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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/07/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere relatore
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta al n° 888 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
( c.f. ); Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Di Nicuolo e dall'Avv. Alessandro Gurreri
appellante
contro
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Lucia Scappaticci
appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Avezzano n. 253-2024, pubblicata in data 3 luglio 2024.
L'udienza del 22 aprile 2025, fissata per la discussione e decisione ex artt. 350-bis e
281-sexies c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
Conclusioni delle parti:
Per la parte appellante (come da atto di appello, non modificate):
“Voglia la Corte di Appello di l'Aquila in accoglimento dei motivi di appello di cui alle eccezioni preliminari riportate nei paragrafi 1), 2), 3, 4), 5), nonché in ordine alle eccezione, ovvero domanda riconvenzionale subordinata riporta, nel paragrafo n. 2 delle difese nel merito del presente atto di appello, accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità della sentenza impugnata, per omesso esame e/o motivazione del Tribunale sulla difese domande ed eccezione anche riconvenzioni di parte di convenuta, che ha comportato la violazione dell'art. 112 c.p.c. e per l'effetto la Corte di Appello di
L'aquila dovrà accertare e dichiarare:
via preliminare:
-Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di nullità/rescissione della transazione divisoria e per l'effetto rigettare ogni domanda di parte attrice oggi appellata nei confronti di Parte_1
-Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di nullità/rescissione della transazione divisoria in quanto espressamente e concordemente voluta dai condividenti eredi legittimi ed in quanto non dipendente da errori di stima e per l'effetto rigettare ogni domanda di parte attrice oggi appellata nei confronti di Parte_1
[...]
-Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale per tutti i diritti derivanti e connessi ad operazioni registrate sul conto corrente dedotto in giudizio scritturate prima del 28.02.2010 (decennio) antecedente il ricevimento della notifica dell'atto di citazione e in particolare di pretese restituzioni e quant'altro inerente al conto corrente postale contestato tra le de cuis e la de cuis Parte_2 Persona_1
Nel merito:
pag. 2/13 Voglia la Corte di Appello di L'Aquila in accoglimento dei motivi di appello:
-dichiarare la nullità della sentenza impugnata del Tribunale di Avezzano n. 253/2024, del 26.06.2024, pubblicata il 03.07.2024, non notificata per difetto di motivazione, ovvero per motivazione apparente e per l'effetto respingere e rigettare in ogni loro parte le domande svolte da parte attrice oggi appellata nei confronti della convenuta oggi appellante Parte_1
- in ogni caso respingere e rigettare in ogni loro parte le domande svolte da parte attrice nei confronti della convenuta in quanto inammissibili Parte_1 infondate in fatto ed in diritto;
-in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte di Appello di L'Aquila dovesse confermare la domanda di parte attrice/appellata così come riconosciuta dal Tribunale di Avezzano, e salvo gravame, l'odierna appellante chiede di riformare/modificare la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 253/2024, del 26.06.2024, pubblicata il
03.07.2024, non notificata, portando e disponendo la compensazione con l'importo complessivo di € 1.665,25 pari al 50% delle somme sostenute in via esclusiva dalla
Sig.ra relative alla de cuius , e per l'effetto Parte_1 Persona_1 detrarre della eventuale somme dovute dalla appellante l'importo di € 1.665,25, nonché
l'ulteriore importo di € 6.000,00 indebitamente percepito e proveniente dal conto corrente dedotto in giudizio.
- in ulteriore subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte di Appello di L'Aquila dovesse confermare la domanda di parte attrice/appellata così come riconosciuta dal Tribunale di Avezzano, e salvo gravame, l'odierna appellante domanda di riformare/modificare la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 253/2024, del 26.06.2024, pubblicata il 03.07.2024, non notificata, accogliendo l'eccezione riconvenzionale per l'importo complessivo di € 1.665,25 pari al 50% delle somme sostenute in via esclusiva dalla Sig.ra relative alla de cuius Parte_1
, e per l'effetto detrarre della eventuale somme dovute dalla Persona_1
pag. 3/13 appellante l'importo di € 1.665,25, nonché l'ulteriore importo di € 6.000,00 indebitamente percepito e proveniente dal conto corrente dedotto in giudizio.
-con vittoria si spese e competenze del primo grado del giudizio e del presente grado di appello”.
Per l'appellata (come in comparsa di costituzione e di risposta, non modificate):
“Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello avversario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.;
2) nel merito, rigettare il gravame di controparte in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, irragionevole e meramente pretestuoso con integrale conferma della sentenza impugnata;
3) con vittoria integrale di spese e compensi professionali per il presente giudizio di appello”.
1) La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 253-2024, depositata il 3 luglio 2024, così decideva:
“1- accoglie la domanda attrice;
2- accerta e dichiara rescissa la divisione consensuale del saldo attivo di estinzione del conto corrente postale cointestato alla defunta e alla dante causa Parte_3 dell'attrice, Controparte_2
3- condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di euro 7.288,00;
4- condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in €
3.200,00 di cui euro 250,00 per spese vive, ed € 2.950,00 per onorari professionali, oltre accessori come per legge;
pag. 4/13 5- sentenza provvisoriamente ed immediatamente esecutiva ex lege”.
1.2 Il procedimento traeva origine dall'azione esercitata da Controparte_3 unica erede per successione legittima della madre deceduta in Parte_2
L'Aquila il 23.11.2019, a sua volta coerede ab intestato, insieme con la germana della loro madre deceduta a Cocullo (AQ) Parte_1 Persona_1 il 19.02.2018.
Deduceva l'attrice che successivamente alla apertura della successione della loro madre, le germane e non avevano proceduto Parte_2 Parte_1 ad una divisione dell'asse ereditario, ma si erano limitate ad una bonaria ripartizione delle somme liquide esistenti sul conto corrente postale n. 47074984, cointestato alla defunta ed alla figlia attribuendo a Persona_1 Parte_2 quest'ultima l'importo di euro 9.368,00 (comprensivo di due mensilità pensionistiche di settembre ed ottobre 2018 dell'importo di euro 1.060,33 ciascuna, accreditate successivamente al blocco del conto effettuato da parte di a seguito Controparte_4 del decesso di , e a la rimanente somma di Persona_1 Parte_1 euro 7.288,81.
Tanto premesso e sul presupposto che la documentazione acquisita in atti consentiva di superare la presunzione di spettanza ai contitolari di quote eguali del conto corrente, fornendo anzi prova del credito vantato al momento dell'apertura della successione dalla dante causa dell'attrice, verso la contitolare per Parte_2 Persona_1 un importo di € 12.065,69, affermava che la divisione delle somme concordata dalle due coeredi in data 31.10.2018 dovesse ritenersi “nulla per inesistenza dell'oggetto ex artt.
1325-1418 c.c.”, con la conseguenza che l'attribuzione di euro 7.288,81 in favore della convenuta risultava priva di giustificazione causale;
in subordine invocava la rescissione dell'accordo ex art. 763 c.c.
In ogni caso domandava la condanna della convenuta ad indennizzare l'attrice, ai sensi dell'art. 2041 c.c., nella sua qualità di erede della de cuius della Parte_2 subìta diminuzione patrimoniale, nei limiti dell'arricchimento tratto dalla prima, eventualmente ai sensi degli artt. 2056- 1226 c.c. in ragione della riscossione anticipata pag. 5/13 di un buono fruttifero postale cui l'attrice era stata costretta a ricorrere all'indomani del decesso della madre per far fronte, tra l'altro, alle spese funerarie.
1.3 Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la Parte_1 fondatezza delle domande di parte attrice ed eccependo eventualmente in compensazione il credito dalla stessa vantato nei confronti della dante causa di quest'ultima, in ragione degli illegittimi prelievi per oltre euro 6000,00 dalla stessa effettuati sul conto corrente cointestato con la madre.
1.4 Il giudice di primo grado accoglieva le domande di parte attrice, ritenendo che la stessa avesse fornito prova della provenienza dalla propria dante causa, Parte_2
delle somme giacenti sul conto corrente alla stessa cointestato con la madre
[...]
con la conseguenza che la divisione consensuale degli importi Persona_1 presenti sul conto al decesso di quest'ultima, con attribuzione a Parte_1 dell'importo di euro 7.288,21, doveva ritenersi priva di giustificazione causale
[...] ed in lesione della quota spettante a ex art. 763 c.c. Parte_2
Condannava, pertanto, la convenuta a restituire l'importo ricevuto.
2. L'appello. Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla Parte_1 base dei seguenti motivi.
2.1 “Nullita' della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame e motivazione sulle difese eccezioni e domande di parte convenuta/appellante”.
Con tale motivo di gravame si duole l'appellante dell'omessa valutazione e motivazione, da parte del giudice di primo grado, delle numerose eccezioni sia processuali che di merito, nonché domande subordinate di compensazione, ed eccezioni riconvenzionali dalla stessa tempestivamente articolate in sede di comparsa di costituzione.
2.2 “Omessa pronuncia ovvero omessa motivazione del tribunale sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte attrice/appellata - difetto Controparte_3 di prova della qualita' di erede della de cuius . Parte_2
pag. 6/13 Lamenta l'appellante che nella sentenza di primo grado sarebbe stata omessa qualsiasi decisione in merito alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione ad agire di
[...]
sebbene la stessa non avesse fornito prova della propria qualità di CP_3 erede della madre Parte_2
2.3 “Omessa pronuncia ovvero omessa motivazione del tribunale sull'eccezione di inammissibilita' della domanda di nullita' e/o rescissione della divisione parziale dell'eredità”.
Con tale motivo ha censurato l'appellante l'impugnata sentenza lamentando che anche nel merito la decisione aveva pretermesso le eccezioni e le difese sollevate da parte convenuta, omettendo di affrontare la questione dirimente della inammissibilità della azione di nullità per mancanza dell'oggetto e di rescissione per lesione ex art. 763 c.c. in presenza di un accordo bonario con il quale le eredi avevano diviso consensualmente solo una parte del più ampio compendio ereditario, accordo che non poteva essere impugnato da terzi estranei.
2.4 “Omessa pronuncia ovvero omessa motivazione del tribunale sull'eccezione di inammissibilita' della domanda di nullita' e/o rescissione dell'asserita divisione parziale dell'eredita' in quanto transazione divisoria e comunque non dipendente da errori di stima ed concordemente voluta dai condividenti eredi legittimi”.
Con tale motivo di gravame l'appellante ha censurato la decisione laddove aveva omesso di considerare l'eccezione di inammissibilità delle azioni anche sotto il profilo della omessa considerazione dell'accordo di divisione parziale complessivamente raggiunto dalle coeredi, e della pattuizione che a seguito dell'attribuzione di parte del saldo attivo del conto corrente all'odierna appellante, quest'ultima si sarebbe occupata delle spese di successione e di destinazione urbanistica dei beni immobili, delle spese relative all'acquisto e posa in opera della tomba in granito (oltre accessori), delle spese relative all'accertamento di mancato pagamento della TA (pervenuta a nome del padre
) e delle altre spese correnti imputabile alla de cuius Persona_2 Persona_1
2.5 “Omessa pronuncia ovvero omessa motivazione del Tribunale sull'eccezione di prescrizione delle operazioni intervenute sul conto corrente postale”.
pag. 7/13 Del pari omessa, secondo la prospettazione dell'appellante, doveva ritenersi la decisione in merito alla eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla con Parte_1 riferimento ai diritti derivanti e connessi ad operazioni registrate sul conto corrente dedotto in giudizio in epoca antecedente al 28.02.2010, risultando l'atto introduttivo del giudizio notificato il 28.1.2020.
2.6 “Nullita' della sentenza impugnata per motivazione apparente”.
Con tale motivo di gravame la censura la sentenza del Tribunale di Avezzano Parte_1 sull'assunto che la stessa sarebbe priva di motivazione, ovvero presenterebbe una motivazione apparente, in quanto il Tribunale si sarebbe limitato ad aderire alle domande di parte attrice riportandone unicamente stralci dell'atto di citazione, senza fornire il ragionamento giuridico presupposto a tale decisione e senza dare atto delle difese domande ed eccezioni, anche riconvenzionali svolte dall'allora parte convenuta.
2.7 “Illegittimita' erroneita' della decisione del Tribunale nella parte in cui:
2a) ha dichiarato che la ripartizione del saldo del conto corrente postale tra le coeredi
e e' nulla per inesistenza dell'oggetto ex artt. 1325 e 1419 Pt_2 Parte_1
c.c.
2b) ha dichiarato che la maggior parte dei versamenti sarebbero stati effettuati dalla madre dell'attrice/appellata e quindi l'avvenuta ripartizione paritaria non doveva avvenire determinando in favore della convenuta/appellante un indebito
2c) ha dichiarato la rescissione ex art. 763 cc della divisione consensuale del saldo attivo di estinzione del conto corrente postale cointestato alla defunta
[...]
e alla dante causa dell'attrice/appellata, operata da Parte_3 Controparte_5 quest'ultima e dalla convenuta/appellante il 31 ottobre 2018 sulla somma portata dall'assegno postale n° 2064435403 in data 19 ottobre 2018
2d) ha condannato la convenuta/appellante ad indennizzare l'attrice/appellata della somma di euro 7.288,81, somma percepita in eccedenza dalla convenuta/appellante in quanto unica erede della madre”.
pag. 8/13 Con tale motivo di gravame l'appellante, premesso che le germane e Parte_2 con il negozio impugnato non avevano proceduto ad una Parte_1 divisione dell'asse ereditario, composto oltre che dal conto corrente per cui è causa, anche da numerosi cespiti immobiliari, come risulta peraltro, per tabulas dalla allegata dichiarazione di successione, sostiene che le decisioni concordate a suo tempo dalle parti legittimate, con le quali le stesse avevano definito parzialmente le loro pendenze, non solo non potevano ritenersi nulle, come erroneamente dichiarato dal Tribunale, ma risultavano incontestabili, in quanto frutto della volontà delle interessate, né rivedibili da soggetti estranei, ovvero non legittimati, quali l'attrice che neppure aveva provato la propria legittimazione attiva, ovvero la qualità di erede, in relazione alle decisioni assunte a suo tempo dai legittimi eredi condividenti.
Né in presenza di divisione parziale poteva invocarsi l'istituto della rescissione ex 763
c.c., il quale presuppone che vi sia stata una integrale divisione tra i coeredi, che può essere rescissa unicamente quando taluno dei coeredi provi di essere stato leso oltre il quarto.
2.8 “Omessa pronuncia ovvero omessa motivazione del Tribunale sulla domanda subordinata ovvero eccezione riconvenzionale di compensazione delle somme sostenute in via esclusiva dalla convenuta/appellante nell'interesse della de cuis Per_1
nonche' con l'ulteriore importo di euro 6.000,00 percepito indebitamente
[...] dall'attrice/appellata”.
Lamenta sotto tale profilo l'appellante l'omessa decisione da parte del giudice di prime cure sulla domanda o eccezione di compensazione dalla stessa formulata in via riconvenzionale, subordinata all'accoglimento delle pretese di controparte.
3. Si è costituita in giudizio l'appellata eccependo in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto sarebbe “ ..evidente, secondo il canone della “ragionevole probabilità”, l'impossibilità logica e giuridica che lo stesso possa essere accolto”.
Nel merito ne ha eccepito l'infondatezza.
pag. 9/13 4. L'udienza del 22 aprile 2025, fissata per la discussione e decisione ex artt. 350-bis e
281-sexies c.p.c., è stata svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
5. Motivi della decisione.
5.1. In via preliminare priva di pregio deve ritenersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., basata in ipotesi sulla mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, posto che con la riforma cosiddetta Cartabia, introdotta con d.lgs. 149/2022, la nuova formulazione della norma, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ha abolito tale filtro di inammissibilità, introducendo per le impugnazioni che non abbiano ragionevole probabilità di accoglimento un modulo decisorio semplificato.
5.2 Nel merito l'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Assorbente, in ossequio al principio della ragione più liquida, deve ritenersi la valutazione di fondatezza nel merito della censura mossa alla pronuncia con la quale il
Tribunale di Avezzano ha dichiarato “.. rescissa la divisione consensuale del saldo attivo di estinzione del conto corrente postale cointestato alla defunta
[...]
e alla dante causa dell'attrice, , condannando Parte_3 Controparte_2 [...]
