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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 07/07/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 298/ 2022
LA CORTE DI APPELLO DI ER
composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.sa Paola De Lisio Consigliere
Dott. Enrico Cerulli Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 298/2022 V.G. promosso da:
Parte_1
[...]
[...]
Avv.Paola Fraschetti
-APPELLANTI- contro
Controparte_1
[...]
Controparte_2
N.Q. DI EREDI DI RUSSO ROSARIO – DECEDUTO -
Avv.Marilena Riggirello
Avv. Controparte_2
-APPELLATI- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del Febbraio 2010 conveniva in giudizio avanti il Tribunale Persona_1
di ER , , Parte_1 Parte_1 Parte_1 Controparte_3 CP_4
ed il spiegando nei loro confronti le seguenti conclusioni: “ritenere
[...] Controparte_5
e dichiarare l'edificio oggi insistente sulla particella n. 11 del f.90 del Catasto del Comune di illegittimo, abusivo, illecito poiché costruito in assoluta violazione del combinato CP_5
disposto di cui agli art. 873, 907, 935,948 e 1102 cc. ed in ogni caso in assoluta assenza di titolo edificatorio alcuno, oltre che pericoloso e lesivo della sicurezza strutturale, statica, sismica dell'intero Castello di TE, ordinando per l'effetto, la sua immediata demolizione a cura e onere dei convenuti proprietari e , nonché l'integrale Parte_1 Parte_1
ripristino dello stato dei luoghi precedenti con recupero edilizio della parete della Torre di avvistamento e di quella retrostante il demolendo manufatto con gli interventi che all'uopo verranno indicati come necessari dal nominando C.T.U.; -ritenere e dichiarare Parte_1
in proprio e n.q, nella spiegata qualità e responsabili degli interventi Parte_1 Parte_1
di sottrazione, appropriazione indebita e/o occupazione abusiva di porzioni di rudere del
Castello in comproprietà indivisa con il Sig. relativamente alle intere particelle Persona_1
6,8 e 10 del F. 90, ordinando ai medesimi convenuti di cessare tale condotta, di eseguire a loro cura e onere le opere che a mezzo espletando C.T.U. verranno ritenute necessarie per il ripristino dello status quo ante, previo frazionamento delle citate particelle nel rispetto dei diritti di proprietà dell'attore; -ritenere e dichiarare i medesimi convenuti responsabili degli interventi di occupazione, appropriazione indebita, lesione e danneggiamento delle parti condominiali del
Castello di TE, destinate all'uso comune, quali le scale condominiali (part. 6 attuale sub 10) corte interna (part. 120) cisterna e pozzo del castello (part. 4e 5), accessi al Borgo, condannandoli al ripristino dello status quo ante laddove possibile e al risarcimento per equivalente dei danni irreversibilmente cagionati, compresi quelli derivanti dal depauperamento del valore di mercato, condannandoli a risarcire detti complessivi danni cagionati all'attore nella misura che si stima non inferiore a 13 milioni di Euro. Ovvero nella diversa misura da codesto Tribunale determinanda;
-subordinatamente all'accoglimento delle domande attoree, ove i convenuti dovessero non ottemperare all'esecuzione delle opere che verranno indicate come necessarie al ripristino dello status quo ante dei luoghi, ritenerli e dichiararli tenuti a manlevare l'attore dei costi ed oneri tutti che lo stesso sarà tenuto a sopportare per l'esecuzione di dette opere e/o di qualunque altro intervento dovesse essere imposto al medesimo nella sua qualità di comproprietario del Castello di TE dai competenti organi in relazione alla salvaguardia della sicurezza statica e/o sismica dell'intero 2 complesso monumentale;
-infine, sempre nel merito, ordinare la rettifica del decreto di aggiudicazione nr. 34/03 a favore di nonché l'annotazione al Catasto edilizio Parte_1
Urbano del Comune di dell'intestazione della proprietà degli immobili di cui alla CP_5
partita 612 fg.90 part.lle 4, fraz TE , p.1, vani 2, p.lla 8/3 graffata con la part. 4, attualmente erroneamente quantificata in ragione di ½ a favore di e di ¾ a Parte_1 favore di , nel rispetto dei rispettivi titoli di proprietà.” Persona_1
Assumeva l'attore di aver acquistato, con vari atti notarili, diritti di comproprietà sugli immobili facenti parte del “Borgo del Castello di TE”. Detto agglomerato urbano è composto da una pluralità di fabbricati ciascuno dei quali è in comproprietà fra più soggetti;
una di questi
è la che se li era aggiudicati a seguito di esecuzione immobiliare in danno di Parte_1
certo Affermava ancora parte attorea che la e prima il proprio Controparte_6 Parte_1
padre avevano posto in essere una serie di illeciti edilizi tali da pregiudicare i propri diritti;
in particolare si denunciava l'aver arbitrariamente: -svuotato un'antica cisterna di decantazione delle acque piovane;
- demolito una struttura in elevazione del pozzo condominiale esterno;
- scalzato la fondazione della Torre di avvistamento e realizzato un locale abusivo con tettoia;
- realizzato sbrachi nelle murature portanti dovuti al passaggio di tubazioni di scarico;
- tamponato varie finestre e varie porte;
- realizzato impianti elettrici in assenza di norme di sicurezza;
- tamponato l'accesso principale del borgo mediante realizzazione di una muratura a mattoni ed apposizione di portone di legno;
- sottratto materiali da costruzione. Inoltre si denunciava l'indebita realizzazione di una strada ed una illuminazione esterna in violazione della normativa di sicurezza. In ultimo si contestava alla 'appropriazione di materiali Pt_1 sottratti ai ruderi del Castello per la realizzazione di muretti di contenimento nonché l'indebita istallazione di grandi bombole di gas da riscaldamento. Di qui le domande di risarcimento del danno ed in rivendica di rettifica delle proprie quote di comproprietà. Compartecipe alle violazioni denunciate anche il coniuge della – questi ultimi, Parte_1 Parte_1
ritualmente si costituivano in giudizio chiedendo di rigettare ogni domanda proposta in quanto infondata inammissibile per la presenza di pregresso giudicato e/o prescritta;
Inoltre, dichiarare inammissibile e comunque infondata la richiesta rettifica del decreto di aggiudicazione n. 34/03.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la ed il Parte_1 Parte_1
utilizzano da oltre un ventennio ed uti dominus in maniera pacifica ed incontestata le porzioni di immobile soltanto ora rivendicate dall'attore ed in particolare le particelle 6-8-10 4 e 5 del
Foglio 90 e per l'effetto dichiarare l'intervenuta acquisizione della piena proprietà dei cespiti descritti nell'atto introduttivo del giudizio così come risulteranno meglio catastalmente descritti 3 nella espletando CTU per intervenuta usucapione. Precisavano infine l'inammissibilità della domanda di rettifica del decreto di aggiudicazione dei diritti acquisti dalla Nella Pt_1
qualità di avente causa del defunto si costituiva anche Persona_2 Parte_1 contestando l'infondatezza della domanda attorea. Il convenuto Controparte_5 anch'esso ritualmente costituito, evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva stante l'estraneità alle domande spiegate dal . Similare posizione veniva assunta Persona_1 dall'Ing. e dalla che si dichiaravano estranei a fatti Controparte_7 Controparte_3
denunciati; reietta ogni domanda nei loro confronti col favore delle spese di lite. Il Tribunale acquisiva la documentazione versata dalle parti ed escussi i testimoni ammessi, disponeva CTU sulle cui risultanze la controversia passava in decisione.
Con la pronuncia qui gravata il Tribunale di ER statuiva: “Accertato che le p.lle 4, 8 sub 3
e 10 sub 2 sono di proprietà per ¼ e non ½) e per ¾ e che quindi Parte_1 Persona_1
è necessaria una rettifica dell'atto di trasferimento di dette particelle in favore di
[...]
aggiudicataria delle stesse, in sede di esecuzione immobiliare in danno di Pt_1 CP_6
, dispone detta rettifica da attuarsi a cura ed onere della parte interessata e più diligente
[...]
e con attività ed istanze da presentare nelle opportune sedi e con ordine, sin da ora, alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di compiere tutte le necessarie trascrizioni e volturazioni dell'emananda rettifica, con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità; Dichiara
l'infondatezza della domanda di nei confronti di in Persona_1 Controparte_4
quanto genericamente posta e senza alcun addebito specifico nei confronti del convenuto ma, stante comunque l'adesione, anche questa generica, del medesimo alla domanda, dispone
l'integrale compensazione delle spese di lite tra questi e l'attore ; Dichiara Persona_1
l'infondatezza della domanda proposta nei confronti di in quanto, Controparte_3
pur non contestando, la stessa, le affermazioni di parte attrice circa le condizioni del Borgo e del Castello, alcuna pretesa e/o domanda è stata formulata nei suoi confronti, tanto che non risultano conclusioni dalla stessa rassegnate all'udienza a ciò deputata, né ha depositato memorie conclusive, disponendosi, quindi l'integrale compensazione delle spese di lite tra la medesima e parte attrice;
Dichiara l'infondatezza della domanda proposta nei confronti di in quanto Parte_1 alcuna pretesa e/o domanda è stata formulata nei suoi confronti, disponendosi, quindi l'integrale compensazione delle spese di lite tra la medesima e parte attrice;
Rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti del ritentane l'infondatezza. Persona_1 Controparte_5
Spese di lite integralmente compensate;
Ritenuta la parziale fondatezza della domanda proposta 4 da nei confronti di ,in solido tra Persona_1 Parte_1 Parte_1 loro e ritenuta la corresponsabilità di per l'omessa negligente manutenzione e Persona_1
cura dei beni dei quali risulta proprietario o comproprietario pro quota siti nel Borgo e Castello di TE, condanna , in solido tra loro, per Parte_1 Parte_1
l'inibizione all'uso dei beni di proprietà di causato dalla realizzazione del bagno Persona_1
e della cucina nella p.lla 6 sub 3 e per la chiusura delle due finestre causata dalla realizzazione dell'edificio sulla p.lla 11, nonché per le numerose manomissioni comportanti impedimento della fruibilità di zone comuni del compendio da parte di tutti i comproprietari, liquida in favore dell'attuale attore, sia quale comproprietario di beni con e sia quale Pt_1 Pt_1
comproprietario, pro quota, del Borgo e del Castello ed a carico dei detti convenuti la somma complessiva di €. 15.000,00 così liquidata in via equitativa, stante comunque la mancata dimostrazione, da parte dell'attore, dell'impedimento effettivo e dell'entità del solo asserito danno conseguente al detto mancato utilizzo, somma cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo. Compensa integralmente le spese di lite, data l'entità del dichiarato valore della causa, l'esito della stessa e di quanto con la stessa accertato, tra parte attrice Persona_1
e parte convenuta e . Pone le spese dell'espletata C.T.U.a carico Parte_1 Parte_1
di parte attrice , di parte convenuta e , in solido tra Persona_1 Parte_1 Parte_1
loro e di parte convenuta in ragione di un terzo per ciascuna parte Controparte_5 processuale.”
Si dolgono della pronuncia e che interpongono Parte_1 Parte_1
appello con le seguenti motivazioni:
-Mancata liquidazione delle spese di lite in favore di che seppur citata ad essa non Parte_1
è stata rivolta alcuna pretesa.
-Ingiusta pronuncia di rettifica del decreto di trasferimento immobiliare, statuizione esclusivamente riservata al giudice dell'esecuzione.
-Omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato con particolare riferimento alla condanna risarcitoria ed alla ricostruzione dei fatti.
Assumono, pertanto, le seguenti conclusioni: “Con riferimento all'appello spiegato da in riforma della sentenza gravata condannare alla refusione delle Parte_1 Persona_1
spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con riferimento all'appello spiegato da e , in riforma della Parte_1 Parte_1
sentenza gravata e dato atto della omessa rispondenza tra chiesto e pronunziato, rigettare la
5 proposta domanda. In ogni caso in riforma della sentenza gravata rigettare ogni qualsivoglia domanda che dovesse essere ritenuta come formulata. Spese del doppio grado rifuse.”
