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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/04/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel.
dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3773/2023 TRA
Parte_1
(Avv. Giacomo Russo) PARTE APPELLANTE Controparte_1
1994-2017
[...]
(Avvocatura Generale dello Stato) PARTE APPELLATA
Controparte_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO : appello avverso la sentenza 530/2023 del Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 530/2023, ha rigettato la domanda proposta da ed che avevano agito nei confronti del Parte_1 Controparte_2
Controparte_3
per ottenere la condanna al risarcimento
[...] dei danni subiti all'esito della caduta di in data 9.1.2018, e ha Parte_1 compensato le spese di lite.
- ha proposto appello e ha chiesto in riforma “ accogliere il Parte_1 presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma Sezione 12a, Giudice dott.ssa Laura Liberati, n. 530/2023 emessa l'11/01/2023 e pubblicata il 12/01/2023 nel giudizio iscritto al numero di RG n. 5820/2019, Accertato il diritto al risarcimento dei danni del signor Parte_1 discendente dal rapporto contrattuale intrattenuto con l ex art. Controparte_4
1218 c.c., ovvero a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2048 oppure ex art. 2049, condannare Il in Controparte_3 persona del Ministro pro tempore, e Controparte_1
19942017, in persona del dirigente scolastico pro tempore al risarcimento
[...] dei danni patrimoniali – quantificati in € 3.205,59 quale somma sborsata per cure mediche necessarie – e non patrimoniali (c.d. danno biologico) che si quantificano sin d'ora in € 20.000,00, per una somma complessiva di € 23.205,59, ovvero della somma determinata a seguito della CTU disposta dal Tribunale nella misura di Euro 18.500, oltre rivalutazione ed interessi equitativamente determinati sulla somma via via rivalutata, subiti dal signor in conseguenza del sinistro sopra Parte_1 descritto, oltre al danno morale da determinarsi anche in via equitativa o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, detratta la somma già percepita tramite la signora pari ad € 5.020,00; - Con la condanna al pagamento delle spese dei Controparte_2 due gradi di giudizio.”.
Il e l' Controparte_1 Controparte_1
1994-2017, costituitisi, hanno contestato la fondatezza dell'appello e
[...] hanno così concluso “Rigettare l'appello ex adverso formulato in quanto inammissibile e/o infondato In accoglimento del motivo dell'appello incidentale accertare e dichiara l'inammissibilità e/o l'infondatezza della compensazione delle spese di lite, riformando sul punto della sentenza…Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
ha optato per la contumacia. Controparte_2
(che aveva agito unitamente ad in qualità di Parte_1 Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sull'allora minorenne e che Parte_1
a sua volta aveva richiesto il risarcimento dei danni per mancato guadagno “dovuto al fermo forzoso dal posto di lavoro”) ha, dunque, chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 9 gennaio 2018 durante l'ora di educazione fisica che si svolgeva all'interno del predetto istituto scolastico narrando che ”mentre si trovava sul “tatami”, inciampava e cadeva urtando con il volto contro una pila di tasselli di cui è costituito il tappeto, posizionati nelle vicinanze, riportando un trauma cranico facciale con avulsione del 21 e lussazione dell'11, e quindi gravi lesioni al viso e ai denti, con prognosi iniziale di giorni lavorativi 14 e di giorni clinici 14 S.C., come da verbale di P.S. rilasciato dall'Ospedale S. Andrea di Roma del 9 gennaio 2018;”. Il danno fisico riportato era quantificabile in euro 5.000,00 per la probabile estrazione del 11, innesti ossei in sede 21-11, inserimento di 2 fixture in sede 11 e 21, corone provvisorie e definitive in ceramica in sede 11 e 21, oltre ad altre spese future per circa 5 rinnovi decennali delle 2 corone protesiche nell'arco della vita oltre la prima apposizione, probabile sostituzione degli impianti