“a restituire all'attrice la somma di euro 7.288,00”. Parte_1
5.3 Non è oggetto di contestazione tra le parti che madre di Parte_2
attrice in primo grado ed odierna appellata, sia deceduta in Controparte_3
L'Aquila il 23.11.2019, e che la stessa fosse coerede ab intestato, insieme con la germana della loro madre deceduta a Parte_1 Persona_1
Cocullo (AQ) il 19.02.2018.
E' del pari incontestato che, successivamente alla apertura della successione di
[...]
le coeredi e non abbiano Per_1 Parte_2 Parte_1 proceduto ad una divisione dell'intero asse ereditario, composto anche da numerosi immobili con destinazione prevalentemente agricola, per come emerge dalla denuncia di pag. 10/13 successione in atti, ma si siano limitate ad una bonaria ripartizione delle somme liquide esistenti sul conto corrente postale n. 47074984, cointestato alla defunta
[...] ed alla figlia attribuendo a quest'ultima l'importo di Per_1 Parte_2 euro 9.368,00 (comprensivo di due mensilità pensionistiche di settembre ed ottobre
2018 dell'importo di euro 1.060,33 ciascuna, accreditate successivamente al blocco del conto effettuato da parte di a seguito del decesso di Controparte_4 [...]
, e a la rimanente somma di euro 7.288,81. Per_1 Parte_1
5.4 Con l'azione esercitata nel giudizio di primo grado, ritenuta integralmente fondata dal Tribunale di Avezzano che ne ha condiviso pienamente le ragioni, CP_3
nella qualità di unica erede della madre ha impugnato
[...] Parte_2
l'accordo di divisione del saldo attivo del conto corrente intervenuto tra la madre e la di lei sorella, sostenendone la nullità ex artt. 1325 e 1418 c.c. Parte_1
“per totale inesistenza dell'oggetto”, ed in subordine la rescindibilità per lesione ex art. 763 c.c.
5.5 L'appellata decisione merita censura, avendo fatto impropria applicazione sia dell'istituto della nullità dell'accordo per inesistenza dell'oggetto, sia della rescissione della divisione per lesione ex art. 763 c.c.
5.6 Sotto il primo profilo è sufficiente osservare che a nulla rileva, in presenza di un accordo tra le coeredi, assunto nel pieno esercizio della autonomia negoziale,
l'eventuale superamento della presunzione di pari titolarità delle quote del conto corrente cointestato, risultando peraltro palese, essendo il conto intestato alla de cuius
e alla figlia che la divisione consensuale Persona_1 Parte_2 dell'attivo di euro 16.656.81 tra le due coeredi, con l'attribuzione a quest'ultima dell'importo di euro 9.368,00 e a di euro 7.288,21, non abbia Parte_1 obbedito ad un tale principio. Ciò che rileva è che l'accordo nel senso espresso dall'attribuzione delle quote nei valori evidenziati risulta raggiunto consensualmente dalle parti, senza che vi sia prova ed invero neppure prospettazione di una volontà viziata in capo alla dante causa dell'attrice, e che lo stesso ha avuto ad oggetto proprio pag. 11/13 la divisione di beni dei quali le coeredi potevano pienamente disporre;
ciò è sufficiente ad integrare l'elemento dell'oggetto del negozio.
5.7 Né si attaglia al caso in esame l'istituto della rescissione per lesione disciplinato dall'art. 763 c.c.
Prevede la norma che “La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto”.
In tema è ormai consolidato l'orientamento di legittimità che ritiene ammissibile l'azione anche con riferimento ad una divisione parziale del compendio ereditario, affermando che “L'art. 762 c.c., stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non è causa di nullità della convenuta divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un supplemento della divisione stessa, sancisce, implicitamente, la indiscutibile validità ed efficacia dell'atto parziale così compiuto, escludendo ogni possibilità di considerarlo come struttura negoziale non dotata di propria autonomia, tale, cioè, da rendere comunque necessario attendere lo scioglimento della comunione sui residui beni per poter proporre la eventuale azione di rescissione per lesione oltre il quarto, azione che sarà, pertanto, legittimamente esperibile anche in relazione alla sola divisione parziale” (Cass. sent., n. 26563 del
2021; Cass. sent. n. 8448 del 1997).
Presupposto dell'azione di rescissione è l'inesatta valutazione dei singoli beni assegnati alla quota di uno dei condividenti, con conseguente sproporzione tra quota di fatto e quota di diritto.
Il rimedio della rescissione non si applica, tuttavia, quando la sproporzione tra quota di fatto e quota di diritto sia stata voluta dalle parti, avendo in tal caso l'accordo non già natura divisoria ma traslativa.
Nel caso di specie l'accordo di ripartizione dell'attivo del conto corrente sulla base di importi in ipotesi diversi da quelli spettanti in virtù della successione legittima, in quanto avente ad oggetto somme di denaro, esclude il presupposto della inesatta valutazione dei singoli beni assegnati alla quota, con la conseguenza che la piena pag. 12/13 consapevolezza dei valori attribuiti reca con sé la volontà di disporre, nell'esercizio della insindacabile autonomia negoziale, anche eventualmente in difformità dalle quote legittime di successione.
6. Per tali motivi l'appello merita accoglimento.
7. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, con esclusione per il grado di appello della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Avezzano n. Parte_1
253/2024, pubblicata in data 3 luglio 2024, nei confronti di Controparte_3 così provvede:
• in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da Controparte_3
• condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite liquidandole per il primo grado di giudizio in euro 2540,00 per compensi, e per il presente grado in euro 1984,00 per compensi, per entrambi i gradi oltre al 15% di spese generali ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 21 luglio 2025
Cons. rel.
