Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/04/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 638/2024 promossa
DA
C.F. residente in [...], ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via Campini n. 1 presso lo studio dell'Avv. Roberto D'achille che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , residente in [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Corso Indipendenza n. 5 presso lo studio dell'Avv. Roberto Clerici che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 3.2.2025 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, previe le declaratorie tutte di legge e del caso, in via principale, rigettate le avverse deduzioni eccezioni ed istanze accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto quale integrante la violazione del disposto di di cui al reato p.e.p dall'art 595 e comunque la responsabilità per le espressioni imputate usate nella mail di contenuto diffamatorio e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento dei danni subiti dal deducente quantificati in €. 20.000 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o da determinarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
pagina 1 di 8
Si indicano quali testi:
(…) - altri condomini dello stabile di via Edison 17 Monza”.
PER Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, premesso ogni più opportuno accertamento e declaratoria di legge, così giudicare: nel merito:
- respingere le domande proposte dal sig. nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_1
perché infondate in fatto e diritto;
- con rifusione delle spese processuali;
in via istruttoria:
- respingere le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte da controparte in quanto inammissibili;
- ammettere prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capitoli di prova seguenti:
1) - Vero che la delibera assunta dal , Monza, in data 06.06.2022 è Controparte_3
stata prima di allora oggetto di contrasto tra i condomini con riferimento sia alla durabilità nel tempo del rivestimento costituito dal cappotto termico che con riferimento all'affidamento dell'incarico inerente allo studio di fattibilità, alla scelta del General Contractor, alla scelta dell'impresa esecutrice dell'intervento edilizio e alla direzione dei lavori, all'ing. e alla soc. Controparte_4
Controparte_5
2) - Vero che il sig. si era fatto promotore di affidare la messa in esecuzione della Parte_1 delibera del 06.06.2022 all'ing. e alla soc. Controparte_4 Controparte_5
3) - Vero che il sig. era stato messo a conoscenza del fatto che l'ing. Parte_1 Controparte_4 era l'unico socio e amm.re della soc. (ded era stato in precedenza accusato
[...] Controparte_5 di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione nell'ambito dell'esecuzione di alcune pratiche edilizie?
4) -Vero che anche dopo essere stato messo a conoscenza di tali circostanze il sig. Parte_1 insisteva nel far portare avanti l'incarico all'ing. e alla soc. Controparte_4 CP_5
[...]
Si indica a teste: (…)”.
pagina 2 di 8 IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. condominio e consigliere del Condominio sito in Parte_1
Monza, via Thomas Edison n. 17, ha convenuto in giudizio marito di Controparte_1 [...]
, a propria volta condomina in quanto proprietaria di un immobile ubicato nell'ambio del CP_6
medesimo stabile condominiale, al fine di farne accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c. a seguito delle seguenti espressioni: “(…) se lei percepisce effettivamente, qualche fee o commissione (…)” e
“(…) posso dedurre ...... che di mezzo ci fosse un interesse economico (…)”, allusive di un operato svolto “dietro le quinte” con il concorso di deleghe “sapientemente raccolte” e di un interesse economico a portare avanti la proposta economica della società appaltatrice poi effettivamente avallata dall'assemblea condominiale e, quindi, diffamatorie in quanto lesive della propria onorabilità, che erano state utilizzate nell'e-mail inviatagli in data 20.07.2022 in risposta ad un'altra mail inviata a quest'ultimo e ad altri condomini e riferita all'attuazione della delibera assunta in data 3.6.2023 e quale avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dell'immobile , e, per l'effetto, sentirlo CP_7
condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza di ciò, quantificati nella complessiva somma di € 20.000,00 o nella diversa misura accertabile in via equitativa in corso di causa.
