata a domanda, in base all'art.3, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, e che com'è noto trattasi di beneficio a carattere provvisorio. La signora era titolare di Parte_1 assegno sociale con decorrenza 01/09/1996. Alla morte del coniuge, avvenuta in data 13/11/2019, la stessa è divenuta titolare di pensione di reversibilità: tale situazione fa venir meno l'assegno sociale, in quanto il reddito personale derivante dalla pensione di reversibilità supera i limiti di reddito, determinando l'indebito n.17389857 di euro 3682,94”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come correttamente dedotto dall , dagli atti risulta che il superamento dei limiti reddituali CP_1 che ha determinato il venir meno del diritto della parte ricorrente all'assegno sociale è stato determinato dal riconoscimento della pensione di reversibilità “Alla morte del coniuge, avvenuta in data 13/11/2019”; sul punto, non vi sono deduzioni di segno contrario da parte della ricorrente, sulla quale gravava invece l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire l'assegno sociale nel periodo oggetto di indebito;
la ricorrente non ha adempiuto a tale onere, limitandosi ad eccepire l'irripetibilità dei ratei di prestazione assistenziale percepiti in buona fede.
Al riguardo, si deve però rilevare che “L'erogazione provvisoria dell'assegno sociale non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa, finché il procedimento amministrativo non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo tale adempimento imprescindibile per documentare le condizioni di bisogno dell'assistito
e attivare le indispensabili verifiche da parte dell'Istituto previdenziale” (Cass. civ. Sez. lavoro
Ord., 07/02/2024, n. 3522); tale orientamento è coerente con la disciplina specifica dell'assegno sociale prevista dall'art. 3 co. 6 L. 335/95, in base al quale “… L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti…”. Si tratta quindi di prestazione legata al reddito che già nella previsione normativa
è erogata in via provvisoria ed eventuali mutamenti reddituali sopravvenuti non possono non rilevare (dando luogo alla ripetizione delle somme eventualmente erogate in eccesso).
A maggior ragione l'indebito appare ripetibile nel caso di specie, in cui il superamento dei limiti reddituali trae origine dal fatto (sopravvenuto) del riconoscimento in favore della ricorrente della pensione di reversibilità, a seguito della morte del marito;
deve essere quindi esclusa una situazione di legittimo affidamento dell'accipiens che giustifichi l'irripetibilità dei ratei percepiti.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 10/07/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 02/07/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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