Francesca Coccoli
Presidente
Barbara Del Bono
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere relatore
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta al n° 888 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
( c.f. ); Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Di Nicuolo e dall'Avv. Alessandro Gurreri
appellante
contro
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Lucia Scappaticci
appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Avezzano n. 253-2024, pubblicata in data 3 luglio 2024.
L'udienza del 22 aprile 2025, fissata per la discussione e decisione ex artt. 350-bis e
281-sexies c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
Conclusioni delle parti:
Per la parte appellante (come da atto di appello, non modificate):
“Voglia la Corte di Appello di l'Aquila in accoglimento dei motivi di appello di cui alle eccezioni preliminari riportate nei paragrafi 1), 2), 3, 4), 5), nonché in ordine alle eccezione, ovvero domanda riconvenzionale subordinata riporta, nel paragrafo n. 2 delle difese nel merito del presente atto di appello, accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità della sentenza impugnata, per omesso esame e/o motivazione del Tribunale sulla difese domande ed eccezione anche riconvenzioni di parte di convenuta, che ha comportato la violazione dell'art. 112 c.p.c. e per l'effetto la Corte di Appello di
L'aquila dovrà accertare e dichiarare:
via preliminare:
-Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di nullità/rescissione della transazione divisoria e per l'effetto rigettare ogni domanda di parte attrice oggi appellata nei confronti di Parte_1
-Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di nullità/rescissione della transazione divisoria in quanto espressamente e concordemente voluta dai condividenti eredi legittimi ed in quanto non dipendente da errori di stima e per l'effetto rigettare ogni domanda di parte attrice oggi appellata nei confronti di Parte_1
[...]
-Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale per tutti i diritti derivanti e connessi ad operazioni registrate sul conto corrente dedotto in giudizio scritturate prima del 28.02.2010 (decennio) antecedente il ricevimento della notifica dell'atto di citazione e in particolare di pretese restituzioni e quant'altro inerente al conto corrente postale contestato tra le de cuis e la de cuis Parte_2 Persona_1
Nel merito:
pag. 2/13 Voglia la Corte di Appello di L'Aquila in accoglimento dei motivi di appello:
-dichiarare la nullità della sentenza impugnata del Tribunale di Avezzano n. 253/2024, del 26.06.2024, pubblicata il 03.07.2024, non notificata per difetto di motivazione, ovvero per motivazione apparente e per l'effetto respingere e rigettare in ogni loro parte le domande svolte da parte attrice oggi appellata nei confronti della convenuta oggi appellante Parte_1
- in ogni caso respingere e rigettare in ogni loro parte le domande svolte da parte attrice nei confronti della convenuta in quanto inammissibili Parte_1 infondate in fatto ed in diritto;
-in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte di Appello di L'Aquila dovesse confermare la domanda di parte attrice/appellata così come riconosciuta dal Tribunale di Avezzano, e salvo gravame, l'odierna appellante chiede di riformare/modificare la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 253/2024, del 26.06.2024, pubblicata il
03.07.2024, non notificata, portando e disponendo la compensazione con l'importo complessivo di € 1.665,25 pari al 50% delle somme sostenute in via esclusiva dalla
Sig.ra relative alla de cuius , e per l'effetto Parte_1 Persona_1 detrarre della eventuale somme dovute dalla appellante l'importo di € 1.665,25, nonché
l'ulteriore importo di € 6.000,00 indebitamente percepito e proveniente dal conto corrente dedotto in giudizio.
- in ulteriore subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte di Appello di L'Aquila dovesse confermare la domanda di parte attrice/appellata così come riconosciuta dal Tribunale di Avezzano, e salvo gravame, l'odierna appellante domanda di riformare/modificare la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 253/2024, del 26.06.2024, pubblicata il 03.07.2024, non notificata, accogliendo l'eccezione riconvenzionale per l'importo complessivo di € 1.665,25 pari al 50% delle somme sostenute in via esclusiva dalla Sig.ra relative alla de cuius Parte_1
, e per l'effetto detrarre della eventuale somme dovute dalla Persona_1
pag. 3/13 appellante l'importo di € 1.665,25, nonché l'ulteriore importo di € 6.000,00 indebitamente percepito e proveniente dal conto corrente dedotto in giudizio.
-con vittoria si spese e competenze del primo grado del giudizio e del presente grado di appello”.
Per l'appellata (come in comparsa di costituzione e di risposta, non modificate):
“Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello avversario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.;
2) nel merito, rigettare il gravame di controparte in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, irragionevole e meramente pretestuoso con integrale conferma della sentenza impugnata;
3) con vittoria integrale di spese e compensi professionali per il presente giudizio di appello”.
1) La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 253-2024, depositata il 3 luglio 2024, così decideva:
“1- accoglie la domanda attrice;
2- accerta e dichiara rescissa la divisione consensuale del saldo attivo di estinzione del conto corrente postale cointestato alla defunta e alla dante causa Parte_3 dell'attrice, Controparte_2
3- condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di euro 7.288,00;
4- condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in €
3.200,00 di cui euro 250,00 per spese vive, ed € 2.950,00 per onorari professionali, oltre accessori come per legge;
pag. 4/13 5- sentenza provvisoriamente ed immediatamente esecutiva ex lege”.
1.2 Il procedimento traeva origine dall'azione esercitata da Controparte_3 unica erede per successione legittima della madre deceduta in Parte_2
L'Aquila il 23.11.2019, a sua volta coerede ab intestato, insieme con la germana della loro madre deceduta a Cocullo (AQ) Parte_1 Persona_1 il 19.02.2018.
Deduceva l'attrice che successivamente alla apertura della successione della loro madre, le germane e non avevano proceduto Parte_2 Parte_1 ad una divisione dell'asse ereditario, ma si erano limitate ad una bonaria ripartizione delle somme liquide esistenti sul conto corrente postale n. 47074984, cointestato alla defunta ed alla figlia attribuendo a Persona_1 Parte_2 quest'ultima l'importo di euro 9.368,00 (comprensivo di due mensilità pensionistiche di settembre ed ottobre 2018 dell'importo di euro 1.060,33 ciascuna, accreditate successivamente al blocco del conto effettuato da parte di a seguito Controparte_4 del decesso di , e a la rimanente somma di Persona_1 Parte_1 euro 7.288,81.
Tanto premesso e sul presupposto che la documentazione acquisita in atti consentiva di superare la presunzione di spettanza ai contitolari di quote eguali del conto corrente, fornendo anzi prova del credito vantato al momento dell'apertura della successione dalla dante causa dell'attrice, verso la contitolare per Parte_2 Persona_1 un importo di € 12.065,69, affermava che la divisione delle somme concordata dalle due coeredi in data 31.10.2018 dovesse ritenersi “nulla per inesistenza dell'oggetto ex artt.
1325-1418 c.c.”, con la conseguenza che l'attribuzione di euro 7.288,81 in favore della convenuta risultava priva di giustificazione causale;
in subordine invocava la rescissione dell'accordo ex art. 763 c.c.
In ogni caso domandava la condanna della convenuta ad indennizzare l'attrice, ai sensi dell'art. 2041 c.c., nella sua qualità di erede della de cuius della Parte_2 subìta diminuzione patrimoniale, nei limiti dell'arricchimento tratto dalla prima, eventualmente ai sensi degli artt. 2056- 1226 c.c. in ragione della riscossione anticipata pag. 5/13 di un buono fruttifero postale cui l'attrice era stata costretta a ricorrere all'indomani del decesso della madre per far fronte, tra l'altro, alle spese funerarie.
1.3 Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la Parte_1 fondatezza delle domande di parte attrice ed eccependo eventualmente in compensazione il credito dalla stessa vantato nei confronti della dante causa di quest'ultima, in ragione degli illegittimi prelievi per oltre euro 6000,00 dalla stessa effettuati sul conto corrente cointestato con la madre.
1.4 Il giudice di primo grado accoglieva le domande di parte attrice, ritenendo che la stessa avesse fornito prova della provenienza dalla propria dante causa, Parte_2
delle somme giacenti sul conto corrente alla stessa cointestato con la madre
[...]
con la conseguenza che la divisione consensuale degli importi Persona_1 presenti sul conto al decesso di quest'ultima, con attribuzione a Parte_1 dell'importo di euro 7.288,21, doveva ritenersi priva di giustificazione causale
[...] ed in lesione della quota spettante a ex art. 763 c.c. Parte_2
Condannava, pertanto, la convenuta a restituire l'importo ricevuto.
2. L'appello. Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla Parte_1 base dei seguenti motivi.
2.1 “Nullita' della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame e motivazione sulle difese eccezioni e domande di parte convenuta/appellante”.
Con tale motivo di gravame si duole l'appellante dell'omessa valutazione e motivazione, da parte del giudice di primo grado, delle numerose eccezioni sia processuali che di merito, nonché domande subordinate di compensazione, ed eccezioni riconvenzionali dalla stessa tempestivamente articolate in sede di comparsa di costituzione.
2.2 “Omessa pronuncia ovvero omessa motivazione del tribunale sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte attrice/appellata - difetto Controparte_3 di prova della qualita' di erede della de cuius . Parte_2
pag. 6/13 Lamenta l'appellante che nella sentenza di primo grado sarebbe stata omessa qualsiasi decisione in merito alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione ad agire di
[...]
sebbene la stessa non avesse fornito prova della propria qualità di CP_3 erede della madre Parte_2
2.3 “Omessa pronuncia ovvero omessa motivazione del tribunale sull'eccezione di inammissibilita' della domanda di nullita' e/o rescissione della divisione parziale dell'eredità”.
Con tale motivo ha censurato l'appellante l'impugnata sentenza lamentando che anche nel merito la decisione aveva pretermesso le eccezioni e le difese sollevate da parte convenuta, omettendo di affrontare la questione dirimente della inammissibilità della azione di nullità per mancanza dell'oggetto e di rescissione per lesione ex art. 763 c.c. in presenza di un accordo bonario con il quale le eredi avevano diviso consensualmente solo una parte del più ampio compendio ereditario, accordo che non poteva essere impugnato da terzi estranei.
2.4 “Omessa pronuncia ovvero omessa motivazione del tribunale sull'eccezione di inammissibilita' della domanda di nullita' e/o rescissione dell'asserita divisione parziale dell'eredita' in quanto transazione divisoria e comunque non dipendente da errori di stima ed concordemente voluta dai condividenti eredi legittimi”.
Con tale motivo di gravame l'appellante ha censurato la decisione laddove aveva omesso di considerare l'eccezione di inammissibilità delle azioni anche sotto il profilo della omessa considerazione dell'accordo di divisione parziale complessivamente raggiunto dalle coeredi, e della pattuizione che a seguito dell'attribuzione di parte del saldo attivo del conto corrente all'odierna appellante, quest'ultima si sarebbe occupata delle spese di successione e di destinazione urbanistica dei beni immobili, delle spese relative all'acquisto e posa in opera della tomba in granito (oltre accessori), delle spese relative all'accertamento di mancato pagamento della TA (pervenuta a nome del padre
) e delle altre spese correnti imputabile alla de cuius Persona_2 Persona_1
2.5 “Omessa pronuncia ovvero omessa motivazione del Tribunale sull'eccezione di prescrizione delle operazioni intervenute sul conto corrente postale”.
pag. 7/13 Del pari omessa, secondo la prospettazione dell'appellante, doveva ritenersi la decisione in merito alla eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla con Parte_1 riferimento ai diritti derivanti e connessi ad operazioni registrate sul conto corrente dedotto in giudizio in epoca antecedente al 28.02.2010, risultando l'atto introduttivo del giudizio notificato il 28.1.2020.
2.6 “Nullita' della sentenza impugnata per motivazione apparente”.
Con tale motivo di gravame la censura la sentenza del Tribunale di Avezzano Parte_1 sull'assunto che la stessa sarebbe priva di motivazione, ovvero presenterebbe una motivazione apparente, in quanto il Tribunale si sarebbe limitato ad aderire alle domande di parte attrice riportandone unicamente stralci dell'atto di citazione, senza fornire il ragionamento giuridico presupposto a tale decisione e senza dare atto delle difese domande ed eccezioni, anche riconvenzionali svolte dall'allora parte convenuta.
2.7 “Illegittimita' erroneita' della decisione del Tribunale nella parte in cui:
2a) ha dichiarato che la ripartizione del saldo del conto corrente postale tra le coeredi
e e' nulla per inesistenza dell'oggetto ex artt. 1325 e 1419 Pt_2 Parte_1
c.c.
2b) ha dichiarato che la maggior parte dei versamenti sarebbero stati effettuati dalla madre dell'attrice/appellata e quindi l'avvenuta ripartizione paritaria non doveva avvenire determinando in favore della convenuta/appellante un indebito
2c) ha dichiarato la rescissione ex art. 763 cc della divisione consensuale del saldo attivo di estinzione del conto corrente postale cointestato alla defunta
[...]
e alla dante causa dell'attrice/appellata, operata da Parte_3 Controparte_5 quest'ultima e dalla convenuta/appellante il 31 ottobre 2018 sulla somma portata dall'assegno postale n° 2064435403 in data 19 ottobre 2018
2d) ha condannato la convenuta/appellante ad indennizzare l'attrice/appellata della somma di euro 7.288,81, somma percepita in eccedenza dalla convenuta/appellante in quanto unica erede della madre”.
pag. 8/13 Con tale motivo di gravame l'appellante, premesso che le germane e Parte_2 con il negozio impugnato non avevano proceduto ad una Parte_1 divisione dell'asse ereditario, composto oltre che dal conto corrente per cui è causa, anche da numerosi cespiti immobiliari, come risulta peraltro, per tabulas dalla allegata dichiarazione di successione, sostiene che le decisioni concordate a suo tempo dalle parti legittimate, con le quali le stesse avevano definito parzialmente le loro pendenze, non solo non potevano ritenersi nulle, come erroneamente dichiarato dal Tribunale, ma risultavano incontestabili, in quanto frutto della volontà delle interessate, né rivedibili da soggetti estranei, ovvero non legittimati, quali l'attrice che neppure aveva provato la propria legittimazione attiva, ovvero la qualità di erede, in relazione alle decisioni assunte a suo tempo dai legittimi eredi condividenti.
Né in presenza di divisione parziale poteva invocarsi l'istituto della rescissione ex 763
c.c., il quale presuppone che vi sia stata una integrale divisione tra i coeredi, che può essere rescissa unicamente quando taluno dei coeredi provi di essere stato leso oltre il quarto.
2.8 “Omessa pronuncia ovvero omessa motivazione del Tribunale sulla domanda subordinata ovvero eccezione riconvenzionale di compensazione delle somme sostenute in via esclusiva dalla convenuta/appellante nell'interesse della de cuis Per_1
nonche' con l'ulteriore importo di euro 6.000,00 percepito indebitamente
[...] dall'attrice/appellata”.
Lamenta sotto tale profilo l'appellante l'omessa decisione da parte del giudice di prime cure sulla domanda o eccezione di compensazione dalla stessa formulata in via riconvenzionale, subordinata all'accoglimento delle pretese di controparte.
3. Si è costituita in giudizio l'appellata eccependo in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto sarebbe “ ..evidente, secondo il canone della “ragionevole probabilità”, l'impossibilità logica e giuridica che lo stesso possa essere accolto”.
Nel merito ne ha eccepito l'infondatezza.
pag. 9/13 4. L'udienza del 22 aprile 2025, fissata per la discussione e decisione ex artt. 350-bis e
281-sexies c.p.c., è stata svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
5. Motivi della decisione.
5.1. In via preliminare priva di pregio deve ritenersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., basata in ipotesi sulla mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, posto che con la riforma cosiddetta Cartabia, introdotta con d.lgs. 149/2022, la nuova formulazione della norma, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ha abolito tale filtro di inammissibilità, introducendo per le impugnazioni che non abbiano ragionevole probabilità di accoglimento un modulo decisorio semplificato.
5.2 Nel merito l'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Assorbente, in ossequio al principio della ragione più liquida, deve ritenersi la valutazione di fondatezza nel merito della censura mossa alla pronuncia con la quale il
Tribunale di Avezzano ha dichiarato “.. rescissa la divisione consensuale del saldo attivo di estinzione del conto corrente postale cointestato alla defunta
[...]
e alla dante causa dell'attrice, , condannando Parte_3 Controparte_2 [...]
“a restituire all'attrice la somma di euro 7.288,00”. Parte_1
5.3 Non è oggetto di contestazione tra le parti che madre di Parte_2
attrice in primo grado ed odierna appellata, sia deceduta in Controparte_3
L'Aquila il 23.11.2019, e che la stessa fosse coerede ab intestato, insieme con la germana della loro madre deceduta a Parte_1 Persona_1
Cocullo (AQ) il 19.02.2018.
E' del pari incontestato che, successivamente alla apertura della successione di
[...]
le coeredi e non abbiano Per_1 Parte_2 Parte_1 proceduto ad una divisione dell'intero asse ereditario, composto anche da numerosi immobili con destinazione prevalentemente agricola, per come emerge dalla denuncia di pag. 10/13 successione in atti, ma si siano limitate ad una bonaria ripartizione delle somme liquide esistenti sul conto corrente postale n. 47074984, cointestato alla defunta
[...] ed alla figlia attribuendo a quest'ultima l'importo di Per_1 Parte_2 euro 9.368,00 (comprensivo di due mensilità pensionistiche di settembre ed ottobre
2018 dell'importo di euro 1.060,33 ciascuna, accreditate successivamente al blocco del conto effettuato da parte di a seguito del decesso di Controparte_4 [...]
, e a la rimanente somma di euro 7.288,81. Per_1 Parte_1
5.4 Con l'azione esercitata nel giudizio di primo grado, ritenuta integralmente fondata dal Tribunale di Avezzano che ne ha condiviso pienamente le ragioni, CP_3
nella qualità di unica erede della madre ha impugnato
[...] Parte_2
l'accordo di divisione del saldo attivo del conto corrente intervenuto tra la madre e la di lei sorella, sostenendone la nullità ex artt. 1325 e 1418 c.c. Parte_1
“per totale inesistenza dell'oggetto”, ed in subordine la rescindibilità per lesione ex art. 763 c.c.
5.5 L'appellata decisione merita censura, avendo fatto impropria applicazione sia dell'istituto della nullità dell'accordo per inesistenza dell'oggetto, sia della rescissione della divisione per lesione ex art. 763 c.c.
5.6 Sotto il primo profilo è sufficiente osservare che a nulla rileva, in presenza di un accordo tra le coeredi, assunto nel pieno esercizio della autonomia negoziale,
l'eventuale superamento della presunzione di pari titolarità delle quote del conto corrente cointestato, risultando peraltro palese, essendo il conto intestato alla de cuius
e alla figlia che la divisione consensuale Persona_1 Parte_2 dell'attivo di euro 16.656.81 tra le due coeredi, con l'attribuzione a quest'ultima dell'importo di euro 9.368,00 e a di euro 7.288,21, non abbia Parte_1 obbedito ad un tale principio. Ciò che rileva è che l'accordo nel senso espresso dall'attribuzione delle quote nei valori evidenziati risulta raggiunto consensualmente dalle parti, senza che vi sia prova ed invero neppure prospettazione di una volontà viziata in capo alla dante causa dell'attrice, e che lo stesso ha avuto ad oggetto proprio pag. 11/13 la divisione di beni dei quali le coeredi potevano pienamente disporre;
ciò è sufficiente ad integrare l'elemento dell'oggetto del negozio.
5.7 Né si attaglia al caso in esame l'istituto della rescissione per lesione disciplinato dall'art. 763 c.c.
Prevede la norma che “La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto”.
In tema è ormai consolidato l'orientamento di legittimità che ritiene ammissibile l'azione anche con riferimento ad una divisione parziale del compendio ereditario, affermando che “L'art. 762 c.c., stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non è causa di nullità della convenuta divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un supplemento della divisione stessa, sancisce, implicitamente, la indiscutibile validità ed efficacia dell'atto parziale così compiuto, escludendo ogni possibilità di considerarlo come struttura negoziale non dotata di propria autonomia, tale, cioè, da rendere comunque necessario attendere lo scioglimento della comunione sui residui beni per poter proporre la eventuale azione di rescissione per lesione oltre il quarto, azione che sarà, pertanto, legittimamente esperibile anche in relazione alla sola divisione parziale” (Cass. sent., n. 26563 del
2021; Cass. sent. n. 8448 del 1997).
Presupposto dell'azione di rescissione è l'inesatta valutazione dei singoli beni assegnati alla quota di uno dei condividenti, con conseguente sproporzione tra quota di fatto e quota di diritto.
Il rimedio della rescissione non si applica, tuttavia, quando la sproporzione tra quota di fatto e quota di diritto sia stata voluta dalle parti, avendo in tal caso l'accordo non già natura divisoria ma traslativa.
Nel caso di specie l'accordo di ripartizione dell'attivo del conto corrente sulla base di importi in ipotesi diversi da quelli spettanti in virtù della successione legittima, in quanto avente ad oggetto somme di denaro, esclude il presupposto della inesatta valutazione dei singoli beni assegnati alla quota, con la conseguenza che la piena pag. 12/13 consapevolezza dei valori attribuiti reca con sé la volontà di disporre, nell'esercizio della insindacabile autonomia negoziale, anche eventualmente in difformità dalle quote legittime di successione.
6. Per tali motivi l'appello merita accoglimento.
7. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, con esclusione per il grado di appello della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Avezzano n. Parte_1
253/2024, pubblicata in data 3 luglio 2024, nei confronti di Controparte_3 così provvede:
• in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da Controparte_3
• condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite liquidandole per il primo grado di giudizio in euro 2540,00 per compensi, e per il presente grado in euro 1984,00 per compensi, per entrambi i gradi oltre al 15% di spese generali ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 21 luglio 2025
Cons. rel.
Francesca Coccoli
Presidente
Barbara Del Bono
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