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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 769/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15.05.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 769/2024
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Rao Claudia;
Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1
per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.01.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., dott. presentava rituale Persona_1
opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, e nominata ctu la dott.ssa , letta la perizia e le note scritte Persona_2
depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, l'opposizione è fondata per quanto di ragione.
Il CTU dott.ssa , nominata nella presente fase, ha affermato, all'esito dell'esame della Per_2
documentazione in atti e della persona della ricorrente, che si tratta di “…paziente invalida ultrasessantacinquenne grave 100%. Il complesso patologico descritto, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 18/80, determina il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza a far data dal 01.02.24”.
Dall'accertamento medico espletao è infatti emerso che la ricorrente, di anni 85 al momento della visita, è affetta da:
VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA CON INIZIALE DECLINO COGNITIVO,
ARTROSI POLIDISTRETTUALE CON LIMITAZIONE FUNZIONALE, DIABETE
MELLITO TIPO I ID, CARDIOPATIA IPERTENSIVA, INCONTINENZA URINARIA
STABILIZZATA.
Il CTU osserva in dettaglio che “…la ricorrente giunge a visita medico-legale munita di carrozzina di cui vi è prescrizione ASL del 13.05.24, per la seguente diagnosi: Severa difficoltà deambulatoria in paziente con gonartrosi severa e vasculopatia cerebrale cronica. Le viene chiesto di approntare una deambulazione autonoma risultata possibile, a piccoli passi, con appoggio e per brevi tratti. Si osserva una instabilità posturale. Anche i cambi posturali avvengono con aiuto di appoggio o terze persone. A tale condizione clinica si associa anche una limitazione della capacità gestionale, secondaria, prevalentemente, alla degenerazione neurologica, In conclusione, dopo un'attenta valutazione sia della normativa vigente che della documentazione medica acquisita unitamente al resoconto fatto durante la visita medica personalmente eseguita, si può univocamente affermare che sussistono i requisiti minimi affinché si possa concedere il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto la ricorrente
è impossibilitata, prevalentemente, ad approntare una deambulazione Parte_1
autonoma, per cui vi è la necessità di assistenza continua”.
In merito alla retrodatazione il ctu ritiene che possa individuarsi la “decorrenza a far data dal
01.02.24, ossia mesi tre antecedenti alla prescrizione dell'ausilio ortopedico per la deambulazione. Non si è ritenuto accogliere quanto richiesto dalla ricorrente, ossia far coincidere il godimento di tale diritto con la domanda amministrativa, in quanto antecedente alla data presa a riferimento non vi sono valutazioni clinico-strumentali che attestino un deficit deambulatorio, dirimente per la valutazione finale”.
In definitiva, per quanto sopra esposto in ordine alla deambulazione della ricorrente, nel caso di specie risultano soddisfatti i requisiti medico-legali necessari per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento con decorrenza dal mese di febbraio 2024.
In definitiva, considerate le condizioni della ricorrente, il CTU rende le seguenti conclusioni:
Le conclusioni rese dal CTU dott.ssa sono logiche e coerenti con gli atti di cause e Per_2
vengono pertanto qui integralmente condivise e fatte proprie.
Va infine rilevato che le conclusioni della dott.ssa non sono in contrasto con quelle cui Per_2
era pervenuto il ctu della prima fase, dott. , atteso il carattere ingravescente delle Per_1
patologie della parte.
L'opposizione va quindi accolta, con decorrenza dal 01.02.2024.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono compensate tra le parti, atteso il riconoscimento della prestazione richiesta solo da data successiva sia al deposito del ricorso della fase atp sia della presente fase.
Spese di ctu come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 1748/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida al 100% con necessità di assistenza continua a far data dal 01.02.2024;
compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
spese di ctu come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 16.05.2025.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15.05.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G. 769/2024
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Rao Claudia;
Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1
per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Resistente
Oggetto: opposizione ad atp
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.01.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., dott. presentava rituale Persona_1
opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, e nominata ctu la dott.ssa , letta la perizia e le note scritte Persona_2
depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, l'opposizione è fondata per quanto di ragione.
Il CTU dott.ssa , nominata nella presente fase, ha affermato, all'esito dell'esame della Per_2
documentazione in atti e della persona della ricorrente, che si tratta di “…paziente invalida ultrasessantacinquenne grave 100%. Il complesso patologico descritto, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 18/80, determina il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza a far data dal 01.02.24”.
Dall'accertamento medico espletao è infatti emerso che la ricorrente, di anni 85 al momento della visita, è affetta da:
VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA CON INIZIALE DECLINO COGNITIVO,
ARTROSI POLIDISTRETTUALE CON LIMITAZIONE FUNZIONALE, DIABETE
MELLITO TIPO I ID, CARDIOPATIA IPERTENSIVA, INCONTINENZA URINARIA
STABILIZZATA.
Il CTU osserva in dettaglio che “…la ricorrente giunge a visita medico-legale munita di carrozzina di cui vi è prescrizione ASL del 13.05.24, per la seguente diagnosi: Severa difficoltà deambulatoria in paziente con gonartrosi severa e vasculopatia cerebrale cronica. Le viene chiesto di approntare una deambulazione autonoma risultata possibile, a piccoli passi, con appoggio e per brevi tratti. Si osserva una instabilità posturale. Anche i cambi posturali avvengono con aiuto di appoggio o terze persone. A tale condizione clinica si associa anche una limitazione della capacità gestionale, secondaria, prevalentemente, alla degenerazione neurologica, In conclusione, dopo un'attenta valutazione sia della normativa vigente che della documentazione medica acquisita unitamente al resoconto fatto durante la visita medica personalmente eseguita, si può univocamente affermare che sussistono i requisiti minimi affinché si possa concedere il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto la ricorrente
è impossibilitata, prevalentemente, ad approntare una deambulazione Parte_1
autonoma, per cui vi è la necessità di assistenza continua”.
In merito alla retrodatazione il ctu ritiene che possa individuarsi la “decorrenza a far data dal
01.02.24, ossia mesi tre antecedenti alla prescrizione dell'ausilio ortopedico per la deambulazione. Non si è ritenuto accogliere quanto richiesto dalla ricorrente, ossia far coincidere il godimento di tale diritto con la domanda amministrativa, in quanto antecedente alla data presa a riferimento non vi sono valutazioni clinico-strumentali che attestino un deficit deambulatorio, dirimente per la valutazione finale”.
In definitiva, per quanto sopra esposto in ordine alla deambulazione della ricorrente, nel caso di specie risultano soddisfatti i requisiti medico-legali necessari per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento con decorrenza dal mese di febbraio 2024.
In definitiva, considerate le condizioni della ricorrente, il CTU rende le seguenti conclusioni:
Le conclusioni rese dal CTU dott.ssa sono logiche e coerenti con gli atti di cause e Per_2
vengono pertanto qui integralmente condivise e fatte proprie.
Va infine rilevato che le conclusioni della dott.ssa non sono in contrasto con quelle cui Per_2
era pervenuto il ctu della prima fase, dott. , atteso il carattere ingravescente delle Per_1
patologie della parte.
L'opposizione va quindi accolta, con decorrenza dal 01.02.2024.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono compensate tra le parti, atteso il riconoscimento della prestazione richiesta solo da data successiva sia al deposito del ricorso della fase atp sia della presente fase.
Spese di ctu come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 1748/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida al 100% con necessità di assistenza continua a far data dal 01.02.2024;
compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
spese di ctu come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 16.05.2025.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo