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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19905/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19905/2024 tra
Oggi 31 marzo 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- assistito dall'avv. SOLIVE ELISA Parte_1
- per nessuno compare Parte_2
Il Giudice, verificata la rituale notifica dell'ordinanza di mutamento rito a Parte_2
, ne dichiara la contumacia.
[...]
Il Giudice invita l'avv. Solive a precisare le conclusioni e esibisce bonifico effettuato a organismo di mediazione di € 200,32 e che la morosità a marzo 2025 ammonta a € 6.280,00 di cui € 3.740,00 per canoni ed € 2540,00
L'avv. Solive precisa le conclusioni come da memoria integrativa e dà atto che provvederà a depositare in data odierna copia del bonifico.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19905/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ELISA SOLIVE, in forza di Parte_1 C.F._1
procura generale alle liti del 10.09.2024
ATTORE contro
(C.F. Parte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Udienza di discussione in data 31.03.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“- Accertare e dichiarare il grave inadempimento del conduttore signor Parte_2
nel pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali e
[...]
conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto il
01.07.2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino in data 02.07.2020 con n. 4841
Serie 3T.
- E per l'effetto condannare il signor l pagamento a favore Parte_2
del signor della somma di euro 4.870,00 (euro 2.520,00 per canoni ed euro Parte_1
2.350,00 per oneri, morosità al 10.09.2024) oltre euro 210,00 maturati alla data odierna (di cui euro 70,00 per canoni ed euro 140,00 per spese condominiali) e di ogni altra somma per ogni mese successivo sino al rilascio.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio nonché del procedimento sommario.”
pagina 2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del
10.09.2024 , premesso di aver locato con contratto stipulato in data Parte_1
01.07.2020, ad uso abitativo, a l'immobile sito in Torino, Parte_2
via Monti n. 26 al canone mensile di € 550,00, oltre € 50,00 per acconto spese accessorie, rappresentava come il conduttore si fosse reso inadempiente al pagamento dei canoni di locazione per un importo pari a € 2.520,00 nonché dell'importo di € 2.350,00 per spese accessorie e, pertanto, chiedeva la convalida dello sfratto per morosità, con contestuale emissione di ingiunzione di pagamento.
All'udienza del 12.11.2024 compariva personalmente e si Parte_2
opponeva allo sfratto, contestando la morosità e dando atto di aver sempre pagato tutti i canoni di locazione, nonché le spese, per un importo ridotto concordato verbalmente con il locatore.
Con ordinanza emessa in pari data il Giudice, ritenuti integrati i presupposti della gravità dell'inadempimento di cui all'art. 5 della legge 392/1978 e non sussistendo “gravi motivi in contrario”, disponeva il rilascio dell'abitazione da parte di Parte_2
assegnando altresì il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione
[...]
obbligatoria.
All'udienza odierna parte locatrice ha precisato le conclusioni così come riportate in epigrafe.
2. Preliminarmente occorre dare atto della procedibilità del presente giudizio, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 e avendo lo stesso avuto esito negativo (doc. 8).
3. Nel merito, la domanda di parte attrice di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore è fondata e merita accoglimento.
ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la Parte_1
produzione del contratto di locazione registrato (doc. 1) – da cui si evince l'obbligo del conduttore di corrispondere un canone annuo di € 6.600,00 mediante rate mensili di € 550,00 ciascuna, oltre a € 50,00 mensili per spese accessorie – ed ha allegato l'inadempimento della controparte.
La parte convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione di pagamento del canone, per cui, gravando su di lei il relativo onere probatorio in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001) pagina 3 di 5 deve ritenersi sul punto fondata la prospettazione attorea.
Inoltre, la circostanza riportata all'udienza del 12.11.2024 da Parte_2
di aver sempre pagato tutti i canoni di locazione, nonché le spese, per l'importo
[...]
ridotto (rispetto a quello indicato nel contratto) a suo tempo concordato verbalmente con il locatore non è stata provata da parte convenuta ed è rimasta, dunque, una mera allegazione.
