Articolo 35 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860
Articolo 34Articolo 36
Versione
14 febbraio 1963
Art. 35.
Entro un anno dall'entrata in vigore della, presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere al riordinamento ed all'ampliamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio ai fini di adeguarli alle attribuzioni conferite al Ministero stesso, con un aumento complessivo non superiore a quaranta unita'.
Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con il Ministro per il tesoro.
Con lo stesso decreto, verranno previsti i maggiori conseguenti stanziamenti a favore del Ministero della industria e del commercio.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1963