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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/06/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 230/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 presso il difensore in PIAZZA SAN MATTEO 15/2 - 16123 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dall'Avv. DA PASSANO FILIPPO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ), nato in CAMOGLI (GE) il Controparte_1 C.F._1
10/11/1954, elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA XX SETTEMBRE 26/9 -
16121 GENOVA (GE), rappresentato e difeso dall'Avv. PITTALUGA ANDREA appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis Parte_1
reiectis, in accoglimento del proposto gravame, in totale riforma della Sentenza del
Tribunale di Genova n. 3317/2023, pubbl. il 29/12/2023, RG n. 3964/2021 Repert. n.
3409/2023 del 29/12/2023, G.U. dott.ssa Patrizia Buonsignore, previa adozione di ogni pronunzia e/o statuizione meglio ritenuta ed in particolare previa ammissione di tutte le istanze istruttorie di prova orale articolate con la memoria del 12/5/2022 e non ammesse in primo grado:
1) respingere in tutto o in parte le domande avversarie perché non provate ed infondate in fatto ed in diritto;
1 2) in subordine, rideterminare in forza dei parametri di cui al D.M. 140/2012 i compensi richiesti dal dott. sulla base dell'attività effettivamente svolta dallo stesso, nonché CP_1
del suo effettivo valore ed importanza;
3) vinte le spese e gli onorari di lite, con accessori di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellato “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis e CP_1
previe le declaratorie del caso, in via principale, rigettare l'impugnazione proposta dall'Appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa e per effetto confermare la Sentenza n.
3317/2023, pubblicata in data 29 dicembre 2023 dal Tribunale di Genova (R.G. n.
3964/2021) e conseguentemente confermare il Decreto Ingiuntivo n. 696/21 per Euro
7.609,30, oltre interessi come ivi indicati e rivalutazione ex Art. 1224 comma 2° C.c. pari alla differenza fra il tasso di rendimento dei titoli di Stato e il tasso d'interesse legale o nella misura meglio ritenuta. in via di subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di accogliere parzialmente l'appello avversario, condannare la Parte_2
al pagamento a favore del Dott. della diversa minore somma che dovesse
[...] CP_1 risultare per l'attività professionale svolta. Con vittoria di spese e compensi professionali anche per questo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 3317/2023 del 29/12/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da Parte_1
nei confronti del commercialista , al fine di sentir
[...] Controparte_1
revocare il decreto ingiuntivo n. 696/2021 con il quale il Tribunale di Genova ordinava all di pagare a a somma di euro 7.609,30, oltre accessori, per le Parte_1 CP_1 prestazioni professionali svolte da quest'ultimo con riferimento alla tenuta della contabilità degli anni 2016 e 2017. La società si opponeva al decreto ingiuntivo chiedendo, in via principale, il rigetto della pretesa creditoria del commercialista in quanto infondata anche per difetto di prova, e, in via subordinata, la rideterminazione del compenso professionale sulla base dell'attività effettivamente svolta. Si costituiva il quale instava per la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto: «RESPINGE l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 696/2021, emesso dal Tribunale di Genova, G.U. dott. Andrea Balba in data
4.03.2021, che viene conseguentemente integralmente confermato;
CONDANNA
l'opponente al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 giudizio di opposizione in favore del convenuto opposto , che liquida in € Controparte_1
2 5.077,00, per compensi ex dm 147/22, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA».
Avverso tale decisione, con atto notificato in data 23/2/2024 proponeva appello dinanzi a questa Corte la quale chiedeva la sospensione della Parte_1
provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Con comparsa si costituiva , il quale instava per il rigetto sia Controparte_1 dell'appello che dell'istanza di sospensione.
Con ordinanza in data 20/06/2024 la Corte, ravvisando il “fumus boni iuris” e il “periculum in mora”, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, contestualmente, rinviava all'udienza del 26/03/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e c.p.c.. All'esito di tale udienza, il Consigliere Istruttore riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – “ERRATA RICOSTRUZIONE DEL FATTO PER ERRATA
VALUTAZIONE DELLE PROVE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 244 CPC E 2729
CC”.
