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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, all'udienza del
20/2/2025, tenutasi a mezzo trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 10289/2024
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , C.F._1
nella qualità di genitore del minore nato a [...] il Persona_1
19/06/2012, residente in [...], C.F.
, elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo studio degli C.F._2
avv.ti Maurizio D'Ago (C.F. ) e Federico Battaglia (C.F. C.F._3
), alla via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30, che la C.F._4 rappresentano e difendono, in virtù di mandato in calce al presente atto, la quale, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni, di cui agli artt.
133, 134 e 136 c.p.c., al numero di fax 081.5446949 e via e-mail all'indirizzo di posta certificata Email_1
E
RICORRENTE
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._5
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio D'Ago (C.F. ) e C.F._3
Federico Battaglia (C.F. ), elettivamente domiciliati in Napoli, C.F._4 presso il loro studio alla via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30, che la rappresentano e difendono, in virtù di mandato in calce al presente atto, il quale, ai sensi dell'art ai
1 sensi dell'art. 125 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni, di cui agli artt.
133, 134 e 136 c.p.c., al numero di fax 081.5446949 e via e-mail all'indirizzo di posta certificata Email_1
Interventore
, (C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'AVV. CARMINE BARONE (c.f. ; p.e.c. C.F._6
t;), giusta procura generale alle liti per Notar Email_2
in Fiumicino del 22.03.2024, n. rep. 37875 e n. racc. 7313, ed Persona_2
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli, Via A. CP_2
De Gasperi 55
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato nella qualità di Parte_1 genitore del minore deduceva di avere Persona_1 presentato in data 28.7.2022 due domande una tesa al riconoscimento dell' indennità di frequenza e dell' accertamento della condizione di handicap con connotazione di gravità ex art 3 co3 L. 104/92, che la commissione con verbale del 10.10.2022 due distinti verbali, entrambi del 10/10/2022, il minore veniva riconosciuto non invalido civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3 o minore non invalido art. 2 L 118/71) e portatore di handicap (art. 3 comma 1 L. 104/92); che la predetta, nella qualità, in data ………………….ha presentato istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., presso il Tribunale di Napoli, che
La causa, riportante, veniva assegnata al GL Dott. Mazzocca, che conferiva incarico al
CTU, fissando il termine per completare l'intera procedura in 180 giorni;
- che all' esito della ctu negativa la depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- che, all'esito, depositava ricorso giurisdizionale.
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui era affetto dichiarasse il suo diritto alla percezione dell'indennità di frequenza a far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa decorrenza accertata, con la conseguente
2 condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli CP_2
interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda CP_2
e chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio depositava comparsa di intervento nella Controparte_1
qualità i genitore di associandosi alle conclusioni di Persona_1 Parte_1
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa all' udienza tenutasi con trattazione scritta Ex art 127 ter c.p.c. è stata decisa con la presente contestuale sentenza.
Va rilevato che gli stati patologici da cui è affetto il minore, riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato che le infermità di cui il minore è affetto non determinano una condizione di incapacità idonea al riconoscimento dell' indennità di frequenza
Il consulente osserva che la doglianza del ricorrente sugli esiti della Ctu è infondata atteso che il minore frequenta l'ultima classe della scuola elementare, è in buone condizioni generali, non presenta deficit neurologici e/o motori, né significativi deficit del livello intellettivo, né apprezzabili problematicità psicologiche. E' indubbio che il minore abbia delle difficoltà, ma ess sono limitate all'apprendimento scolastico. E' allora necessario “quantificare” tali difficoltà, al fine di definire se il minore può ritenersi “invalido” ai sensi della normativa vigente. Va orientativamente indicata una “quantificazione” del danno funzionale del minore, al fine di affermarne la condizione di
“invalido”, senza trascurare il fatto che, proprio perché minore, è soggetto ad un processo evolutivo spontaneo, fisiologico, che porta a superare in tutto o in parte difficoltà legate spesso al livello maturativo del momento, tenendo presente una inevitabile variabilità individuale nell'epoca di superamento delle diverse tappe maturative. Mancano tabelle dedicate per i minori. Per analogia, può farsi riferimento, sul piano della quantificazione del deficit, al D.M. 5 febbraio 1992, individuando nel codice 1101 quello che più si avvicina per analogia alla condizione del minore in esame. La quantificazione massima prevista è del 20%, che non concretizza una condizione di “invalidità” (33%)”.
Alla luce di quanto precedentemente descritto il ctu confermava integralmente quanto riportato nell'elaborato peritale , tenuto conto che le doglianze presenti nel ricorso appaiono destituite di qualsivoglia fondamento e non in linea con i comuni criteri di valutazione medico-legale In particolare precisava che “il minore non presenta i requisiti
3 clinico-disfunzionali per il riconoscimento del diritto alla concessione della indennità di frequenza, ex lege 289/90” . Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento.
Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del
DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino
a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando:
a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG. 2106/2023 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto.
4 b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Si comunichi
Napoli, 10/4/2025
Il Giudice del Lavoro
Maria Pia Mazzocca
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