Articolo 108 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 107Articolo 109
Versione
12 maggio 1963
Art. 108. Le entrate ordinarie e straordinarie del bi-
lancio del Fondo di beneficenza e di religione
nella citta di Roma accertate nell'esercizio
finanziario 1942-43, per la competenza propria
dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali
risultano dalla deliberazione della Corte dei
conti, in .................................... L. 2.851.736,17 delle quali furono riscosse .................. " 2.802.198,97
------------------ e rimasero da riscuotere ..................... L. 49.537,20
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963