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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/03/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 4369/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 4369/2024 promosso da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Scifoni (c.f. – PEC C.F._2
, Email_1
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso, dall'Avv. Antonio Tagliaferri (c.f. – PEC C.F._4
, Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente come note in sostituzione dell'udienza del 19.3.2025
Per il P.M.
Visto per l'intervento in data 9.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in Lariano (RM) il 1° settembre 2011. Il matrimonio
è stato iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 6 – Parte I – Anno
pagina 1 di 3 2011. Dalla loro unione sono nate due figlie (n. a Roma il 17.12.2011) e Persona_1 Persona_2
(n. a Roma il 27.1.2015), oggi ancora minorenni.
Con ricorso ritualmente depositato, la signora ha chiesto, dinanzi a questo Tribunale, la Pt_1
pronuncia della separazione dal marito, con addebito a quest'ultimo, l'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare, un contributo al mantenimento delle figlie e, in favore della moglie, quale coniuge debole, oltre a una somma a titolo di partecipazione mensile alle spese di gestione della casa familiare.
Si costituiva in giudizio il signor rilevando il raggiungimento di un accordo con la Controparte_1
moglie.
All'udienza del 19.3.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti con l'assistenza dei rispettivi difensori, dichiarando di rinunciare al tentativo di conciliazione, hanno chiesto la trasformazione del rito e l'omologazione dell'accordo intervenuto alle seguenti condizioni condivise: “
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto,
2. Le figlie minori saranno affidate in forma condivisa a entrambe i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Lariano Via Urbano IV 38/D 2 che ne è proprietaria esclusiva.
3. La casa familiare sita in Lariano Via Urbano IV 38/D 2 sarà assegnata alla signora , con Pt_1
quanto in essa contenuto, in ragione della coabitazione della stessa con le figlie minori,
4. il padre potrà vedere e tener con sé le figlie, nel rispetto dei loro desideri ed impegni, in difetto di accordo come segue:
- a fine settimana alternati, anche con pernotto presso la casa del padre, con prelievo alle ore 18,00 del venerdì riaccompagno alle ore 18,00 della domenica (tenendo sempre in considerazione la volontà delle figlie. A tal fine il signor si impegna ad adeguarsi alle volontà delle ragazze) CP_1
- alternando di anno in anno con la madre le feste civili e religiose, sempre previo accordo e nel rispetto della volontà delle figlie, facendo salvo per il genitore non collocatario un pranzo o una cena a
Natale e Capodanno e il pranzo del giorno di Pasqua o del Lunedi dell'Angelo.
5. Per il periodo estivo le parti convengono:
a. che le figlie trascorreranno con la madre due settimane di vacanza, il cui costo sarà ripartito tra i genitori al 50 %. Durante il detto periodo il diritto di visita del padre sarà sospeso.
b. Che le figlie trascorreranno con il padre due settimane di vacanza (anche suddivise in due periodi di una settimana ciascuno), il cui costo rimane a carico del In detto periodo sarà CP_1
sospeso il diritto di visita della madre.
6. Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie minori e della signor mediante il Pt_1
versamento di una somma mensile complessiva di euro 1.700,00 (di cui euro 500,00 a titolo di
pagina 2 di 3 mantenimento della moglie, euro 500 ,00 a titolo di contributo al mantenimento dele figlie ed euro
200,00 a titolo di rimborso spese per mantenimento e cura della casa familiare. Quest'ultima voce da considerarsi quale componente diretta del mantenimento). Dette somme verranno corrisposte entro il giorno 5 di ogni mese e, quanto al mantenimento della moglie e delle figlie sono da considerarsi soggette
a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
7. Il padre provvederò inoltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso
l'intestato Tribunale;
8. Il signor sopporterà in forma esclusiva tutte le spese di manutenzione dell'autovettura CP_1
a disposizione della signora Pt_1
9. Spese di lite compensate e rinuncia alla solidarietà professionale”.
Atteso l'accordo raggiunto e le conclusioni congiuntamente rassegnate, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Nulla osta alla pronuncia di separazione concordemente richiesta.
Le disposizioni proposte dalle parti in merito alle figlie minori sono conformi al loro interesse. Vi è accordo economico anche con riferimento alle ulteriori richieste.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
19.12.1974 (c.f. ) e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
24.06.1982, (c.f. ) i quali hanno contratto matrimonio in Lariano (RM) C.F._3 il 1° settembre 2011. Il matrimonio è stato iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 6 – Parte I – Anno 2011;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lariano di provvedere alle incombenze di legge.
- omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione.
- Compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 4369/2024 promosso da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Scifoni (c.f. – PEC C.F._2
, Email_1
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso, dall'Avv. Antonio Tagliaferri (c.f. – PEC C.F._4
, Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente come note in sostituzione dell'udienza del 19.3.2025
Per il P.M.
Visto per l'intervento in data 9.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in Lariano (RM) il 1° settembre 2011. Il matrimonio
è stato iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 6 – Parte I – Anno
pagina 1 di 3 2011. Dalla loro unione sono nate due figlie (n. a Roma il 17.12.2011) e Persona_1 Persona_2
(n. a Roma il 27.1.2015), oggi ancora minorenni.
Con ricorso ritualmente depositato, la signora ha chiesto, dinanzi a questo Tribunale, la Pt_1
pronuncia della separazione dal marito, con addebito a quest'ultimo, l'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare, un contributo al mantenimento delle figlie e, in favore della moglie, quale coniuge debole, oltre a una somma a titolo di partecipazione mensile alle spese di gestione della casa familiare.
Si costituiva in giudizio il signor rilevando il raggiungimento di un accordo con la Controparte_1
moglie.
All'udienza del 19.3.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti con l'assistenza dei rispettivi difensori, dichiarando di rinunciare al tentativo di conciliazione, hanno chiesto la trasformazione del rito e l'omologazione dell'accordo intervenuto alle seguenti condizioni condivise: “
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto,
2. Le figlie minori saranno affidate in forma condivisa a entrambe i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Lariano Via Urbano IV 38/D 2 che ne è proprietaria esclusiva.
3. La casa familiare sita in Lariano Via Urbano IV 38/D 2 sarà assegnata alla signora , con Pt_1
quanto in essa contenuto, in ragione della coabitazione della stessa con le figlie minori,
4. il padre potrà vedere e tener con sé le figlie, nel rispetto dei loro desideri ed impegni, in difetto di accordo come segue:
- a fine settimana alternati, anche con pernotto presso la casa del padre, con prelievo alle ore 18,00 del venerdì riaccompagno alle ore 18,00 della domenica (tenendo sempre in considerazione la volontà delle figlie. A tal fine il signor si impegna ad adeguarsi alle volontà delle ragazze) CP_1
- alternando di anno in anno con la madre le feste civili e religiose, sempre previo accordo e nel rispetto della volontà delle figlie, facendo salvo per il genitore non collocatario un pranzo o una cena a
Natale e Capodanno e il pranzo del giorno di Pasqua o del Lunedi dell'Angelo.
5. Per il periodo estivo le parti convengono:
a. che le figlie trascorreranno con la madre due settimane di vacanza, il cui costo sarà ripartito tra i genitori al 50 %. Durante il detto periodo il diritto di visita del padre sarà sospeso.
b. Che le figlie trascorreranno con il padre due settimane di vacanza (anche suddivise in due periodi di una settimana ciascuno), il cui costo rimane a carico del In detto periodo sarà CP_1
sospeso il diritto di visita della madre.
6. Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie minori e della signor mediante il Pt_1
versamento di una somma mensile complessiva di euro 1.700,00 (di cui euro 500,00 a titolo di
pagina 2 di 3 mantenimento della moglie, euro 500 ,00 a titolo di contributo al mantenimento dele figlie ed euro
200,00 a titolo di rimborso spese per mantenimento e cura della casa familiare. Quest'ultima voce da considerarsi quale componente diretta del mantenimento). Dette somme verranno corrisposte entro il giorno 5 di ogni mese e, quanto al mantenimento della moglie e delle figlie sono da considerarsi soggette
a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
7. Il padre provvederò inoltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso
l'intestato Tribunale;
8. Il signor sopporterà in forma esclusiva tutte le spese di manutenzione dell'autovettura CP_1
a disposizione della signora Pt_1
9. Spese di lite compensate e rinuncia alla solidarietà professionale”.
Atteso l'accordo raggiunto e le conclusioni congiuntamente rassegnate, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Nulla osta alla pronuncia di separazione concordemente richiesta.
Le disposizioni proposte dalle parti in merito alle figlie minori sono conformi al loro interesse. Vi è accordo economico anche con riferimento alle ulteriori richieste.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
19.12.1974 (c.f. ) e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
24.06.1982, (c.f. ) i quali hanno contratto matrimonio in Lariano (RM) C.F._3 il 1° settembre 2011. Il matrimonio è stato iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 6 – Parte I – Anno 2011;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lariano di provvedere alle incombenze di legge.
- omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione.
- Compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3