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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/11/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 180/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Paolo TALAMO Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 14.3.2022
da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Miotto, giusta mandato in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata in Mestre, via Ospedale 39 (studio avv. Schiavon)
Appellante Contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Moro e Camilla Cenci, CP_1 giusta mandato in calce al ricorso ex art 414 cpc, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Venezia-Marghera, via Pacinotti 4
Appellato
nonché contro
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Zoccarato in virtù di mandato rilasciato su foglio separato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso alla via Daniele Monterumici 8
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 544/2021 del 22.12.2021
IN PUNTO: risarcimento danni da infortunio
1 Conclusioni:
Per l'appellante : “”nel merito: voglia l'adìta Ecc.ma Corte Parte_1 d'appello di Venezia – Sezione lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione del ricorso ed assegnazione del termine per la notifica del medesimo e del pedissequo decreto alle appellate e CP_1 Controparte_3
, in persona del proprio legale rappresentate pro tempore,
[...]
- riformare in toto la sentenza n. 544/2021 del Tribunale di Treviso – Sezione lavoro (Giudice: Dr. Filippo Giodan) pubblicata il 22.12.2021, rigettando le domande tutte proposte dalla signora contro la CP_1 Controparte_3
, in quanto infondate, e, consequenzialmente, la
[...] domanda di garanzia proposta da quest'ultima contro l'appellante Controparte_4
[...]
- per effetto della suddetta riforma, condannare a restituire a Controparte_4 la signora con riguardo alla somma di € 67.889,96,
[...] CP_1 nonché l'Avv. Giancarlo Moro relativamente a quella di € 13.172,96 e la
[...]
relativamente a quella Controparte_3 di € 11.672,96, loro corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza appellata, gravando tali somme degli interessi legali dalla data del loro pagamento a quella della loro restituzione;
-
- con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.””
Per parte appellata “”respingersi l'appello ex adverso proposto e confermarsi CP_1 la sentenza appellata. Con vittoria di spese e compensi professionali per la presente fase di giudizio.””
Per parte appellata OMC – Collegio Vescovile Pio X: “”Nel merito in via principale. Per le ragioni esposte in atti, accogliersi l'appello di in punto Parte_1 responsabilità datoriale, e di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n. 544/2021, rigettarsi le domande tutte formulate dalla signora CP_1 anche nei confronti del datore di lavoro
[...] Controparte_5 ;
[...] Nel merito in via subordinata. In caso di rigetto dell'appello e conferma della sentenza, confermata altresì l'esistenza e la validità della polizza assicurativa indicata in atti, condannarsi la compagnia a tenere indenne Controparte_6 la convenuta per quanto la stessa venisse Controparte_7 condannata a pagare alla ricorrente, anche in punto spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
In ogni caso. In ogni caso, spese di resistenza del datore di lavoro anche di questo grado d'appello a carico dell'Assicurazione appellante ex art. 1917 comma 3 c.c..””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Treviso ha accolto la domanda proposta da diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subìti in occasione CP_1 dell'infortunio avvenuto in data 18.3.2015 accertando la responsabilità di
[...]
nella causazione dell'evento infortunistico oggetto di causa e condannando Controparte_8 quest'ultimo al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di € 65.795,96 oltre accessori di legge oltre alla ulteriore somma di € 300,00 a titolo di danno patrimoniale maggiorato degli interessi legali. Contr Ha altresì posto a carico di le spese di lite e quelle di CTU e di CTP condannando la Contr compagnia assicuratrice a manlevare da quanto Controparte_4
2 Contr condannato a pagare per le predette causali oltre a rifondere a le spese di lite sostenute per resistere all'azione del danneggiato ex art 1917 cc.
2. Il primo giudice, autorizzata la chiamata in causa della Compagnia di Assicurazione
ed istruita la causa documentalmente, con prova per testi e con CTU medico CP_4 legale, richiamati i principi in tema di responsabilità ex art 2087 cc e degli obblighi contrattuali di sicurezza a carico del datore di lavoro, ha ritenuto pacifica la dinamica del sinistro oggetto di causa precisando che la lavoratrice era caduta a terra all'interno dei locali del datore di lavoro scivolando sul pavimento all'interno della struttura a causa della presenza di acqua.
2.1 Tale dinamica era stata confermata dallo stesso datore di lavoro nella denuncia di infortunio all'IN (avente valenza di confessione) mentre, sebbene nessuno era presente al momento dell'infortunio, gli altri elementi istruttori non avevano fornito prova contraria a quanto indicato nella denunzia stessa. I testi e avevano ribadito che nel luogo in cui la ricorrente era scivolata Tes_1 Tes_2 cadeva spesso acqua in terra ed in quel punto il pavimento era sempre bagnato. Quanto alle dichiarazioni rese dal teste (secondo la quale nell'orario in cui era Tes_3 caduta la non potevano essere in corso operazioni di pulizia del corridoio essendo CP_1 previste dal mansionario dopo le 14,00 ed essendo tali operazioni svolte da personale che, prima delle 14,00, era impegnato in altre mansioni), le stesse non escludevano che l'infortunio occorso alla si fosse verificato e secondo le modalità descritte. CP_1 Anche le dichiarazioni rese dal teste non assumevano rilievo in senso contrario Tes_4 rispetto alla prospettazione attorea atteso che la teste non aveva precisato quando le era stato riferito dell'infortunio della ricorrente ed in ogni caso era emerso che nella generalità dei casi la pulizia del pavimento veniva fatto verso sera ma ciò non implicava necessariamente che il pavimento, al momento della caduta della non fosse bagnato d'acqua. CP_1
2.2 Poteva dunque ritenersi dimostrato che la ricorrente era caduta a causa della presenza di acqua sul pavimento mentre non risultava che il datore di lavoro avesse fornito ai dipendenti calzature antiscivolo né che in prossimità del punto di caduta avesse apposto qualche segnale o cartello per avvisare della presenza di acqua sul pavimento (a maggior ragione tenuto conto che, in base alle testimonianze, in quel luogo il pavimento era spesso bagnato). Quanto alle precisazioni di parte resistente e della compagnia di assicurazione secondo le quali la lavoratrice avesse già timbrato il cartellino alla fine del turno quando si ebbe a verificare il sinistro (sì da escludere una responsabilità per violazione dell'art. 2087 cc.), il Tribunale ha rilevato che da un lato non risultava dimostrata la timbratura del cartellino prima del sinistro e dall'altra era circostanza irrilevante atteso che la lavoratrice stava transitando all'interno della struttura del datore di lavoro dove si trovava per aver svolto le proprie mansioni nel corso della mattinata. Andava esclusa una ipotesi di rischio elettivo come anche di un concorso di colpa atteso che notoriamente risulta molto facile non accorgersi della presenza di acqua sul pavimento in assenza di adeguata cartellonistica di segnalazione.
2.3 Quanto alla sussistenza del nesso di causa, il primo giudice ha richiamato le risultanze peritali che, con ampia e argomentata motivazione e riportando anche le valutazioni dell'ausiliario radiologo, avevano evidenziato che la caduta aveva determinato conseguenze particolarmente gravi poiché il trauma che ne era derivato aveva inciso su una condizione di fragilità dei tendini della spalla. Risultava pacifico (alla luce anche delle valutazioni espresse dai CTP) che il tendine interessato dalla caduta fosse parzialmente già degenerato all'epoca della caduta (e dunque esposto a maggior rischio di rottura) ma la rottura completa si era verificata all'esito della caduta e del conseguente trauma che si era verificato non solo sulla base dei puntuali rilievi
3 dell'ausiliario radiologo (che aveva riscontrato una serie di indici suggestivi di un danno lacerativo di tipo traumatico del sovraspinato) ma anche alla luce del dato empirico rappresentato dal fatto che prima della caduta la ricorrente era in grado di svolgere la propria attività lavorativa, implicante anche un certo sforzo fisico, mentre in seguito era stata costretta a rimanere assente dal lavoro (con riconoscimento di inabilità lavorativa da parte dell'IN per molto tempo a causa della rottura tendinea), ciò rendendo inverosimile che prima della caduta vi fossero tutte le lesioni poi accertare che avevano reso necessario un percorso clinico lungo e complicato e che ciò nonostante la ricorrente era pienamente in grado di svolgere le mansioni affidate. Lo stesso CTU, peraltro, aveva precisato nella propria relazione che non erano stati riscontrati precedenti morbosi degni di nota preesistenti al sinistro rilevando il rispetto dei criteri della continuità fenomenologica, dell'efficienza lesiva, quello topografico e dell'esclusione di altre cause. Né poteva sostenersi che il danno si fosse verificato dopo la caduta ed indipendentemente da essa solo perché accertato a distanza di circa un mese e mezzo dal sinistro tenuto conto che già il medico del pronto soccorso aveva invitato la paziente ad effettuare ulteriori accertamenti laddove il quadro clinico non si fosse risolto. Il danno patìto dalla andava, dunque, ascritto causalmente e per intero all'evento CP_1 infortunistico e per l'effetto al datore di lavoro responsabile.
2.4 Quanto al danno non patrimoniale, in ragione dei periodi di invalidità temporanea e del danno biologico permanente individuati dal CTU, considerata la rendita capitalizzata riconosciuta dall'IN ed applicate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, lo stesso andava riconosciuto nella misura di € 65.795,96 oltre accessori di legge come meglio indicato in sentenza. In ordine al danno (patrimoniale) da perdita della capacità lavorativa specifica non emergeva dalla CTU la sussistenza di tale pregiudizio risultando la lavoratrice abile a svolgere la stessa attività lavorativa sia pure con maggiore sforzo mentre risultava dovuto il risarcimento del danno patrimoniale riferito alle spese mediche quantificate in € 300,00 oltre alla rifusione delle spese di CTU e CTP. In ragione della domanda di garanzia svolta dalla datrice di lavoro la società
[...] andava condannata a manlevare la prima da quanto condannata a pagare nei Parte_1 limiti del massimale di polizza.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la con tre motivi. Parte_1 L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la CP_1 conferma della decisione impugnata Contr L'appellato , aderendo alle difese svolte dalla ha fatto propri Parte_1 i motivi di impugnazione svolto dalla compagnia.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza dell'11 settembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La , con il primo motivo, ha censurato la sentenza Parte_1 rimarcando l'omesso onere della prova gravante sul lavoratore in merito alla nocività dell'ambiente di lavoro e contestando il valore probatorio assegnato alla denuncia di infortunio fatta all'IN dal datore di lavoro. La ricorrente non aveva offerto piena prova del fatto che la sua caduta fosse stata causata da una pozza d'acqua mentre stava transitando lungo il corridoio del piano terra ove operava
4 e sul punto non era affatto pacifico che vi fosse concordanza tra le parti sulla dinamica avendo la evidenziato la assenza di testimoni oculari dell'accaduto. CP_3 La lavoratrice non aveva dimostrato la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale tra quest'ultima ed il danno lamentato. Quanto poi alla denunzia di infortunio ed alla sua valenza di “confessione” ha richiamato cass 24121/2018 evidenziando come il Supremo Collegio ha ritenuto tale documento (essendo rivolto ad un terzo ex art 2735 comma 1 secondo periodo) liberamente apprezzabile dal giudice;
nel caso di specie il datore di lavoro si era limitato a riportare nella denunzia di sinistro quanto affermato dalla lavoratrice, sicchè il valore confessorio poteva al più attenere alla provenienza delle dichiarazioni della medesima lavoratrice, ma non alla descrizione dell'accaduto al quale non era presente alcun soggetto. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione operata dal primo giudice delle prove testimoniali e dei documenti cui queste hanno fatto riferimento (mansionario). In particolare ha richiamato la deposizione resa dalla teste la quale aveva riferito Tes_3 che secondo il mansionario (vigente al momento dell'infortunio) nell'orario in cui la ricorrente era caduta non potevano essere in corso operazioni di pulizia del pavimento previste solo dopo le ore 14,00; inoltre secondo il mansionario dalle 11.00 in poi la CP_1 doveva eseguire altri compiti (servizio mensa, pulizia dei tavoli e sedie per i bambini) e poi, dopo la pausa, dalle 13,30 alle 15,00, la pulizia di 4 aule materne poste al secondo piano ed i corridoi adiacenti. Alcuna prova era emersa che tale orario non fosse stato rispettato dalla il giorno in CP_1 cui avvenne l'infortunio né era stato allegato dalla lavoratrice di aver anticipato alla mattinata, quel giorno, la pulizia del suddetto corridoio. Trattandosi peraltro di un asilo, non si comprendeva come le pulizie nelle aule e nei corridoi, frequentati da suore, insegnanti ed alunni, potessero essere state eseguite prima delle 13,30. Tali circostanze erano state confermate anche dalla teste la quale aveva precisato Tes_4 che quando le venne riferito che la ricorrente era caduta, aveva da subito evidenziato come ciò fosse avvenuto in un orario in cui non si facevano pulizie dei pavimenti (fatte verso sera). A ciò doveva aggiungersi il fatto che non era stata fornita alcuna prova in ordine alla esistenza della pozza d'acqua nel tratto di corridoio in cui era avvenuta la caduta e che nessuno si era preoccupato di recarsi su detto luogo per provvedere alla asciugatura sì da evitare ulteriori cadute. Le molteplici circostanze enunciate dalla società appellante erano sufficienti a fondare una presunzione semplice ai sensi dell'art. 2729 cc in merito al fatto che, nel corridoio in questione, nell'orario in cui avvenne l'infortunio lamentato dalla ricorrente, non vi fosse alcuna pozza d'acqua e che questa non poteva essere stata la causa della caduta. Con il terzo motivo ha chiesto che, in ragione della riforma della sentenza appellata, venisse disposta la condanna della del suo difensore e della CP_1 [...]
alla restituzione di tutte le somme Controparte_3 corrisposte dalla in esecuzione della decisione impugnata, il tutto Parte_1 maggiorato degli interessi legali.
6. L'appellato OCM Collegio Vescovile Pio X ha aderito alla richiesta della
[...]
di riforma della sentenza di primo grado in punto responsabilità datoriale Parte_1 facendo propri i motivi d'appello della Compagnia estensibili quanto agli effetti anche al danneggiato. Ha rimarcato come nessun testimone era presente al momento della caduta della e CP_1 dunque la dinamica del sinistro era stata ricostruita sulla base di mere prove indiziarie. Il Tribunale, inoltre, aveva erroneamente valorizzato la denuncia dell'infortunio all'IN, interpretandola come confessione del datore di lavoro circa la dinamica dell'incidente, mentre detta denunzia, in realtà, altro non era se non la trasposizione del racconto
5 dell'accaduto offerta nell'immediatezza dei fatti dalla stessa lavoratrice infortunata e senza che conciò il datore di lavoro riconoscesse alcuna sua diretta responsabilità. Ha evidenziato come la al momento dell'incidente, aveva già terminato il proprio CP_1 turno e provveduto a timbrare il cartellino in uscita (alle h 13,36) e si stava allontanando dall'edificio scolastico in cui svolgeva il proprio lavoro. Poiché risultava assolutamente impossibile che, a seguito di una caduta che avrebbe avuto le gravi conseguenze indicate nel ricorso, la prima di recarsi al pronto soccorso, si CP_1 fosse preoccupata di timbrare il cartellino, era evidente che la timbratura di fine turno venne eseguita prima della caduta e che l'infortunio ebbe a generarsi fuori dall'orario di lavoro. Quanto al fatto che l'infortunio si era verificato in ragione di una pozza d'acqua asseritamente formatasi a seguito di operazioni, realizzate da altro dipendente, di
“caricamento” del secchio collocato nel carrello per il lavaggio dei pavimenti tramite un secchio più piccolo, circostanza ben nota al datore di lavoro (il quale non aveva mai fatto nulla per impedirla) l'OCM ha precisato che non risultava alcuna segnalazione da parte dei dipendenti in relazione al possibile rischio proveniente dal travaso dell'acqua dai secchi. Del resto le prove assunte nel corso del giudizio nulla avevano appurato al riguardo: anzi, la teste aveva smentito esser mai pervenute lamentele da chicchessia in ordine a Tes_3 tale rischio, e gli altri testimoni non avevano saputo in alcun modo confermare la circostanza indicata dalla CP_1 In ogni caso, era del tutto impossibile che la pozza d'acqua sulla quale controparte aveva affermato di essere scivolata, si fosse generata a causa delle nominate operazioni di travaso d'acqua dal secchio montato sul carrello per il lavaggio del pavimento e ciò per la semplice ragione che nel momento in cui era avvenuto l'infortunio non erano in corso lavaggi del pavimento del corridoio ove ebbe a verificarsi il sinistro e peraltro, come risultante dal mansionario, il lavaggio del pavimento del corridoio era affidato ad altro dipendente (
[...]