Nel costituirsi in giudizio ha eccepito l'assenza di qualsivoglia contenuto diffamatorio Persona_1
nella mail inviata in data 20.7.2022 in una chat condominiale all'interno della quale erano stati entrambi inseriti, rimarcando come i toni e le espressioni utilizzati, pur effettivamente duri nei confronti del ricorrente, erano tuttavia privi di un intento gratuitamente offensivo e diffamatorio e avrebbero dovuto essere necessariamente contestualizzate in quella che si era rivelata un'aspra e prolungata diatriba insorta, ancora in atto tra i condomini, innescata dalla pretesa di alcuni, tra i quali principalmente di far applicare sulle pareti esterne dello stabile condominiale un Parte_1 cappotto termico approfittando del c.d. “Superbonus 110%”, come poi effettivamente deliberato dall'assemblea condominiale in data 3.6.2022, la cui convocazione non era però mai neppure stata fatta pervenire alla propria consorte, . Controparte_6
I dubbi e le perplessità che avevano contribuito ad accendere il dibattito erano stati anche acuiti dalla circostanza, tutt'altro che secondaria, per la quale il general contractor di tale intervento di rifacimento/ristrutturazione era stato individuato in società neo-costituita e dotata di un Controparte_5
capitale sociali pari a soli € 1.000,00, il cui socio unico, tale ing. , il cui Controparte_4
studio era stato peraltro incaricato di predisporre lo studio preliminare di fattibilità e la successiva progettazione dell'intervento edilizio, era stato in precedenza “accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione” nell'ambito dell'esecuzione di alcune pratiche edilizie.
pagina 3 di 8 Tentata senza esito la conciliazione delle parti e rigettate le istanze di prova orale rispettivamente articolate, stante la natura meramente documentale e meramente interpretativa della controversia all'odierna del 3.2.2025, previa discussione orale e successivo espletamento della Camera di Consiglio, la causa può essere decisa come segue.
IN DIRITTO
Ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, che si fonderebbe sulla violazione del principio del neminem laedere codificato dall'art. 2043 c.c. a seguito dell'integrazione ai propri danni della fattispecie di reato prevista dall'art. 595 c.p. in conseguenza delle espressioni, asseritamente ingiustificatamente diffamatorie, utilizzate dal resistente nella e-mail all'interno Pt_2
di una chat condominiale in data 20.7.2022, sia infondata e per le ragioni di seguito esposte debba essere rigettata.
E' noto, infatti, come la copiosa elaborazione giurisprudenziale promanata in materia abbia individuato i limiti interni al diritto di cronaca e di critica - entrambi scriminanti ex art. 51 c.p. - nella verità del fatto, nell'interesse pubblico della notizia e nella continenza formale della stessa (si confrontino, tra le tante, Cass. Civ., Sez. III, 31.03.2006, n. 7605; Cass, Civ., Sez. III, 11.01.2005, n. 379; Cass. Civ., Sez.
III, 23.05.2001, n. 7025; Cass. Pen. Sez. I, 12.01.1996, n. 2210), con delle differenze, tuttavia, in punto di estensione di tali limiti.
In primo luogo, nel caso del diritto di critica - che è l'unica a rilevare nel caso di specie - il connaturale elemento “valutativo” sotteso rispetto all'elemento prettamente “informativo” presuppone un adattamento del limite della verità che non può che riguardare il dato storico-fattuale su cui s'innesta la critica, esulando per contro dal momento prettamente soggettivo dell'espressione dell'opinione attinente al mondo dell'idee, e per ciò solo non predicabile in termini di falsità o verità, categorie euristiche, cui, in un moderno e laico ordinamento democratico, possono rigorosamente ricondursi esclusivamente i fatti e non già i giudizi.
In secondo luogo, la natura valutativa e soggettiva del diritto di critica impone di considerare con minor rigore il limite della continenza, il che consente di ritenere legittimi, come appresso meglio sarà chiarito, anche espressioni e toni più pungenti ed aspri purché non trasmodino nell'attacco personale fine a sé stesso e nella pura contumelia.
La maggiore ampiezza dell'ambito operativo del diritto di critica rispetto al diritto di cronaca, il quale, come detto, non rileva nell'ambito del presente giudizio, si spiega in quanto il primo non è solo, come il secondo, diretta propalazione del costituzionale diritto ad informare e ad essere informati, ma è anche filiazione immediata di un altro diritto costituzionalmente garantito, quello alla libera manifestazione del proprio pensiero, la cui estrinsecazione è considerata dall'ordinamento come un bene da pagina 4 di 8 promuovere nell'interesse della crescita spirituale del singolo, democratica dello Stato e culturale dell'intera comunità.
Ferma, dunque, la diversità di estensione dei limiti del diritto di critica e di cronaca, è sufficiente che manchi anche uno solo di essi perché il diritto venga meno, la scriminante non operi ed il fatto assuma
(o conservi, a seconda della ricostruzione dogmatica dell'istituto della causa di giustificazione alla stregua della teoria bipartita o tripartita del reato) i caratteri dell'illiceità giuridica sia penale che civile.