L'appellante censura la sentenza impugnata per aver errato nella ricostruzione del fatto e, in particolare, per aver ritenuto esistente tra le parti un accordo avente ad oggetto la corresponsione di un compenso professionale pari a 3.000,00 all'anno (cfr. pagg.
7-8 della sentenza impugnata).
La società contesta al Tribunale di aver ritenuto provata l'esistenza di tale accordo sulla base di un ragionamento inferenziale, secondo cui «se dal 2007 al 2015 è stata corrisposta dal cliente sempre la medesima somma, come dimostrano le fatture pagate, allora sussisteva necessariamente un accordo anche per gli anni 2016 e 2017, oggetto di causa» (così, pag. 8 dell'atto d'appello). Ad avviso dell'appellante, tale modo di ragionare
è “palesemente fallace”, atteso che: i) «agli atti di causa mancava e manca qualsivoglia contratto scritto determinativo del compenso tra le parti: manca la prova di un valido contratto scritto concluso col cliente che determini in modo preciso ed esaustivo il corrispettivo»; ii) l'avvenuto pagamento di 3.000,00 euro all'anno sino al 2015 «non può essere univocamente ricondotto all'accordo invocato dal professionista, essendo compatibile anche con la diversa versione dei fatti offerta dalla soc. , secondo cui il Pt_1
pagamento negli anni antecedenti quelli per cui è causa erano giustificati da (e parametrati
3 a) l'attività di Sindaco Supplente, dal dr svolta fino a tutto il 2010, come emerge CP_1
dalla visura CCIAA prodotta (v. doc. 1 primo grado)»; iii) « né rileva il fatto che in Pt_1
seguito i pagamenti sarebbero rimasti inalterati negli importi, dato che nel corso del 2012 sono state abolite le tariffe professionali ed era sorto ex lege l'obbligo di preventivamente concordare i compensi. Per alcuni anni, dunque, evidentemente i compensi erano stati saldati in maniera similare agli anni precedenti, ma ciò non significava affatto che si fosse raggiunto un accordo, valevole anche per gli anni successivi e cioè per il 2016-2017 per cui è causa» (pagg. 9 e ss. dell'atto d'appello).
L'IMMOBILIARE inoltre sostiene che il Giudice di prime cure, dal punto di vista probatorio, abbia fondato la decisione su documenti “poco indicativi”, in quanto le fatture pagate dal
2007 al 2015, riportando la generica causale “prestazioni professionali”, non sono in grado di dimostrare l'esistenza di un accordo sulla tenuta della contabilità e sugli adempimenti fiscali della società, considerato che la medesima causale era stata usata anche per gli anni in cui svolgeva l'attività di sindaco. L'appellante aggiunge inoltre che tali CP_1 documenti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non provano l'esatto adempimento delle obbligazioni a carico del commercialista, giacché «il deposito dei bilanci da parte del dr è dimostrato per l'anno 2016 e non per il 2017. CP_1
Analogamente, per gli adempimenti fiscali quali le dichiarazioni dei redditi» (pagg. 11-12 dell'atto d'appello).
La censura si conclude con il rilievo che «la soc. ha prodotto la visura camerale Pt_1
della società, dalla quale emergeva appunto che dal 2011 il dr non svolgeva più CP_1
l'attività di Sindaco ed ha dedotto – con la seconda memoria datata 12/5/2022 - alcuni capitoli di prova diretti a dimostrare che dal 2016 la tenuta della contabilità era stata trasferita ad altro commercialista (tutt'oggi in forze), il dr ». L'IMMOBILIARE, Persona_1
quindi, chiede che vengano assunte le prove orali erroneamente dichiarate inammissibili dal Tribunale. per parte sua, si rimette «alla decisione del Giudice in relazione ad una CP_1 possibile declaratoria di inammissibilità dell'Appello ex art. 348 bis C.p.c., tenuto conto della totale assenza di supporto probatorio a sostegno e della già rilevata inammissibilità ed irrilevanza delle istanze istruttorie avversarie» (pag. 9 della comparsa di risposta).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Il dott. esponeva, nella propria Controparte_1
pretesa monitoria, di avere espletato attività professionali, meglio specificate nel ricorso, su incarico e nell'interesse della documentate dalla Parte_2
4 produzione delle ricevute dell'avvenuto deposito in via telematica dei Bilanci e dei Modelli
Unici relativi agli anni 2016 e 2017 e dei Modelli 770 relativi ai medesimi anni (docc. da 3 a
7 allegati al fascicolo dell'ingiunzione) mentre, in ordine al quantum, allegava i preavvisi di parcella (docc. da 8 a 12 allegati al ricorso per ingiunzione). pur Parte_1
non contestando che il professionista avesse svolto prestazioni professionali a favore di sin dall' anno 2007, né contestando l'avvenuto deposito telematico da Parte_1
parte dello stesso professionista dei bilanci e delle dichiarazioni indicate, sosteneva che per gli anni 2016 e 2017 le prestazioni sulle quali si basava il ricorso per ingiunzione sarebbero state espletate da parte di altro professionista e che, in ogni caso, la tenuta della contabilità dell era attività di semplice esecuzione se non Parte_1
“ripetitiva” . All' esito dell'istruttoria documentale svolta, gli assunti dell'odierna opponente, risultati contrari ai riscontri documentali offerti dal professionista creditore, sono rimaste prive di riscontro probatorio. Il convenuto opposto ha, infatti, dimostrato mediante la produzione di tutte le fatture emesse nei confronti della Società opponente, a partire dall' anno 2007 fino all' anno 2015, di aver espletato l'attività di tenuta della contabilità della società opponente e gli adempimenti connessi, percependo sempre da Parte_1 il compenso, forfettariamente concordato, di € 3.000,00. Quanto sopra dimostra – senza possibilità di smentita – la sussistenza di un accordo tra professionista e società, avente ad oggetto proprio la corresponsione del predetto compenso, accordo intercorso in tempo parecchio antecedente l'entrata in vigore all'entrata in vigore dell'art. 9 d.l. 1/2012. A ciò di aggiunga che nel comma 4° dell'articolo in commento l'inciso: “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale”, dopo le parole: “il professionista deve rendere noto”, sono state introdotte dal comma 150 della legge 4 agosto 2017, n. 124 entrata in vigore solo il
29/08/2017. A fronte di quanto sopra è, invece, rimasta totalmente priva di riscontro probatorio l'assunto di parte opponente secondo il quale sarebbe stato conferito incarico per la tenuta della contabilità ad altro professionista, per gli anni 2016 e 2017, tale dott.
, avendo omesso parte di produrre qualsivoglia documento Per_1 Parte_1 afferente l'eventuale conferimento del detto incarico o l'eventuale espletamento dell'attività da parte del menzionato (diverso) professionista laddove, per contro, è documentalmente dimostrato l'adempimento di tutte le suddette prestazioni da parte del dott. Si CP_1
aggiunga ancora che, con riferimento alla richiesta del compenso per il deposito dei modelli 770 relativi agli anni 2016 e 2017, parte opponente non abbia contestato al professionista la mancata predisposizione degli stessi ma abbia ritenuto che la prestazione avrebbe dovuto, al più, essere ricompresa nel forfait di 3.000 euro. Gli è però
5 che detta prestazione non essendo mai stata in precedenza richiesta, non poteva rientrare nel compenso a forfait trattandosi di prestazione non rientrante tra quelle espletate fino a quel momento così che, una volta richiesta ed espletata anche detta attività, il professionista ha provveduto ad emettere apposita specifica parcella il cui importo deve certamente ritenersi congruo».
II) Quanto all'esistenza dell'accordo, è erroneo l'assunto dell'appellante secondo il quale la mancanza di un contratto scritto nel quale sia determinato il corrispettivo comporterebbe la mancanza di “qualsivoglia prova di un accordo in tal senso”, dal momento che non essendo prevista all'epoca la forma scritta (sul punto v. quanto detto in relazione al secondo motivo di appello), l'esistenza dell'accordo poteva essere ricavato mediante presunzioni, come quelle svolte nella motivazione della sentenza impugnata.
III) Quanto alla spiegazione alternativa (quella correlata allo svolgimento dell'attività di
Sindaco da parte di , la stessa è smentita dalla circostanza che ha svolto CP_1 CP_1
l'attività di Sindaco sino al 2010 e invece i pagamenti del compenso in questione sono proseguiti successivamente.