Ritualmente si costituiva ( deceduto in corso di causa le cui domande sono state Persona_1
fatte proprie dagli eredi costituiti in prosecuzione) che contestava le motivazioni di gravame ritenendole infondate ed insistendo:
-nell'accoglimento della domanda di demolizione del manufatto abusivo dei coniugi
[...]
Pt_1
-spiegando contestazioni sul risarcimento dei danni alla proprietà attorea. Sentenza ultra petita per erronea ed arbitraria applicazione dell'art. 1227, comma 1 o comma 2, c.c.
Si domanda, pertanto: “ritenere e dichiarare la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai coniugi e nella comparsa di Parte_1 Parte_1
costituzione e risposta del giudizio di prime cure rinunciata definitivamente e le relative statuizioni passate in giudicato, non essendo state impugnate;
- in via principale, accogliere l'appello che l'odierno concludente spiega in seno alla presente comparsa e riformare la sentenza impugnata relativamente ai capi sub 1, 5, 7, 8 e 9 delle statuizioni, con l'accoglimento delle domande tutte di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio e contenute ai sub 1, 2,
3, 4 e 5 delle conclusioni, per quanto in premessa e comunque con qualsivoglia altro motivo in fatto ed in diritto e con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio;
- rigettare, altresì l'appello proposto da e per i motivi tutti Parte_1 Parte_1 Parte_1
esposti, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, condannando la sig. anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per l'impugnazione con assoluta mala fede Parte_1 processuale del capo sub 2 della sentenza, relativo alla correzione dell'intestazione catastale delle particelle 4, 8 sub 3 e 10 sub 2 del fg. 90 del Comune di CP_5
La Corte osserva che parte appellante principale ed incidentale hanno correttamente adempiuto ai dettami afferenti l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione, donde la loro ammissibilità.
Sul primo punto di gravame si rileva che il Tribunale ha statuito “…l'infondatezza della domanda proposta nei confronti di in quanto alcuna pretesa e/o domanda è stata Parte_1
formulata nei suoi confronti disponendosi, quindi l'integrale compensazione delle spese di lite tra la medesima e parte attrice. La Corte osserva che la compensazione opera in due casi predeterminati dalla legge, ricorrendo i quali il giudice ha discrezionalità di stabilire la 6 compensazione invece della condanna del soccombente alle spese. La prima ipotesi è quella della soccombenza reciproca, che può essere ravvisata nelle seguenti situazioni-tipo: -tutte le parti hanno formulato domande di cui alcune accolte ed alcune rigettate;
-la domanda principale dell'attore è stata rigettata, così come la domanda riconvenzionale del convenuto;
-una parte ha formulato più domande di cui solo alcune sono state accolte, mentre altre rigettate;
-è stata accolta l'unica domanda proposta dalla parte ma solo parzialmente. La seconda ipotesi è relativa alla “assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Nel caso che ci occupa la è stata oggetto di domanda di Parte_1
accertamento sia delle proprie responsabilità sia dirette che quale erede di Persona_2
e contitolare degli immobili ove sono stati svolti interventi indebiti;
peraltro il CTU rileva
(pag.43) l'attribuibilità agli odierni appellanti dei commessi abusi edilizi.
Si disattende il gravame principale accogliendo quello incidentale e la , per i Parte_1
motivi che seguono, dovrà essere gravata dalle spese di lite in solido che gli altri appellanti.
Sul secondo punto di gravame afferente la rettifica del decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione, la Corte osserva che certo , debitore pignorato nella CP_6
procedura nella quale la ha acquistato la quota di comproprietà sui beni di cui Parte_1
alle particelle 4, 8 sub 3 e 10 sub 2 del fg. 90 del Comune di era proprietario senza CP_5
dubbio alcuno della quota di ¼ di detti beni, mentre la rimanete parte di ¾ era ed è di
[...]
. L'assunto si desume dai titoli di provenienza versati agli atti nonchè dagli accertamenti Per_1
svolti in sede di CTU nella quale si legge: “in merito a questa unità immobiliare (Fg.90 p.lla 4
– p.lla 8 sub 3 – p.lla 10 sub 2) censita al NCEU,c'è da notare una incongruenza sulle quote di proprietà; infatti questo errore è facilmente riscontrabile, oltre che dagli atti trascritti i
Conservatoria, anche dalla situazione intestati riportata nelle visure catastali storiche. Fino al
20/03/2003 la proprietà era riconducibile a per 1/4, mentre i restanti 3/4 di CP_6
proprietà . Oggi la situazione attuale riporta erroneamente, a detta del sottoscritto, Persona_1
nata a [...] [...] per 1/2 e nato a [...] il Parte_1 CP_5 Persona_1
26/04/1938 per 3/4, diritti acquisiti da con Decreto di Trasferimento del Parte_1
Tribunale di ER del 20/03/2003 rep. 181 da . È evidente che l'errore sia nel CP_6
Decreto di Trasferimento del Tribunale di ER, cagionato probabilmente dal bando di vendita inesatto: la quota di proprietà corretta è 1/4 di e 3/4 di e Parte_1 Persona_1 quindi è necessaria una rettifica dell'atto di aggiudicazione. Nel decreto di trasferimento sopra menzionato viene richiamata la part. 6 senza che però venga specificato il subalterno;
la particella da trasferire è la part. 6 sub. 1 del foglio 90 dell'allora catasto terreni, oggi al NCEU.” 7 Tali conclusioni sono condivisibili in quanto espressione di una valutazione tecnica degli elementi di fatto regolarmente acquisiti. Quanto alla evidenziata competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione sulla rettifica del provvedimento di trasferimento, si rileva come il
Tribunale si sia pronunciato sul punto correttamente qualificando la domanda e fornendo una statuizione di mero accertamento sulla rivendica di proprietà spiegata in capo a parte attorea e, conseguentemente, di accertamento in capo a delle corrette quote che le Parte_1 competono a titolo derivativo in virtù dell'aggiudicazione in sede di vendita del compendio pignorato in danno di . Il gravame è pertanto sul punto disatteso. CP_6
Sulle ulteriori doglianze principali ed incidentali si rileva come il primo giudice abbia fatto buon governo delle risultanze di CTU sul pieno contraddittorio delle parti. L'Ing. nel Per_3
proprio elaborato peritale riferisce che a seguito dell'opera istruttoria, dei sopralluoghi e del confronto con le parti, lo stesso ha potuto rilevare come per anni il Castello di TE sia stato oggetto di opere di sistemazione sporadiche e prive di ogni autorizzazione al fine di renderlo fruibile ed utilizzabile alla famiglia che avevano nei loro progetti la Pt_1 Pt_1
realizzazione di una struttura turistico-ricettiva. Sono stati quindi inibiti tutti i passaggi alle zone pericolanti del castello, create strade, chiuse finestre e porte al fine di evitare pericoli agli utilizzatori. Riferisce ancore il Consulente d'Ufficio che tali interventi nel corso del tempo sono stati oggetto di pratiche, richieste, accatastamenti e variazioni fatti nel tentativo di regolarizzarle in fasi successive, senza esito positivo. Accerta quindi che il Comune di non può CP_5
essere ritenuto responsabile della errata presentazione di pratiche edilizie che interessavano proprietà non del richiedente, in quanto ogni richiesta viene protocollata salvo diritti di terzi.
Unica censura all'ente comunale che a seguito dell'ordinanza n. 2126 del 19/04/2010 non è poi seguita nel prescritto termine la ordinanza di demolizione di tutto quanto rilevato privo di autorizzazione. Quanto alle contestazioni di utilizzo di materiali provenienti dai ruderi del
Castello l'Ing. riferisce dell'oggettiva impossibilità di determinare quanti e quali Per_3
materiali siano stati riutilizzati e soprattutto la loro origine. All'esito dell'indagine redige una tabella riassuntiva di tutti gli interventi necessari a riportare il Castello di TE ad uno stato autorizzativo corretto e riferisce che: “per alcuni interventi è stato possibile determinare l'esecutore (colpevole dell'illecito) per altri no, infine alcuni importi sono quantificati come danno al proprietario dell'immobile, mentre altri sono danni subiti da tutti i proprietari, in quanto interessano zone comuni del castello…” ed ancora sul quesito 2 “…Tali immobili ad oggi sono in una situazione di totale abbandono e quasi completamente diruti, la quotazione tiene però conto della importanza storica del Castello. Il sottoscritto però non può ritenere direttamente
8 responsabili della vetustà degli immobili i sig.ri e che hanno si commesso Pt_1 Pt_1 Pt_1 degli abusi edilizi che però non hanno causato crolli o cedimenti nelle proprietà di;
fatta eccezione Per_1 ovviamente dell'inibizione all'uso causato dalla realizzazione di un bagno e di una cucina nella p.lla 6 sub 3 e la chiusura delle due finestre causata dell'edificio sulla p.lla 11.” L'ing. ha infine Per_3 adeguatamente riscontrato le osservazioni dei tecnici di parte con deduzioni corrette ed esaustive prive di vizi logici.
Sulla scorta di dette considerazioni il Tribunale ha posto a carico dei convenuti e la Pt_1 Pt_1 condanna equitativa al pagamento al di €.15.000,00 – Parte parte appellante rileva e grava la Per_1 sentenza impugnata per difformità tra chiesto e pronunciato, precisando che le conclusioni rassegnate non rispondono a criteri di chiarezza e specificità ragion per cui l'atto introduttivo deve ritenersi inficiato da nullità e proprio in conseguenza della assoluta indeterminatezza della domanda che la condanna risarcitoria, così come pronunziata, non appare corrispondente alla domanda. Sul punto si osserva che la condanna risarcitoria è stata determinata dall'accoglimento, seppur parziale, della richiesta del Per_1 al ristoro dei danni che assumeva subiti. Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione;
nel caso che ci occupa il Tribunale si ritiene abbia correttamente offerto condivisibile motivazione della decisione assunta con particolare riferimento alla condanna degli odierni appellanti cui però dovrà essere compresa la in quanto la domanda Parte_1 risarcitoria parzialmente accolta è stata spiegata per fatti attribuibili al proprio dante causa. In tal senso la pronuncia gravata merita riforma.
La domanda di attribuzione alla della responsabilità ex art 96 cpc non può trovare Parte_1 accoglimento atteso che attesa la carenza dei necessari presupposti, infatti la condanna a tal titolo, per colpa grave o dolo, presuppone: -la soccombenza dell'avversario; -la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
-la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno.
Circostanze tutte estranee al caso di specie.
I rilievi afferenti la domanda di usucapione non sono oggetto di disamina stante l'assenza di gravame sul punto.
La domanda incidentale afferenti la spese di lite merita accoglimento infatti alla condanna di parti convenute non può conseguire la compensazione delle spese di lite come motivata dalla notevole disparità tra il valore della causa dichiarato e quello accertato dal giudice – giustificatrice unicamente di una riduzione percentuale- infatti la regolamentazione vincolante in ordine alla motivazione della compensazione delle spese per “giusti motivi”, che deve ora essere specifica e cioè specificamente 9 riferita alle ragioni che giustificano la deroga al principio generale della soccombenza, cosicché tali ragioni non possono più essere desunte - come nel regime pre-vigente - dall'impianto motivazionale della decisione, e, quindi, con un riscontro effettuato per relationem. Pertanto, non può più ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione quando la compensazione si fondi, come nel caso in esame, sulla peculiarità della fattispecie, che non consente il controllo sulla congruità delle ragioni poste alla base di tale decisione, neppure se integrate dal percorso motivazionale. Le spese seguono la soccombenza e si riducono per entrambi i gradi del 50% stante la disparità tra la domanda e l'accertamento e si liquidano come in dispositivo nei parametri medi di legge.
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità
o la possibilità di provvedere sulle altre domande Cass.11547/2013).
PQM
Condanna in solido con e a rifondere complessivamente a Parte_1 Parte_1 Parte_1
e le spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 giudizio che si liquidano per il primo in €.1.290,00 per competenze professionali oltre rimborso forfettario 15% iva e ca come per legge ed €.555,00 per esborsi;
per il secondo in €.2.904,500 oltre rimborso forfettario 15%, iva e ca come per legge ed €.177,50 per esborsi.
Conferma il resto.
ER il 30/6/2025
Il Presidente
Dott.Simone Salcerini
Il Giudice relatore
Dott.Enrico Cerulli
10
LA CORTE DI APPELLO DI ER
composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.sa Paola De Lisio Consigliere
Dott. Enrico Cerulli Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 298/2022 V.G. promosso da:
Parte_1
[...]
[...]
Avv.Paola Fraschetti
-APPELLANTI- contro
Controparte_1
[...]
Controparte_2
N.Q. DI EREDI DI RUSSO ROSARIO – DECEDUTO -
Avv.Marilena Riggirello
Avv. Controparte_2
-APPELLATI- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del Febbraio 2010 conveniva in giudizio avanti il Tribunale Persona_1
di ER , , Parte_1 Parte_1 Parte_1 Controparte_3 CP_4
ed il spiegando nei loro confronti le seguenti conclusioni: “ritenere
[...] Controparte_5
e dichiarare l'edificio oggi insistente sulla particella n. 11 del f.90 del Catasto del Comune di illegittimo, abusivo, illecito poiché costruito in assoluta violazione del combinato CP_5
disposto di cui agli art. 873, 907, 935,948 e 1102 cc. ed in ogni caso in assoluta assenza di titolo edificatorio alcuno, oltre che pericoloso e lesivo della sicurezza strutturale, statica, sismica dell'intero Castello di TE, ordinando per l'effetto, la sua immediata demolizione a cura e onere dei convenuti proprietari e , nonché l'integrale Parte_1 Parte_1
ripristino dello stato dei luoghi precedenti con recupero edilizio della parete della Torre di avvistamento e di quella retrostante il demolendo manufatto con gli interventi che all'uopo verranno indicati come necessari dal nominando C.T.U.; -ritenere e dichiarare Parte_1
in proprio e n.q, nella spiegata qualità e responsabili degli interventi Parte_1 Parte_1
di sottrazione, appropriazione indebita e/o occupazione abusiva di porzioni di rudere del
Castello in comproprietà indivisa con il Sig. relativamente alle intere particelle Persona_1
6,8 e 10 del F. 90, ordinando ai medesimi convenuti di cessare tale condotta, di eseguire a loro cura e onere le opere che a mezzo espletando C.T.U. verranno ritenute necessarie per il ripristino dello status quo ante, previo frazionamento delle citate particelle nel rispetto dei diritti di proprietà dell'attore; -ritenere e dichiarare i medesimi convenuti responsabili degli interventi di occupazione, appropriazione indebita, lesione e danneggiamento delle parti condominiali del
Castello di TE, destinate all'uso comune, quali le scale condominiali (part. 6 attuale sub 10) corte interna (part. 120) cisterna e pozzo del castello (part. 4e 5), accessi al Borgo, condannandoli al ripristino dello status quo ante laddove possibile e al risarcimento per equivalente dei danni irreversibilmente cagionati, compresi quelli derivanti dal depauperamento del valore di mercato, condannandoli a risarcire detti complessivi danni cagionati all'attore nella misura che si stima non inferiore a 13 milioni di Euro. Ovvero nella diversa misura da codesto Tribunale determinanda;
-subordinatamente all'accoglimento delle domande attoree, ove i convenuti dovessero non ottemperare all'esecuzione delle opere che verranno indicate come necessarie al ripristino dello status quo ante dei luoghi, ritenerli e dichiararli tenuti a manlevare l'attore dei costi ed oneri tutti che lo stesso sarà tenuto a sopportare per l'esecuzione di dette opere e/o di qualunque altro intervento dovesse essere imposto al medesimo nella sua qualità di comproprietario del Castello di TE dai competenti organi in relazione alla salvaguardia della sicurezza statica e/o sismica dell'intero 2 complesso monumentale;
-infine, sempre nel merito, ordinare la rettifica del decreto di aggiudicazione nr. 34/03 a favore di nonché l'annotazione al Catasto edilizio Parte_1
Urbano del Comune di dell'intestazione della proprietà degli immobili di cui alla CP_5
partita 612 fg.90 part.lle 4, fraz TE , p.1, vani 2, p.lla 8/3 graffata con la part. 4, attualmente erroneamente quantificata in ragione di ½ a favore di e di ¾ a Parte_1 favore di , nel rispetto dei rispettivi titoli di proprietà.” Persona_1
Assumeva l'attore di aver acquistato, con vari atti notarili, diritti di comproprietà sugli immobili facenti parte del “Borgo del Castello di TE”. Detto agglomerato urbano è composto da una pluralità di fabbricati ciascuno dei quali è in comproprietà fra più soggetti;
una di questi
è la che se li era aggiudicati a seguito di esecuzione immobiliare in danno di Parte_1
certo Affermava ancora parte attorea che la e prima il proprio Controparte_6 Parte_1
padre avevano posto in essere una serie di illeciti edilizi tali da pregiudicare i propri diritti;
in particolare si denunciava l'aver arbitrariamente: -svuotato un'antica cisterna di decantazione delle acque piovane;
- demolito una struttura in elevazione del pozzo condominiale esterno;
- scalzato la fondazione della Torre di avvistamento e realizzato un locale abusivo con tettoia;
- realizzato sbrachi nelle murature portanti dovuti al passaggio di tubazioni di scarico;
- tamponato varie finestre e varie porte;
- realizzato impianti elettrici in assenza di norme di sicurezza;
- tamponato l'accesso principale del borgo mediante realizzazione di una muratura a mattoni ed apposizione di portone di legno;
- sottratto materiali da costruzione. Inoltre si denunciava l'indebita realizzazione di una strada ed una illuminazione esterna in violazione della normativa di sicurezza. In ultimo si contestava alla 'appropriazione di materiali Pt_1 sottratti ai ruderi del Castello per la realizzazione di muretti di contenimento nonché l'indebita istallazione di grandi bombole di gas da riscaldamento. Di qui le domande di risarcimento del danno ed in rivendica di rettifica delle proprie quote di comproprietà. Compartecipe alle violazioni denunciate anche il coniuge della – questi ultimi, Parte_1 Parte_1
ritualmente si costituivano in giudizio chiedendo di rigettare ogni domanda proposta in quanto infondata inammissibile per la presenza di pregresso giudicato e/o prescritta;
Inoltre, dichiarare inammissibile e comunque infondata la richiesta rettifica del decreto di aggiudicazione n. 34/03.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la ed il Parte_1 Parte_1
utilizzano da oltre un ventennio ed uti dominus in maniera pacifica ed incontestata le porzioni di immobile soltanto ora rivendicate dall'attore ed in particolare le particelle 6-8-10 4 e 5 del
Foglio 90 e per l'effetto dichiarare l'intervenuta acquisizione della piena proprietà dei cespiti descritti nell'atto introduttivo del giudizio così come risulteranno meglio catastalmente descritti 3 nella espletando CTU per intervenuta usucapione. Precisavano infine l'inammissibilità della domanda di rettifica del decreto di aggiudicazione dei diritti acquisti dalla Nella Pt_1
qualità di avente causa del defunto si costituiva anche Persona_2 Parte_1 contestando l'infondatezza della domanda attorea. Il convenuto Controparte_5 anch'esso ritualmente costituito, evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva stante l'estraneità alle domande spiegate dal . Similare posizione veniva assunta Persona_1 dall'Ing. e dalla che si dichiaravano estranei a fatti Controparte_7 Controparte_3
denunciati; reietta ogni domanda nei loro confronti col favore delle spese di lite. Il Tribunale acquisiva la documentazione versata dalle parti ed escussi i testimoni ammessi, disponeva CTU sulle cui risultanze la controversia passava in decisione.
Con la pronuncia qui gravata il Tribunale di ER statuiva: “Accertato che le p.lle 4, 8 sub 3
e 10 sub 2 sono di proprietà per ¼ e non ½) e per ¾ e che quindi Parte_1 Persona_1
è necessaria una rettifica dell'atto di trasferimento di dette particelle in favore di
[...]
aggiudicataria delle stesse, in sede di esecuzione immobiliare in danno di Pt_1 CP_6
, dispone detta rettifica da attuarsi a cura ed onere della parte interessata e più diligente
[...]
e con attività ed istanze da presentare nelle opportune sedi e con ordine, sin da ora, alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di compiere tutte le necessarie trascrizioni e volturazioni dell'emananda rettifica, con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità; Dichiara
l'infondatezza della domanda di nei confronti di in Persona_1 Controparte_4
quanto genericamente posta e senza alcun addebito specifico nei confronti del convenuto ma, stante comunque l'adesione, anche questa generica, del medesimo alla domanda, dispone
l'integrale compensazione delle spese di lite tra questi e l'attore ; Dichiara Persona_1
l'infondatezza della domanda proposta nei confronti di in quanto, Controparte_3
pur non contestando, la stessa, le affermazioni di parte attrice circa le condizioni del Borgo e del Castello, alcuna pretesa e/o domanda è stata formulata nei suoi confronti, tanto che non risultano conclusioni dalla stessa rassegnate all'udienza a ciò deputata, né ha depositato memorie conclusive, disponendosi, quindi l'integrale compensazione delle spese di lite tra la medesima e parte attrice;
Dichiara l'infondatezza della domanda proposta nei confronti di in quanto Parte_1 alcuna pretesa e/o domanda è stata formulata nei suoi confronti, disponendosi, quindi l'integrale compensazione delle spese di lite tra la medesima e parte attrice;
Rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti del ritentane l'infondatezza. Persona_1 Controparte_5
Spese di lite integralmente compensate;
Ritenuta la parziale fondatezza della domanda proposta 4 da nei confronti di ,in solido tra Persona_1 Parte_1 Parte_1 loro e ritenuta la corresponsabilità di per l'omessa negligente manutenzione e Persona_1
cura dei beni dei quali risulta proprietario o comproprietario pro quota siti nel Borgo e Castello di TE, condanna , in solido tra loro, per Parte_1 Parte_1
l'inibizione all'uso dei beni di proprietà di causato dalla realizzazione del bagno Persona_1
e della cucina nella p.lla 6 sub 3 e per la chiusura delle due finestre causata dalla realizzazione dell'edificio sulla p.lla 11, nonché per le numerose manomissioni comportanti impedimento della fruibilità di zone comuni del compendio da parte di tutti i comproprietari, liquida in favore dell'attuale attore, sia quale comproprietario di beni con e sia quale Pt_1 Pt_1
comproprietario, pro quota, del Borgo e del Castello ed a carico dei detti convenuti la somma complessiva di €. 15.000,00 così liquidata in via equitativa, stante comunque la mancata dimostrazione, da parte dell'attore, dell'impedimento effettivo e dell'entità del solo asserito danno conseguente al detto mancato utilizzo, somma cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo. Compensa integralmente le spese di lite, data l'entità del dichiarato valore della causa, l'esito della stessa e di quanto con la stessa accertato, tra parte attrice Persona_1
e parte convenuta e . Pone le spese dell'espletata C.T.U.a carico Parte_1 Parte_1
di parte attrice , di parte convenuta e , in solido tra Persona_1 Parte_1 Parte_1
loro e di parte convenuta in ragione di un terzo per ciascuna parte Controparte_5 processuale.”
Si dolgono della pronuncia e che interpongono Parte_1 Parte_1
appello con le seguenti motivazioni:
-Mancata liquidazione delle spese di lite in favore di che seppur citata ad essa non Parte_1
è stata rivolta alcuna pretesa.
-Ingiusta pronuncia di rettifica del decreto di trasferimento immobiliare, statuizione esclusivamente riservata al giudice dell'esecuzione.
-Omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato con particolare riferimento alla condanna risarcitoria ed alla ricostruzione dei fatti.
Assumono, pertanto, le seguenti conclusioni: “Con riferimento all'appello spiegato da in riforma della sentenza gravata condannare alla refusione delle Parte_1 Persona_1
spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con riferimento all'appello spiegato da e , in riforma della Parte_1 Parte_1
sentenza gravata e dato atto della omessa rispondenza tra chiesto e pronunziato, rigettare la
5 proposta domanda. In ogni caso in riforma della sentenza gravata rigettare ogni qualsivoglia domanda che dovesse essere ritenuta come formulata. Spese del doppio grado rifuse.”
Ritualmente si costituiva ( deceduto in corso di causa le cui domande sono state Persona_1
fatte proprie dagli eredi costituiti in prosecuzione) che contestava le motivazioni di gravame ritenendole infondate ed insistendo:
-nell'accoglimento della domanda di demolizione del manufatto abusivo dei coniugi
[...]
Pt_1
-spiegando contestazioni sul risarcimento dei danni alla proprietà attorea. Sentenza ultra petita per erronea ed arbitraria applicazione dell'art. 1227, comma 1 o comma 2, c.c.
Si domanda, pertanto: “ritenere e dichiarare la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai coniugi e nella comparsa di Parte_1 Parte_1
costituzione e risposta del giudizio di prime cure rinunciata definitivamente e le relative statuizioni passate in giudicato, non essendo state impugnate;
- in via principale, accogliere l'appello che l'odierno concludente spiega in seno alla presente comparsa e riformare la sentenza impugnata relativamente ai capi sub 1, 5, 7, 8 e 9 delle statuizioni, con l'accoglimento delle domande tutte di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio e contenute ai sub 1, 2,
3, 4 e 5 delle conclusioni, per quanto in premessa e comunque con qualsivoglia altro motivo in fatto ed in diritto e con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio;
- rigettare, altresì l'appello proposto da e per i motivi tutti Parte_1 Parte_1 Parte_1
esposti, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, condannando la sig. anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per l'impugnazione con assoluta mala fede Parte_1 processuale del capo sub 2 della sentenza, relativo alla correzione dell'intestazione catastale delle particelle 4, 8 sub 3 e 10 sub 2 del fg. 90 del Comune di CP_5
La Corte osserva che parte appellante principale ed incidentale hanno correttamente adempiuto ai dettami afferenti l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione, donde la loro ammissibilità.
Sul primo punto di gravame si rileva che il Tribunale ha statuito “…l'infondatezza della domanda proposta nei confronti di in quanto alcuna pretesa e/o domanda è stata Parte_1
formulata nei suoi confronti disponendosi, quindi l'integrale compensazione delle spese di lite tra la medesima e parte attrice. La Corte osserva che la compensazione opera in due casi predeterminati dalla legge, ricorrendo i quali il giudice ha discrezionalità di stabilire la 6 compensazione invece della condanna del soccombente alle spese. La prima ipotesi è quella della soccombenza reciproca, che può essere ravvisata nelle seguenti situazioni-tipo: -tutte le parti hanno formulato domande di cui alcune accolte ed alcune rigettate;
-la domanda principale dell'attore è stata rigettata, così come la domanda riconvenzionale del convenuto;
-una parte ha formulato più domande di cui solo alcune sono state accolte, mentre altre rigettate;
-è stata accolta l'unica domanda proposta dalla parte ma solo parzialmente. La seconda ipotesi è relativa alla “assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Nel caso che ci occupa la è stata oggetto di domanda di Parte_1
accertamento sia delle proprie responsabilità sia dirette che quale erede di Persona_2
e contitolare degli immobili ove sono stati svolti interventi indebiti;
peraltro il CTU rileva
(pag.43) l'attribuibilità agli odierni appellanti dei commessi abusi edilizi.
Si disattende il gravame principale accogliendo quello incidentale e la , per i Parte_1
motivi che seguono, dovrà essere gravata dalle spese di lite in solido che gli altri appellanti.
Sul secondo punto di gravame afferente la rettifica del decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione, la Corte osserva che certo , debitore pignorato nella CP_6
procedura nella quale la ha acquistato la quota di comproprietà sui beni di cui Parte_1
alle particelle 4, 8 sub 3 e 10 sub 2 del fg. 90 del Comune di era proprietario senza CP_5
dubbio alcuno della quota di ¼ di detti beni, mentre la rimanete parte di ¾ era ed è di
[...]
. L'assunto si desume dai titoli di provenienza versati agli atti nonchè dagli accertamenti Per_1
svolti in sede di CTU nella quale si legge: “in merito a questa unità immobiliare (Fg.90 p.lla 4
– p.lla 8 sub 3 – p.lla 10 sub 2) censita al NCEU,c'è da notare una incongruenza sulle quote di proprietà; infatti questo errore è facilmente riscontrabile, oltre che dagli atti trascritti i
Conservatoria, anche dalla situazione intestati riportata nelle visure catastali storiche. Fino al
20/03/2003 la proprietà era riconducibile a per 1/4, mentre i restanti 3/4 di CP_6
proprietà . Oggi la situazione attuale riporta erroneamente, a detta del sottoscritto, Persona_1
nata a [...] [...] per 1/2 e nato a [...] il Parte_1 CP_5 Persona_1
26/04/1938 per 3/4, diritti acquisiti da con Decreto di Trasferimento del Parte_1
Tribunale di ER del 20/03/2003 rep. 181 da . È evidente che l'errore sia nel CP_6
Decreto di Trasferimento del Tribunale di ER, cagionato probabilmente dal bando di vendita inesatto: la quota di proprietà corretta è 1/4 di e 3/4 di e Parte_1 Persona_1 quindi è necessaria una rettifica dell'atto di aggiudicazione. Nel decreto di trasferimento sopra menzionato viene richiamata la part. 6 senza che però venga specificato il subalterno;
la particella da trasferire è la part. 6 sub. 1 del foglio 90 dell'allora catasto terreni, oggi al NCEU.” 7 Tali conclusioni sono condivisibili in quanto espressione di una valutazione tecnica degli elementi di fatto regolarmente acquisiti. Quanto alla evidenziata competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione sulla rettifica del provvedimento di trasferimento, si rileva come il
Tribunale si sia pronunciato sul punto correttamente qualificando la domanda e fornendo una statuizione di mero accertamento sulla rivendica di proprietà spiegata in capo a parte attorea e, conseguentemente, di accertamento in capo a delle corrette quote che le Parte_1 competono a titolo derivativo in virtù dell'aggiudicazione in sede di vendita del compendio pignorato in danno di . Il gravame è pertanto sul punto disatteso. CP_6
Sulle ulteriori doglianze principali ed incidentali si rileva come il primo giudice abbia fatto buon governo delle risultanze di CTU sul pieno contraddittorio delle parti. L'Ing. nel Per_3
proprio elaborato peritale riferisce che a seguito dell'opera istruttoria, dei sopralluoghi e del confronto con le parti, lo stesso ha potuto rilevare come per anni il Castello di TE sia stato oggetto di opere di sistemazione sporadiche e prive di ogni autorizzazione al fine di renderlo fruibile ed utilizzabile alla famiglia che avevano nei loro progetti la Pt_1 Pt_1
realizzazione di una struttura turistico-ricettiva. Sono stati quindi inibiti tutti i passaggi alle zone pericolanti del castello, create strade, chiuse finestre e porte al fine di evitare pericoli agli utilizzatori. Riferisce ancore il Consulente d'Ufficio che tali interventi nel corso del tempo sono stati oggetto di pratiche, richieste, accatastamenti e variazioni fatti nel tentativo di regolarizzarle in fasi successive, senza esito positivo. Accerta quindi che il Comune di non può CP_5
essere ritenuto responsabile della errata presentazione di pratiche edilizie che interessavano proprietà non del richiedente, in quanto ogni richiesta viene protocollata salvo diritti di terzi.