E', inoltre, principio ormai consolidato sia nella giurisprudenza di merito che in quella di legittimità che in materia di diffamazione il requisito della continenza (sul cui vaglio deve necessariamente passare il diritto di critica di cui all'art. 51 c.p.) debba intendersi non travalicato ogniqualvolta il contenuto e il tenore delle affermazioni rese, apparentemente lesive dell'onore e della reputazione altrui, siano proporzionate all'oggettiva gravità dei fatti storici rappresentati.
La continenza impone, poi, l'utilizzazione di un linguaggio formalmente corretto ed urbano, quantunque non asettico ed imparziale, tale da non trascendere in un attacco volto a colpire su un piano personale la figura morale dell'offeso con riferimento ad ambiti intimi e privati, diversi perciò da quello sul quale l'opinione espressa deve vertere al fine di essere giudicata legittima, ancorché lesiva dell'altrui reputazione.
Ciò implica che la valutazione che il giudice di merito è chiamato ad effettuare deve contemporaneamente improntarsi ad un parametro di necessaria elasticità funzionale al grado di tutela che, nel caso concreto, dev'essere assicurata al principio costituzionale di libera manifestazione del pensiero nel bilanciamento, continuo e necessario, con l'altrettanto rilevante parametro costituzionale rappresentato dai diritti inviolabili della persona umana quali, nella specie, la tutela del proprio onore e della propria reputazione, elementi - entrambi - su cui la difesa del ricorrente, anche in sede di udienza di discussione della causa, ha fermamente insistito.
Proprio, però, la natura aperta ed elastica del concetto e della scriminante rappresentata dal diritto di critica impone all'organo giudicante di effettuare una valutazione ad ampio raggio in cui una considerazione prevalente va accordata alla stretta rilevanza condominiale dell'argomento trattato nella chat, al ruolo ricoperto dal soggetto passivo, non un semplice condomino ma un consigliere per così dire consolidato del sito in Monza, via Thomas Edison n. 17, e alla oggettiva gravità dei CP_3
fatti enunciati, elementi rispetto ai quali la valutazione dell'agente, ancorché dal tono critico e forte, costituisce una forma irrinunciabile di controllo nell'esercizio del quale l'eventuale asprezza dei toni utilizzati, sempre che non eccedano ingiustificatamente nell'attacco “ad hominem”, è destinata a soccombere nel giudizio di bilanciamento di tutti i valori di rango costituzionale concretamente in gioco.
pagina 5 di 8 Tale interpretazione, tendente a superare il significato latamente diffamatorio quale emergente dal portato meramente letterale delle espressioni utilizzate, privilegia un approccio di gran lunga più sostanzialistico, a discapito di quello prettamente formalistico, in quanto il discrimine tra la rilevanza dell'illecito civile e/o penale costituito dalle dichiarazioni sopra riportate ed il riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di critica deve passare attraverso una sistematica comparazione degli interessi configgenti in gioco, sicché l'attribuzione ad un soggetto di un epiteto che appaia prima facie infamante della sua reputazione, in tanto può costituire un attacco alla sua persona, con conseguente lesione del suo onore e della sua integrità morale e, quindi, integrazione dell'illecito penale, in quanto non si possa comunque rivalutare e reinterpretare alla luce del periscopio di una diatriba, quella condominiale, tendenzialmente aspra e dai toni spesso accesi e che si estendono ben oltre l'arena tipica dell'assemblea condominiale.
Ed è proprio alla luce dei suesposti principi, che costituiscono l'architrave fondante la presente decisione, che la domanda risarcitoria proposta in questa sede non appare meritevole di accoglimento, essendo le espressioni richiamate nella superiore premessa in fatto, che non è in alcun modo contestato siano riferibili ed imputabili all'odierno resistente in quanto contenute all'interno di una mail inviata da quest'ultimo all'interno della chat condominiale, solo apparentemente diffamatorie in quanto, a ben vedere, scriminate nel contesto di un dibattito acceso e dai toni certamente aspri in quanto coinvolgente rilevanti interessi economici dei condomini e, quindi, caratterizzato dalla particolare e trasbordante animosità dei toni utilizzati.
Sussiste, a parere del Tribunale, il requisito della continenza dal momento che le espressioni utilizzate - quantunque, come detto, latamente allusive di un interesse economico del ricorrente, allo stesso tempo condomino e consigliere, ad agevolare l'esecuzione di lavori, quali quelli relativi al c.d. “Superbonus” pochi giorni prima approvati dall'assemblea, particolarmente delicati e stringenti sotto il profilo dei requisiti, non soltanto di ammissibilità, bensì di rispetto delle stringenti tempistiche di esecuzione previste dalla legge - parrebbero essere funzionali, non già ad offendere la dignità della persona nella sua qualità di individuo bensì, piuttosto, a contestarne l'operato nella qualità di consigliere dello stabile condominiale, costituendo esse espressione di una valutazione (necessariamente e inevitabilmente soggettiva) di grave disapprovazione in ordine ai comportamenti denunciati e alle modalità di gestione dell'incarico, non dissimulando un mero intento di gettare discredito sulla personalità morale del destinatario, a maggior ragione se si considera la ristrettissima cerchia di persone, quasi tutte condomine, che sono state coinvolte in questa scambio epistolare.
Nei medesimi termini depone, d'altronde, a parere del Tribunale, anche la mail, di chiarimento ed allo stesso tempo di “scuse”, inviata dal resistente alla medesima chat condominiale in data 24.7.2024, ove pagina 6 di 8 il volendo definitivamente chiarire la propria posizione, ha rimarcato l'assenza di un intento CP_1
diffamatorio nei riguardi del ma, allo stesso tempo, la ferma critica nell'approvazione di quei Pt_1
lavori e, non secondariamente, dell'affidamento dell'incarico, di cui quest'ultimo si era fatto portatore, ad una società riconducibile ad un soggetto, tale ing. , in passato accusato del reato di CP_4
“associazione per delinquere finalizzata alla corruzione” con riferimento alla presentazione di alcune pratiche edilizie, così come rilevato dalla lettura di due quotidiani non certamente settoriali, quali “Il
Giorno” ed “Il Giornale”, in due distinti articoli pubblicati, rispettivamente, il 4.2.2009 ed il 25.1.2010.
Eloquenti in tal senso gli ultimi due capoversi che si ritiene opportuno riportare integralmente in questa sede al fine di elidere ogni dubbio in ordine all'assenza di un reale attacco alla dignità della persona per effetto delle pur improprie espressioni utilizzate:
“(…) Per questo motivo non riuscivo proprio a spiegarmi come mai il sig. che oltre che Parte_1 condomino è pure un consigliere, non avesse a cuore l'interesse del , ma insisteva invece CP_3 per fare eseguire l'intervento ai soggetti sopra citati, per cui ritenevo assurde queste sue insistenze, e questo spiega la ragione per cui nell'email di risposta a lui inviata ho usato le frasi sopra riportate, che sicuramente avevano un intento polemico e provocatorio, ma che, nelle mie intenzioni, non volevano certamente rappresentare un'offesa gratuita alla sua persona.
Dopo di che, a fronte delle rimostranze del sig. che da queste espressioni si è Parte_1
comunque sentito offeso (pur se da me utilizzate in buona fede e senza alcun intento offensivo, ma solo perché ero assai sorpreso e contrariato per i rischi che comportava l'assegnazione di una commessa di importo così rilevante a una persona di dubbia affidabilità) porgo le mie scuse più sincere, rendendole manifeste, attraverso questa mia comunicazione, anche agli altri condominio destinatari della chat condominiale” (cfr. in tal senso il documento prodotto in data 24.1.2025).
Al rigetto della domanda risarcitoria proposta in questa sede dovrebbe anche seguire, in ottemperanza all'art. 91 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte sennonché l'oggettiva difficoltà interpretativa riscontrata dal Tribunale nel bilanciamento dei diritti costituzionali in gioco ne giustifica la deroga, essendo le espressioni utilizzate maldestre ed inappropriate e, in ogni caso, incautamente impiegate e, quindi, ben potendo indurre all'accertamento giudiziale.
Per tali ragioni le spese di lite rispettivamente sostenute vanno integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di e, Parte_1 Controparte_1 per l'effetto, dichiara integralmente compensate tra le parti costituite le spese di lite rispettivamente sostenute.
Così deciso in Monza in data 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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