che lo eseguiva non prima delle 14,30. Per_1 Le due testimoni di parte ricorrente ( e non avevano Testimone_5 Testimone_6 saputo offrire alcun contributo alla conoscenza della dinamica del sinistro limitandosi la prima a riferire che “un collega le aveva riferito che era scivolata su dell'acqua” mentre la era già andata in pensione al momento del sinistro e quindi non era nemmeno Tes_2 presente nell'edificio. Entrambe i testi avevano confermato che non era infrequente che durante le operazioni di lavaggio dei pavimenti, a causa della necessità di travasare l'acqua dai secchi, si formassero a terra delle pozze d'acqua; nessuna di loro però aveva potuto confermare che tali episodi fossero mai stati segnalati al datore di lavoro. I testi di parte resistente ( e ) avevano invece confermato Persona_1 Testimone_7 che nel momento in cui si era verificato l'incidente (circa le 13.30) non erano in corso attività di pulizia dei pavimenti per cui risultava smentito che in quel momento ci potessero essere pozze d'acqua originate dalle attività di lavaggio. Alla luce delle prove raccolte nel giudizio non poteva esserci alcuna responsabilità del datore di lavoro, in quanto: a) la non era in servizio al momento del fatto, risultando irrilevante la dotazione di CP_1 DPI che la stessa non era obbligata ad indossare fuori dell'orario di lavoro;
b) non era addebitabile al datore di lavoro il mancato controllo circa l'utilizzo dei cartelli di segnalazione di pavimento bagnato durante le operazioni di lavaggio, perché nessun lavaggio di quel pavimento era in corso al momento del sinistro;
c) il sinistro non era, quindi, avvenuto a causa della mancata predisposizione da parte dell'azienda dei presidi volti ad evitare le cadute a terra delle dipendenti, e ciò in quanto non era nemmeno stato provato che al momento del sinistro il pavimento fosse bagnato. Anche a voler ritenere provata la presenza d'acqua a terra l'unico presidio ragionevole che l'azienda poteva approntare in questi casi era avere a disposizione in ogni momento del personale in grado di rimuovere il pericolo: circostanza nel caso di specie assolutamente pacifica, considerato che, come risulta dal già menzionato mansionario, alle 13,30 erano
6 sempre in servizio, oltre alla signora (che smontava proprio alle 13,30) quantomeno CP_1 la signora (occupata a quell'ora nella pulizia della cucina) e la signora Testimone_5
(occupata a quell'ora nella pulizia del cortile e del marciapiede Testimone_6 esterno, dell'atrio e delle stanze delle suore) e lo stesso cuoco sig. impegnato CP_9 dalle 13,30 nella pulizia della cucina. Risultava dunque smentita anche la violazione della disciplina specifica in relazione alla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui agli art. 63 e 64 del D.Lgs. 81/2008 e degli allegati da essi richiamati (norme che il Tribunale ha richiamato in modo improprio). Pertanto andava revocata la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno con conseguente venir meno della manleva derivante dal contratto di assicurazione con restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado;
nondimeno, in caso di riconoscimento di una qualche responsabilità in capo al datore di lavoro, lo stesso doveva essere manlevato da ogni eventuale pregiudizio dalla Compagnia di assicurazione regolarmente chiamata in causa in garanzia e che non aveva contestato la validità ed operatività della polizza. La compagnia di assicurazione doveva in ogni caso essere condannata a risarcire le spese legali sopportate dall'assicurata per la resistenza in giudizio anche in grado d'appello, ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c.
7. L'appellata ha dedotto in via preliminare la inammissibilità dell'appello CP_1 proposto dalla terza chiamata con conseguente passaggio in giudicato della condanna a titolo di manleva. Ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo il quale affinchè il terzo chiamato in garanzia possa efficacemente contestare le statuizioni afferenti al rapporto principale, per evitare gli effetti riflessi e pregiudizievoli a sé della decisione, è preliminare che lo stesso abbia impugnato la propria condanna in garanzia;
se questa impugnazione manca divengono irrilevanti in quanto inidonee a sovvertire la condanna di manleva nei propri confronti ormai passata in giudicato, le contestazioni del garante relative al rapporto principale. Nel merito, avuto riguardo al valore probatorio della denuncia di infortunio, il datore di lavoro non aveva indicato affatto nel modulo di denuncia che la descrizione dei fatti ivi contenuti era stata riferita dall'infortunata né risultava sbarrata la casella che all'infortunio non era presente alcun testimone;
parimenti alcun rilievo risultava mosso sul fatto che il pavimento fosse bagnato così confermandosi la circostanza. Ha comunque evidenziato come nel provvedimento impugnato non era affatto stata attribuita alla denuncia de quo valenza di confessione stragiudiziale (e quindi valore di prova) ma il Tribunale la aveva soltanto liberamente apprezzata desumendo che la causa della caduta era stata proprio la presenza di acqua sul pavimento sulla base anche delle altre risultanze istruttorie. Rispetto al secondo motivo di impugnazione (valutazione della prova testimoniale) l'appellata ha rimarcato come non era mai stato allegato che il pavimento ove si era CP_1 infortunata era stato dalla stessa lavato prima della caduta e risultava del tutto irrilevante che il mansionario prevedesse che prima dell'infortunio la stessa fosse impiegata in mensa e dedita alle pulizia del pavimento solo nel pomeriggio. La pozza d'acqua, era stata dunque prodotta dai colleghi nel corso delle operazione di riempimento del secchio usato per lavare i pavimenti senza alcuna specificazione di quando erano state svolte tali operazioni di riempimento e quali pavimenti erano stati lavati. La deposizione resa del teste (che prima delle 13,30 non si svolse alcuna Tes_4 operazione di pulizia) risultava dunque del tutto irrilevante, essendo invece emersa dall'istruttoria la scivolosità del luogo in cui era avvenuto l'infortunio. Quanto alla censura svolta alla parte della sentenza che aveva considerato inattuale il mansionario in quanto la sig.ra all'epoca dell'infortunio era già in pensione, Tes_2 l'appellata ha evidenziato che in virtù di tale circostanza (pensionamento della Tes_2
7 dal gennaio 2015) risultava evidente che le mansioni in precedenza svolte dalla medesima (tra cui la pulizia del corridoio) dovevano essere necessariamente essere state Tes_2 svolte, in difetto di prova di assunzione di altro dipendente, dagli altri dipendenti (tra cui la così dovendosi presumere che le mansioni della erano state necessariamente CP_1 CP_1 modificate con conseguente inattualità del richiamato mansionario.
8. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito rappresentate.
9. Rispetto alla preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata la CP_1
nel proprio atto di appello (pag 11 e conclusioni a pag 22) ha Parte_1 chiesto il rigetto della domanda di garanzia proposta nei propri confronti, ancorchè quale conseguenza del rigetto delle domande di merito proposte nei confronti della
[...]
insistendo per la Parte_2 integrale riforma della sentenza impugnata avuto riguardo sia alla domanda di responsabilità datoriale e sia alla domanda di manleva. Risulta, dunque, chiaro ed inequivocabile l'intento della società appellante di impugnare il capo della sentenza relativo alla condanna di manleva, oltre a quello di condanna, così risultando l'atto di impugnazione ammissibile.
10. Nel merito, ad avviso di questa Corte, la motivazione contenuta nella decisione appellata non trova un concreto e puntuale riscontro e fondamento nella documentazione prodotta e nella prova testimoniale espletata nel primo giudizio.
11. Ancor prima dell'accertamento della responsabilità datoriale per violazione dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., della nocività dell'ambiente di lavoro e del nesso causale tra evento dannoso ed attività lavorativa seppure il lavoratore, in ragione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, non è gravato dall'onere di dimostrare in modo analitico l'inadempimento datoriale risultando sufficiente che provi il nesso causale tra l'evento lesivo e la prestazione lavorativa resa (spettando invece al datore di lavoro fornire la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure prevenzionistiche imposte dall'art. 2087 c.c. e dalla normativa speciale in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008), va preliminarmente e necessariamente dimostrato e provato (con onere a carico del lavoratore) l'evento infortunistico occorso e le modalità di accadimento del medesimo.
12. Nel caso di specie non risulta raggiunta valida prova in merito alle condizioni di tempo e di luogo in cui l'evento infortunistico si è realizzato e soprattutto avuto riguardo alle concrete modalità di accadimento dello stesso ed alle cause che ne hanno determinato il verificarsi. Come emerso dalle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado nessuno era presente ed ha assistito all'infortunio, nessuno ha potuto riferire dell'orario e del luogo esatto in cui l'evento si è realizzato, nessuno ha potuto attestare la presenza di acqua sul pavimento dove la sarebbe scivolata, sia nella immediatezza della caduta e sia successivamente. CP_1
12.1 In realtà la ricostruzione della caduta e la relativa dinamica è avvenuta sulla base di dati e circostanze non idonee ad integrare presunzioni dell'accadimento ed in considerazione di eventi e condizioni paragonabili verificatisi in passato ma che non hanno, però, ricevuto un concreto riscontro probatorio e conferma in corso di giudizio ed all'esito dell'istruttoria testimoniale. I testi di parte ricorrente non hanno saputo offrire alcun contributo alla conoscenza della dinamica del sinistro limitandosi a riferire che non era infrequente che durante le operazioni di lavaggio si formassero a terra delle pozze di acqua, senza però confermare che ciò fosse
8 effettivamente accaduto in occasione dell'infortunio occorso alla e che tale CP_1 situazione fosse stata mai denunciata al datore di lavoro. Queste le dichiarazioni di : “….io ero in servizio il giorno in cui la ricorrente Testimone_5 si è infortunata. Ero in cucina quando un collega mi ha detto che la si era fatta male. CP_1 All'incirca saranno state le 13.30. Non so dire se la ricorrente stesse andando a timbrare quando è caduta. Mi è stato riferito dal collega che dopo la caduta la ricorrente è stata accompagnata in segreteria dove c'era anche il timbratore…… non so dire di preciso ma posso dire che in quel luogo cadeva spesso acqua in terra a causa della necessità di dover trasportare con dei secchi l'acqua che si prelevava da un lavandino che veniva poi sversata nel secchio usato per pulire per terra. Era un corridoio dove capitava di spargere acqua….. posso dire che tutte utilizzavamo delle scarpe di nostra proprietà. Non ci sono state fornite scarpe antiscivolo dal datore di lavoro…. bisognava travasare l'acqua perché non c'era lo spazio per far passare il carrello usato per le pulizie. Il posto era stretto, era un sottoscala……altre volte è capitato che il pavimento si bagnasse a causa del trasbordo dell'acqua da un secchio all'altro……io non ho segnalato nulla, penso che altre persone che si occupavano con maggiore frequenza delle pulizie l'abbia segnalato.””
ha riferito: “....io ero già in pensione quando la ricorrente si è Testimone_6 infortunata… sono andata in pensione a gennaio 2015…io non ho visto l'infortunio non essendo in servizio….la ricorrente mi ha detto che è caduta vicino alla macchinetta del caffè…. posso dire che in quel luogo il pavimento era sempre bagnato. Lì c'era la macchinetta del caffè, lì vicino c'era un lavandino che veniva spesso usato, c'era la lavatrice e anche noi addette alle pulizie travasavamo l'acqua da un secchio piccolo al secchio più grande del carrello usato per le pulizie. Anche non volendo capitava di bagnare in terra….non avevamo scarpe antinfortunistiche fornite dal datore di lavoro, usavamo le nostre scarpe personali….la problematica del pavimento bagnato penso sia stata segnalata al Collegio. La nostra referente, la signora penso che l'abbia Parte_3 segnalato.”” I testi di parte resistente, ribadendo di non aver assistito all'evento ma di averlo appreso da terzi, hanno invece confermato che nel momento in cui si è verificato l'infortunio non erano in corso attività di pulizia dei pavimenti, tantomeno nella zona in cui ebbe a verificarsi presumibilmente la caduta della CP_1 ha precisato: “…ho lavorato per il Collegio Vescovile sino a novembre Persona_1 2019. Ero una bidella…..mi occupavo anche di fare le pulizie per terra….il giorno in cui la ricorrente si è infortunata io ero in servizio ma stavo pulendo vassoi in mensa. Non ho visto la caduta della ricorrente…non so dire che ora fosse ma qualcuno mi è venuto a riferire che la ricorrente si era fatta male…. quando mi hanno riferito che la ricorrente era caduta eravamo in un momento in cui non si facevano pulizie dei pavimenti. La pulizia dei pavimenti veniva fatta verso sera….non mi è stato riferito perché la ricorrente è caduta…. non so dire se il pavimento fosse bagnato a causa del versamento di una bevanda proveniente dalla macchinetta del caffè o perché il pavimento era bagnato di acqua….mi è stato solo detto che è caduta vicino alla macchinetta del caffè.””
ha dichiarato: “” lavoro per il Collegio Vescovile Pio X dal 1989 e mi Testimone_7 occupo dell'amministrazione…io ero in servizio il giorno in cui la ricorrente è caduta…. non ho visto la dinamica della caduta in quanto io ero presso la sede principale del collegio mentre l'infortunio è avvenuto nella sede secondaria…. in base al mansionario nell'orario in cui la ricorrente è caduta, verso le 13.30, non potevano essere in corso operazioni di pulizia del pavimento…tali pulizie erano previste da mansionario dopo le ore 14.00…..normalmente l'orario per le pulizie del pavimento veniva rispettato perché chi doveva occuparsene prima era impegnato in altre mansioni…”
13. Tutte le altre questioni richiamate dalle parti (momento di timbratura del cartellino, dotazioni di DPI, valenza probatoria della denunzia di infortunio presentata all'IN, contenuto del mansionario, presenza di acqua in precedenti circostanze nella zona ove era
9 avvenuta la caduta della risultano superate ed assorbite dalla mancanza di idonea CP_1 prova circa il verificarsi dell'evento infortunistico nei termini prospettati e descritti dalla lavoratrice
13.1 Non assume, comunque, rilievo alcuno la denunzia di infortunio presentata dal datore di lavoro ed il presunto valore di confessione attribuito alla stessa atteso che, trattandosi di documento rivolto ad un terzo ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, rappresenta solo un elemento di valido apprezzamento da parte del giudice (che, peraltro, non ha fondato il proprio convincimento sulla base di tale documento), e nel quale parte datoriale si era limitata a riportare quanto riferito dalla lavoratrice senza che potesse costituire prova di una propria responsabilità che, come precisato, deve essere accertata sulla base di precisi e concordanti elementi.
13.2 Irrilevante risulta anche il richiamo al mansionario (le cui previsioni sono meramente teoriche) ed agli orari in cui presumibilmente venivano effettuate le pulizie della zona in cui era poi avvenuto l'infortunio, richiami assolutamente inidonei a comprovare il verificarsi dell'infortunio nei termini descritti.
13.3 Né può ritenersi accertato che al momento dell'infortunio sul luogo descritto era presente dell'acqua solo perché in passato era accaduto che in quella zona di corridoio si fosse versata dell'acqua a seguito del travaso di alcuni secchi da un carrello, atteso che la dedotta violazione dell'obbligo di sicurezza, della nocività dell'ambiente di lavoro e del nesso causale sono condizioni che devono realizzarsi al momento dell'evento e non possono essere meramente presuntive. Come già precisato non è emersa la presenza di acqua sul pavimento dove la sarebbe CP_1 scivolata né nella immediatezza dell'evento né successivamente e tantomeno da richiedere uno specifico intervento del datore di lavoro atto ad eliminare la situazione di pericolo.
14. Per le ragioni sin qui rappresentate la sentenza impugnata (regolarmente posta in esecuzione dalla ) deve essere interamente riformata con il Parte_1 conseguenziale rigetto della domanda originariamente proposta da per carenza CP_1 di prova e per l'effetto, in ragione della domanda avanzata in appello dalla Compagnia di assicurazione, deve essere disposta la restituzione da parte di della somma di CP_1
€ 67.889,96 ricevuta a titolo di risarcimento del danno subìto a causa dell'infortunio del 18.3.2015 oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo nonché da parte del difensore costituito della somma di € 13.172,96 ricevuta a titolo di spese legali in qualità di distrattario oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al soddisfo.
15. In ragione della peculiarità e controvertibilità delle vicende trattate in giudizio e della genericità delle risultanze istruttorie in punto dinamica dell'evento infortunistico oggetto di causa, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno interamente compensate tra le parti. Vanno poste definitivamente a carico della appellata le spese della CTU CP_1 medico legale espletata in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) accoglie l'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la originaria domanda proposta da CP_1
2) per l'effetto dispone la restituzione da parte di della somma di € 67.889,96 CP_1 ricevuta a titolo di risarcimento del danno subìto a causa dell'infortunio del 18.3.2015 in
10 esecuzione della sentenza impugnata oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo;
3) dispone inoltre la restituzione da parte dell'avv. Giancarlo Moro della somma di € 13.172,96 ricevuta a titolo di spese legali in qualità di distrattario in esecuzione della sentenza impugnata oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al soddisfo;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
5) pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta in primo grado;
CP_1 Venezia, 11 settembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Paolo TALAMO Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 14.3.2022
da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Miotto, giusta mandato in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliata in Mestre, via Ospedale 39 (studio avv. Schiavon)
Appellante Contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Moro e Camilla Cenci, CP_1 giusta mandato in calce al ricorso ex art 414 cpc, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Venezia-Marghera, via Pacinotti 4
Appellato
nonché contro
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Zoccarato in virtù di mandato rilasciato su foglio separato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso alla via Daniele Monterumici 8
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 544/2021 del 22.12.2021
IN PUNTO: risarcimento danni da infortunio
1 Conclusioni:
Per l'appellante : “”nel merito: voglia l'adìta Ecc.ma Corte Parte_1 d'appello di Venezia – Sezione lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione del ricorso ed assegnazione del termine per la notifica del medesimo e del pedissequo decreto alle appellate e CP_1 Controparte_3
, in persona del proprio legale rappresentate pro tempore,
[...]
- riformare in toto la sentenza n. 544/2021 del Tribunale di Treviso – Sezione lavoro (Giudice: Dr. Filippo Giodan) pubblicata il 22.12.2021, rigettando le domande tutte proposte dalla signora contro la CP_1 Controparte_3
, in quanto infondate, e, consequenzialmente, la
[...] domanda di garanzia proposta da quest'ultima contro l'appellante Controparte_4
[...]
- per effetto della suddetta riforma, condannare a restituire a Controparte_4 la signora con riguardo alla somma di € 67.889,96,
[...] CP_1 nonché l'Avv. Giancarlo Moro relativamente a quella di € 13.172,96 e la
[...]
relativamente a quella Controparte_3 di € 11.672,96, loro corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza appellata, gravando tali somme degli interessi legali dalla data del loro pagamento a quella della loro restituzione;
-
- con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.””
Per parte appellata “”respingersi l'appello ex adverso proposto e confermarsi CP_1 la sentenza appellata. Con vittoria di spese e compensi professionali per la presente fase di giudizio.””
Per parte appellata OMC – Collegio Vescovile Pio X: “”Nel merito in via principale. Per le ragioni esposte in atti, accogliersi l'appello di in punto Parte_1 responsabilità datoriale, e di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso n. 544/2021, rigettarsi le domande tutte formulate dalla signora CP_1 anche nei confronti del datore di lavoro
[...] Controparte_5 ;
[...] Nel merito in via subordinata. In caso di rigetto dell'appello e conferma della sentenza, confermata altresì l'esistenza e la validità della polizza assicurativa indicata in atti, condannarsi la compagnia a tenere indenne Controparte_6 la convenuta per quanto la stessa venisse Controparte_7 condannata a pagare alla ricorrente, anche in punto spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
In ogni caso. In ogni caso, spese di resistenza del datore di lavoro anche di questo grado d'appello a carico dell'Assicurazione appellante ex art. 1917 comma 3 c.c..””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Treviso ha accolto la domanda proposta da diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subìti in occasione CP_1 dell'infortunio avvenuto in data 18.3.2015 accertando la responsabilità di
[...]
nella causazione dell'evento infortunistico oggetto di causa e condannando Controparte_8 quest'ultimo al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di € 65.795,96 oltre accessori di legge oltre alla ulteriore somma di € 300,00 a titolo di danno patrimoniale maggiorato degli interessi legali. Contr Ha altresì posto a carico di le spese di lite e quelle di CTU e di CTP condannando la Contr compagnia assicuratrice a manlevare da quanto Controparte_4
2 Contr condannato a pagare per le predette causali oltre a rifondere a le spese di lite sostenute per resistere all'azione del danneggiato ex art 1917 cc.
2. Il primo giudice, autorizzata la chiamata in causa della Compagnia di Assicurazione
ed istruita la causa documentalmente, con prova per testi e con CTU medico CP_4 legale, richiamati i principi in tema di responsabilità ex art 2087 cc e degli obblighi contrattuali di sicurezza a carico del datore di lavoro, ha ritenuto pacifica la dinamica del sinistro oggetto di causa precisando che la lavoratrice era caduta a terra all'interno dei locali del datore di lavoro scivolando sul pavimento all'interno della struttura a causa della presenza di acqua.
2.1 Tale dinamica era stata confermata dallo stesso datore di lavoro nella denuncia di infortunio all'IN (avente valenza di confessione) mentre, sebbene nessuno era presente al momento dell'infortunio, gli altri elementi istruttori non avevano fornito prova contraria a quanto indicato nella denunzia stessa. I testi e avevano ribadito che nel luogo in cui la ricorrente era scivolata Tes_1 Tes_2 cadeva spesso acqua in terra ed in quel punto il pavimento era sempre bagnato. Quanto alle dichiarazioni rese dal teste (secondo la quale nell'orario in cui era Tes_3 caduta la non potevano essere in corso operazioni di pulizia del corridoio essendo CP_1 previste dal mansionario dopo le 14,00 ed essendo tali operazioni svolte da personale che, prima delle 14,00, era impegnato in altre mansioni), le stesse non escludevano che l'infortunio occorso alla si fosse verificato e secondo le modalità descritte. CP_1 Anche le dichiarazioni rese dal teste non assumevano rilievo in senso contrario Tes_4 rispetto alla prospettazione attorea atteso che la teste non aveva precisato quando le era stato riferito dell'infortunio della ricorrente ed in ogni caso era emerso che nella generalità dei casi la pulizia del pavimento veniva fatto verso sera ma ciò non implicava necessariamente che il pavimento, al momento della caduta della non fosse bagnato d'acqua. CP_1
2.2 Poteva dunque ritenersi dimostrato che la ricorrente era caduta a causa della presenza di acqua sul pavimento mentre non risultava che il datore di lavoro avesse fornito ai dipendenti calzature antiscivolo né che in prossimità del punto di caduta avesse apposto qualche segnale o cartello per avvisare della presenza di acqua sul pavimento (a maggior ragione tenuto conto che, in base alle testimonianze, in quel luogo il pavimento era spesso bagnato). Quanto alle precisazioni di parte resistente e della compagnia di assicurazione secondo le quali la lavoratrice avesse già timbrato il cartellino alla fine del turno quando si ebbe a verificare il sinistro (sì da escludere una responsabilità per violazione dell'art. 2087 cc.), il Tribunale ha rilevato che da un lato non risultava dimostrata la timbratura del cartellino prima del sinistro e dall'altra era circostanza irrilevante atteso che la lavoratrice stava transitando all'interno della struttura del datore di lavoro dove si trovava per aver svolto le proprie mansioni nel corso della mattinata. Andava esclusa una ipotesi di rischio elettivo come anche di un concorso di colpa atteso che notoriamente risulta molto facile non accorgersi della presenza di acqua sul pavimento in assenza di adeguata cartellonistica di segnalazione.
2.3 Quanto alla sussistenza del nesso di causa, il primo giudice ha richiamato le risultanze peritali che, con ampia e argomentata motivazione e riportando anche le valutazioni dell'ausiliario radiologo, avevano evidenziato che la caduta aveva determinato conseguenze particolarmente gravi poiché il trauma che ne era derivato aveva inciso su una condizione di fragilità dei tendini della spalla. Risultava pacifico (alla luce anche delle valutazioni espresse dai CTP) che il tendine interessato dalla caduta fosse parzialmente già degenerato all'epoca della caduta (e dunque esposto a maggior rischio di rottura) ma la rottura completa si era verificata all'esito della caduta e del conseguente trauma che si era verificato non solo sulla base dei puntuali rilievi
3 dell'ausiliario radiologo (che aveva riscontrato una serie di indici suggestivi di un danno lacerativo di tipo traumatico del sovraspinato) ma anche alla luce del dato empirico rappresentato dal fatto che prima della caduta la ricorrente era in grado di svolgere la propria attività lavorativa, implicante anche un certo sforzo fisico, mentre in seguito era stata costretta a rimanere assente dal lavoro (con riconoscimento di inabilità lavorativa da parte dell'IN per molto tempo a causa della rottura tendinea), ciò rendendo inverosimile che prima della caduta vi fossero tutte le lesioni poi accertare che avevano reso necessario un percorso clinico lungo e complicato e che ciò nonostante la ricorrente era pienamente in grado di svolgere le mansioni affidate. Lo stesso CTU, peraltro, aveva precisato nella propria relazione che non erano stati riscontrati precedenti morbosi degni di nota preesistenti al sinistro rilevando il rispetto dei criteri della continuità fenomenologica, dell'efficienza lesiva, quello topografico e dell'esclusione di altre cause. Né poteva sostenersi che il danno si fosse verificato dopo la caduta ed indipendentemente da essa solo perché accertato a distanza di circa un mese e mezzo dal sinistro tenuto conto che già il medico del pronto soccorso aveva invitato la paziente ad effettuare ulteriori accertamenti laddove il quadro clinico non si fosse risolto. Il danno patìto dalla andava, dunque, ascritto causalmente e per intero all'evento CP_1 infortunistico e per l'effetto al datore di lavoro responsabile.
2.4 Quanto al danno non patrimoniale, in ragione dei periodi di invalidità temporanea e del danno biologico permanente individuati dal CTU, considerata la rendita capitalizzata riconosciuta dall'IN ed applicate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, lo stesso andava riconosciuto nella misura di € 65.795,96 oltre accessori di legge come meglio indicato in sentenza. In ordine al danno (patrimoniale) da perdita della capacità lavorativa specifica non emergeva dalla CTU la sussistenza di tale pregiudizio risultando la lavoratrice abile a svolgere la stessa attività lavorativa sia pure con maggiore sforzo mentre risultava dovuto il risarcimento del danno patrimoniale riferito alle spese mediche quantificate in € 300,00 oltre alla rifusione delle spese di CTU e CTP. In ragione della domanda di garanzia svolta dalla datrice di lavoro la società
[...] andava condannata a manlevare la prima da quanto condannata a pagare nei Parte_1 limiti del massimale di polizza.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la con tre motivi. Parte_1 L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la CP_1 conferma della decisione impugnata Contr L'appellato , aderendo alle difese svolte dalla ha fatto propri Parte_1 i motivi di impugnazione svolto dalla compagnia.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza dell'11 settembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La , con il primo motivo, ha censurato la sentenza Parte_1 rimarcando l'omesso onere della prova gravante sul lavoratore in merito alla nocività dell'ambiente di lavoro e contestando il valore probatorio assegnato alla denuncia di infortunio fatta all'IN dal datore di lavoro. La ricorrente non aveva offerto piena prova del fatto che la sua caduta fosse stata causata da una pozza d'acqua mentre stava transitando lungo il corridoio del piano terra ove operava
4 e sul punto non era affatto pacifico che vi fosse concordanza tra le parti sulla dinamica avendo la evidenziato la assenza di testimoni oculari dell'accaduto. CP_3 La lavoratrice non aveva dimostrato la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale tra quest'ultima ed il danno lamentato. Quanto poi alla denunzia di infortunio ed alla sua valenza di “confessione” ha richiamato cass 24121/2018 evidenziando come il Supremo Collegio ha ritenuto tale documento (essendo rivolto ad un terzo ex art 2735 comma 1 secondo periodo) liberamente apprezzabile dal giudice;
nel caso di specie il datore di lavoro si era limitato a riportare nella denunzia di sinistro quanto affermato dalla lavoratrice, sicchè il valore confessorio poteva al più attenere alla provenienza delle dichiarazioni della medesima lavoratrice, ma non alla descrizione dell'accaduto al quale non era presente alcun soggetto. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione operata dal primo giudice delle prove testimoniali e dei documenti cui queste hanno fatto riferimento (mansionario). In particolare ha richiamato la deposizione resa dalla teste la quale aveva riferito Tes_3 che secondo il mansionario (vigente al momento dell'infortunio) nell'orario in cui la ricorrente era caduta non potevano essere in corso operazioni di pulizia del pavimento previste solo dopo le ore 14,00; inoltre secondo il mansionario dalle 11.00 in poi la CP_1 doveva eseguire altri compiti (servizio mensa, pulizia dei tavoli e sedie per i bambini) e poi, dopo la pausa, dalle 13,30 alle 15,00, la pulizia di 4 aule materne poste al secondo piano ed i corridoi adiacenti. Alcuna prova era emersa che tale orario non fosse stato rispettato dalla il giorno in CP_1 cui avvenne l'infortunio né era stato allegato dalla lavoratrice di aver anticipato alla mattinata, quel giorno, la pulizia del suddetto corridoio. Trattandosi peraltro di un asilo, non si comprendeva come le pulizie nelle aule e nei corridoi, frequentati da suore, insegnanti ed alunni, potessero essere state eseguite prima delle 13,30. Tali circostanze erano state confermate anche dalla teste la quale aveva precisato Tes_4 che quando le venne riferito che la ricorrente era caduta, aveva da subito evidenziato come ciò fosse avvenuto in un orario in cui non si facevano pulizie dei pavimenti (fatte verso sera). A ciò doveva aggiungersi il fatto che non era stata fornita alcuna prova in ordine alla esistenza della pozza d'acqua nel tratto di corridoio in cui era avvenuta la caduta e che nessuno si era preoccupato di recarsi su detto luogo per provvedere alla asciugatura sì da evitare ulteriori cadute. Le molteplici circostanze enunciate dalla società appellante erano sufficienti a fondare una presunzione semplice ai sensi dell'art. 2729 cc in merito al fatto che, nel corridoio in questione, nell'orario in cui avvenne l'infortunio lamentato dalla ricorrente, non vi fosse alcuna pozza d'acqua e che questa non poteva essere stata la causa della caduta. Con il terzo motivo ha chiesto che, in ragione della riforma della sentenza appellata, venisse disposta la condanna della del suo difensore e della CP_1 [...]
alla restituzione di tutte le somme Controparte_3 corrisposte dalla in esecuzione della decisione impugnata, il tutto Parte_1 maggiorato degli interessi legali.
6. L'appellato OCM Collegio Vescovile Pio X ha aderito alla richiesta della
[...]
di riforma della sentenza di primo grado in punto responsabilità datoriale Parte_1 facendo propri i motivi d'appello della Compagnia estensibili quanto agli effetti anche al danneggiato. Ha rimarcato come nessun testimone era presente al momento della caduta della e CP_1 dunque la dinamica del sinistro era stata ricostruita sulla base di mere prove indiziarie. Il Tribunale, inoltre, aveva erroneamente valorizzato la denuncia dell'infortunio all'IN, interpretandola come confessione del datore di lavoro circa la dinamica dell'incidente, mentre detta denunzia, in realtà, altro non era se non la trasposizione del racconto
5 dell'accaduto offerta nell'immediatezza dei fatti dalla stessa lavoratrice infortunata e senza che conciò il datore di lavoro riconoscesse alcuna sua diretta responsabilità. Ha evidenziato come la al momento dell'incidente, aveva già terminato il proprio CP_1 turno e provveduto a timbrare il cartellino in uscita (alle h 13,36) e si stava allontanando dall'edificio scolastico in cui svolgeva il proprio lavoro. Poiché risultava assolutamente impossibile che, a seguito di una caduta che avrebbe avuto le gravi conseguenze indicate nel ricorso, la prima di recarsi al pronto soccorso, si CP_1 fosse preoccupata di timbrare il cartellino, era evidente che la timbratura di fine turno venne eseguita prima della caduta e che l'infortunio ebbe a generarsi fuori dall'orario di lavoro. Quanto al fatto che l'infortunio si era verificato in ragione di una pozza d'acqua asseritamente formatasi a seguito di operazioni, realizzate da altro dipendente, di
“caricamento” del secchio collocato nel carrello per il lavaggio dei pavimenti tramite un secchio più piccolo, circostanza ben nota al datore di lavoro (il quale non aveva mai fatto nulla per impedirla) l'OCM ha precisato che non risultava alcuna segnalazione da parte dei dipendenti in relazione al possibile rischio proveniente dal travaso dell'acqua dai secchi. Del resto le prove assunte nel corso del giudizio nulla avevano appurato al riguardo: anzi, la teste aveva smentito esser mai pervenute lamentele da chicchessia in ordine a Tes_3 tale rischio, e gli altri testimoni non avevano saputo in alcun modo confermare la circostanza indicata dalla CP_1 In ogni caso, era del tutto impossibile che la pozza d'acqua sulla quale controparte aveva affermato di essere scivolata, si fosse generata a causa delle nominate operazioni di travaso d'acqua dal secchio montato sul carrello per il lavaggio del pavimento e ciò per la semplice ragione che nel momento in cui era avvenuto l'infortunio non erano in corso lavaggi del pavimento del corridoio ove ebbe a verificarsi il sinistro e peraltro, come risultante dal mansionario, il lavaggio del pavimento del corridoio era affidato ad altro dipendente (
[...]
che lo eseguiva non prima delle 14,30. Per_1 Le due testimoni di parte ricorrente ( e non avevano Testimone_5 Testimone_6 saputo offrire alcun contributo alla conoscenza della dinamica del sinistro limitandosi la prima a riferire che “un collega le aveva riferito che era scivolata su dell'acqua” mentre la era già andata in pensione al momento del sinistro e quindi non era nemmeno Tes_2 presente nell'edificio. Entrambe i testi avevano confermato che non era infrequente che durante le operazioni di lavaggio dei pavimenti, a causa della necessità di travasare l'acqua dai secchi, si formassero a terra delle pozze d'acqua; nessuna di loro però aveva potuto confermare che tali episodi fossero mai stati segnalati al datore di lavoro. I testi di parte resistente ( e ) avevano invece confermato Persona_1 Testimone_7 che nel momento in cui si era verificato l'incidente (circa le 13.30) non erano in corso attività di pulizia dei pavimenti per cui risultava smentito che in quel momento ci potessero essere pozze d'acqua originate dalle attività di lavaggio. Alla luce delle prove raccolte nel giudizio non poteva esserci alcuna responsabilità del datore di lavoro, in quanto: a) la non era in servizio al momento del fatto, risultando irrilevante la dotazione di CP_1 DPI che la stessa non era obbligata ad indossare fuori dell'orario di lavoro;
b) non era addebitabile al datore di lavoro il mancato controllo circa l'utilizzo dei cartelli di segnalazione di pavimento bagnato durante le operazioni di lavaggio, perché nessun lavaggio di quel pavimento era in corso al momento del sinistro;
c) il sinistro non era, quindi, avvenuto a causa della mancata predisposizione da parte dell'azienda dei presidi volti ad evitare le cadute a terra delle dipendenti, e ciò in quanto non era nemmeno stato provato che al momento del sinistro il pavimento fosse bagnato. Anche a voler ritenere provata la presenza d'acqua a terra l'unico presidio ragionevole che l'azienda poteva approntare in questi casi era avere a disposizione in ogni momento del personale in grado di rimuovere il pericolo: circostanza nel caso di specie assolutamente pacifica, considerato che, come risulta dal già menzionato mansionario, alle 13,30 erano
6 sempre in servizio, oltre alla signora (che smontava proprio alle 13,30) quantomeno CP_1 la signora (occupata a quell'ora nella pulizia della cucina) e la signora Testimone_5
(occupata a quell'ora nella pulizia del cortile e del marciapiede Testimone_6 esterno, dell'atrio e delle stanze delle suore) e lo stesso cuoco sig. impegnato CP_9 dalle 13,30 nella pulizia della cucina. Risultava dunque smentita anche la violazione della disciplina specifica in relazione alla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui agli art. 63 e 64 del D.Lgs. 81/2008 e degli allegati da essi richiamati (norme che il Tribunale ha richiamato in modo improprio). Pertanto andava revocata la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno con conseguente venir meno della manleva derivante dal contratto di assicurazione con restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado;
nondimeno, in caso di riconoscimento di una qualche responsabilità in capo al datore di lavoro, lo stesso doveva essere manlevato da ogni eventuale pregiudizio dalla Compagnia di assicurazione regolarmente chiamata in causa in garanzia e che non aveva contestato la validità ed operatività della polizza. La compagnia di assicurazione doveva in ogni caso essere condannata a risarcire le spese legali sopportate dall'assicurata per la resistenza in giudizio anche in grado d'appello, ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c.
7. L'appellata ha dedotto in via preliminare la inammissibilità dell'appello CP_1 proposto dalla terza chiamata con conseguente passaggio in giudicato della condanna a titolo di manleva. Ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo il quale affinchè il terzo chiamato in garanzia possa efficacemente contestare le statuizioni afferenti al rapporto principale, per evitare gli effetti riflessi e pregiudizievoli a sé della decisione, è preliminare che lo stesso abbia impugnato la propria condanna in garanzia;
se questa impugnazione manca divengono irrilevanti in quanto inidonee a sovvertire la condanna di manleva nei propri confronti ormai passata in giudicato, le contestazioni del garante relative al rapporto principale. Nel merito, avuto riguardo al valore probatorio della denuncia di infortunio, il datore di lavoro non aveva indicato affatto nel modulo di denuncia che la descrizione dei fatti ivi contenuti era stata riferita dall'infortunata né risultava sbarrata la casella che all'infortunio non era presente alcun testimone;
parimenti alcun rilievo risultava mosso sul fatto che il pavimento fosse bagnato così confermandosi la circostanza. Ha comunque evidenziato come nel provvedimento impugnato non era affatto stata attribuita alla denuncia de quo valenza di confessione stragiudiziale (e quindi valore di prova) ma il Tribunale la aveva soltanto liberamente apprezzata desumendo che la causa della caduta era stata proprio la presenza di acqua sul pavimento sulla base anche delle altre risultanze istruttorie. Rispetto al secondo motivo di impugnazione (valutazione della prova testimoniale) l'appellata ha rimarcato come non era mai stato allegato che il pavimento ove si era CP_1 infortunata era stato dalla stessa lavato prima della caduta e risultava del tutto irrilevante che il mansionario prevedesse che prima dell'infortunio la stessa fosse impiegata in mensa e dedita alle pulizia del pavimento solo nel pomeriggio. La pozza d'acqua, era stata dunque prodotta dai colleghi nel corso delle operazione di riempimento del secchio usato per lavare i pavimenti senza alcuna specificazione di quando erano state svolte tali operazioni di riempimento e quali pavimenti erano stati lavati. La deposizione resa del teste (che prima delle 13,30 non si svolse alcuna Tes_4 operazione di pulizia) risultava dunque del tutto irrilevante, essendo invece emersa dall'istruttoria la scivolosità del luogo in cui era avvenuto l'infortunio. Quanto alla censura svolta alla parte della sentenza che aveva considerato inattuale il mansionario in quanto la sig.ra all'epoca dell'infortunio era già in pensione, Tes_2 l'appellata ha evidenziato che in virtù di tale circostanza (pensionamento della Tes_2
7 dal gennaio 2015) risultava evidente che le mansioni in precedenza svolte dalla medesima (tra cui la pulizia del corridoio) dovevano essere necessariamente essere state Tes_2 svolte, in difetto di prova di assunzione di altro dipendente, dagli altri dipendenti (tra cui la così dovendosi presumere che le mansioni della erano state necessariamente CP_1 CP_1 modificate con conseguente inattualità del richiamato mansionario.
8. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito rappresentate.
9. Rispetto alla preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata la CP_1
nel proprio atto di appello (pag 11 e conclusioni a pag 22) ha Parte_1 chiesto il rigetto della domanda di garanzia proposta nei propri confronti, ancorchè quale conseguenza del rigetto delle domande di merito proposte nei confronti della
[...]
insistendo per la Parte_2 integrale riforma della sentenza impugnata avuto riguardo sia alla domanda di responsabilità datoriale e sia alla domanda di manleva. Risulta, dunque, chiaro ed inequivocabile l'intento della società appellante di impugnare il capo della sentenza relativo alla condanna di manleva, oltre a quello di condanna, così risultando l'atto di impugnazione ammissibile.
10. Nel merito, ad avviso di questa Corte, la motivazione contenuta nella decisione appellata non trova un concreto e puntuale riscontro e fondamento nella documentazione prodotta e nella prova testimoniale espletata nel primo giudizio.
11. Ancor prima dell'accertamento della responsabilità datoriale per violazione dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., della nocività dell'ambiente di lavoro e del nesso causale tra evento dannoso ed attività lavorativa seppure il lavoratore, in ragione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, non è gravato dall'onere di dimostrare in modo analitico l'inadempimento datoriale risultando sufficiente che provi il nesso causale tra l'evento lesivo e la prestazione lavorativa resa (spettando invece al datore di lavoro fornire la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure prevenzionistiche imposte dall'art. 2087 c.c. e dalla normativa speciale in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008), va preliminarmente e necessariamente dimostrato e provato (con onere a carico del lavoratore) l'evento infortunistico occorso e le modalità di accadimento del medesimo.
12. Nel caso di specie non risulta raggiunta valida prova in merito alle condizioni di tempo e di luogo in cui l'evento infortunistico si è realizzato e soprattutto avuto riguardo alle concrete modalità di accadimento dello stesso ed alle cause che ne hanno determinato il verificarsi. Come emerso dalle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado nessuno era presente ed ha assistito all'infortunio, nessuno ha potuto riferire dell'orario e del luogo esatto in cui l'evento si è realizzato, nessuno ha potuto attestare la presenza di acqua sul pavimento dove la sarebbe scivolata, sia nella immediatezza della caduta e sia successivamente. CP_1
12.1 In realtà la ricostruzione della caduta e la relativa dinamica è avvenuta sulla base di dati e circostanze non idonee ad integrare presunzioni dell'accadimento ed in considerazione di eventi e condizioni paragonabili verificatisi in passato ma che non hanno, però, ricevuto un concreto riscontro probatorio e conferma in corso di giudizio ed all'esito dell'istruttoria testimoniale. I testi di parte ricorrente non hanno saputo offrire alcun contributo alla conoscenza della dinamica del sinistro limitandosi a riferire che non era infrequente che durante le operazioni di lavaggio si formassero a terra delle pozze di acqua, senza però confermare che ciò fosse
8 effettivamente accaduto in occasione dell'infortunio occorso alla e che tale CP_1 situazione fosse stata mai denunciata al datore di lavoro. Queste le dichiarazioni di : “….io ero in servizio il giorno in cui la ricorrente Testimone_5 si è infortunata. Ero in cucina quando un collega mi ha detto che la si era fatta male. CP_1 All'incirca saranno state le 13.30. Non so dire se la ricorrente stesse andando a timbrare quando è caduta. Mi è stato riferito dal collega che dopo la caduta la ricorrente è stata accompagnata in segreteria dove c'era anche il timbratore…… non so dire di preciso ma posso dire che in quel luogo cadeva spesso acqua in terra a causa della necessità di dover trasportare con dei secchi l'acqua che si prelevava da un lavandino che veniva poi sversata nel secchio usato per pulire per terra. Era un corridoio dove capitava di spargere acqua….. posso dire che tutte utilizzavamo delle scarpe di nostra proprietà. Non ci sono state fornite scarpe antiscivolo dal datore di lavoro…. bisognava travasare l'acqua perché non c'era lo spazio per far passare il carrello usato per le pulizie. Il posto era stretto, era un sottoscala……altre volte è capitato che il pavimento si bagnasse a causa del trasbordo dell'acqua da un secchio all'altro……io non ho segnalato nulla, penso che altre persone che si occupavano con maggiore frequenza delle pulizie l'abbia segnalato.””
ha riferito: “....io ero già in pensione quando la ricorrente si è Testimone_6 infortunata… sono andata in pensione a gennaio 2015…io non ho visto l'infortunio non essendo in servizio….la ricorrente mi ha detto che è caduta vicino alla macchinetta del caffè…. posso dire che in quel luogo il pavimento era sempre bagnato. Lì c'era la macchinetta del caffè, lì vicino c'era un lavandino che veniva spesso usato, c'era la lavatrice e anche noi addette alle pulizie travasavamo l'acqua da un secchio piccolo al secchio più grande del carrello usato per le pulizie. Anche non volendo capitava di bagnare in terra….non avevamo scarpe antinfortunistiche fornite dal datore di lavoro, usavamo le nostre scarpe personali….la problematica del pavimento bagnato penso sia stata segnalata al Collegio. La nostra referente, la signora penso che l'abbia Parte_3 segnalato.”” I testi di parte resistente, ribadendo di non aver assistito all'evento ma di averlo appreso da terzi, hanno invece confermato che nel momento in cui si è verificato l'infortunio non erano in corso attività di pulizia dei pavimenti, tantomeno nella zona in cui ebbe a verificarsi presumibilmente la caduta della CP_1 ha precisato: “…ho lavorato per il Collegio Vescovile sino a novembre Persona_1 2019. Ero una bidella…..mi occupavo anche di fare le pulizie per terra….il giorno in cui la ricorrente si è infortunata io ero in servizio ma stavo pulendo vassoi in mensa. Non ho visto la caduta della ricorrente…non so dire che ora fosse ma qualcuno mi è venuto a riferire che la ricorrente si era fatta male…. quando mi hanno riferito che la ricorrente era caduta eravamo in un momento in cui non si facevano pulizie dei pavimenti. La pulizia dei pavimenti veniva fatta verso sera….non mi è stato riferito perché la ricorrente è caduta…. non so dire se il pavimento fosse bagnato a causa del versamento di una bevanda proveniente dalla macchinetta del caffè o perché il pavimento era bagnato di acqua….mi è stato solo detto che è caduta vicino alla macchinetta del caffè.””
ha dichiarato: “” lavoro per il Collegio Vescovile Pio X dal 1989 e mi Testimone_7 occupo dell'amministrazione…io ero in servizio il giorno in cui la ricorrente è caduta…. non ho visto la dinamica della caduta in quanto io ero presso la sede principale del collegio mentre l'infortunio è avvenuto nella sede secondaria…. in base al mansionario nell'orario in cui la ricorrente è caduta, verso le 13.30, non potevano essere in corso operazioni di pulizia del pavimento…tali pulizie erano previste da mansionario dopo le ore 14.00…..normalmente l'orario per le pulizie del pavimento veniva rispettato perché chi doveva occuparsene prima era impegnato in altre mansioni…”
13. Tutte le altre questioni richiamate dalle parti (momento di timbratura del cartellino, dotazioni di DPI, valenza probatoria della denunzia di infortunio presentata all'IN, contenuto del mansionario, presenza di acqua in precedenti circostanze nella zona ove era
9 avvenuta la caduta della risultano superate ed assorbite dalla mancanza di idonea CP_1 prova circa il verificarsi dell'evento infortunistico nei termini prospettati e descritti dalla lavoratrice
13.1 Non assume, comunque, rilievo alcuno la denunzia di infortunio presentata dal datore di lavoro ed il presunto valore di confessione attribuito alla stessa atteso che, trattandosi di documento rivolto ad un terzo ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, rappresenta solo un elemento di valido apprezzamento da parte del giudice (che, peraltro, non ha fondato il proprio convincimento sulla base di tale documento), e nel quale parte datoriale si era limitata a riportare quanto riferito dalla lavoratrice senza che potesse costituire prova di una propria responsabilità che, come precisato, deve essere accertata sulla base di precisi e concordanti elementi.
13.2 Irrilevante risulta anche il richiamo al mansionario (le cui previsioni sono meramente teoriche) ed agli orari in cui presumibilmente venivano effettuate le pulizie della zona in cui era poi avvenuto l'infortunio, richiami assolutamente inidonei a comprovare il verificarsi dell'infortunio nei termini descritti.
13.3 Né può ritenersi accertato che al momento dell'infortunio sul luogo descritto era presente dell'acqua solo perché in passato era accaduto che in quella zona di corridoio si fosse versata dell'acqua a seguito del travaso di alcuni secchi da un carrello, atteso che la dedotta violazione dell'obbligo di sicurezza, della nocività dell'ambiente di lavoro e del nesso causale sono condizioni che devono realizzarsi al momento dell'evento e non possono essere meramente presuntive. Come già precisato non è emersa la presenza di acqua sul pavimento dove la sarebbe CP_1 scivolata né nella immediatezza dell'evento né successivamente e tantomeno da richiedere uno specifico intervento del datore di lavoro atto ad eliminare la situazione di pericolo.
14. Per le ragioni sin qui rappresentate la sentenza impugnata (regolarmente posta in esecuzione dalla ) deve essere interamente riformata con il Parte_1 conseguenziale rigetto della domanda originariamente proposta da per carenza CP_1 di prova e per l'effetto, in ragione della domanda avanzata in appello dalla Compagnia di assicurazione, deve essere disposta la restituzione da parte di della somma di CP_1
€ 67.889,96 ricevuta a titolo di risarcimento del danno subìto a causa dell'infortunio del 18.3.2015 oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo nonché da parte del difensore costituito della somma di € 13.172,96 ricevuta a titolo di spese legali in qualità di distrattario oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al soddisfo.
15. In ragione della peculiarità e controvertibilità delle vicende trattate in giudizio e della genericità delle risultanze istruttorie in punto dinamica dell'evento infortunistico oggetto di causa, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno interamente compensate tra le parti. Vanno poste definitivamente a carico della appellata le spese della CTU CP_1 medico legale espletata in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) accoglie l'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la originaria domanda proposta da CP_1
2) per l'effetto dispone la restituzione da parte di della somma di € 67.889,96 CP_1 ricevuta a titolo di risarcimento del danno subìto a causa dell'infortunio del 18.3.2015 in
10 esecuzione della sentenza impugnata oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo;
3) dispone inoltre la restituzione da parte dell'avv. Giancarlo Moro della somma di € 13.172,96 ricevuta a titolo di spese legali in qualità di distrattario in esecuzione della sentenza impugnata oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al soddisfo;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
5) pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta in primo grado;
CP_1 Venezia, 11 settembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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