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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/05/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1139/2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO PEPE, presso il cui C.F._1
studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSIA DONISI, presso il cui C.F._2
studio risulta elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21/03/2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/04/2024, esponeva che: 1) il Parte_1
24/08/1997 contraeva matrimonio concordatario con e, Controparte_1
successivamente, il giorno 08/08/1998 nasceva dalla loro unione la IG 2) Persona_1
1 dopo la separazione, il Tribunale ecclesiastico interdiocesano e di appello di Benevento, nel
2009, annullava il matrimonio e, conseguentemente, la Corte d'appello di Napoli dichiarava l'efficacia della sentenza canonica nella Repubblica italiana;
3) tra le condizioni della separazione era previsto l'obbligo di corresponsione del di un assegno di Pt_1 mantenimento in favore della IG (all'epoca minorenne) pari a complessive € 350,00 mensili;
4) all'attualità, la IG è autosufficiente, avendo reperito occupazione lavorativa;
5) in data 03/01/2016, contraeva nuovo matrimonio, con coniuge non autosufficiente né allora né a tutt'oggi.
Tanto premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva: in via principale, di “accertare e dichiarare che […] è soggetto Parte_2
autosufficiente in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito nella omologa di separazione, di revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso,
l'obbligazione di pagamento gravante sul IG. quale contributo per Parte_1 il mantenimento della propria IG”; in via subordinata, di “accertare e dichiarare
l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento dell'ordinanza di omologa della separazione, giuste le ragioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del […] ricorso, e per l'effetto - a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata Sentenza - ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia, l'assegno dovuto alla IG ”. Parte_2
In data 26/09/2024 si costituiva la resistente, la quale eccepiva, in via preliminare e in rito, la nullità dell'atto introduttivo per difetto di procura e, conseguentemente, chiedeva accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio e, in subordine, l'infondatezza della domanda attorea.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31/10/2024, il precedente Giudice delegato, ritenuto sanato il difetto di procura da parte ricorrente, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Parte_2
All'udienza del 23/01/2025, le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo e, dunque, chiedevano la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale nonché un rinvio per formalizzare detto accordo con le modalità della trattazione scritta.
Successivamente, le parti depositavano detto accordo, contenente i seguenti patti e condizioni:
“
1. La IG.ra e la IG.ra , a decorrere dalla Controparte_1 Parte_2
data di sottoscrizione del presente accordo, rinunciano definitivamente, ognuna per le proprie pretese, a ricevere dal IG. l'assegno mensile di mantenimento di € Parte_1
350,00 posto a carico dello stesso in sede di omologa di separazione;
2
2. Il IG. rinuncia alla ripetizione degli assegni di mantenimento Parte_1
versati dalla data di deposito del ricorso finalizzato alla modifica delle condizioni di separazione sino alla data di sottoscrizione del presente accordo;
3. Le parti, pertanto, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra ed autorizzano il Giudice ad emettere provvedimento di cessazione dell'obbligo di mantenimento
a carico del IG. ; Parte_1
4. Le spese legali sono integralmente compensate.”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformata la procedura in consensuale, tratteneva la causa in decisione.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre gli stessi a fondamento della presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo le condizioni riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Pertanto, il Tribunale ritiene di poter disporre il mutamento delle condizioni di separazione tra i coniugi e , nel senso che il ricorrente Parte_1 Controparte_1
nulla più dovrà a titolo di mantenimento mensile in favore della IG , Parte_2
la quale ha sottoscritto l'accordo raggiunto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. DISPONE la modifica delle condizioni di separazione tra i coniugi Parte_1
e , nel senso che il ricorrente nulla più dovrà a titolo
[...] Controparte_1
di mantenimento mensile in favore della IG . Parte_2
II. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1139/2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO PEPE, presso il cui C.F._1
studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSIA DONISI, presso il cui C.F._2
studio risulta elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21/03/2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/04/2024, esponeva che: 1) il Parte_1
24/08/1997 contraeva matrimonio concordatario con e, Controparte_1
successivamente, il giorno 08/08/1998 nasceva dalla loro unione la IG 2) Persona_1
1 dopo la separazione, il Tribunale ecclesiastico interdiocesano e di appello di Benevento, nel
2009, annullava il matrimonio e, conseguentemente, la Corte d'appello di Napoli dichiarava l'efficacia della sentenza canonica nella Repubblica italiana;
3) tra le condizioni della separazione era previsto l'obbligo di corresponsione del di un assegno di Pt_1 mantenimento in favore della IG (all'epoca minorenne) pari a complessive € 350,00 mensili;
4) all'attualità, la IG è autosufficiente, avendo reperito occupazione lavorativa;
5) in data 03/01/2016, contraeva nuovo matrimonio, con coniuge non autosufficiente né allora né a tutt'oggi.
Tanto premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva: in via principale, di “accertare e dichiarare che […] è soggetto Parte_2
autosufficiente in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito nella omologa di separazione, di revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso,
l'obbligazione di pagamento gravante sul IG. quale contributo per Parte_1 il mantenimento della propria IG”; in via subordinata, di “accertare e dichiarare
l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento dell'ordinanza di omologa della separazione, giuste le ragioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del […] ricorso, e per l'effetto - a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata Sentenza - ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia, l'assegno dovuto alla IG ”. Parte_2
In data 26/09/2024 si costituiva la resistente, la quale eccepiva, in via preliminare e in rito, la nullità dell'atto introduttivo per difetto di procura e, conseguentemente, chiedeva accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio e, in subordine, l'infondatezza della domanda attorea.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31/10/2024, il precedente Giudice delegato, ritenuto sanato il difetto di procura da parte ricorrente, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Parte_2
All'udienza del 23/01/2025, le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo e, dunque, chiedevano la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale nonché un rinvio per formalizzare detto accordo con le modalità della trattazione scritta.
Successivamente, le parti depositavano detto accordo, contenente i seguenti patti e condizioni:
“
1. La IG.ra e la IG.ra , a decorrere dalla Controparte_1 Parte_2
data di sottoscrizione del presente accordo, rinunciano definitivamente, ognuna per le proprie pretese, a ricevere dal IG. l'assegno mensile di mantenimento di € Parte_1
350,00 posto a carico dello stesso in sede di omologa di separazione;
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2. Il IG. rinuncia alla ripetizione degli assegni di mantenimento Parte_1
versati dalla data di deposito del ricorso finalizzato alla modifica delle condizioni di separazione sino alla data di sottoscrizione del presente accordo;
3. Le parti, pertanto, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra ed autorizzano il Giudice ad emettere provvedimento di cessazione dell'obbligo di mantenimento
a carico del IG. ; Parte_1
4. Le spese legali sono integralmente compensate.”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformata la procedura in consensuale, tratteneva la causa in decisione.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre gli stessi a fondamento della presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo le condizioni riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Pertanto, il Tribunale ritiene di poter disporre il mutamento delle condizioni di separazione tra i coniugi e , nel senso che il ricorrente Parte_1 Controparte_1
nulla più dovrà a titolo di mantenimento mensile in favore della IG , Parte_2
la quale ha sottoscritto l'accordo raggiunto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. DISPONE la modifica delle condizioni di separazione tra i coniugi Parte_1
e , nel senso che il ricorrente nulla più dovrà a titolo
[...] Controparte_1
di mantenimento mensile in favore della IG . Parte_2
II. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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