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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 28/01/2026, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1222/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COLOSIMO ANTONELLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3547/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476488 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476488 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476488 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476488 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476488 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476488 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 497/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la signora Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento esecutivo n. 112401476488, notificatole il 11.11.2024, con cui Roma Capitale contestava l'omessa dichiarazione della
Ta.Ri. e del TEFA per l'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1, relativamente agli anni di imposta 2018 -2019 – 2020 – 2021 – 2022 - 2023, per un importo complessivo di € 2.664,00.
La ricorrente ha dedotto di aver avuto il possesso e/o la detenzione dell'immobile per il solo periodo intercorrente dal 01/09/2019 al 31/07/2020, in quanto fino al mese di agosto 2019 lo stesso veniva condotto in locazione ad altro soggetto con contratto registrato presso l'Ufficio del Registro e, successivamente, dal
01/08/2020 è stato nuovamente concesso in locazione con contratto regolarmente registrato in Ade;
di conseguenza, le somme riferite all'anno 2018 e quelle relative al periodo dal 01/01/2019 al 31/08/2019 e quelle relative al periodo dal 01/08/2020 a tutto il periodo d'imposta 2023 non sarebbero a lei imputabili, mancando la soggettività passiva del tributo per tali annualità.
Roma Capitale non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 19/01/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1, comma 641, della l. n. 147/2013, il presupposto impositivo della
Ta.Ri. è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. La normativa attribuisce, quindi, la soggettività passiva del tributo al soggetto che abbia la disponibilità materiale e giuridica dell'immobile. Ne consegue che, cessata tale disponibilità o non sussistendo alcuna disponibilità sullo stesso, viene meno il presupposto stesso del tributo.
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale si evince che non deteneva l'immobile fino al mese di agosto 2019, essendo lo stesso concesso in locazione a terzi;
che successivamente lo ha detenuto solo nel periodo dal 01/09/2019 al 31/07/2020 poiché dal 01/08/2020 l'immobile è stato concesso di nuovo in locazione ad altro soggetto. La documentazione prodotta dalla ricorrente è idonea a dimostrare l'assenza del presupposto soggettivo dell'imposta in capo alla contribuente per tutti i periodi diversi da quello sopra indicato.
L'atto impugnato risulta, altresì, emesso sulla base di meri riscontri informatici tratti da banche dati dell'ente, senza che sia stata svolta un'adeguata verifica in ordine all'effettiva detenzione dell'immobile nei periodi oggetto di imposizione. La Suprema Corte ha chiarito che è vero che l'amministrazione può legittimamente avvalersi delle banche dati ai fini dell'attività accertativa ma tuttavia, tale modalità non può tradursi in un accertamento automatico e meramente presuntivo, specie con riferimento alla TARI, il cui presupposto impositivo è costituito dalla concreta occupazione o detenzione, e non dalla sua titolarità formale dell'immobile. L'assenza di qualsiasi attività istruttoria integrativa, nonostante la natura fattuale del presupposto impositivo, determina la violazione degli obblighi di correttezza amministrativa e del principio di buona fede nei rapporti con il contribuente, nonché dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo, che deve dare conto non solo del dato formale, ma anche degli elementi fattuali posti a fondamento della pretesa tributaria.
Roma Capitale non si è costituita in giudizio non fornendo alcuna prova contraria né contestando le allegazioni di parte ricorrente, che pertanto devono ritenersi provate e non contestate. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso può essere accolto solo in parte, con l'annullamento dell'avviso limitatamente alle somme riferite all'anno 2018 e quelle relative al periodo dal 01/01/2019 al 31/08/2019 e quelle relative al periodo dal 01/08/2020 a tutto il periodo d'imposta 2023, mentre deve essere confermata la debenza del tributo per il periodo 01/09/2019 – 31/07/2020.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento opposto, con salvezza della sola eventuale pretesa tributaria limitatamente al perdiodo di detenzione dell'immobile del 01/09/2019 al 31/07/2020, da rideterminarsi dall'ente impositore. Quanto alle spese, la reciproca soccombenza delle parti giustifica la loro integrale compensazione.