V) Quanto ai capitoli di prova diretti a dimostrare il conferimento dell'incarico ad altro professionista dal 2016, le circostanze ivi dedotte sono smentite dai documenti prodotti in sede di ricorso per d.i., che dimostrano lo svolgimento da parte di dell'attività CP_1 svolta nell'interesse di , cui si riferisce la richiesta di pagamento: Parte_1
«a) Ricevuta telematica presentazione Bilancio esercizio 2015, del 16 settembre 2016
(Doc. 3); b) Ricevuta presentazione dichiarazione Modello Unico esercizio 2015, del 30 settembre 2016 (Doc. 4); c) ricevuta telematica presentazione Bilancio esercizio 2016, del
29 luglio 2017 (Doc. 5); d) ricevuta telematica presentazione Dichiarazione Modello Unico esercizio 2016, del 31 ottobre 2017 (Doc. 6); e) ricevuta telematica presentazione Modello
770 esercizio 2016, del 16 settembre 2017 (Doc. 7)» (pagg. 1 e 2 ricorso per decreto ingiuntivo). Di qui, in definitiva, l'irrilevanza dei capitoli di prova dedotti, in quanto lo svolgimento di una non meglio precisata gestione della contabilità di Parte_1
da parte di altro professionista non esclude affatto che abbia svolto
[...] CP_1
quelle specifiche attività in relazione alle quali, come da accordi precedentemente presi, richiede di essere pagato.
2) SECONDO MOTIVO – “VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DL 1/2012. PER TUTTE LE
ATTIVITÀ SUCCESSIVE AL 29/8/2017, MANCANDO LA PROVA SCRITTA O DIGITALE
DEL PREVENTIVO, OCCORREVA APPLICARE I PARAMETRI DI CUI AL DM 140/2012”.
6 L'appellante censura la sentenza impugnata laddove, respingendo l'opposizione al decreto ingiuntivo, ha violato la previsione dell'art. 9, c. 4, d.l.1/2012 come modificato dall'art. 1, c.
150, l. 124/2017, secondo cui il professionista deve obbligatoriamente rendere noto il preventivo in forma scritta o digitale.
Considerato che
tale previsione è entrata in vigore il
29/08/2017, «tutte le prestazioni professionali svolte dal dr dopo tale data CP_1 dovevano essere precedute da un preventivo, nelle specie inesistente, pena l'applicazione dei parametri» di cui al DM 140/2012. A sostegno del proprio assunto, la società allega che, oltre alla tenuta della contabilità per parte dell'anno 2017, sono successive all'entrata in vigore della l. 124/2017: « - la predisposizione e l'invio delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2017, che come noto si sarebbero dovute presentare nel novembre dell'anno (e che come emerge dallo stesso doc. 6 avversario fase monitoria, è stata presentata il
31/10/2017); - la predisposizione e l'invio del Modello 770 che si presenta entro il 31 ottobre dell'anno (e che come emerge dallo stesso doc. 7 avversario fase monitoria, è stata presentata il 16/9/2017)». L'appellante, inoltre, deduce che comunque i parametri previsti dal DM 140/2012 andavano calcolati «sulla base dei “componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio” (cfr. art. 23-24), componenti di cui il dr non ha fornito in corso di causa prova alcuna. La domanda CP_1
meritava dunque rigetto non essendovi possibilità di applicare i parametri compiutamente,
a causa della mancata produzione da parte del dr dei bilanci della soc. Palù. In CP_1
via di mero subordine, per il caso in cui dovesse farsi riferimento a qualsivoglia non visto componente reddituale di sorta, sarebbe certamente applicabile alla fattispecie la riduzione del 50% degli importi previsti dai parametri ai sensi dell'art. 18 comma 2, perché
l'attività svolta presso la soc. “non implica la soluzione di questioni rilevanti”» (così, Pt_1 pag. 16 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo
2012, n. 27
i) Testo in vigore dal: 24-1-2012 al: 24-3-2012 comma 3: «Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente
7 anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista».
ii) Testo in vigore dal: 25-3-2012 al: 11-8-2012 comma 4: «Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio».
iii) Testo in vigore dal: 29-8-2017 comma 4 «Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente ((obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,)) con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio».
