Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 29028/2024 Reg. Gen.
RE BBLICA TALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Susanna Terni Presidente
dott. Giuseppe Gennari Giudice rel.
dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 12/08/2024 e vertente
TRA
), nato a [...] in data [...] Parte 1 C.F. 1
rappresentato e difeso dall'Avv. BERETTA ROBERTO MARIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a MELZO (MI) in [...] C.F. 2 Controparte_1
05/09/1964 rappresentata e difesa dall'Avv. GIUGOVAZ MARIO presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
,in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 17/9/2024
Precisazione delle conclusioni parte ricorrente: provvedere come da accordo depositato
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
'premesso di aver contrattoCon ricorso iscritto a ruolo in data 12/08/2024 Parte 1
matrimonio con rito concordatario a Melzo in data 7/12/2000 (trascritto presso gli atti dello Stato
Civile del Comune di Melzo - A. 2000-N 59- P II - SA), con Controparte 1
Per
[...] dalla cui unione è nata in data 12/2/2002, nonché di essersi separato come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del 23/05/2017, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 14/9/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 6/2/2025, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo e hanno chiesto al tribunale di recepirlo.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al collegio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 12/02/2025
Osservato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da parte ricorrente è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del
23/05/2017.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Altre questioni
Le parti hanno raggiunto concernente aspetti economici relativi alla figlia maggiorenne (unico profilo oggetto di giudizio). L'accordo garantisce adeguato mantenimento alla maggiorenne, non è contrario a norme imperative o ordine pubblico e deve essere fatto proprio dal tribunale.
Le spese di lite sono compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a
Melzo in data 7/12/2000 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Melzo - A.
2000 N 59- P II - SA) da Parte 1 E Controparte_1
2) ASSEGNA la casa coniugale, sita in Melzo (Mi), via Lodi n. 29, di proprietà dei Sigg.ri Pt 1 per la quota indivisa del 50% ciascuno, con quanto[...] e Controparte_1
Controparte 1 la quale potrà rimanere ad l'arreda e correda, alla Sig.ra
Persona 2 sino a quando quest'ultima diventerà abitare nell'immobile con la figlia economicamente autosufficiente o sino a quando Persona 2 anche se non ancora economicamente autosufficiente, lascerà la casa per andare a vivere presso altra abitazione.
La Sig.ra si farà carico del pagamento di ogni Controparte_1 spesa/utenza/tassa/imposta inerente o ricollegabile all'utilizzo dell'immobile, mentre le spese/tasse/imposte inerenti alla proprietà saranno a carico di entrambi i proprietari nella misura del 50% ciascuno;
3) DISPONE che il Sig. Parte 1 contribuirà al mantenimento della figlia Persona_2
Controparte 1 a mezzo bonifico(maggiorenne) corrispondendo alla Sig.ra bancario da effettuare entro il giorno 15 di ogni mese la somma mensile di Euro 440,00
(quattrocentoquaranta). Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat a partire dal 06.02.2026;
4) PONE a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese extra per la figlia secondo il seguente schema:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequenza di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatura (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanza senza i genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto;
5) DÀ ATTO che le parti si dichiarano economicamente indipendenti;
6) DICHIARA Compensate le spese di lite;
7) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melzo perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12/02/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Susanna Terni Dott. Giuseppe Gennari