Roma 19/01/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COLOSIMO ANTONELLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3547/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476488 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476488 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476488 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476488 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476488 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476488 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 497/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la signora Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento esecutivo n. 112401476488, notificatole il 11.11.2024, con cui Roma Capitale contestava l'omessa dichiarazione della
Ta.Ri. e del TEFA per l'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1, relativamente agli anni di imposta 2018 -2019 – 2020 – 2021 – 2022 - 2023, per un importo complessivo di € 2.664,00.
La ricorrente ha dedotto di aver avuto il possesso e/o la detenzione dell'immobile per il solo periodo intercorrente dal 01/09/2019 al 31/07/2020, in quanto fino al mese di agosto 2019 lo stesso veniva condotto in locazione ad altro soggetto con contratto registrato presso l'Ufficio del Registro e, successivamente, dal
01/08/2020 è stato nuovamente concesso in locazione con contratto regolarmente registrato in Ade;
di conseguenza, le somme riferite all'anno 2018 e quelle relative al periodo dal 01/01/2019 al 31/08/2019 e quelle relative al periodo dal 01/08/2020 a tutto il periodo d'imposta 2023 non sarebbero a lei imputabili, mancando la soggettività passiva del tributo per tali annualità.
Roma Capitale non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 19/01/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1, comma 641, della l. n. 147/2013, il presupposto impositivo della
Ta.Ri. è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. La normativa attribuisce, quindi, la soggettività passiva del tributo al soggetto che abbia la disponibilità materiale e giuridica dell'immobile. Ne consegue che, cessata tale disponibilità o non sussistendo alcuna disponibilità sullo stesso, viene meno il presupposto stesso del tributo.
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale si evince che non deteneva l'immobile fino al mese di agosto 2019, essendo lo stesso concesso in locazione a terzi;
che successivamente lo ha detenuto solo nel periodo dal 01/09/2019 al 31/07/2020 poiché dal 01/08/2020 l'immobile è stato concesso di nuovo in locazione ad altro soggetto. La documentazione prodotta dalla ricorrente è idonea a dimostrare l'assenza del presupposto soggettivo dell'imposta in capo alla contribuente per tutti i periodi diversi da quello sopra indicato.
L'atto impugnato risulta, altresì, emesso sulla base di meri riscontri informatici tratti da banche dati dell'ente, senza che sia stata svolta un'adeguata verifica in ordine all'effettiva detenzione dell'immobile nei periodi oggetto di imposizione. La Suprema Corte ha chiarito che è vero che l'amministrazione può legittimamente avvalersi delle banche dati ai fini dell'attività accertativa ma tuttavia, tale modalità non può tradursi in un accertamento automatico e meramente presuntivo, specie con riferimento alla TARI, il cui presupposto impositivo è costituito dalla concreta occupazione o detenzione, e non dalla sua titolarità formale dell'immobile. L'assenza di qualsiasi attività istruttoria integrativa, nonostante la natura fattuale del presupposto impositivo, determina la violazione degli obblighi di correttezza amministrativa e del principio di buona fede nei rapporti con il contribuente, nonché dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo, che deve dare conto non solo del dato formale, ma anche degli elementi fattuali posti a fondamento della pretesa tributaria.
Roma Capitale non si è costituita in giudizio non fornendo alcuna prova contraria né contestando le allegazioni di parte ricorrente, che pertanto devono ritenersi provate e non contestate. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso può essere accolto solo in parte, con l'annullamento dell'avviso limitatamente alle somme riferite all'anno 2018 e quelle relative al periodo dal 01/01/2019 al 31/08/2019 e quelle relative al periodo dal 01/08/2020 a tutto il periodo d'imposta 2023, mentre deve essere confermata la debenza del tributo per il periodo 01/09/2019 – 31/07/2020.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento opposto, con salvezza della sola eventuale pretesa tributaria limitatamente al perdiodo di detenzione dell'immobile del 01/09/2019 al 31/07/2020, da rideterminarsi dall'ente impositore. Quanto alle spese, la reciproca soccombenza delle parti giustifica la loro integrale compensazione.
Roma 19/01/2026