Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 18 luglio 2023
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 21/01/2026, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01277/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16564/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16564 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Dealfa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo De Vecchi, Valentina Brovedani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Abruzzo, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e di Bolzano, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Sicilia, Regione Sicilia – Assessorato Alla Salute, Regione Toscana, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D’Aosta, Regione Veneto, non costituiti in giudizio;
Regione Fvg, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Zimmer Biomet Italia S.r.l., Roche Diagnostics S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del Decreto del Direttore della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022, recante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” e dei relativi allegati, nonché delle relative note di comunicazione e richiesta di pagamento del 20 dicembre 2022 e pubblicazione e degli atti alle stesse presupposti, tra cui gli atti dei Direttori Generali e dei Commissari Straordinari delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale secondo quanto richiesto dal Ministero della Salute con nota prot. 22413, dd. 29 luglio 2019, e da prendersi in considerazione secondo le disposizioni dell’articolo 3 del Decreto 6 ottobre 2022 alla validazione e certificazione del fatturato relativo all’anno di riferimento e dei relativi allegati (decreto n. 634 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 30/09/2019 e decreto n. 696 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria GI NT (ASUGI); pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 e nota prot. 18453/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); decreto n. 441 pubblicato 4 nell’albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l’Area Bassa Friulana nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l’Area GI NT nell’Azienda Sanitaria Universitaria GI NT (ASUGI); decreto n. 187 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); decreto n. 145 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO); decreto n. 376 pubblicato all’albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 dell’I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); decreto n. 149 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019, decreto n. 130 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 e decreto n. 101 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 e nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019 dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 e nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità), nonché di tutti i relativi modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, in quanto occorra, delle delibere di approvazione dei bilanci regionali, e di ogni altro atto procedimentale, anche ignoto, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento nota prot. n. 0239210 del 14 novembre 2022 pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia e inviata individualmente a mezzo PEC alle Aziende fornitrici, inviata nuovamente in data 23 novembre 2022 alle Aziende fornitrici per le quali il precedente invio non è andato a buon fine, e ogni altra corrispondenza inerente, inclusa la risposta trasmessa il 13 dicembre 2022, prot. n. 0313297; 5 - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, Serie generale n. 216; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, Serie generale n. 251; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute – DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 - ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute –DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, di contenuto ignoto; - degli accordi sanciti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR e 182/CSR); - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 17 marzo 2020 recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici - Individuazione delle fatture di interesse per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557”; 6 - in quanto occorra del Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144 e del Decreto del Ministro della Salute del 24 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019, Supplemento ordinario n. 23 di “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica conto economico (CE), stato patrimoniale (SP), dei costi di livelli essenziali di assistenza, (LA) e conto del presidio (CP), degli enti del servizio sanitario nazionale”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati;
nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Regione Abruzzo, della Regione FVG e della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a. del 9 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- con il ricorso in epigrafe, integrato con motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in oggetto;
- si sono costituite in giudizio il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione Abruzzo, la Regione FVG e la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a., il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse in conseguenza del pagamento delle quote ex art. 7 del d.l. n. 95/2025, non potendosi dichiarare cessata la materia del contendere stante il mancato deposito da parte delle regioni delle attestazioni di pagamento;
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), del c.p.a., in ragione della dichiarazione resa in tal senso da parte ricorrente.
- sussistono giusti motivi – attesa la natura in rito della pronuncia e della definizione della causa ex art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 – per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
NI CC, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | NI CC |
IL SEGRETARIO