L'inadempimento dedotto è di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore (art. 5 della legge n. 392/1978; art. 1455 c.c.) tenuto conto dell'elevata morosità maturata dal conduttore, corrispondenti a oltre quattro mensilità per canoni di locazione ed è dunque sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di risoluzione.
4. All'accoglimento della domanda di risoluzione consegue la conferma dell'ordine di rilascio, così come stabilito nell'ordinanza del 12.11.2024.
5. va inoltre condannato al pagamento in favore di Parte_2 [...]
della somma di € 5.080,00 per canoni di locazione e oneri accessori, maturati da Pt_1
luglio 2020 a marzo 2025, nonché al pagamento di € 550,00 mensili per ogni successiva mensilità dal mese di aprile 2025 e fino all'effettivo rilascio. Nulla deve disporsi sugli interessi in assenza di domanda.
Tale ultima domanda non è infatti incompatibile con quella di risoluzione del contratto, trattandosi di domanda di natura risarcitoria che trova fondamento nell'obbligo del conduttore alla corresponsione dei canoni sino alla riconsegna previsto dall'art. 1591 c.c.
6. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta.
Tali spese devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate, fase di studio e introduttiva del giudizio di convalida, trattazione e decisione dei giudizi di cognizione ordinaria e introduttiva e di negoziazione della mediazione, e così per €
1.789,00 oltre a € 418,48 a titolo di esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA risolto per inadempimento di il contratto di Parte_2
locazione stipulato tra le parti in data 1.07.2020, relativo all'immobile sito in Torino, via Monti pagina 4 di 5 n. 26;
CONFERMA l'ordine di rilascio a carico di alla data del Parte_2
20.12.2024 così come emesso nell'ordinanza del 12.11.2024;
CONDANNA a corrispondere a la somma Parte_2 Parte_1
di € 6.280,00 per canoni di locazione e oneri accessori, maturati da luglio 2020 a marzo 2025, oltre a € 550,00 al mese da aprile 2025 sino alla data dell'effettivo rilascio;
CONDANNA altresì a rimborsare a le Parte_2 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 1789,00 per compensi, € 418,48 per esborsi al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 31 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19905/2024 tra
Oggi 31 marzo 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- assistito dall'avv. SOLIVE ELISA Parte_1
- per nessuno compare Parte_2
Il Giudice, verificata la rituale notifica dell'ordinanza di mutamento rito a Parte_2
, ne dichiara la contumacia.
[...]
Il Giudice invita l'avv. Solive a precisare le conclusioni e esibisce bonifico effettuato a organismo di mediazione di € 200,32 e che la morosità a marzo 2025 ammonta a € 6.280,00 di cui € 3.740,00 per canoni ed € 2540,00
L'avv. Solive precisa le conclusioni come da memoria integrativa e dà atto che provvederà a depositare in data odierna copia del bonifico.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19905/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ELISA SOLIVE, in forza di Parte_1 C.F._1
procura generale alle liti del 10.09.2024
ATTORE contro
(C.F. Parte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Udienza di discussione in data 31.03.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“- Accertare e dichiarare il grave inadempimento del conduttore signor Parte_2
nel pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali e
[...]
conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto il
01.07.2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino in data 02.07.2020 con n. 4841
Serie 3T.
- E per l'effetto condannare il signor l pagamento a favore Parte_2
del signor della somma di euro 4.870,00 (euro 2.520,00 per canoni ed euro Parte_1
2.350,00 per oneri, morosità al 10.09.2024) oltre euro 210,00 maturati alla data odierna (di cui euro 70,00 per canoni ed euro 140,00 per spese condominiali) e di ogni altra somma per ogni mese successivo sino al rilascio.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio nonché del procedimento sommario.”
pagina 2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del
10.09.2024 , premesso di aver locato con contratto stipulato in data Parte_1
01.07.2020, ad uso abitativo, a l'immobile sito in Torino, Parte_2
via Monti n. 26 al canone mensile di € 550,00, oltre € 50,00 per acconto spese accessorie, rappresentava come il conduttore si fosse reso inadempiente al pagamento dei canoni di locazione per un importo pari a € 2.520,00 nonché dell'importo di € 2.350,00 per spese accessorie e, pertanto, chiedeva la convalida dello sfratto per morosità, con contestuale emissione di ingiunzione di pagamento.
All'udienza del 12.11.2024 compariva personalmente e si Parte_2
opponeva allo sfratto, contestando la morosità e dando atto di aver sempre pagato tutti i canoni di locazione, nonché le spese, per un importo ridotto concordato verbalmente con il locatore.
Con ordinanza emessa in pari data il Giudice, ritenuti integrati i presupposti della gravità dell'inadempimento di cui all'art. 5 della legge 392/1978 e non sussistendo “gravi motivi in contrario”, disponeva il rilascio dell'abitazione da parte di Parte_2
assegnando altresì il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione
[...]
obbligatoria.
All'udienza odierna parte locatrice ha precisato le conclusioni così come riportate in epigrafe.
2. Preliminarmente occorre dare atto della procedibilità del presente giudizio, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 e avendo lo stesso avuto esito negativo (doc. 8).
3. Nel merito, la domanda di parte attrice di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore è fondata e merita accoglimento.
ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la Parte_1
produzione del contratto di locazione registrato (doc. 1) – da cui si evince l'obbligo del conduttore di corrispondere un canone annuo di € 6.600,00 mediante rate mensili di € 550,00 ciascuna, oltre a € 50,00 mensili per spese accessorie – ed ha allegato l'inadempimento della controparte.
La parte convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione di pagamento del canone, per cui, gravando su di lei il relativo onere probatorio in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001) pagina 3 di 5 deve ritenersi sul punto fondata la prospettazione attorea.
Inoltre, la circostanza riportata all'udienza del 12.11.2024 da Parte_2
di aver sempre pagato tutti i canoni di locazione, nonché le spese, per l'importo
[...]
ridotto (rispetto a quello indicato nel contratto) a suo tempo concordato verbalmente con il locatore non è stata provata da parte convenuta ed è rimasta, dunque, una mera allegazione.
L'inadempimento dedotto è di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore (art. 5 della legge n. 392/1978; art. 1455 c.c.) tenuto conto dell'elevata morosità maturata dal conduttore, corrispondenti a oltre quattro mensilità per canoni di locazione ed è dunque sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di risoluzione.
4. All'accoglimento della domanda di risoluzione consegue la conferma dell'ordine di rilascio, così come stabilito nell'ordinanza del 12.11.2024.
5. va inoltre condannato al pagamento in favore di Parte_2 [...]
della somma di € 5.080,00 per canoni di locazione e oneri accessori, maturati da Pt_1
luglio 2020 a marzo 2025, nonché al pagamento di € 550,00 mensili per ogni successiva mensilità dal mese di aprile 2025 e fino all'effettivo rilascio. Nulla deve disporsi sugli interessi in assenza di domanda.
Tale ultima domanda non è infatti incompatibile con quella di risoluzione del contratto, trattandosi di domanda di natura risarcitoria che trova fondamento nell'obbligo del conduttore alla corresponsione dei canoni sino alla riconsegna previsto dall'art. 1591 c.c.
6. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta.
Tali spese devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate, fase di studio e introduttiva del giudizio di convalida, trattazione e decisione dei giudizi di cognizione ordinaria e introduttiva e di negoziazione della mediazione, e così per €
1.789,00 oltre a € 418,48 a titolo di esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA risolto per inadempimento di il contratto di Parte_2
locazione stipulato tra le parti in data 1.07.2020, relativo all'immobile sito in Torino, via Monti pagina 4 di 5 n. 26;
CONFERMA l'ordine di rilascio a carico di alla data del Parte_2
20.12.2024 così come emesso nell'ordinanza del 12.11.2024;
CONDANNA a corrispondere a la somma Parte_2 Parte_1
di € 6.280,00 per canoni di locazione e oneri accessori, maturati da luglio 2020 a marzo 2025, oltre a € 550,00 al mese da aprile 2025 sino alla data dell'effettivo rilascio;
CONDANNA altresì a rimborsare a le Parte_2 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 1789,00 per compensi, € 418,48 per esborsi al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 31 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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