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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/11/2024, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri
Magistrati dr.ssa Laura Petitti Presidente rel. dr.ssa Rossana Musumeci Giudice dr.ssa Claudia Musola Giudice dei quali la prima relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 485/2024 R.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il Parte_1
23/04/1985 (cf: ), rappresentato e C.F._1
difeso, per mandato in atti, dall'avv. FRICANO
MARIANGELA
E
, nata a [...] il Controparte_1
06/09/1983 (cf: , rappresentata e C.F._2
difesa, per mandato in atti, dall'avv. LA ROCCA
SALVATORE
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero OGGETTO: divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Come da ricorso e note di trattazione scritta depositate per le udienze del 15/5/2024 e
16/10/2024.
Conclusioni del P.M.: il P.M. non si è opposto all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo e note di trattazione scritta depositate per la prima udienza, fissata al 15/5/2024, le parti hanno dichiarato espressamente di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare ed insistere nelle condizioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo e di non volersi riconciliare.
Ciò posto, ricorrono le condizioni di legge, ratione temporis applicabili, per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 1/3/2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese, con decreto del 14 marzo-
11 aprile 2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio
- 2 - tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
BAGHERIA (PA), in data 8 settembre 2008, da
[...]
nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il Controparte_1
06/09/1983, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 40, parte I, Uff. 1, dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23/10/2024 .
Il Presidente rel. est.
Laura Petitti
- 3 - - 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri
Magistrati dr.ssa Laura Petitti Presidente rel. dr.ssa Rossana Musumeci Giudice dr.ssa Claudia Musola Giudice dei quali la prima relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 485/2024 R.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il Parte_1
23/04/1985 (cf: ), rappresentato e C.F._1
difeso, per mandato in atti, dall'avv. FRICANO
MARIANGELA
E
, nata a [...] il Controparte_1
06/09/1983 (cf: , rappresentata e C.F._2
difesa, per mandato in atti, dall'avv. LA ROCCA
SALVATORE
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero OGGETTO: divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Come da ricorso e note di trattazione scritta depositate per le udienze del 15/5/2024 e
16/10/2024.
Conclusioni del P.M.: il P.M. non si è opposto all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo e note di trattazione scritta depositate per la prima udienza, fissata al 15/5/2024, le parti hanno dichiarato espressamente di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare ed insistere nelle condizioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo e di non volersi riconciliare.
Ciò posto, ricorrono le condizioni di legge, ratione temporis applicabili, per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 1/3/2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese, con decreto del 14 marzo-
11 aprile 2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio
- 2 - tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
BAGHERIA (PA), in data 8 settembre 2008, da
[...]
nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il Controparte_1
06/09/1983, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 40, parte I, Uff. 1, dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23/10/2024 .
Il Presidente rel. est.
Laura Petitti
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