Unica censura all'ente comunale che a seguito dell'ordinanza n. 2126 del 19/04/2010 non è poi seguita nel prescritto termine la ordinanza di demolizione di tutto quanto rilevato privo di autorizzazione. Quanto alle contestazioni di utilizzo di materiali provenienti dai ruderi del
Castello l'Ing. riferisce dell'oggettiva impossibilità di determinare quanti e quali Per_3
materiali siano stati riutilizzati e soprattutto la loro origine. All'esito dell'indagine redige una tabella riassuntiva di tutti gli interventi necessari a riportare il Castello di TE ad uno stato autorizzativo corretto e riferisce che: “per alcuni interventi è stato possibile determinare l'esecutore (colpevole dell'illecito) per altri no, infine alcuni importi sono quantificati come danno al proprietario dell'immobile, mentre altri sono danni subiti da tutti i proprietari, in quanto interessano zone comuni del castello…” ed ancora sul quesito 2 “…Tali immobili ad oggi sono in una situazione di totale abbandono e quasi completamente diruti, la quotazione tiene però conto della importanza storica del Castello. Il sottoscritto però non può ritenere direttamente
8 responsabili della vetustà degli immobili i sig.ri e che hanno si commesso Pt_1 Pt_1 Pt_1 degli abusi edilizi che però non hanno causato crolli o cedimenti nelle proprietà di;
fatta eccezione Per_1 ovviamente dell'inibizione all'uso causato dalla realizzazione di un bagno e di una cucina nella p.lla 6 sub 3 e la chiusura delle due finestre causata dell'edificio sulla p.lla 11.” L'ing. ha infine Per_3 adeguatamente riscontrato le osservazioni dei tecnici di parte con deduzioni corrette ed esaustive prive di vizi logici.
Sulla scorta di dette considerazioni il Tribunale ha posto a carico dei convenuti e la Pt_1 Pt_1 condanna equitativa al pagamento al di €.15.000,00 – Parte parte appellante rileva e grava la Per_1 sentenza impugnata per difformità tra chiesto e pronunciato, precisando che le conclusioni rassegnate non rispondono a criteri di chiarezza e specificità ragion per cui l'atto introduttivo deve ritenersi inficiato da nullità e proprio in conseguenza della assoluta indeterminatezza della domanda che la condanna risarcitoria, così come pronunziata, non appare corrispondente alla domanda. Sul punto si osserva che la condanna risarcitoria è stata determinata dall'accoglimento, seppur parziale, della richiesta del Per_1 al ristoro dei danni che assumeva subiti. Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione;
nel caso che ci occupa il Tribunale si ritiene abbia correttamente offerto condivisibile motivazione della decisione assunta con particolare riferimento alla condanna degli odierni appellanti cui però dovrà essere compresa la in quanto la domanda Parte_1 risarcitoria parzialmente accolta è stata spiegata per fatti attribuibili al proprio dante causa. In tal senso la pronuncia gravata merita riforma.
La domanda di attribuzione alla della responsabilità ex art 96 cpc non può trovare Parte_1 accoglimento atteso che attesa la carenza dei necessari presupposti, infatti la condanna a tal titolo, per colpa grave o dolo, presuppone: -la soccombenza dell'avversario; -la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
-la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno.
Circostanze tutte estranee al caso di specie.
I rilievi afferenti la domanda di usucapione non sono oggetto di disamina stante l'assenza di gravame sul punto.
La domanda incidentale afferenti la spese di lite merita accoglimento infatti alla condanna di parti convenute non può conseguire la compensazione delle spese di lite come motivata dalla notevole disparità tra il valore della causa dichiarato e quello accertato dal giudice – giustificatrice unicamente di una riduzione percentuale- infatti la regolamentazione vincolante in ordine alla motivazione della compensazione delle spese per “giusti motivi”, che deve ora essere specifica e cioè specificamente 9 riferita alle ragioni che giustificano la deroga al principio generale della soccombenza, cosicché tali ragioni non possono più essere desunte - come nel regime pre-vigente - dall'impianto motivazionale della decisione, e, quindi, con un riscontro effettuato per relationem. Pertanto, non può più ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione quando la compensazione si fondi, come nel caso in esame, sulla peculiarità della fattispecie, che non consente il controllo sulla congruità delle ragioni poste alla base di tale decisione, neppure se integrate dal percorso motivazionale. Le spese seguono la soccombenza e si riducono per entrambi i gradi del 50% stante la disparità tra la domanda e l'accertamento e si liquidano come in dispositivo nei parametri medi di legge.
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità
o la possibilità di provvedere sulle altre domande Cass.11547/2013).
PQM
Condanna in solido con e a rifondere complessivamente a Parte_1 Parte_1 Parte_1
e le spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 giudizio che si liquidano per il primo in €.1.290,00 per competenze professionali oltre rimborso forfettario 15% iva e ca come per legge ed €.555,00 per esborsi;
per il secondo in €.2.904,500 oltre rimborso forfettario 15%, iva e ca come per legge ed €.177,50 per esborsi.
Conferma il resto.
ER il 30/6/2025
Il Presidente
Dott.Simone Salcerini
Il Giudice relatore
Dott.Enrico Cerulli
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