II) L'excursus relativo alle modifiche dell'art. 9 DL 1/2012 dimostra che l'obbligatorietà della forma scritta è stata introdotta a partire dal 29/8/2017. Ne consegue che tale obbligo non vigeva “al momento del conferimento dell'incarico” di cui si tratta, che - per quanto detto con riferimento al primo motivo - è sicuramente anteriore all'introduzione di tale obbligo.
III) La censura dell'appellante si riduce, in definitiva, alla pretesa di applicare retroattivamente la norma in questione.
8 IV) Tutte le altre questioni sollevate sono irrilevanti in quanto potrebbero assume rilievo solo ove, ove non vi fosse stato un accordo sul compenso, che invece vi è stato, per quanto detto in riferimento al primo motivo, e conseguentemente avrebbero dovuto essere applicati i parametri di cui al DM 140/2012.
3) TERZO MOTIVO – “MANCANZA DI PROVA CON RIFERIMENTO ALLE PRESUNTE
PRESTAZIONI EXTRA PER PREDISPOSIZIONE ED INVIO MODELLO 770”.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver riconosciuto a anche le prestazioni extra relative alla predisposizione e all'invio del modello CP_1
770 per gli anni 2016-2017. Al riguardo, l'IMMOBILIARE sostiene che, «ammesso e non concesso che tra le parti fosse stato raggiunto un accordo che – come riferisce lo stesso dr nei propri atti – prevedeva un compenso a forfait di 3.000,00 euro oltre CP_1
accessori per la tenuta della contabilità e gli adempimenti fiscali, davvero non si comprende come possa riconoscersi un compenso a parte per altri adempimenti fiscali, in tesi non ricomprese nel forfait» (pag. 17 dell'atto d'appello). La società, inoltre, deduce che l'esecuzione di tali prestazioni non è mai stata dimostrata, poiché con riferimento alla predisposizione e invio del modello 770 per l'anno 2017 «non è stato prodotto nessun documento da parte del dr né in fase monitoria, né in quella ordinaria» (il doc. 7 CP_1 avversario della fase monitoria, infatti, riguarderebbe l'anno 2016 e non il 2017). Ne consegue «che le relative prestazioni (cioè € 500,00 oltre accessori) dovranno essere scomputata dall'eventuale somma ancora dovuta» (sic, pag. 18 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Si aggiunga ancora che, con riferimento alla richiesta del compenso per il deposito dei modelli 770 relativi agli anni 2016 e 2017, parte opponente non abbia contestato al professionista la mancata predisposizione degli stessi ma abbia ritenuto che la prestazione avrebbe dovuto, al più, essere ricompresa nel forfait di 3.000 euro. Gli è però che detta prestazione non essendo mai stata in precedenza richiesta, non poteva rientrare nel compenso a forfait trattandosi di prestazione non rientrante tra quelle espletate fino a quel momento così che, una volta richiesta ed espletata anche detta attività, il professionista ha provveduto ad emettere apposita specifica parcella il cui importo deve certamente ritenersi congruo».
II) Appare evidente che l'appellante si limita a reiterare le proprie difese svolte in primo grado, senza censurare in modo specifico la motivazione sul punto della sentenza impugnata, fermo restando che, se in precedenza erano state svolte solo determinate prestazioni, l'accordo sul compenso chiaramente riguardava solo quelle determinate
9 prestazione, tra le quali pertanto non era compresa quella relativa alla presentazione del modello 770, che pertanto doveva essere retribuita a parte.
III) Quanto all'affermazione secondo cui con riferimento «in particolare alle prestazioni denominate predisposizione ed invio del Modello 770 per l'anno 2017», anche a questo riguardo l'appellante non censura in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha rilevato la mancata contestazione dell'esecuzione di tali prestazioni. In ogni caso, l'esecuzione di tali prestazioni risulta dalla «e) ricevuta telematica presentazione Modello 770 esercizio 2016, del 16 settembre 2017 (Doc. 7)», prodotta in sede di ricorso monitorio.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
P. Q. M.
La Corte di Appello ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
impugnata pronunciata inter partes in data 29/12/2023 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
10 2) Condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio Parte_1 liquidate in € 5.809,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 11/06/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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