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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/10/2025, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2674/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.GERONIMO MICHELE Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danno per mancato riposo MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 27.2.2025, la ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere stata dipendente della presso po di Monopoli quale infermiera Parte_2
ON esponeva di aver ottenuto sentenza del Tribunale con la quale l' era stata condannata al pagamento del risarcimento del danno da mancato riposo compensativo. ON Lamentava il mancato adempimento da parte dell' e chiedeva pertanto che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di €. 9.647,42 dovuta a titolo di risarcimento del danno relativo ai giorni per come riconosciuti dalla sentenza del Tribunale. ON L' non si costituiva in giudizio.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. La sentenza n.836/2023 ha accolto il ricorso della ricorrente, accertando il diritto al risarcimento del danno da mancato riposo e condannando l' Parte_2 al pagamento della relativa somma indicando il numero dei giorni per i quali spettava la somma, come risultanti dalla documentazione prodotta, oltre interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo.
È noto che la sentenza di condanna può definirsi generica quando non è possibile quantificare la prestazione spettante all'interessato mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso (ex multis, cfr Cass. Sez. Lavoro,
Ordinanza n. 14154/19).
Nel caso di specie, la pronuncia già ottenuta dalla ricorrente consente, invece, di determinare il credito risarcitorio con la semplice moltiplicazione dell'importo dovuto per la retribuzione giornaliera per il numero di giornate di riposi non goduti;
ne consegue, a parere dello scrivente, che trattasi di sentenza costituente titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, c.p.c., atteso che dalla sentenza e dalla documentazione acquisita al processo si ricavano sia il corrispettivo dovuto per i mancati riposi, nonché il numero di giornate per cui spetta tale indennità.
L'ammontare complessivo, pertanto, può essere determinato mediante il ricorso ad una semplice operazione aritmetica, che consiste nel prodotto fra la somma dovuta per singola giornata di retribuzione ordinaria per il numero delle giornate di ferie non godute.
Il dato si evince chiaramente dalla sentenza che ha espressamente indicato il criterio della quantificazione.
La ricorrente non aveva dunque necessità di proporre nuovo giudizio di cognizione per la quantificazione del credito.
Ne deriva il rigetto del ricorso. ON Nulla per le spese attesa la contumacia dell'
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daD' , Parte_1 nei confronti , così provvede: CP_2
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese
Bari,13/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2674/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.GERONIMO MICHELE Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danno per mancato riposo MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 27.2.2025, la ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere stata dipendente della presso po di Monopoli quale infermiera Parte_2
ON esponeva di aver ottenuto sentenza del Tribunale con la quale l' era stata condannata al pagamento del risarcimento del danno da mancato riposo compensativo. ON Lamentava il mancato adempimento da parte dell' e chiedeva pertanto che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di €. 9.647,42 dovuta a titolo di risarcimento del danno relativo ai giorni per come riconosciuti dalla sentenza del Tribunale. ON L' non si costituiva in giudizio.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile. La sentenza n.836/2023 ha accolto il ricorso della ricorrente, accertando il diritto al risarcimento del danno da mancato riposo e condannando l' Parte_2 al pagamento della relativa somma indicando il numero dei giorni per i quali spettava la somma, come risultanti dalla documentazione prodotta, oltre interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo.
È noto che la sentenza di condanna può definirsi generica quando non è possibile quantificare la prestazione spettante all'interessato mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso (ex multis, cfr Cass. Sez. Lavoro,
Ordinanza n. 14154/19).
Nel caso di specie, la pronuncia già ottenuta dalla ricorrente consente, invece, di determinare il credito risarcitorio con la semplice moltiplicazione dell'importo dovuto per la retribuzione giornaliera per il numero di giornate di riposi non goduti;
ne consegue, a parere dello scrivente, che trattasi di sentenza costituente titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, c.p.c., atteso che dalla sentenza e dalla documentazione acquisita al processo si ricavano sia il corrispettivo dovuto per i mancati riposi, nonché il numero di giornate per cui spetta tale indennità.
L'ammontare complessivo, pertanto, può essere determinato mediante il ricorso ad una semplice operazione aritmetica, che consiste nel prodotto fra la somma dovuta per singola giornata di retribuzione ordinaria per il numero delle giornate di ferie non godute.
Il dato si evince chiaramente dalla sentenza che ha espressamente indicato il criterio della quantificazione.
La ricorrente non aveva dunque necessità di proporre nuovo giudizio di cognizione per la quantificazione del credito.
Ne deriva il rigetto del ricorso. ON Nulla per le spese attesa la contumacia dell'
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daD' , Parte_1 nei confronti , così provvede: CP_2
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese
Bari,13/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi