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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/03/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2816/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel
Giovanna Ferrero Consigliere
Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2816/2024 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 04/10/2024
da
DA NO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA
COL MOSCHIN 10 20136 MILANO presso lo studio dell'avv. MUSELLI
MASSIMLIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
FIORE MICHELA ([...]) con Studio in VIA COL MOSCHIN 10
MILANO;
APPELLANTE
contro pagina 1 di 7 NI IA (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA
BRENNERO N. 139 38121 – TRENTO presso lo studio dell'avv. GIRARDI ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
Oggetto: Responsabilità ex art. 2052 c.c.
Sulle conclusioni delle parti: come da atti e note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 01.03.2023 DA NO conveniva in giudizio
NI IN per sentir “Dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2052 c.c., la responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, condannare il sig. NI IN al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra DA NO che si indicano nella misura minima di
Euro 83.610,65=, o in quella diversa somma che risulterà provata in corso di causa o che il
Tribunale adito riterrà equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo ed interessi legali dal fatto all'effettivo saldo”.
A sostegno delle proprie pretese, NO chiariva che in data 15.02.2021 alle ore 9.30 in
Assago (Mi), via Duccio di Boninsegna 11, mentre rientrava nella propria abitazione in compagnia delle due cagnoline di razza maltese, regolarmente tenute al guinzaglio, incontrava il convenuto e la di lui moglie, EP IZ, che recavano al guinzaglio, ma senza museruola, il proprio cane, di razza bull terrier. Quest'ultimo improvvisamente aggrediva uno dei cani cagnolina dell'attrice, ancora al guinzaglio della padrona, azzannandolo al collo. Ne seguiva “una serie di spintoni e strattoni che determinavano la caduta all'indietro dell'attrice che picchiava violentemente a terra la schiena” (p. 3 atto citazione in appello).
pagina 2 di 7 Il convenuto si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo “In via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le rispettive memorie, il
Tribunale di Milano ammetteva le prove dedotte ed articolate dalle parti, limitatamente ad alcuni capitoli di prova per interrogatorio formale del convenuto IN e per testi, ritenendo le restanti prove dedotte da entrambe le parti inammissibili perché irrilevanti ai fini della decisione o vertenti su circostanze “non contestate e documentali”.
All'udienza del 27.03.2024 veniva reso l'interrogatorio formale del convenuto e si teneva l'audizione del teste comune alle parti, EP IZ, all'esito della quale, la causa veniva trattenuta per la decisione, previa fissazione di udienza di p.c. e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza emessa in data 27.06.2024, n. 5700/2024 del 27.06.2024, notificata in data 6 settembre 2024, il Tribunale di Milano rigettava la domanda risarcitoria formulata da
DA NO nei confronti di NI IN.
Il Tribunale di Milano rilevava infatti che l'attrice non aveva fornito “alcun elemento di prova, nemmeno idoneo a sostenere un ragionamento presuntivo, in ordine alla riconducibilità eziologica e del nesso eziologico della caduta dell'attrice al fatto dell'animale posto nella sfera di custodia della parte convenuta”.
Contro la sentenza ha proposto appello DA NO, lamentando l'erronea ricostruzione e valutazione dei fatti da parte del Tribunale, il quale avrebbe omesso di considerare che “il fatto storico non è mai stato in discussione”; la caduta della NO, oltre a non essere mai stata posta in discussione da controparte, che si è sempre limitata a contestarne la modalità, sarebbe emersa pacifica ed evidente dal complessivo quadro probatorio, parzialmente ed erroneamente valutato dal Tribunale. Il fatto posto in essere dal cane dell'appellato – causa pagina 3 di 7 primaria dell'evento, circostanza mai considerata dal Tribunale – avrebbe dovuto condurre alla coerente applicazione della disciplina di cui all'art. 2052 c.c. al caso di specie;
di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere assolto l'onere probatorio ex artt. 2697 e
2052 c.c., quanto alla sussistenza del nesso eziologico. Pacifica è, quindi, secondo l'appellante, la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2052 c.c. e 2697 c.c. da parte del Tribunale, che avrebbe dovuto accogliere la domanda attorea anche alla luce della mancata prova liberatoria del fortuito, gravante sul danneggiante convenuto e mai fornita.
Lamenta quindi l'appellante di non aver avuto la possibilità di provare l'entità del danno subito, a causa del rigetto delle istanze istruttorie e della CTU (istanze che rinnova in appello).
L'appellata si è costituita chiedendo in via principale il rigetto delle “domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto”; in via subordinata, di “circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta”. In ogni caso, con vittoria di spese.
Assegnata la causa al relatore ex artt. 349 bis c.p.c., in prima udienza veniva rimessa la stessa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis, 127 ter c.p.c., assegnando termine alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza stessa ai sensi del penultimo comma dell'art. 127 ter cit. e di comparse.
A seguito di discussione in camera di consiglio, la controversia è stata decisa nei termini seguenti.
L'appello è infondato.
Come emerso dall'istruttoria, la versione dell'attrice circa lo scontro venutosi a creare tra i cani non viene confermata.
pagina 4 di 7 L'escussione dei testi non ha confermato le circostanze allegate nell'atto di citazione, in quanto il testimone escusso ha riferito una dinamica del sinistro differente rispetto a quella dedotta dall'attrice. L'interrogatorio formale reso dal convenuto, inoltre, non ha portato a una confessione circa la responsabilità dello stesso.
In sostanza, manca la prova della esatta dinamica dei fatti e, in particolare, di come la lamentata caduta dell'attrice sia derivata dal riferito scontro.
A ben vedere, la stessa citazione appare vaga nel ricostruire l'evento. La foga del cane di parte convenuta – si legge nell'atto – “era talmente violenta che gli spintoni e strattoni che il cane dava al guinzaglio, annullavano il tentativo della sig.ra NO di poter togliere
NY dalla morsa di UR e provocavano la caduta all'indietro dell'attrice che sbatteva violentemente la schiena a terra”.
Null'altro si specifica per delineare meglio l'accaduto.
Ai sensi dell'art. 2052 c.c., “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (ex multis, Cass. n.
10402 del 20/5/2016).
Del danno cagionato da animale risponde, dunque, ex art. 2052 c.c. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa, sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere;
sicché, mentre grava sull'attore l'onere pagina 5 di 7 di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto (Cass. n. 17091 del 28/7/2014).
Ebbene, tale prova – per le ragioni sopra evidenziate – non è stata fornita.
Peraltro, anche in punto di danno-conseguenza, non è provato che le lesioni riportate dall'odierna siano derivazione dell'evento occorso. Come è risultato, la stessa danneggiata deambulava con l'ausilio di un bastone a causa di cadute pregresse. Ciò risulta documentalmente provato dallo stesso referto di pronto soccorso prodotto da controparte, in cui si legge che la signora NO aveva una condizione di “dipendenza” da
“bastone/deambulatore” e che aveva subito “cadute pregresse” (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo primo grado).
In conclusione, l'assenza di prova degli elementi costitutivi della pretesa ha correttamente portato al rigetto della domanda da parte del primo giudice.
L'appello è dunque infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Visto il valore della causa, le stesse vengono liquidate in euro 5.000,00, considerati i valori minimi per ogni fase, data la particolare semplicità della causa e delle questioni, nonché
l'esigua attività difensiva svolta ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi in appello;
il tutto oltre oneri e accessori di legge.
Sussistono, infine, i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
pagina 6 di 7 1. rigetta l'appello proposto DA NO e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese di lite, pari a euro 5.000,00 oltre oneri, accessori, IVA, c.p.a. se dovuti per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002
Così deciso in Milano l'11 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel
Giovanna Ferrero Consigliere
Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2816/2024 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 04/10/2024
da
DA NO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA
COL MOSCHIN 10 20136 MILANO presso lo studio dell'avv. MUSELLI
MASSIMLIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
FIORE MICHELA ([...]) con Studio in VIA COL MOSCHIN 10
MILANO;
APPELLANTE
contro pagina 1 di 7 NI IA (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA
BRENNERO N. 139 38121 – TRENTO presso lo studio dell'avv. GIRARDI ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
Oggetto: Responsabilità ex art. 2052 c.c.
Sulle conclusioni delle parti: come da atti e note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 01.03.2023 DA NO conveniva in giudizio
NI IN per sentir “Dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2052 c.c., la responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, condannare il sig. NI IN al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra DA NO che si indicano nella misura minima di
Euro 83.610,65=, o in quella diversa somma che risulterà provata in corso di causa o che il
Tribunale adito riterrà equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo ed interessi legali dal fatto all'effettivo saldo”.
A sostegno delle proprie pretese, NO chiariva che in data 15.02.2021 alle ore 9.30 in
Assago (Mi), via Duccio di Boninsegna 11, mentre rientrava nella propria abitazione in compagnia delle due cagnoline di razza maltese, regolarmente tenute al guinzaglio, incontrava il convenuto e la di lui moglie, EP IZ, che recavano al guinzaglio, ma senza museruola, il proprio cane, di razza bull terrier. Quest'ultimo improvvisamente aggrediva uno dei cani cagnolina dell'attrice, ancora al guinzaglio della padrona, azzannandolo al collo. Ne seguiva “una serie di spintoni e strattoni che determinavano la caduta all'indietro dell'attrice che picchiava violentemente a terra la schiena” (p. 3 atto citazione in appello).
pagina 2 di 7 Il convenuto si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo “In via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le rispettive memorie, il
Tribunale di Milano ammetteva le prove dedotte ed articolate dalle parti, limitatamente ad alcuni capitoli di prova per interrogatorio formale del convenuto IN e per testi, ritenendo le restanti prove dedotte da entrambe le parti inammissibili perché irrilevanti ai fini della decisione o vertenti su circostanze “non contestate e documentali”.
All'udienza del 27.03.2024 veniva reso l'interrogatorio formale del convenuto e si teneva l'audizione del teste comune alle parti, EP IZ, all'esito della quale, la causa veniva trattenuta per la decisione, previa fissazione di udienza di p.c. e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza emessa in data 27.06.2024, n. 5700/2024 del 27.06.2024, notificata in data 6 settembre 2024, il Tribunale di Milano rigettava la domanda risarcitoria formulata da
DA NO nei confronti di NI IN.