dopo circa 30 anni dal loro inserimento per fenomeni di riassorbimento osseo perimplanare per un ulteriore costo di circa euro 15.000,00, per un totale di euro 20.000,00 per lavori futuri, oltre ad euro 3.205,59 di spese già sopportate, per un totale complessivo di spese pari ad euro 23.205,59, oltre al danno biologico imputabile alle seguenti voci, come da relazione medico-legale. L'assicurazione , aveva riconosciuto a titolo di CP_5 indennizzo la somma di Euro 5.020,00. Il Primo Giudice ha così motivato “ .. nella fattispecie in esame, a fronte di una generica descrizione del sinistro contenuta nell'atto di citazione, non è chiaro comprendere se la responsabilità dell venga attribuita dagli attori Controparte_6 al posizionamento del tappeto, alla non perfetta aderenza di una porzione dello stesso al pavimento sulla quale il sarebbe inciampato ovvero alla “pila di Pt_1 tasselli” sui quali il medesimo avrebbe urtato il viso. Invero, mentre nell'atto di citazione si legge che il ragazzo “mentre si trovava sul tatami, inciampava e cadeva urtando con il volto contro una pila di tasselli di cui è costituito il tappeto, posizionati nelle vicinanze”, nella seconda memoria istruttoria viene precisato che “… anche se il signor fosse in ipotesi, inciampato su stesso, non avrebbe mai potuto Pt_1 rompersi i denti, se non avesse incontrato sulla traiettoria della sua caduta, una pila di tasselli di tatami.”. Dall'esame delle dichiarazioni testimoniali emerge, contrariamente a quanto asserito dall'insegnante nella denuncia di sinistro, che al momento della caduta gli alunni non avevano ancora iniziato a svolgere attività fisica e che stavano entrando in palestra (cfr dichiarazione teste .e Testimone_1 dichiarazione teste .). Non è invece credibile quanto asserito da Testimone_2 quest'ultimo teste in ordine al posizionamento dei tasselli del tatami, “… accumulati uno sull'altro (che) ostacolavano l'ingresso in palestra”, circostanza peraltro non confermata dal teste Dalla documentazione fotografica allegata all'atto di Tes_3 citazione, infatti, si ricava che il tatami è posizionato nella parte finale della palestra nella quale non si vede alcuna porta di ingresso. Ininfluente è poi la circostanza riportata dal teste secondo il quale la luce in quella parte della palestra era Tes_3 spenta, considerato che il sinistro è avvenuto alle ore 10,00 circa e che dalla stessa documentazione fotografica si vede la presenza di ampie finestre in grado di illuminare l'ambiente. Da ultimo, non meno rilevante appare anche la circostanza che i tasselli di cui è composto il tatami erano facilmente individuabili in quanto di colore verde/rosso e quindi nettamente in contrasto cromatico con il pavimento che i testi descrivono blu/verde. In tale contesto si ritiene che alcuna responsabilità possa essere attribuita alla scuola e/o all'insegnante per la caduta del signor da attribuire ad una disattenzione Pt_1 del medesimo nell'incedere all'interno della palestra. Infatti, tenuto conto dell'età dell'alunno, diciassettenne all'epoca dei fatti, dell'orario diurno in cui è avvenuto il sinistro e della visibilità del tappeto il avrebbe dovuto prevedere la presenza Pt_1 di possibili dislivelli e prestare maggiore attenzione mentre camminava sopra al
“tatami”. Né l'istruttoria svolta ha provato il necessario nesso di derivazione causale tra il danno ed un comportamento inadempiente del professore di educazione fisica e conseguentemente dell'Istituto Scolastico. Non è infatti emerso che il professore fosse assente (i testi si sono limitati a dichiarare che la caduta è avvenuta mentre si accingevano ad entrare in palestra e che non erano state ancora impartite indicazione dall'insegnante) né la circostanza è stata dedotta dalla difesa dell'attore che anzi nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. si limita a contestare le circostanze riportate dai convenuti solo relativamente al fatto che il fosse inciampato su sé stesso Pt_1
e non anche sulla mancata sorveglianza da parte del prof. …”. Persona_1
La parte appellante ha criticato la sentenza con il motivo così rubricato
“Erronea valutazione da parte del giudice di primo grado degli elementi probatori acquisiti in violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 2043 c.c.”, con diversi argomenti. Il Giudice, avendo affermato che “la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da infortunio avvenuto all'interno dell'Istituto scolastico non può trovare accoglimento se non si prova l'inadempimento del docente che doveva vigilare sugli alunni durante l'orario scolastico”, aveva operato un'indebita inversione dell'onere probatorio “atteso che l'ente scolastico, nella comparsa di risposta in primo grado, non aveva contestato la dinamica del sinistro” ed inoltre tale affermazione era in contrasto con il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui era l'istituto scolastico a dovere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento lesivo, mentre non era onere dell'alunno dimostrare l'inadempimento del docente. Il , da un lato, non aveva contestato che nella palestra si trovasse una pila di CP_1 tasselli di tatami, né contestato che i tasselli di tatami fossero malmessi in modo da costituire un pericolo di caduta per gli alunni;
“dall'altro, non ha provato che nella palestra fossero state usate misure organizzative da escludere la presenza di situazioni di pericolo;
in altri termini, il Ministero non ha provato in alcun modo che nella palestra non vi fossero ostacoli contro i quali urtare in caso di caduta.”. Le censure, così articolate, vanno disattese. I testi escussi di parte attrice, come riportato già in sentenza, hanno dichiarato:
“io mi trovavo già all'interno della palestra e stavo Testimone_4 giocando a biliardino…ho potuto vedere l'attore cadere inciampando su un tatami, ricordo che i tatami erano accumulati uno sull'altro ed ostacolavano l'ingresso in palestra, l'attore non stava correndo e quel giorno non dovevamo riscaldarci all'interno della palestra, non avevamo ricevuto indicazioni dal professore in merito a dove posizionarci…Il pavimento della palestra è blu scuro/verde, mentre il talami è verde e rosso a scacchi.”;
“…mi trovavo già all'interno della palestra ed ho visto l'attore Testimone_5 entrare ed inciampare sui tatami nei quali vi era una pila di tasselli e cadere a terra battendo i denti…ricordo che nessuno stava correndo e che avevamo appena iniziato ad entrare in palestra, il professore non ci aveva ancora dato indicazioni su dove posizionarci… Ricordo che la palestra è divisa in due parti e nella parte in cui è caduto l'attore la luce era spenta…”. Va richiamato nella presente fattispecie l'orientamento del Giudice di legittimità, formatosi proprio con riguardo alla responsabilità dell'insegnante di un istituto scolastico convenuto per il risarcimento del danno, che ha ritenuto “In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica).” (Cass. ordinanza 5118/23 e ancora (Cass. n. 12760/2024) ”In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione risarcitoria proposta, in forza di un contratto atipico di skipass, nei confronti del gestore di una area sciistica, da uno sciatore caduto sulla pista sulla quale erano presenti lastre di ghiaccio, ritenendo non provato, neppure in via presuntiva, il nesso eziologico tra la condotta del gestore e l'evento dannoso).”. Nessuna prova è stata data che il danno sia stato causato dall'omissione di controllo, o dalla colpa di chi era incaricato alla vigilanza. Infatti, i testi escussi non hanno riferito in tal senso situazioni efficaci o dirimenti al fine della prova, poiché hanno narrato di circostanze con riguardo alla dinamica che però restano smentite da evidenze di segno contrario non contestate.
La circostanza dichiarata che i tatami erano accumulati uno sull'altro ed ostacolavano l'ingresso in palestra è contrastata da quanto evidenziato dal primo
Giudice - e per nulla specificatamente criticata - che “Dalla documentazione fotografica.. si ricava che il tatami è posizionato nella parte finale della palestra nella quale non si vede alcuna porta di ingresso.”.