Il Tribunale di Milano rilevava infatti che l'attrice non aveva fornito “alcun elemento di prova, nemmeno idoneo a sostenere un ragionamento presuntivo, in ordine alla riconducibilità eziologica e del nesso eziologico della caduta dell'attrice al fatto dell'animale posto nella sfera di custodia della parte convenuta”.
Contro la sentenza ha proposto appello DA NO, lamentando l'erronea ricostruzione e valutazione dei fatti da parte del Tribunale, il quale avrebbe omesso di considerare che “il fatto storico non è mai stato in discussione”; la caduta della NO, oltre a non essere mai stata posta in discussione da controparte, che si è sempre limitata a contestarne la modalità, sarebbe emersa pacifica ed evidente dal complessivo quadro probatorio, parzialmente ed erroneamente valutato dal Tribunale. Il fatto posto in essere dal cane dell'appellato – causa pagina 3 di 7 primaria dell'evento, circostanza mai considerata dal Tribunale – avrebbe dovuto condurre alla coerente applicazione della disciplina di cui all'art. 2052 c.c. al caso di specie;
di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere assolto l'onere probatorio ex artt. 2697 e
2052 c.c., quanto alla sussistenza del nesso eziologico. Pacifica è, quindi, secondo l'appellante, la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2052 c.c. e 2697 c.c. da parte del Tribunale, che avrebbe dovuto accogliere la domanda attorea anche alla luce della mancata prova liberatoria del fortuito, gravante sul danneggiante convenuto e mai fornita.
Lamenta quindi l'appellante di non aver avuto la possibilità di provare l'entità del danno subito, a causa del rigetto delle istanze istruttorie e della CTU (istanze che rinnova in appello).
L'appellata si è costituita chiedendo in via principale il rigetto delle “domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto”; in via subordinata, di “circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta”. In ogni caso, con vittoria di spese.
Assegnata la causa al relatore ex artt. 349 bis c.p.c., in prima udienza veniva rimessa la stessa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis, 127 ter c.p.c., assegnando termine alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza stessa ai sensi del penultimo comma dell'art. 127 ter cit. e di comparse.
A seguito di discussione in camera di consiglio, la controversia è stata decisa nei termini seguenti.
L'appello è infondato.
Come emerso dall'istruttoria, la versione dell'attrice circa lo scontro venutosi a creare tra i cani non viene confermata.
pagina 4 di 7 L'escussione dei testi non ha confermato le circostanze allegate nell'atto di citazione, in quanto il testimone escusso ha riferito una dinamica del sinistro differente rispetto a quella dedotta dall'attrice. L'interrogatorio formale reso dal convenuto, inoltre, non ha portato a una confessione circa la responsabilità dello stesso.
In sostanza, manca la prova della esatta dinamica dei fatti e, in particolare, di come la lamentata caduta dell'attrice sia derivata dal riferito scontro.
A ben vedere, la stessa citazione appare vaga nel ricostruire l'evento. La foga del cane di parte convenuta – si legge nell'atto – “era talmente violenta che gli spintoni e strattoni che il cane dava al guinzaglio, annullavano il tentativo della sig.ra NO di poter togliere
NY dalla morsa di UR e provocavano la caduta all'indietro dell'attrice che sbatteva violentemente la schiena a terra”.
Null'altro si specifica per delineare meglio l'accaduto.
Ai sensi dell'art. 2052 c.c., “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (ex multis, Cass. n.
10402 del 20/5/2016).
Del danno cagionato da animale risponde, dunque, ex art. 2052 c.c. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa, sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere;
sicché, mentre grava sull'attore l'onere pagina 5 di 7 di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto (Cass. n. 17091 del 28/7/2014).
Ebbene, tale prova – per le ragioni sopra evidenziate – non è stata fornita.
Peraltro, anche in punto di danno-conseguenza, non è provato che le lesioni riportate dall'odierna siano derivazione dell'evento occorso. Come è risultato, la stessa danneggiata deambulava con l'ausilio di un bastone a causa di cadute pregresse. Ciò risulta documentalmente provato dallo stesso referto di pronto soccorso prodotto da controparte, in cui si legge che la signora NO aveva una condizione di “dipendenza” da
“bastone/deambulatore” e che aveva subito “cadute pregresse” (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo primo grado).
In conclusione, l'assenza di prova degli elementi costitutivi della pretesa ha correttamente portato al rigetto della domanda da parte del primo giudice.
L'appello è dunque infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Visto il valore della causa, le stesse vengono liquidate in euro 5.000,00, considerati i valori minimi per ogni fase, data la particolare semplicità della causa e delle questioni, nonché
l'esigua attività difensiva svolta ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi in appello;
il tutto oltre oneri e accessori di legge.
Sussistono, infine, i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
pagina 6 di 7 1. rigetta l'appello proposto DA NO e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese di lite, pari a euro 5.000,00 oltre oneri, accessori, IVA, c.p.a. se dovuti per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002
Così deciso in Milano l'11 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
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