Così, parimenti, il fatto raccontato che nella parte in cui è caduto l'attore la luce era spenta è privo di ogni efficacia probatoria alla stregua della osservazione contenuta nella sentenza e non censurata che il sinistro è avvenuto alle ore 10,00 circa e che dalla stessa documentazione fotografica si vede la presenza di ampie finestre in grado di illuminare l'ambiente. senza È, altresì, evidente che per siffatte ragioni, di nessuna rilevanza potrebbe apparire la compatibilità delle lesioni (accertata dal ctu nominato in primo grado Dott.
con il fatto descritto. Persona_2
Le ragioni tutte dinanzi esposte conducono al rigetto dell'appello principale. Anche la parte appellata ha proposto appello incidentale avverso la sentenza, assumendo la “Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c. in merito al riparto delle spese di lite. Principio di soccombenza.”. A fondamento è stato rappresentato che il motivo della compensazione in ragione “della difesa meramente “formale” dei convenuti – atteso che successivamente alla costituzione in giudizio non sono state depositate ulteriori memorie ed i procuratori non hanno partecipato alle udienze - sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite” ( cfr. sentenza), non rientrava in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., e d'altronde, pur tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, “nel caso di specie è impensabile che “la difesa meramente formale dei convenuti” possa costituire una ragione grave ed eccezionale, alla luce del fatto che la difesa vi è stata per il tramite di una comparsa di costituzione e risposta di 8 pagine, con articolazione di prova per testi. Irrilevante sul punto la scelta di non effettuare integrazioni per il tramite delle memorie ex art. 183 c.p.c.”. Il motivo è fondato e può essere accolto alla stregua dell'esito complessivo del giudizio che ha visto affermarsi, per le ragioni tutte dinanzi rappresentate, la soccombenza anche nel presente grado. Talchè, in accoglimento, altresì, dell'appello incidentale ed in riforma parziale della sentenza, le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellante in favore della parte appellata costituita per entrambi i gradi di giudizio e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari (attesa la natura della controversia e delle questioni esaminate) e con espunzione (per il presente grado) della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima si è risolta in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Mentre nessuna pronuncia va resa con riguardo alla posizione della parte appellata contumace. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della riforma, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello principale;
condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida quanto al primo grado, in complessivi € 2.540,00 e quanto al presente in € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel.
dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3773/2023 TRA
Parte_1
(Avv. Giacomo Russo) PARTE APPELLANTE Controparte_1
1994-2017
[...]
(Avvocatura Generale dello Stato) PARTE APPELLATA
Controparte_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO : appello avverso la sentenza 530/2023 del Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 530/2023, ha rigettato la domanda proposta da ed che avevano agito nei confronti del Parte_1 Controparte_2
Controparte_3
per ottenere la condanna al risarcimento
[...] dei danni subiti all'esito della caduta di in data 9.1.2018, e ha Parte_1 compensato le spese di lite.
- ha proposto appello e ha chiesto in riforma “ accogliere il Parte_1 presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma Sezione 12a, Giudice dott.ssa Laura Liberati, n. 530/2023 emessa l'11/01/2023 e pubblicata il 12/01/2023 nel giudizio iscritto al numero di RG n. 5820/2019, Accertato il diritto al risarcimento dei danni del signor Parte_1 discendente dal rapporto contrattuale intrattenuto con l ex art. Controparte_4
1218 c.c., ovvero a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2048 oppure ex art. 2049, condannare Il in Controparte_3 persona del Ministro pro tempore, e Controparte_1
19942017, in persona del dirigente scolastico pro tempore al risarcimento
[...] dei danni patrimoniali – quantificati in € 3.205,59 quale somma sborsata per cure mediche necessarie – e non patrimoniali (c.d. danno biologico) che si quantificano sin d'ora in € 20.000,00, per una somma complessiva di € 23.205,59, ovvero della somma determinata a seguito della CTU disposta dal Tribunale nella misura di Euro 18.500, oltre rivalutazione ed interessi equitativamente determinati sulla somma via via rivalutata, subiti dal signor in conseguenza del sinistro sopra Parte_1 descritto, oltre al danno morale da determinarsi anche in via equitativa o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, detratta la somma già percepita tramite la signora pari ad € 5.020,00; - Con la condanna al pagamento delle spese dei Controparte_2 due gradi di giudizio.”.
Il e l' Controparte_1 Controparte_1
1994-2017, costituitisi, hanno contestato la fondatezza dell'appello e
[...] hanno così concluso “Rigettare l'appello ex adverso formulato in quanto inammissibile e/o infondato In accoglimento del motivo dell'appello incidentale accertare e dichiara l'inammissibilità e/o l'infondatezza della compensazione delle spese di lite, riformando sul punto della sentenza…Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
ha optato per la contumacia. Controparte_2
(che aveva agito unitamente ad in qualità di Parte_1 Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sull'allora minorenne e che Parte_1
a sua volta aveva richiesto il risarcimento dei danni per mancato guadagno “dovuto al fermo forzoso dal posto di lavoro”) ha, dunque, chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 9 gennaio 2018 durante l'ora di educazione fisica che si svolgeva all'interno del predetto istituto scolastico narrando che ”mentre si trovava sul “tatami”, inciampava e cadeva urtando con il volto contro una pila di tasselli di cui è costituito il tappeto, posizionati nelle vicinanze, riportando un trauma cranico facciale con avulsione del 21 e lussazione dell'11, e quindi gravi lesioni al viso e ai denti, con prognosi iniziale di giorni lavorativi 14 e di giorni clinici 14 S.C., come da verbale di P.S. rilasciato dall'Ospedale S. Andrea di Roma del 9 gennaio 2018;”. Il danno fisico riportato era quantificabile in euro 5.000,00 per la probabile estrazione del 11, innesti ossei in sede 21-11, inserimento di 2 fixture in sede 11 e 21, corone provvisorie e definitive in ceramica in sede 11 e 21, oltre ad altre spese future per circa 5 rinnovi decennali delle 2 corone protesiche nell'arco della vita oltre la prima apposizione, probabile sostituzione degli impianti dopo circa 30 anni dal loro inserimento per fenomeni di riassorbimento osseo perimplanare per un ulteriore costo di circa euro 15.000,00, per un totale di euro 20.000,00 per lavori futuri, oltre ad euro 3.205,59 di spese già sopportate, per un totale complessivo di spese pari ad euro 23.205,59, oltre al danno biologico imputabile alle seguenti voci, come da relazione medico-legale. L'assicurazione , aveva riconosciuto a titolo di CP_5 indennizzo la somma di Euro 5.020,00. Il Primo Giudice ha così motivato “ .. nella fattispecie in esame, a fronte di una generica descrizione del sinistro contenuta nell'atto di citazione, non è chiaro comprendere se la responsabilità dell venga attribuita dagli attori Controparte_6 al posizionamento del tappeto, alla non perfetta aderenza di una porzione dello stesso al pavimento sulla quale il sarebbe inciampato ovvero alla “pila di Pt_1 tasselli” sui quali il medesimo avrebbe urtato il viso. Invero, mentre nell'atto di citazione si legge che il ragazzo “mentre si trovava sul tatami, inciampava e cadeva urtando con il volto contro una pila di tasselli di cui è costituito il tappeto, posizionati nelle vicinanze”, nella seconda memoria istruttoria viene precisato che “… anche se il signor fosse in ipotesi, inciampato su stesso, non avrebbe mai potuto Pt_1 rompersi i denti, se non avesse incontrato sulla traiettoria della sua caduta, una pila di tasselli di tatami.”. Dall'esame delle dichiarazioni testimoniali emerge, contrariamente a quanto asserito dall'insegnante nella denuncia di sinistro, che al momento della caduta gli alunni non avevano ancora iniziato a svolgere attività fisica e che stavano entrando in palestra (cfr dichiarazione teste .e Testimone_1 dichiarazione teste .). Non è invece credibile quanto asserito da Testimone_2 quest'ultimo teste in ordine al posizionamento dei tasselli del tatami, “… accumulati uno sull'altro (che) ostacolavano l'ingresso in palestra”, circostanza peraltro non confermata dal teste Dalla documentazione fotografica allegata all'atto di Tes_3 citazione, infatti, si ricava che il tatami è posizionato nella parte finale della palestra nella quale non si vede alcuna porta di ingresso. Ininfluente è poi la circostanza riportata dal teste secondo il quale la luce in quella parte della palestra era Tes_3 spenta, considerato che il sinistro è avvenuto alle ore 10,00 circa e che dalla stessa documentazione fotografica si vede la presenza di ampie finestre in grado di illuminare l'ambiente. Da ultimo, non meno rilevante appare anche la circostanza che i tasselli di cui è composto il tatami erano facilmente individuabili in quanto di colore verde/rosso e quindi nettamente in contrasto cromatico con il pavimento che i testi descrivono blu/verde. In tale contesto si ritiene che alcuna responsabilità possa essere attribuita alla scuola e/o all'insegnante per la caduta del signor da attribuire ad una disattenzione Pt_1 del medesimo nell'incedere all'interno della palestra. Infatti, tenuto conto dell'età dell'alunno, diciassettenne all'epoca dei fatti, dell'orario diurno in cui è avvenuto il sinistro e della visibilità del tappeto il avrebbe dovuto prevedere la presenza Pt_1 di possibili dislivelli e prestare maggiore attenzione mentre camminava sopra al
“tatami”. Né l'istruttoria svolta ha provato il necessario nesso di derivazione causale tra il danno ed un comportamento inadempiente del professore di educazione fisica e conseguentemente dell'Istituto Scolastico. Non è infatti emerso che il professore fosse assente (i testi si sono limitati a dichiarare che la caduta è avvenuta mentre si accingevano ad entrare in palestra e che non erano state ancora impartite indicazione dall'insegnante) né la circostanza è stata dedotta dalla difesa dell'attore che anzi nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. si limita a contestare le circostanze riportate dai convenuti solo relativamente al fatto che il fosse inciampato su sé stesso Pt_1
e non anche sulla mancata sorveglianza da parte del prof. …”. Persona_1
La parte appellante ha criticato la sentenza con il motivo così rubricato
“Erronea valutazione da parte del giudice di primo grado degli elementi probatori acquisiti in violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 2043 c.c.”, con diversi argomenti. Il Giudice, avendo affermato che “la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da infortunio avvenuto all'interno dell'Istituto scolastico non può trovare accoglimento se non si prova l'inadempimento del docente che doveva vigilare sugli alunni durante l'orario scolastico”, aveva operato un'indebita inversione dell'onere probatorio “atteso che l'ente scolastico, nella comparsa di risposta in primo grado, non aveva contestato la dinamica del sinistro” ed inoltre tale affermazione era in contrasto con il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui era l'istituto scolastico a dovere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento lesivo, mentre non era onere dell'alunno dimostrare l'inadempimento del docente. Il , da un lato, non aveva contestato che nella palestra si trovasse una pila di CP_1 tasselli di tatami, né contestato che i tasselli di tatami fossero malmessi in modo da costituire un pericolo di caduta per gli alunni;
“dall'altro, non ha provato che nella palestra fossero state usate misure organizzative da escludere la presenza di situazioni di pericolo;
in altri termini, il Ministero non ha provato in alcun modo che nella palestra non vi fossero ostacoli contro i quali urtare in caso di caduta.”. Le censure, così articolate, vanno disattese. I testi escussi di parte attrice, come riportato già in sentenza, hanno dichiarato:
“io mi trovavo già all'interno della palestra e stavo Testimone_4 giocando a biliardino…ho potuto vedere l'attore cadere inciampando su un tatami, ricordo che i tatami erano accumulati uno sull'altro ed ostacolavano l'ingresso in palestra, l'attore non stava correndo e quel giorno non dovevamo riscaldarci all'interno della palestra, non avevamo ricevuto indicazioni dal professore in merito a dove posizionarci…Il pavimento della palestra è blu scuro/verde, mentre il talami è verde e rosso a scacchi.”;
“…mi trovavo già all'interno della palestra ed ho visto l'attore Testimone_5 entrare ed inciampare sui tatami nei quali vi era una pila di tasselli e cadere a terra battendo i denti…ricordo che nessuno stava correndo e che avevamo appena iniziato ad entrare in palestra, il professore non ci aveva ancora dato indicazioni su dove posizionarci… Ricordo che la palestra è divisa in due parti e nella parte in cui è caduto l'attore la luce era spenta…”. Va richiamato nella presente fattispecie l'orientamento del Giudice di legittimità, formatosi proprio con riguardo alla responsabilità dell'insegnante di un istituto scolastico convenuto per il risarcimento del danno, che ha ritenuto “In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica).” (Cass. ordinanza 5118/23 e ancora (Cass. n. 12760/2024) ”In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione risarcitoria proposta, in forza di un contratto atipico di skipass, nei confronti del gestore di una area sciistica, da uno sciatore caduto sulla pista sulla quale erano presenti lastre di ghiaccio, ritenendo non provato, neppure in via presuntiva, il nesso eziologico tra la condotta del gestore e l'evento dannoso).”. Nessuna prova è stata data che il danno sia stato causato dall'omissione di controllo, o dalla colpa di chi era incaricato alla vigilanza. Infatti, i testi escussi non hanno riferito in tal senso situazioni efficaci o dirimenti al fine della prova, poiché hanno narrato di circostanze con riguardo alla dinamica che però restano smentite da evidenze di segno contrario non contestate.
La circostanza dichiarata che i tatami erano accumulati uno sull'altro ed ostacolavano l'ingresso in palestra è contrastata da quanto evidenziato dal primo
Giudice - e per nulla specificatamente criticata - che “Dalla documentazione fotografica.. si ricava che il tatami è posizionato nella parte finale della palestra nella quale non si vede alcuna porta di ingresso.”.
Così, parimenti, il fatto raccontato che nella parte in cui è caduto l'attore la luce era spenta è privo di ogni efficacia probatoria alla stregua della osservazione contenuta nella sentenza e non censurata che il sinistro è avvenuto alle ore 10,00 circa e che dalla stessa documentazione fotografica si vede la presenza di ampie finestre in grado di illuminare l'ambiente. senza È, altresì, evidente che per siffatte ragioni, di nessuna rilevanza potrebbe apparire la compatibilità delle lesioni (accertata dal ctu nominato in primo grado Dott.
con il fatto descritto. Persona_2
Le ragioni tutte dinanzi esposte conducono al rigetto dell'appello principale. Anche la parte appellata ha proposto appello incidentale avverso la sentenza, assumendo la “Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c. in merito al riparto delle spese di lite. Principio di soccombenza.”. A fondamento è stato rappresentato che il motivo della compensazione in ragione “della difesa meramente “formale” dei convenuti – atteso che successivamente alla costituzione in giudizio non sono state depositate ulteriori memorie ed i procuratori non hanno partecipato alle udienze - sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite” ( cfr. sentenza), non rientrava in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c., e d'altronde, pur tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, “nel caso di specie è impensabile che “la difesa meramente formale dei convenuti” possa costituire una ragione grave ed eccezionale, alla luce del fatto che la difesa vi è stata per il tramite di una comparsa di costituzione e risposta di 8 pagine, con articolazione di prova per testi. Irrilevante sul punto la scelta di non effettuare integrazioni per il tramite delle memorie ex art. 183 c.p.c.”. Il motivo è fondato e può essere accolto alla stregua dell'esito complessivo del giudizio che ha visto affermarsi, per le ragioni tutte dinanzi rappresentate, la soccombenza anche nel presente grado. Talchè, in accoglimento, altresì, dell'appello incidentale ed in riforma parziale della sentenza, le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellante in favore della parte appellata costituita per entrambi i gradi di giudizio e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari (attesa la natura della controversia e delle questioni esaminate) e con espunzione (per il presente grado) della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima si è risolta in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto. Mentre nessuna pronuncia va resa con riguardo alla posizione della parte appellata contumace. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della riforma, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello principale;
condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida quanto al primo grado, in complessivi € 2.540,00 e quanto al presente in € 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino